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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice RO ER, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3517/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 18/09/2025 ex art. 281 sexies, 3 co, c.p.c.,
TRA
(c.f. e p.i. ), per il tramite della procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, ed elettivamente domiciliata in Milano, Foro
Buonaparte n. 20, giusta procura in atti;
Attore
E
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Villì ed elettivamente domiciliati in C.F._2
Rende, alla Via Ciro Menotti, n. 6, giusta procura in atti;
Convenuti
e Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: fase di merito introdotta ex art. 616 c.p.c., dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n.
132/2015 R.G.E.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare l'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 132/2015 proposta ex art. 615 c.p.c. dai debitori e per tutti i motivi argomentati in narrativa ed in CP_2 Controparte_3 quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, - revocare l'ordinanza comunicata in data 22 ottobre 2024 con la quale il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cosenza, dott.ssa Francesca
Familari, ha dichiarato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 132/2015, e disporre la prosecuzione della stessa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
Convenuti: “Voglia il Giudice adito, disattese le avverse domande dichiarare che il creditore procedente non ha diritto a procedere esecutivamente nella procedura esecutiva n. 132/2015, vinte le spese di lite e distratte in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e in data 30.1.2006 hanno stipulato con CP_2 Controparte_3 Controparte_5 il contratto di mutuo fondiario di € 120.000,00, n.296287 racc. e n.48557 di rep. A
[...] garanzia delle obbligazioni assunte con il finanziamento, i mutuatari hanno concesso ipoteca volontaria, formalità eseguita presso l'agenzia del Territorio di Cosenza in data 31.01.2006, al n. 548
r.p. Parte Con atto di pignoramento immobiliare notificato il 20.4.2015, ha sottoposto a pignoramento immobiliare in danno degli acquirenti i beni concessi in ipoteca.
Con ricorso ex art.615 cpc e hanno proposto opposizione all'esecuzione CP_2 Controparte_3 immobiliare (R.G.E. n. 132/2015) avviata, nei loro confronti dalla cedente Controparte_5
ed hanno chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e nel merito dichiararsi che
[...] il creditore procedente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza di titolo esecutivo ex art. 474 cpc, sostenendo la mancanza di valenza di titolo esecutivo in capo al mutuo azionato, per l'avvenuta costituzione, contestualmente alla consegna (in via simbolica) della somma mutuata, di un pegno irregolare, che, dal medesimo titolo, non risulta svincolato in favore della parte mutuataria e la sussistenza del periculum dato dal rischio di vendita dell'immobile, alla luce dei ribassi subiti dal prezzo base.
L'istituto creditore procedente si è costituito ed ha resistito all'opposizione.
Il G.E., accolta la richiesta di sospensione, ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
In ottemperanza alla ordinanza del G.E., con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., la cessionaria
[...]
per il tramite della procuratrice speciale ha introdotto il presente Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 5 giudizio ritenendo infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dai debitori e, conseguentemente, erronea l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
132/2015. Parte A sostegno dell'opposizione, dopo avere rappresentato che con successivi contratti di cessione ha ceduto ad essa deducente il credito vantato nei confronti di e , CP_2 Controparte_3 identificato con ha eccepito che l'opposizione proposta dai debitori è infondata in C.F._3 fatto ed in diritto per i seguenti motivi: a) i debitori, pur asserendo l'illegittimità della procedura esecutiva per difetto del titolo esecutivo, non hanno contestato l'avvenuta dazione delle somme in loro favore, confermando in tale modo l'avvenuta erogazione della somma mutuata;
b) i debitori nel menzionato mutuo hanno dichiarato: di aver ricevuto la somma e di rilasciarne ampia e finale quietanza
(art. 2); di obbligarsi al rimborso della somma ricevuta (art. 3); c) il mutuo contiene quindi al suo interno una dichiarazione con firma autentica di riconoscimento di debito e promessa di pagamento ai sensi del combinato disposto artt. 1988 c.c. e 474 c.p.c.; d) l'art. 474 c.p.c. rende di per sé infondata l'opposizione avversaria;
e) dal contratto di mutuo, emerge che i mutuatari hanno incaricato l'istituto bancario di custodire la somma mutuata in pegno irregolare infruttifero presso la medesima fino a quando gli stessi non avessero dato atto che gli immobili oggetto di ipoteca risultassero di loro piena proprietà e che l'ipoteca volontaria concessa fosse stata regolarmente iscritta e al grado previsto nella delibera di concessione del mutuo;
f) nonostante la costituzione del deposito cauzionale, l'obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari non risulta dalle parti in alcun modo condizionata allo svincolo e, a conferma di ciò, il piano di ammortamento indica già espressamente la data di scadenza delle singole rate;
né le parti hanno previsto che per l'insorgenza dell'obbligo dei mutuatari fosse necessario attestare lo svincolo con atto notarile o scrittura autenticata.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 132/2015 proposta ex art. 615 c.p.c. e la revoca dell'ordinanza con la quale il G.E. ha dichiarato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 132/2015, disponendo, altresì, la prosecuzione della stessa.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo l'infondatezza della domanda, CP_2 Controparte_3 sul presupposto che il contratto azionato non ha il requisito di titolo esecutivo e la controparte non ha diritto di procedere esecutivamente, occorrendo la prova mediante atto di pari forma del contrato azionato dello svincolo delle somme retrocedute in pegno irregolare e richiamando all'uopo la recente pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 5968 del 18.2.2025.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con riguardo alla contestazione circa l'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per difetto di traditio delle somme mutuate, giova riportare testualmente l'art.3 del contratto di mutuo, rubricato pagina 3 di 5 “OGGETTO DEL CONTRATTO”, ove si legge “il mutuo viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente “contratto” dalla Banca alla parte mutuataria che dichiara di ricevere l'importo del mutuo, di cui dà ampia e finale quietanza. La Parte mutuataria riversa alla banca, l'importo del mutuo, che viene temporaneamente costituito come pegno irregolare infruttifero. L'importo erogato, pari all'importo del mutuo, al netto dell'importo trattenuto e costituito dalle singole voci dettagliatamente riportate nel documento contabile che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca, sarà svincolata a favore della parte mutuataria stessa con valuta 15 gg da oggi, dopo che la parte mutuataria, a sua cura e spese, entro e non oltre 45 giorni da oggi abbia provveduto a produrre alla Banca la documentazione indicata all'articolo 1 del capitolato”.
Tali pattuizioni appaiono dirimenti ai fini della decisione, ove si consideri da un lato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore delmutuatario" (Cass. 2001/2483); dall'altro lato, la circostanza per cui la costituzione contestualmente in deposito infruttifero non appare idonea ad escludere l'insorgere dell'obbligazione restitutoria, tenuto conto del fatto che trattasi di un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio: infatti, è possibile costituire in deposito solo ciò di cui si sia preventivamente conseguita la disponibilità.
In ogni caso, vale rilevare che sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale originato da Cass. 12007/2024 (richiamata dai debitori opponenti), hanno definitivamente chiarito, con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, che il contratto di mutuo non diventa tecnicamente "condizionato" e conserva dunque la sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. anche nel caso in cui la libera disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario sia subordinata al verificarsi di talune condizioni, essendo queste ultime espressione della libertà negoziale del mutuatario ed avendo rilevanza meramente accessoria rispetto all'obbligazione restitutoria dal medesimo assunta, di talché, proprio in forza della natura accessoria di tali condizioni, non è necessario un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma mutuata .
Con l'indicata pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti affermato il seguente principio di diritto: "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del pagina 4 di 5 mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto" (nello stesso senso, tra le altre, (vedi anche cass. 21843/2025, 34116/2023, 9229/2022,
41791/2021 e 25362/2017). Co Consegue il rigetto dell'opposizione proposta dai sig.ri e . CP_3
La circostanza che solo nelle more del giudizio, le Sezioni Unite abbiano risolto il contrasto circa la validità del mutuo c.d. condizionato (o, comunque, con contestuale costituzione in pegno delle somme mutuate) - e, quindi, offerto una univoca chiave di lettura risolutiva della questione sull'unico motivo dell'opposizione - costituisce un grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite nella misura che stimasi equa in ragione di un mezzo.
La restante metà va posta a carico degli opponenti ed è liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 132/2015 proposta ex art. 615 c.p.c. da
[...]
e ; CP_2 Controparte_3 dichiara le spese di lite compensate nella misura di un mezzo e pone la restante metà a carico degli opponenti che liquida in € 360,00 per esborsi ed € 3.526,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 11 ottobre 2025
Il Giudice
RO ER
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice RO ER, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3517/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 18/09/2025 ex art. 281 sexies, 3 co, c.p.c.,
TRA
(c.f. e p.i. ), per il tramite della procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, ed elettivamente domiciliata in Milano, Foro
Buonaparte n. 20, giusta procura in atti;
Attore
E
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Villì ed elettivamente domiciliati in C.F._2
Rende, alla Via Ciro Menotti, n. 6, giusta procura in atti;
Convenuti
e Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: fase di merito introdotta ex art. 616 c.p.c., dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n.
132/2015 R.G.E.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - rigettare l'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 132/2015 proposta ex art. 615 c.p.c. dai debitori e per tutti i motivi argomentati in narrativa ed in CP_2 Controparte_3 quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, - revocare l'ordinanza comunicata in data 22 ottobre 2024 con la quale il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cosenza, dott.ssa Francesca
Familari, ha dichiarato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 132/2015, e disporre la prosecuzione della stessa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
Convenuti: “Voglia il Giudice adito, disattese le avverse domande dichiarare che il creditore procedente non ha diritto a procedere esecutivamente nella procedura esecutiva n. 132/2015, vinte le spese di lite e distratte in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e in data 30.1.2006 hanno stipulato con CP_2 Controparte_3 Controparte_5 il contratto di mutuo fondiario di € 120.000,00, n.296287 racc. e n.48557 di rep. A
[...] garanzia delle obbligazioni assunte con il finanziamento, i mutuatari hanno concesso ipoteca volontaria, formalità eseguita presso l'agenzia del Territorio di Cosenza in data 31.01.2006, al n. 548
r.p. Parte Con atto di pignoramento immobiliare notificato il 20.4.2015, ha sottoposto a pignoramento immobiliare in danno degli acquirenti i beni concessi in ipoteca.
Con ricorso ex art.615 cpc e hanno proposto opposizione all'esecuzione CP_2 Controparte_3 immobiliare (R.G.E. n. 132/2015) avviata, nei loro confronti dalla cedente Controparte_5
ed hanno chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e nel merito dichiararsi che
[...] il creditore procedente non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza di titolo esecutivo ex art. 474 cpc, sostenendo la mancanza di valenza di titolo esecutivo in capo al mutuo azionato, per l'avvenuta costituzione, contestualmente alla consegna (in via simbolica) della somma mutuata, di un pegno irregolare, che, dal medesimo titolo, non risulta svincolato in favore della parte mutuataria e la sussistenza del periculum dato dal rischio di vendita dell'immobile, alla luce dei ribassi subiti dal prezzo base.
L'istituto creditore procedente si è costituito ed ha resistito all'opposizione.
Il G.E., accolta la richiesta di sospensione, ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
In ottemperanza alla ordinanza del G.E., con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., la cessionaria
[...]
per il tramite della procuratrice speciale ha introdotto il presente Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 5 giudizio ritenendo infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dai debitori e, conseguentemente, erronea l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
132/2015. Parte A sostegno dell'opposizione, dopo avere rappresentato che con successivi contratti di cessione ha ceduto ad essa deducente il credito vantato nei confronti di e , CP_2 Controparte_3 identificato con ha eccepito che l'opposizione proposta dai debitori è infondata in C.F._3 fatto ed in diritto per i seguenti motivi: a) i debitori, pur asserendo l'illegittimità della procedura esecutiva per difetto del titolo esecutivo, non hanno contestato l'avvenuta dazione delle somme in loro favore, confermando in tale modo l'avvenuta erogazione della somma mutuata;
b) i debitori nel menzionato mutuo hanno dichiarato: di aver ricevuto la somma e di rilasciarne ampia e finale quietanza
(art. 2); di obbligarsi al rimborso della somma ricevuta (art. 3); c) il mutuo contiene quindi al suo interno una dichiarazione con firma autentica di riconoscimento di debito e promessa di pagamento ai sensi del combinato disposto artt. 1988 c.c. e 474 c.p.c.; d) l'art. 474 c.p.c. rende di per sé infondata l'opposizione avversaria;
e) dal contratto di mutuo, emerge che i mutuatari hanno incaricato l'istituto bancario di custodire la somma mutuata in pegno irregolare infruttifero presso la medesima fino a quando gli stessi non avessero dato atto che gli immobili oggetto di ipoteca risultassero di loro piena proprietà e che l'ipoteca volontaria concessa fosse stata regolarmente iscritta e al grado previsto nella delibera di concessione del mutuo;
f) nonostante la costituzione del deposito cauzionale, l'obbligazione restitutoria in capo ai mutuatari non risulta dalle parti in alcun modo condizionata allo svincolo e, a conferma di ciò, il piano di ammortamento indica già espressamente la data di scadenza delle singole rate;
né le parti hanno previsto che per l'insorgenza dell'obbligo dei mutuatari fosse necessario attestare lo svincolo con atto notarile o scrittura autenticata.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 132/2015 proposta ex art. 615 c.p.c. e la revoca dell'ordinanza con la quale il G.E. ha dichiarato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 132/2015, disponendo, altresì, la prosecuzione della stessa.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo l'infondatezza della domanda, CP_2 Controparte_3 sul presupposto che il contratto azionato non ha il requisito di titolo esecutivo e la controparte non ha diritto di procedere esecutivamente, occorrendo la prova mediante atto di pari forma del contrato azionato dello svincolo delle somme retrocedute in pegno irregolare e richiamando all'uopo la recente pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 5968 del 18.2.2025.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con riguardo alla contestazione circa l'esistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per difetto di traditio delle somme mutuate, giova riportare testualmente l'art.3 del contratto di mutuo, rubricato pagina 3 di 5 “OGGETTO DEL CONTRATTO”, ove si legge “il mutuo viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente “contratto” dalla Banca alla parte mutuataria che dichiara di ricevere l'importo del mutuo, di cui dà ampia e finale quietanza. La Parte mutuataria riversa alla banca, l'importo del mutuo, che viene temporaneamente costituito come pegno irregolare infruttifero. L'importo erogato, pari all'importo del mutuo, al netto dell'importo trattenuto e costituito dalle singole voci dettagliatamente riportate nel documento contabile che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca, sarà svincolata a favore della parte mutuataria stessa con valuta 15 gg da oggi, dopo che la parte mutuataria, a sua cura e spese, entro e non oltre 45 giorni da oggi abbia provveduto a produrre alla Banca la documentazione indicata all'articolo 1 del capitolato”.
Tali pattuizioni appaiono dirimenti ai fini della decisione, ove si consideri da un lato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore delmutuatario" (Cass. 2001/2483); dall'altro lato, la circostanza per cui la costituzione contestualmente in deposito infruttifero non appare idonea ad escludere l'insorgere dell'obbligazione restitutoria, tenuto conto del fatto che trattasi di un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio: infatti, è possibile costituire in deposito solo ciò di cui si sia preventivamente conseguita la disponibilità.
In ogni caso, vale rilevare che sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale originato da Cass. 12007/2024 (richiamata dai debitori opponenti), hanno definitivamente chiarito, con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, che il contratto di mutuo non diventa tecnicamente "condizionato" e conserva dunque la sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. anche nel caso in cui la libera disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario sia subordinata al verificarsi di talune condizioni, essendo queste ultime espressione della libertà negoziale del mutuatario ed avendo rilevanza meramente accessoria rispetto all'obbligazione restitutoria dal medesimo assunta, di talché, proprio in forza della natura accessoria di tali condizioni, non è necessario un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma mutuata .
Con l'indicata pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti affermato il seguente principio di diritto: "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del pagina 4 di 5 mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto" (nello stesso senso, tra le altre, (vedi anche cass. 21843/2025, 34116/2023, 9229/2022,
41791/2021 e 25362/2017). Co Consegue il rigetto dell'opposizione proposta dai sig.ri e . CP_3
La circostanza che solo nelle more del giudizio, le Sezioni Unite abbiano risolto il contrasto circa la validità del mutuo c.d. condizionato (o, comunque, con contestuale costituzione in pegno delle somme mutuate) - e, quindi, offerto una univoca chiave di lettura risolutiva della questione sull'unico motivo dell'opposizione - costituisce un grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite nella misura che stimasi equa in ragione di un mezzo.
La restante metà va posta a carico degli opponenti ed è liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare RGE n. 132/2015 proposta ex art. 615 c.p.c. da
[...]
e ; CP_2 Controparte_3 dichiara le spese di lite compensate nella misura di un mezzo e pone la restante metà a carico degli opponenti che liquida in € 360,00 per esborsi ed € 3.526,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 11 ottobre 2025
Il Giudice
RO ER
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