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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa RT NO nella causa civile iscritta al n° 14901/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to ZITO Parte_1
PL IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Via Castriotta n.15- Contessa Entellina.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
- resistente contumace-
All'esito dell'udienza del 23/9/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, il sig. , Parte_1 proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1034 del 04.09.2024, notificata a mezzo posta e ricevuta in data 18.09.2024, con la quale l'Assessorato ha ingiunto, n.q. di erede della sig.ra , il pagamento della somma di €.697,71, a titolo di rimborso Persona_1 somme indebitamente erogate a titolo di arretrati contrattuali – C.C.N.L. 2006/2009, convenne in giudizio l'
[...]
Controparte_1
14 -
[...]
1 per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via cautelare: - sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecutività dell'ordinanza di pagamento n. 1034 del 04.09.2024 prot. n. 81914 dell'11.09.2024 notificata a mezzo posta e ricevuta in data 18.09.2024. In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione stante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ammnistrativo al ricorrente, in violazione dell'art. 7 della l. n.241/90; - accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento priva dell'indicazione dell'Ufficio ove reperire informazioni, termini per ricorrere, Autorità giudiziaria presso cui ricorrere, in violazione della L. n.241/90; - accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto per superamento del termine decennale dall'avvenuto pagamento ed in subordine per il decorso del termine quinquennale. Nel merito: - accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto non essendo stati indicati i criteri di calcoli, le fonti, i parametri obiettivi e predeterminati utilizzati per stabilire l'entità della somma ingiunta;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione di ripetizione essendo la somma ingiunta comprensiva delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali non dovute;
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione essendo la somma erogata al ricorrente dovuta in forza dell'adeguamento del salario al tasso di inflazione e percepita in buona fede. - Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, come per legge da distrarre sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.”
L'Assessorato convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio.
Con provvedimento del 6.11.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto che, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso merita accoglimento.
Appare, infatti, fondata ed assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, per il decorso di oltre un decennio fra la data del presunto avvenuto pagamento e la notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta.
La causa, pertanto, va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione (sul principio della ragione più liquida, quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost., cfr. Cass.
2 SS.UU., Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), atteso che, per consolidata giurisprudenza, il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c.
(cfr. Cass., 13 aprile 1987, n. 3687; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; idem, sez.
VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
Ciò in quanto – in mancanza di prova da parte dell' convenuto del CP_1 perfezionamento della notifica della diffida, eseguita con la nota n. 69206 del 10.07.2020, come riportato nell'ingiunzione opposta - il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il 2010 e il 2012, anni in cui sarebbero state erogate le somme, risultava già prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (18.9.2024).
In conclusione, in assenza di atti interruttivi, essendo decorso oltre un decennio fra la data del presunto avvenuto pagamento e il primo atto interruttivo posto in essere dell'Assessorato convenuto, ovvero l'ingiunzione di pagamento notificata in data
18.9.2024, i crediti oggetto dell'atto opposto devono ritenersi prescritti.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore dell'Avv. ZITO PL IA, la quale si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'
[...]
[...]
[...]
. Controparte_2
3 In accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
Condanna il convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ZITO PL IA.
Così deciso in Palermo il 10/10/2025.
IL GIUDICE O.
RT NO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa RT NO nella causa civile iscritta al n° 14901/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to ZITO Parte_1
PL IA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Via Castriotta n.15- Contessa Entellina.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
- resistente contumace-
All'esito dell'udienza del 23/9/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, il sig. , Parte_1 proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1034 del 04.09.2024, notificata a mezzo posta e ricevuta in data 18.09.2024, con la quale l'Assessorato ha ingiunto, n.q. di erede della sig.ra , il pagamento della somma di €.697,71, a titolo di rimborso Persona_1 somme indebitamente erogate a titolo di arretrati contrattuali – C.C.N.L. 2006/2009, convenne in giudizio l'
[...]
Controparte_1
14 -
[...]
1 per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via cautelare: - sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecutività dell'ordinanza di pagamento n. 1034 del 04.09.2024 prot. n. 81914 dell'11.09.2024 notificata a mezzo posta e ricevuta in data 18.09.2024. In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione stante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ammnistrativo al ricorrente, in violazione dell'art. 7 della l. n.241/90; - accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento priva dell'indicazione dell'Ufficio ove reperire informazioni, termini per ricorrere, Autorità giudiziaria presso cui ricorrere, in violazione della L. n.241/90; - accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto per superamento del termine decennale dall'avvenuto pagamento ed in subordine per il decorso del termine quinquennale. Nel merito: - accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto non essendo stati indicati i criteri di calcoli, le fonti, i parametri obiettivi e predeterminati utilizzati per stabilire l'entità della somma ingiunta;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione di ripetizione essendo la somma ingiunta comprensiva delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali non dovute;
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione essendo la somma erogata al ricorrente dovuta in forza dell'adeguamento del salario al tasso di inflazione e percepita in buona fede. - Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, come per legge da distrarre sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.”
L'Assessorato convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio.
Con provvedimento del 6.11.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto che, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso merita accoglimento.
Appare, infatti, fondata ed assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, per il decorso di oltre un decennio fra la data del presunto avvenuto pagamento e la notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta.
La causa, pertanto, va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione (sul principio della ragione più liquida, quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost., cfr. Cass.
2 SS.UU., Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), atteso che, per consolidata giurisprudenza, il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c.
(cfr. Cass., 13 aprile 1987, n. 3687; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; idem, sez.
VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
Ciò in quanto – in mancanza di prova da parte dell' convenuto del CP_1 perfezionamento della notifica della diffida, eseguita con la nota n. 69206 del 10.07.2020, come riportato nell'ingiunzione opposta - il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il 2010 e il 2012, anni in cui sarebbero state erogate le somme, risultava già prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (18.9.2024).
In conclusione, in assenza di atti interruttivi, essendo decorso oltre un decennio fra la data del presunto avvenuto pagamento e il primo atto interruttivo posto in essere dell'Assessorato convenuto, ovvero l'ingiunzione di pagamento notificata in data
18.9.2024, i crediti oggetto dell'atto opposto devono ritenersi prescritti.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore dell'Avv. ZITO PL IA, la quale si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'
[...]
[...]
[...]
. Controparte_2
3 In accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
Condanna il convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ZITO PL IA.
Così deciso in Palermo il 10/10/2025.
IL GIUDICE O.
RT NO
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