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Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00383 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00257/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 257 del 2025, proposto da
DH EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Guarino e Giulia
Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia il 11.12.2024, notificato in pari data, n. pratica P-BS/L/N/2024/114626, di rigetto dell'istanza di conversione del N. 00257/2025 REG.RIC.
permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 29.7.2024;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SA ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per motivi di studio (tirocinio) con scadenza il 13.8.2024.
2.- Poco prima della scadenza, il 29.7.2024, ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato, ma lo Sportello Unico per l'Immigrazione (“SUI”) della
Prefettura di Brescia gli ha comunicato il preavviso di rigetto, datato 26.11.2024, per un duplice motivazione, riferibile all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (“ITL”) e al
SUI stesso:
“MOTIVAZIONI ITL:
Si segnala che, a seguito di verifiche effettuate su Punto Fisco, il reddito imponibile del datore di lavoro non risulta sufficiente, avendo 8 lavor[ator]i alle sue dipendenze,
a garantire la retribuzione minima indicata dalla normativa per l'istanza di conversione da permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio a lavoro subordinato (ovvero un reddito di importo superiore al livello minimo previsto per N. 00257/2025 REG.RIC.
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, 8500 euro). Il datore di lavoro dichiara inoltre all'interno della domanda un reddito imponibile per l'anno 2023 di
50214 euro; tuttavia, sul portale dedicato, risulta, dall'ultima di dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023, un reddito pari a 11863,28 euro.
MOTIVAZIONI SUI all'atto della domanda la S.V. non risultava in possesso di alcun titolo di soggiorno. la sola ricevuta di avvenuta richiesta del primo titolo di soggiorno non abilita alla concessione del beneficio richiesto”.
3.- Il 4.12.2024 il ricorrente ha presentato osservazioni, che però la Prefettura non ha considerato.
4.- L'11.12.2024 la Prefettura ha emesso il provvedimento di rigetto per le stesse motivazioni addotte nel preavviso.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 7.2.2025, con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 10 bis legge 241/1990, per non avere la
Prefettura considerato le osservazioni da lui presentate a seguito del preavviso di rigetto.
6.- L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti, nella quale: a) ha riconosciuto che il ricorrente aveva un titolo di soggiorno per motivi di studio, sicché era errata la “motivazione SUI” del provvedimento impugnato; b) ha ammesso che, nelle osservazioni successive al preavviso di diniego, tempestivamente presentate, il ricorrente aveva chiesto il cambio del datore di lavoro; pertanto l'Amministrazione ha comunicato la propria intenzione di riaprire il procedimento per valutare la capacità economica del nuovo datore di lavoro.
L'Avvocatura dello Stato, alla luce di ciò, ha chiesto un rinvio per avviare e concludere il procedimento di riesame.
7.- All'udienza camerale del 26.3.2025 è stato pertanto disposto un rinvio su concorde richiesta delle parti. N. 00257/2025 REG.RIC.
8.- Il 13.5.2025 la Prefettura ha depositato una sua comunicazione all'Avvocatura dello Stato del 6.5.2025, nella quale si riferisce che “in data 5/5/2025 il sig. EN ha sottoscritto al SUI di Brescia il contratto di soggiorno e ha ritirato il modello 209 per la richiesta del relativo permesso”.
9.- Alla successiva udienza camerale del 28.5.2025 nessuno è comparso per il ricorrente, e questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 214 del 31.5.2025, ha ritenuto che le circostanze sopra esposte inducessero a ritenere che il ricorrente non aveva più interesse all'accoglimento della domanda cautelare, la quale pertanto è stata dichiarata improcedibile.
10.- Da allora le parti non hanno svolto difese, e questo conferma che il ricorrente non ha più alcun interesse alla decisione del ricorso, il quale va quindi dichiarato improcedibile.
11.- Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
SA ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00257/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
SA ED
IL PRESIDENTE
AN RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00383 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00257/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 257 del 2025, proposto da
DH EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Guarino e Giulia
Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del
Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia il 11.12.2024, notificato in pari data, n. pratica P-BS/L/N/2024/114626, di rigetto dell'istanza di conversione del N. 00257/2025 REG.RIC.
permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 29.7.2024;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SA ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per motivi di studio (tirocinio) con scadenza il 13.8.2024.
2.- Poco prima della scadenza, il 29.7.2024, ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato, ma lo Sportello Unico per l'Immigrazione (“SUI”) della
Prefettura di Brescia gli ha comunicato il preavviso di rigetto, datato 26.11.2024, per un duplice motivazione, riferibile all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (“ITL”) e al
SUI stesso:
“MOTIVAZIONI ITL:
Si segnala che, a seguito di verifiche effettuate su Punto Fisco, il reddito imponibile del datore di lavoro non risulta sufficiente, avendo 8 lavor[ator]i alle sue dipendenze,
a garantire la retribuzione minima indicata dalla normativa per l'istanza di conversione da permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio a lavoro subordinato (ovvero un reddito di importo superiore al livello minimo previsto per N. 00257/2025 REG.RIC.
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, 8500 euro). Il datore di lavoro dichiara inoltre all'interno della domanda un reddito imponibile per l'anno 2023 di
50214 euro; tuttavia, sul portale dedicato, risulta, dall'ultima di dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023, un reddito pari a 11863,28 euro.
MOTIVAZIONI SUI all'atto della domanda la S.V. non risultava in possesso di alcun titolo di soggiorno. la sola ricevuta di avvenuta richiesta del primo titolo di soggiorno non abilita alla concessione del beneficio richiesto”.
3.- Il 4.12.2024 il ricorrente ha presentato osservazioni, che però la Prefettura non ha considerato.
4.- L'11.12.2024 la Prefettura ha emesso il provvedimento di rigetto per le stesse motivazioni addotte nel preavviso.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 7.2.2025, con il quale ha lamentato la violazione dell'art. 10 bis legge 241/1990, per non avere la
Prefettura considerato le osservazioni da lui presentate a seguito del preavviso di rigetto.
6.- L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti, nella quale: a) ha riconosciuto che il ricorrente aveva un titolo di soggiorno per motivi di studio, sicché era errata la “motivazione SUI” del provvedimento impugnato; b) ha ammesso che, nelle osservazioni successive al preavviso di diniego, tempestivamente presentate, il ricorrente aveva chiesto il cambio del datore di lavoro; pertanto l'Amministrazione ha comunicato la propria intenzione di riaprire il procedimento per valutare la capacità economica del nuovo datore di lavoro.
L'Avvocatura dello Stato, alla luce di ciò, ha chiesto un rinvio per avviare e concludere il procedimento di riesame.
7.- All'udienza camerale del 26.3.2025 è stato pertanto disposto un rinvio su concorde richiesta delle parti. N. 00257/2025 REG.RIC.
8.- Il 13.5.2025 la Prefettura ha depositato una sua comunicazione all'Avvocatura dello Stato del 6.5.2025, nella quale si riferisce che “in data 5/5/2025 il sig. EN ha sottoscritto al SUI di Brescia il contratto di soggiorno e ha ritirato il modello 209 per la richiesta del relativo permesso”.
9.- Alla successiva udienza camerale del 28.5.2025 nessuno è comparso per il ricorrente, e questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 214 del 31.5.2025, ha ritenuto che le circostanze sopra esposte inducessero a ritenere che il ricorrente non aveva più interesse all'accoglimento della domanda cautelare, la quale pertanto è stata dichiarata improcedibile.
10.- Da allora le parti non hanno svolto difese, e questo conferma che il ricorrente non ha più alcun interesse alla decisione del ricorso, il quale va quindi dichiarato improcedibile.
11.- Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
SA ED, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00257/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
SA ED
IL PRESIDENTE
AN RI
IL SEGRETARIO