Decreto cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
Decreto cautelare 20 maggio 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03254/2025REG.PROV.COLL.
N. 05898/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5898 del 2024, proposto da AN AO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Liceo Artistico "Alessandro Vittoria", Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 79 del 28 maggio 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del Comune di Trento di “rimozione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in applicazione degli artt. 5 e 14 della L.P. n. 13/2015 – fasc. 8.6.3/2020/4 d.d. 27 luglio 2023”;
- dalla delibera del Consiglio Comunale di Trento dell’8 marzo 2017 n. 32;
- dalla comunicazione del 21 settembre 2016 della Provincia Autonoma di Trento;
- da tutti gli atti antecedenti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dal sig. AO AN, titolare dell’esercizio destinatario dell’ordine di rimozione degli apparecchi da gioco, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge – eccesso di potere per assenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica – travisamento del fatto – violazione dell’art. 1, c. 2 decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1
b) mancanza di istruttoria e di motivazione
c) contrasto con la Costituzione: l’art. 41 costituzione;
d) le “tensioni” con la direttiva comunitaria UE 2015/1535 la quale ha codificato la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE
e) sospensione e rinvio pregiudiziale – consulenza tecnica d’ufficio
3. Con la sentenza n. 79 del 28 maggio 2024 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a quattro motivi così rubricati:
I – violazione di legge, eccesso di potere per assenza di istruttoria e/o motivazione e/o per motivazione illogica, travisamento del fatto, violazione dell’art. 1 c. 2 decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1;
II - mancanza di istruttoria e di motivazione;
III – contrasto con la Costituzione e con la direttiva comunitaria UE 2015/1535 la quale ha codificato la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
IV – consulenza tecnica d’ufficio.
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’improcedibilità dell’appello.
6. Con decreto presidenziale n. 2854 del 25 luglio 2024 e ordinanza n. 3611 del 30 settembre 2024 è stata accolta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
7. Con memorie del 9 dicembre 2024 e repliche del 18 dicembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 9 e del 27 dicembre 2024 l’appellante e la Provincia autonoma di Trento hanno, poi, chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. In data 9 gennaio 2025 l’appellante ha presentato istanza di rimessione in termini per la produzione di un documento “costituito da una notizia giornalistica che rende nota la avvenuta pubblicazione del bando per la realizzazione del nuovo liceo artistico di Trento, con conseguente spostamento, in altra via cittadina e a distanza superiore da quella ex lege prevista, dell’unico punto sensibile in tesi ostativo alla permanenza dell’attività di impresa” e ha domandato che “l’udienza di discussione…(venisse) congruamente differita attesa la preannunciata rimozione del sito sensibile”.
9. All’udienza pubblica del medesimo 9 gennaio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Deve essere preliminarmente affrontata la questione di rito, posta all’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 dalla parte appellante, che ha proposto, sulla base di una notizia tratta da un quotidiano, un’istanza di rinvio della trattazione dell’appello, segnalando l’eventualità che la futura “rimozione” del sito sensibile potesse eliminare “qualsiasi impedimento alla (sua) vitale attività”.
11. Tale richiesta non può trovare accoglimento. Da un lato, come evidenziato da questo Consiglio di Stato, “costituisce principio consolidato, (quello per cui)…non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso… atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall'amministrazione, occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti” (Consiglio Stato, Sez. V, 7 ottobre 2008 , n. 4889; Consiglio Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010 n. 1032), circostanze che non ricorrono nel caso di specie; dall’altro, la mera notizia circa l’indizione del bando per la realizzazione di una nuova sede per il liceo artistico di Trento non appare suscettibile di condurre in tempi brevi ad un superamento delle criticità all’origine della presente controversia, né, tanto meno, di incidere sulla legittimità degli atti impugnati, da valutarsi alla luce della situazione di diritto e di fatto esistente al momento della loro adozione da parte dell’Amministrazione.
12. Quanto al merito, con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente valutato le censure da lui mosse al criterio adottato dal Comune di Trento del “raggio in linea retta” (o “in linea d’aria”) per il calcolo della distanza dai punti sensibili, con particolare riguardo all’effetto espulsivo prodotto dalla scelta di un simile parametro (non obbligato dinanzi al termine “distanza” utilizzato dalla legge provinciale, che sarebbe risultato del tutto “neutro”) invece di quello corrispondente al “percorso pedonale”, più adeguato e maggiormente corrispondente al principio di proporzionalità e privo di discrezionalità, dovendo essere il percorso stesso misurato secondo le norme del Codice della strada.
13. Con il medesimo motivo l’appellante ha, inoltre, dedotto che l’eventuale riconducibilità della scelta del criterio di individuazione della distanza degli apparecchi dai luoghi sensibili nell’ambito della discrezionalità tecnica del Comune non avrebbe potuto comunque rendere la determinazione in esame immune dai dedotti vizi di illegittimità ed illogicità.
14. Con il secondo e il terzo motivo l’originario ricorrente ha, poi, censurato la sentenza appellata, nella quale il T.a.r. non avrebbe, a suo dire, sufficientemente considerato né la carenza di istruttoria e di motivazione della delibera del Comune di Trento, né tantomeno l’illegittimità degli effetti reatroattivi prodotti dalla legge provinciale sull’installazione di apparecchi da gioco avvenuta in un periodo precedente alla sua stessa entrata in vigore.
15. Con l’ultimo motivo l’appellante ha, infine, riproposto l’istanza istruttoria già formulata in primo grado in relazione “sia alla proporzionalità della normativa provinciale e, in particolare, alla sua effettiva strumentalità rispetto all’obiettivo che la medesima dichiara di voler raggiungere, vale a dire la prevenzione dalla ludopatia; sia in ordine all’effetto espulsivo che… (sarebbe stato) già conclamato”.
16. Le suddette censure devono essere respinte, non potendo, in verità, in alcun modo condurre all’accoglimento del ricorso di primo grado e all’annullamento dell’ordine di rimozione degli apparecchi da gioco in esame.
17. Come puntualmente evidenziato dalla difesa del Comune di Trento, e come già riconosciuto dalla Sezione in un precedente per molti aspetti analogo, concernente l’applicazione della medesima legge provinciale, (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2024 n. 2943) “la licenza di sala giochi e scommesse rilasciata all’odierno appellante per l’esercizio in questione n. 19181/2019 aveva validità limitata fino alla data del 12 agosto 2022 in coerenza con il limite temporale posto dall’art. 14 della legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015 (e) l’originario ricorrente non ha richiesto una nuova licenza e pertanto è attualmente privo del titolo necessario per l’installazione degli apparecchi da gioco ex art.110, co 6, TULPS”.
18. Da qui l’esclusione di qualsiasi possibilità in capo all’odierno appellante di avvantaggiarsi di una eventuale pronuncia favorevole circa l’ordine di rimozione e la superfluità dell’esame delle censure formulate nel merito in sede di appello.
19. In particolare può osservarsi che tra le “prescrizioni” della licenza citata è stabilito espressamente che “ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 l.p. 22 luglio 2015 n. 13 gli apparecchi da gioco ex art. 110 c. 6 t.u.l.p.s. autorizzati con la presente licenza (avrebbero dovuto)…essere rimossi entro 7 anni dall’entrata in vigore della legge, ovvero entro il termine ultimo del 12 agosto 2022”, e, soprattutto, che tale previsione non risulta essere stata impugnata né in alcun modo contestata a suo tempo dal ricorrente, che ha dato ad essa esecuzione solo parziale, mantenendo anche dopo la scadenza del termine fissato un (solo) apparecchio da gioco all’interno del suo esercizio, oggetto della determinazione di rimozione emessa dal Comune.
20. Alla luce di tali considerazioni l’appello deve essere respinto, privando, quindi, di ogni rilevanza le questioni di legittimità europea e costituzionale sollevate dall’originario ricorrente, così come qualunque ulteriore attività istruttoria.
21. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento delle spese del grado di appello, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO