Articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353
Articolo 1Articolo 3
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10 settembre 2021
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9 novembre 2021
Art. 2. Definizioni 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
(( 1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta ))
Entrata in vigore il 9 novembre 2021
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