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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 1954/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1954/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
( ) - avv. DIODATI PAOLO Parte_1 C.F._1
( ), avv. ROBUSTELLI MICHELE C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 1954/24
Con ricorso depositato in data 13.04.2024, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di condannare l al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo in conto capitale conseguente agli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso in data 09.08.2021, che gli aveva cagionato una patologia (“trauma all'emitorace ed al ginocchio destro con algia”) valutabile almeno con il 6% di danno biologico permanente e 20 gg. di inabilità permanente. Deduceva, in particolare, di essere dipendente della in servizio presso il Distretto Sanitario di Sarno e che, Parte_2 nel suddetto giorno, nel mentre si accingeva ad accendere le luci nella sala di attesa, era inciampata sulle sedie che erano state inopinatamente spostate dalla loro abituale allocazione. Presentata immediatamente la denuncia di infortunio, si era vista negare, dall'istituto resistente, ogni tipo di indennizzo, sulla presunta mancanza di nesso causale tra evento e danno
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025, concludendo come in atti.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta”
l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr. Cass. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono
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espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. 10317/06; Cass. 10815/98).
Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Il legislatore del 2000 non ha, poi, previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo, che quindi deve considerarsi liquidabile alla stregua della precedente normativa inserita nel T.U., ossia, l'indennità per inabilità
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temporanea (solo ove assoluta), è corrisposta unicamente a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e per un importo rapportato alla retribuzione media giornaliera.
Nel merito, la domanda si è rivelata fondata solo parzialmente e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Per il ctu, specialista in medicina-legale, il ricorrente è affetto da infermità (“Trauma contusivo emitorace destro con riscontro strumentale di irregolarità corticale degli archi anteriori di VIII, IX, X e XI costa;
Trauma contusivo ginocchio destro”), di modesto significato clinico e tali da essere valutabili nella misura dell'1%, al di sotto del minimo indennizzabile.
L'ausiliario riconosce, ad ogni modo, un periodo di 21 gg. di inabilità temporanea, verificati dal 09.08.2021 al 29.08.2021.
Pertanto, con assorbimento delle altre questioni prospettate dalle CP_ parti, va accolto solo parzialmente il ricorso e condannato l alla sola liquidazione e al pagamento del periodo di inabilità temporanea per il suddetto periodo, oltre agli accessori di legge.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza, mentre le spese di ctu, liquidate come in dispositivo e maggiorate ex art. 52 d.P.R. 115/02 stante la particolare difficoltà dell'accertamento, sono poste a definitivo carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, respinta ogni altra domanda attorea, condanna la parte resistente alla liquidazione e al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità giornaliera per
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inabilità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro occorsa dal
09.08.2021 al 29.08.2021, oltre accessori di legge;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di ctu, liquidate in € 350,00 per onorario in favore della dott.ssa
. Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1954/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
( ) - avv. DIODATI PAOLO Parte_1 C.F._1
( ), avv. ROBUSTELLI MICHELE C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 13.04.2024, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di condannare l al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo in conto capitale conseguente agli esiti dell'infortunio sul lavoro occorso in data 09.08.2021, che gli aveva cagionato una patologia (“trauma all'emitorace ed al ginocchio destro con algia”) valutabile almeno con il 6% di danno biologico permanente e 20 gg. di inabilità permanente. Deduceva, in particolare, di essere dipendente della in servizio presso il Distretto Sanitario di Sarno e che, Parte_2 nel suddetto giorno, nel mentre si accingeva ad accendere le luci nella sala di attesa, era inciampata sulle sedie che erano state inopinatamente spostate dalla loro abituale allocazione. Presentata immediatamente la denuncia di infortunio, si era vista negare, dall'istituto resistente, ogni tipo di indennizzo, sulla presunta mancanza di nesso causale tra evento e danno
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025, concludendo come in atti.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta”
l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr. Cass. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono
Pagina 2 di 5 r.g. 1954/24
espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. 10317/06; Cass. 10815/98).
Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Il legislatore del 2000 non ha, poi, previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo, che quindi deve considerarsi liquidabile alla stregua della precedente normativa inserita nel T.U., ossia, l'indennità per inabilità
Pagina 3 di 5 r.g. 1954/24
temporanea (solo ove assoluta), è corrisposta unicamente a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e per un importo rapportato alla retribuzione media giornaliera.
Nel merito, la domanda si è rivelata fondata solo parzialmente e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Per il ctu, specialista in medicina-legale, il ricorrente è affetto da infermità (“Trauma contusivo emitorace destro con riscontro strumentale di irregolarità corticale degli archi anteriori di VIII, IX, X e XI costa;
Trauma contusivo ginocchio destro”), di modesto significato clinico e tali da essere valutabili nella misura dell'1%, al di sotto del minimo indennizzabile.
L'ausiliario riconosce, ad ogni modo, un periodo di 21 gg. di inabilità temporanea, verificati dal 09.08.2021 al 29.08.2021.
Pertanto, con assorbimento delle altre questioni prospettate dalle CP_ parti, va accolto solo parzialmente il ricorso e condannato l alla sola liquidazione e al pagamento del periodo di inabilità temporanea per il suddetto periodo, oltre agli accessori di legge.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza, mentre le spese di ctu, liquidate come in dispositivo e maggiorate ex art. 52 d.P.R. 115/02 stante la particolare difficoltà dell'accertamento, sono poste a definitivo carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, respinta ogni altra domanda attorea, condanna la parte resistente alla liquidazione e al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità giornaliera per
Pagina 4 di 5 r.g. 1954/24
inabilità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro occorsa dal
09.08.2021 al 29.08.2021, oltre accessori di legge;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di ctu, liquidate in € 350,00 per onorario in favore della dott.ssa
. Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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