Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2024, proposto da
Fer.Metal.Sud. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Comune di Francavilla Fontana - Servizio Urbanistica, Ambiente ed Ecologia, Edilizia Privata, Politiche abitative, Mobilità sostenibile, S.U.A.P. avente a oggetto “ richiesta di rilascio permesso di costruire in deroga per cambio di destinazione d’uso da locale commerciale a poliambulatorio dell’immobile sito in Francavilla Fontana, alla Via per Grottaglie: provvedimento finale ”, firmata digitalmente il 27.09.2024 e notificata con p.e.c. di pari data, di diniego definitivo della richiesta della ricorrente di rilascio di permesso di costruire in deroga per cambio di destinazione d’uso da locale commerciale a poliambulatorio dell’immobile sito in Francavilla Fontana, alla via per Grottaglie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Vista la memoria del 5 novembre 2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LI IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato in data 26 novembre 2024 e depositato in data 24 dicembre 2024, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR gli atti a mezzo dei quali il Comune di Francavilla Fontana ha rigettato l’istanza, presentata dalla ricorrente medesima in data 23 ottobre 2021, per il rilascio del permesso di costruire in deroga e cambio di destinazione d’uso relativamente ad un immobile di sua proprietà sito nel territorio comunale;
- il Comune di Francavilla Fontana si è costituito in giudizio in data 29 gennaio 2025 per resistere al ricorso.
Considerato che:
- con memoria depositata in data 24 ottobre 2025, l’amministrazione comunale ha riferito dell’intervenuta presentazione da parte della ricorrente, in data 26 febbraio 2025, di una nuova istanza edilizia (espressamente qualificata come sostitutiva della precedente) relativa all’immobile interessato dal provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio e, pertanto, ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
- con memoria depositata in data 5 novembre 2025 parte ricorrente ha confermato le circostanze dedotte dall’amministrazione comunale e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione di spese;
- ad esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte del ricorrente con la memoria del 5 novembre 2025, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite tra le parti, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione, dovuta all’intervenuta presentazione di un nuovo progetto edilizio, con conseguente superamento della precedente istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL RO, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
LI IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IA | IL RO |
IL SEGRETARIO