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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine
Seconda Sezione Civile
in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico,
dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°502/2023 R.G. promossa, con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. dd.
6.2.2023 e notificato alla convenuta, a mezzo pec, in data 7.02.2023 da:
(P.I. I C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Trieste (TS), rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Silvano Paolo Sardegna
del Foro di Cosenza, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice-opponente;
contro
(C.F. , con sede in Grado (GO), rappr. e CP_1 P.IVA_3
difesa dal proc. e dom avv. Nicolò Fiorentin del Foro di Udine, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta-opposta;
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Causa iscritta a ruolo il 14.02.2023 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza dell'11.3.2025, sulle
1 seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: “In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo considerata la natura non probatoria dell'esistenza del credito e che l'aver concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ha creato e crea un danno considerevole all'opponente;
nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve in forza del titolo azionato in quanto il credito è nullo per le evidenti ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
19.01.2023; inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente, e conseguentemente condannare la società
opposta al pagamento della complessiva somma di Euro 13.460,00, per le ragioni di cui sopra;
condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorario.”
per parte convenuta opposta: “nel merito, dichiarare l'inammissibilità e,
comunque, rigettare per infondatezza l'opposizione al precetto ex adverso
proposta, con conferma integrale, per quanto eventualmente possa occorrere, del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto opposto per le ragioni di cui in parte narrativa della comparsa di risposta;
sempre nel merito, respingere siccome infondata in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice;
in ogni caso, condannare l'attrice opponente alla rifusione delle “spese”
(anticipazioni, spese, onorari, 15% rimborso forfetario, CPA e IVA) di lite;
in via istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova,
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1 – “Vero che il sig. (padre del sig. legale rap- Per_1 Per_2
presentante della , per conto della provvede-va, CP_2 CP_2
2 nel maggio-giugno 2022, al ritiro, presso la sede di Aquileia della CP_1
dei primi due natanti ( oggetto
[...] C.F._1 C.F._2
della compravendita”;
2 – “Vero che in data 17.05.2023 la sempre a mezzo del sig. CP_2
provvedeva al ritiro, presso la sede di Aquileia della Per_1 CP_1
anche dell'ultimo (terzo) natante (JME58509E222)”;
[...]
3 – “Vero che la tenuto conto che non aveva interesse a mettere CP_2
in acqua l'ultimo natante nella stagione estiva 2022, autorizza-va la
a vendere il sesto motore ordinatole alla Controparte_3
ditta del sig. che lo acquistava per ri- CP_4 Parte_2
venderlo a terzi”.
Si indicano quali testi sui capitoli 1 e 2 il sig. residente a [...]Tes_1
(34073 Gorizia) via Coronelli n. 3 (costui anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi), e il sig. , fratello Testimone_2
del sig. , presso con sede in Parte_3 Controparte_5
Monfalcone (GO), e, sul capitolo 3 il sig. presso la Parte_3
on sede in Monfalcone (GO).” Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con “atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
con domanda riconvenzionale ed istanza di sospensione” ha Parte_1
convenuto al giudizio del Tribunale di Udine esponendo che CP_1
quest'ultima le aveva notificato in data 19.01.2023 atto di precetto per la complessiva somma di €. 20.468,58 in forza del D.I. R.G. 4060/2022 N.
1407/2022 emesso dallo stesso Tribunale il 7.12.2022, su ricorso della controparte, e dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642
c.p.c. a pagamento di fattura dell'importo capitale di €. 18.422,00, oltre
3 interessi e spese. L'opponente ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto basato su una fattura relativa al pagamento del prezzo di un natante che, in realtà, non le sarebbe mai stato consegnato, sostenendo l'insussistenza del credito monitoriamente azionato e la conseguente nullità
del precetto opposto. Ha concluso, pertanto, con richiesta, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di accertare che l'opponente nulla deve in forza del titolo azionato per le ragioni esposte svolgendo azione di accertamento negativo della sussistenza del credito. In via riconvenzionale ha, infine, chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno, in termini di perdita di guadagno, che assume di avere subito a seguito della mancata consegna del natante in questione, quantificandolo in €. 13.640,00, pari all'importo giornaliero di €. 220,00 che avrebbe potuto incassare dall'affitto della barca per i mesi estivi di luglio ed agosto.
ha rilevato l'inammissibilità e, comunque, l'assoluta CP_1
infondatezza dell'opposizione al precetto ex adverso proposta, precisando che la fattura n. 18/2022 azionata con il D.I. n. 1407/2022 si riferiva al saldo del prezzo di tre natanti venduti a , di cui solo due erano stati Parte_1
già ritirati dall'acquirente nel maggio-giugno 2022, mentre il terzo era stato lasciato in deposito presso la venditrice. Ha evidenziato che l'opponente,
dopo avere ricevuto in data 19.01.2023 la notifica del D.I. e dell'atto di precetto, aveva provveduto al pagamento integrale dell'importo precettato con due bonifici bancari di data 2.02.2023 e 17.03.2023 ed aveva infine provveduto al ritiro dell'ultimo natante il 17.05.2023 presso la sede della venditrice. Ha, da ultimo, dichiarato che il D.I. n. 1407/2022 era nel frattempo divenuto oramai definitivo in difetto di opposizione ex art. 645
c.p.c. sicchè tutte le questioni dedotte da risultavano coperte Parte_1
4 dal giudicato con conseguente inammissibilità sia dell'opposizione al precetto che della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale.
All'udienza del 27.06.2023 i difensori delle parti hanno dato atto che
“è stato saldato dopo la notifica dell'atto di precetto il capitale ingiunto con il
precetto opposto” e chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183,
comma 6, c.p.c. per l'istruzione della domanda riconvenzionale. Concessi i termini richiesti, alla successiva udienza del 7.11.2023 il giudice ha proposto alle parti ex art. 185bis c.p.c. l'opportunità di conciliare la lite con rinuncia alle rispettive domande a spese compensate, proposta che però
solo la parte convenuta ha dichiarato di accettare alla successiva udienza del 7.05.2024. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione ex art. 281sexies c.p.c.. Precisate, dunque, le conclusioni come riportate in epigrafe, i difensori hanno proceduto a breve discussione orale e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
L'opposizione al precetto risulta giuridicamente infondata e va pertanto respinta. Tutte le doglianze proposte avrebbero, infatti, dovuto essere avanzate da non certo con l'opposizione al precetto, Parte_1
ma opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1407/2022 che costituisce il titolo esecutivo precettato in quanto ciò che si contesta in questa sede è la sussistenza stessa del credito consacrato nel titolo azionato. Invero, è con l'opposizione a decreto ingiuntivo che si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può
contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione
5 forzata. E' pacifico, per contro, che non ha provveduto ad Parte_1
opporsi al D.I. n. 1407/2022 che, difatti, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto emesso il 7.03.2023 dal
Tribunale di Udine e che è stato prodotto dalla convenuta sub doc. 11).
Non essendo stato proposto l'unico mezzo di impugnazione con il quale si sarebbe potuta contestare la sussistenza del credito azionato da va da sé, dunque, che in questa sede è precluso l'esame CP_1
delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione a precetto, impedito, a
fortiori, dalla cosa giudicata nel frattempo formatasi in relazione al D.I. n.
1407/2022, giudicato che, estendendo i suoi effetti sia al dedotto che al deducibile, copre anche l'asserito fatto impeditivo rappresentato dal preteso inadempimento contrattuale della venditrice come causa sia di riduzione/risoluzione del contratto sia del controcredito risarcitorio che l'opponente ha inteso far valere con la domanda riconvenzionale svolta in questa sede. Il tutto senza contare che l'assoluta genericità delle circostanze confusamente dedotte nei capitoli di prova testimoniale indicate dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c. di certo non avrebbe consentito di ritenere provato il danno di cui viene chiesto il risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo,
ritenuto congruo, di €. 3.387,00 indicato nella nota spesa prodotta dalla parte convenuta, oltre spese generali ed accessori di legge.
La pretestuosità delle doglianze sollevate dall'opponente ed il comportamento tenuto dallo stesso che, pur avendo corrisposto la somma precettata subito dopo la ricezione della notifica del D.I. provvisoriamente
6 esecutivo e del precetto, ha pervicacemente ritenuto di proseguire nel presente giudizio e di non accettare una proposta conciliativa vantaggiosa
(accettata, per contro, da , giungendo, da ultimo, ad insistere CP_1
in sede di precisazione delle conclusioni anche sull'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale nel frattempo divenuto anche definitivo, configurano un abuso del processo che merita di essere sanzionato ai sensi art. 96, comma 3, c.p.c. e giustificano la condanna di al pagamento in favore della controparte di una Parte_1
somma che si determina in via equitativa nell'importo di €. 3.000,00, di poco inferiore a quanto viene liquidato a titolo di compenso per il difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
502/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
decide:
1. respinge l'opposizione al precetto e tutte le domande, compresa la riconvenzionale, proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, CNA ed IVA come per legge;
3. condanna l'opponente a pagare alla controparte la somma di €.
3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Così deciso, in Udine il 12.03.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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