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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3097/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3097/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 13, presso lo studio degli avv.ti
Daniela Scarfone e Elisabetta Sacco, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Della Quercia n. 45, presso lo studio dell'Avv.
Mirella Loiacono, dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 3 agosto 2022, premesso di essere Parte_1
sposata con e che dal loro matrimonio erano nate due figlie, (8 aprile Controparte_1 Per_1
1993) e (29 giugno 1998), adiva il Tribunale di Catanzaro perché fosse pronunciata la Per_2
separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 20 giugno 2023, comparivano le parti e il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c..
Con sentenza non definitiva del 3 novembre 2023, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c,p.c., le parti dichiaravano concordemente di aver raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
corrisponderà la somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di Controparte_1
Con ordinanza del 15 maggio 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale prende, dunque, atto che le parti hanno raggiunto un accordo, in ordine alle questioni ancora da definire, nei termini suindicati;
tale accordo può essere senz'altro posto a fondamento delle condizioni di separazione, dovendosi ritenere il contenuto dello stesso non contrario a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma restando la separazione personale tra i coniugi e pronunciata da questo Tribunale con sentenza non definitiva Parte_1 Controparte_1
del 3 novembre 2023, così provvede:
• dispone che la separazione sia regolata dalle statuizioni di cui in parte motiva;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3097/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Indipendenza n. 13, presso lo studio degli avv.ti
Daniela Scarfone e Elisabetta Sacco, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Della Quercia n. 45, presso lo studio dell'Avv.
Mirella Loiacono, dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 3 agosto 2022, premesso di essere Parte_1
sposata con e che dal loro matrimonio erano nate due figlie, (8 aprile Controparte_1 Per_1
1993) e (29 giugno 1998), adiva il Tribunale di Catanzaro perché fosse pronunciata la Per_2
separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 20 giugno 2023, comparivano le parti e il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c..
Con sentenza non definitiva del 3 novembre 2023, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c,p.c., le parti dichiaravano concordemente di aver raggiunto un accordo, alle seguenti condizioni:
corrisponderà la somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di Controparte_1
Con ordinanza del 15 maggio 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale prende, dunque, atto che le parti hanno raggiunto un accordo, in ordine alle questioni ancora da definire, nei termini suindicati;
tale accordo può essere senz'altro posto a fondamento delle condizioni di separazione, dovendosi ritenere il contenuto dello stesso non contrario a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma restando la separazione personale tra i coniugi e pronunciata da questo Tribunale con sentenza non definitiva Parte_1 Controparte_1
del 3 novembre 2023, così provvede:
• dispone che la separazione sia regolata dalle statuizioni di cui in parte motiva;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo