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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
GA ER, TO
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 748/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002527132000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002838558000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002838558000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2022 90025271 32 000, notificata in data 20 settembre 2022, avente ad oggetto crediti per tasse automobilistiche relative alle annualità 2013 e 2014.
Il ricorrente deduceva, quale motivo assorbente, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03020180002838558000, eccependo la conseguente nullità dell'atto successivo e l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC resistendo al ricorso e depositando documentazione volta a comprovare la regolarità del procedimento di notifica della cartella presupposta, avvenuto in data 13 settembre 2018. L'Ufficio insisteva per il rigetto dell'impugnazione rilevando come la notifica fosse stata eseguita a mani di un familiare convivente (la madre, sig.ra Nominativo_1) e successivamente confermata dall'invio della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c..
In prossimità dell'udienza, il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo l'eccezione di tardività della costituzione dell'Ente resistente e la conseguente preclusione probatoria in ordine ai documenti prodotti oltre i termini di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione di tardività del deposito documentale sollevata dal ricorrente. Dall'esame degli atti emerge che la documentazione probatoria relativa alla notifica della cartella presupposta è stata prodotta dall'Ufficio senza il rispetto del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione previsto dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale termine ha natura decadenziale, essendo preordinato a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. Civ., Sez. V, n. 1771 del 30/01/2004). Ne consegue l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti, con particolare riferimento al referto di notifica della cartella presupposta.
Nel merito, la controversia verte sull'asserito difetto di notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento impugnata. In tema di riscossione coattiva, l'omessa notifica della cartella di pagamento preclude la legittimità di ogni atto successivo della sequenza procedimentale, determinandone la nullità per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 16412/2007).
Gravando sull'agente della riscossione l'onere di provare il regolare perfezionamento della notifica degli atti presupposti a fronte della specifica contestazione del contribuente, la riscontrata decadenza probatoria dell'Ufficio comporta l'indimostratezza dell'avvenuta ricezione della cartella n. 03020180002838558000 da parte del destinatario. Sebbene i documenti prodotti (ma non utilizzabili) rechino indicazione di una consegna a familiare convivente in data 13 settembre 2018, l'impossibilità di acquisirli ritualmente al fascicolo processuale impedisce a questa Corte di ritenere assolto l'onere della prova.
In assenza di prova della notifica della cartella presupposta, l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nulla. Tale vizio travolge la pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione, atteso che, per le tasse automobilistiche, opera il termine triennale previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in
L. n. 60/1986. Tra la data di scadenza del pagamento delle annualità 2013-2014 e la notifica dell'intimazione
(avvenuta nel 2022), non risultano atti interruttivi validamente opponibili al contribuente, stante l'inefficacia della cartella non ritualmente provata in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR, sez. 3°, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate SC al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in AR, il 2 aprile 2025.
Il Giudice TO
Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
GA ER, TO
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 748/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229002527132000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002838558000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002838558000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2022 90025271 32 000, notificata in data 20 settembre 2022, avente ad oggetto crediti per tasse automobilistiche relative alle annualità 2013 e 2014.
Il ricorrente deduceva, quale motivo assorbente, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 03020180002838558000, eccependo la conseguente nullità dell'atto successivo e l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC resistendo al ricorso e depositando documentazione volta a comprovare la regolarità del procedimento di notifica della cartella presupposta, avvenuto in data 13 settembre 2018. L'Ufficio insisteva per il rigetto dell'impugnazione rilevando come la notifica fosse stata eseguita a mani di un familiare convivente (la madre, sig.ra Nominativo_1) e successivamente confermata dall'invio della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c..
In prossimità dell'udienza, il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo l'eccezione di tardività della costituzione dell'Ente resistente e la conseguente preclusione probatoria in ordine ai documenti prodotti oltre i termini di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione di tardività del deposito documentale sollevata dal ricorrente. Dall'esame degli atti emerge che la documentazione probatoria relativa alla notifica della cartella presupposta è stata prodotta dall'Ufficio senza il rispetto del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione previsto dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale termine ha natura decadenziale, essendo preordinato a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. Civ., Sez. V, n. 1771 del 30/01/2004). Ne consegue l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti, con particolare riferimento al referto di notifica della cartella presupposta.
Nel merito, la controversia verte sull'asserito difetto di notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento impugnata. In tema di riscossione coattiva, l'omessa notifica della cartella di pagamento preclude la legittimità di ogni atto successivo della sequenza procedimentale, determinandone la nullità per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 16412/2007).
Gravando sull'agente della riscossione l'onere di provare il regolare perfezionamento della notifica degli atti presupposti a fronte della specifica contestazione del contribuente, la riscontrata decadenza probatoria dell'Ufficio comporta l'indimostratezza dell'avvenuta ricezione della cartella n. 03020180002838558000 da parte del destinatario. Sebbene i documenti prodotti (ma non utilizzabili) rechino indicazione di una consegna a familiare convivente in data 13 settembre 2018, l'impossibilità di acquisirli ritualmente al fascicolo processuale impedisce a questa Corte di ritenere assolto l'onere della prova.
In assenza di prova della notifica della cartella presupposta, l'intimazione di pagamento deve essere dichiarata nulla. Tale vizio travolge la pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione, atteso che, per le tasse automobilistiche, opera il termine triennale previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in
L. n. 60/1986. Tra la data di scadenza del pagamento delle annualità 2013-2014 e la notifica dell'intimazione
(avvenuta nel 2022), non risultano atti interruttivi validamente opponibili al contribuente, stante l'inefficacia della cartella non ritualmente provata in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR, sez. 3°, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate SC al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in AR, il 2 aprile 2025.
Il Giudice TO
Il Presidente