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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5093/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria EN Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5093/2025 promossa da:
, nato in [...], il [...], (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
D'Altino (Ve), Via 4 Novembre, n. 20, int. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Sabei del Foro
di Venezia (pec: e Chiara Meneghello del Foro di Venezia (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Cesco Email_2
Baseggio, n. 9 – è elettivamente domiciliato;
- ricorrente- contro
, nata a [...], l'[...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. AR Margherita
SA del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito Email_3
in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, n. 55 – è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 30.09.2025.
Conclusioni del P.M.: “Visto, richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte.” R.G. n. 5093/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di divorzio depositato il 13.02.2025, il sig. Pt_1
– premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con la sig.ra in
[...] Controparte_1
data 22.10.2005 in Quanto D'Altino (Ve), matrimonio trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del
Comune di Quarto D'Altino (Ve) dell'anno 2005, parte 1, ufficio 1, atto n. 14, e che dall'unione era nato un figlio (nato a [...], il [...]), maggiorenne ma economicamente non Persona_1
indipendente – chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge,
quella di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: “-Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi;
- atteso che il figlio è da poco divenuto maggiorenne e non è ancora autonomo economicamente, preso altresì atto che il medesimo per propria scelta manterrà la residenza presso il padre in Quarto D'Altino (Ve) Via 4 Novembre n.20 int.1, libero di decidere le modalità di frequentazione della madre in modo autonomo (attualmente limitate in media a 1 volta a settimana senza pernotto), disporre in capo alla sig.r l'obbligo di concorrere CP_1
al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile Per_1
secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al sig con decorrenza retroattiva dalla data della domanda;
- stabilire che CP_2
entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come da disciplina del protocollo in uso presso il Tribunale adito;
- disporre che l'Assegno Unico universale per i figli sia percepito integralmente dal sig e ciò per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, Pt_1
essendo il figlio residente presso il padre e trascorrendo tutto il tempo presso la casa paterna;
- Spese e competenze di giudizio integralmente rifuse in caso di costituzione in resistenza al richiesto”.
Con comparsa del 31.07.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale – pur Controparte_1
contestando quanto asserito dal ricorrente – aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare la separazione personale delle part (16 marzo 1977 RA ) Parte_1 Controparte_1
( 11 febbraio 1979 RA); 2)Dato atto che il figlio delle parti, maggiorenne ma non autonomo economicamente convive attualmente con il padre assegnare la abitazione famigliare ubicata in Quarto
D'Altino (Ve) Via 4 Novembre 20 al ricorrente . 3)Darsi atto che si Parte_1 Controparte_1
dichiara disponibile a corrispondere la somma mensile di E. 250,00, a titolo di integrazione nel mantenimento invia diretta al figli entro il giorno 8 di ogni mese con decorrenza dalla data di Per_1
udienza, importo aggiornabile Istat ed a rimborsare o corrispondere in via diretta il 50% delle spese extra così come le stesse sono previste e disciplinate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia”. R.G. n. 5093/2025
Tanto premesso – all'udienza di prima comparizione del 30.09.2025 – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“- Le parti chiedono venga pronunciata la separazione tra le stesse, con le conseguenti annotazioni di legge;
- Le parti danno atto che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ha Per_1
manifestato la volontà di rimanere a vivere presso il padre, a cui per l'effetto viene assegnata la casa familiare sita in Quarto d'Altino, Via IV Novembre, n. 20 nello stato in cui attualmente si trova;
- La sig.r contribuirà al mantenimento del figlio onerandosi del pagamento della somma CP_1
di euro 250 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- L'Assegno Unico verrà percepito integralmente da parte ricorrente;
- Le parti concordano altresì di quantificare in euro 1.000,00 quanto dovuto a titolo di mantenimento dalla madre a far data dal deposito del ricorso all'odierna udienza;
parte resistente si impegna a versare detto importo in rate di euro 100 al mese entro la scadenza del 15 del mese, tramite bonifico;
- Come da scrittura privata notarile agli atti, le parti confermano che il ricavato della vendita dell'immobile sito in RA, meglio identificato al doc. n. 9 allegato al ricorso, verrà suddiviso a metà ciascuno”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso in data 2.10.2025 come in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso al legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. Cass. Civ., 1164 del 21/01/2014).
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse materiale del figlio maggiorenne ma economicamente non autonomo. Per_1
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate,
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 R.G. n. 5093/2025
lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 22.10.2005 nel Comune di Quarto D'Altino, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, atto n. 14, parte I, serie, ufficio 1, dell'anno 2005, alle condizioni concordate e indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- Provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del procedimento, in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio;
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria EN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria EN Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5093/2025 promossa da:
, nato in [...], il [...], (C.F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
D'Altino (Ve), Via 4 Novembre, n. 20, int. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Sabei del Foro
di Venezia (pec: e Chiara Meneghello del Foro di Venezia (pec: Email_1
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Cesco Email_2
Baseggio, n. 9 – è elettivamente domiciliato;
- ricorrente- contro
, nata a [...], l'[...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. AR Margherita
SA del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito Email_3
in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, n. 55 – è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 30.09.2025.
Conclusioni del P.M.: “Visto, richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte.” R.G. n. 5093/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di divorzio depositato il 13.02.2025, il sig. Pt_1
– premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con la sig.ra in
[...] Controparte_1
data 22.10.2005 in Quanto D'Altino (Ve), matrimonio trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del
Comune di Quarto D'Altino (Ve) dell'anno 2005, parte 1, ufficio 1, atto n. 14, e che dall'unione era nato un figlio (nato a [...], il [...]), maggiorenne ma economicamente non Persona_1
indipendente – chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge,
quella di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: “-Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi;
- atteso che il figlio è da poco divenuto maggiorenne e non è ancora autonomo economicamente, preso altresì atto che il medesimo per propria scelta manterrà la residenza presso il padre in Quarto D'Altino (Ve) Via 4 Novembre n.20 int.1, libero di decidere le modalità di frequentazione della madre in modo autonomo (attualmente limitate in media a 1 volta a settimana senza pernotto), disporre in capo alla sig.r l'obbligo di concorrere CP_1
al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile Per_1
secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al sig con decorrenza retroattiva dalla data della domanda;
- stabilire che CP_2
entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come da disciplina del protocollo in uso presso il Tribunale adito;
- disporre che l'Assegno Unico universale per i figli sia percepito integralmente dal sig e ciò per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, Pt_1
essendo il figlio residente presso il padre e trascorrendo tutto il tempo presso la casa paterna;
- Spese e competenze di giudizio integralmente rifuse in caso di costituzione in resistenza al richiesto”.
Con comparsa del 31.07.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale – pur Controparte_1
contestando quanto asserito dal ricorrente – aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)Dichiarare la separazione personale delle part (16 marzo 1977 RA ) Parte_1 Controparte_1
( 11 febbraio 1979 RA); 2)Dato atto che il figlio delle parti, maggiorenne ma non autonomo economicamente convive attualmente con il padre assegnare la abitazione famigliare ubicata in Quarto
D'Altino (Ve) Via 4 Novembre 20 al ricorrente . 3)Darsi atto che si Parte_1 Controparte_1
dichiara disponibile a corrispondere la somma mensile di E. 250,00, a titolo di integrazione nel mantenimento invia diretta al figli entro il giorno 8 di ogni mese con decorrenza dalla data di Per_1
udienza, importo aggiornabile Istat ed a rimborsare o corrispondere in via diretta il 50% delle spese extra così come le stesse sono previste e disciplinate nel Protocollo in uso al Tribunale di Venezia”. R.G. n. 5093/2025
Tanto premesso – all'udienza di prima comparizione del 30.09.2025 – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“- Le parti chiedono venga pronunciata la separazione tra le stesse, con le conseguenti annotazioni di legge;
- Le parti danno atto che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ha Per_1
manifestato la volontà di rimanere a vivere presso il padre, a cui per l'effetto viene assegnata la casa familiare sita in Quarto d'Altino, Via IV Novembre, n. 20 nello stato in cui attualmente si trova;
- La sig.r contribuirà al mantenimento del figlio onerandosi del pagamento della somma CP_1
di euro 250 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- L'Assegno Unico verrà percepito integralmente da parte ricorrente;
- Le parti concordano altresì di quantificare in euro 1.000,00 quanto dovuto a titolo di mantenimento dalla madre a far data dal deposito del ricorso all'odierna udienza;
parte resistente si impegna a versare detto importo in rate di euro 100 al mese entro la scadenza del 15 del mese, tramite bonifico;
- Come da scrittura privata notarile agli atti, le parti confermano che il ricavato della vendita dell'immobile sito in RA, meglio identificato al doc. n. 9 allegato al ricorso, verrà suddiviso a metà ciascuno”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso in data 2.10.2025 come in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso al legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. Cass. Civ., 1164 del 21/01/2014).
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse materiale del figlio maggiorenne ma economicamente non autonomo. Per_1
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate,
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 R.G. n. 5093/2025
lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 22.10.2005 nel Comune di Quarto D'Altino, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, atto n. 14, parte I, serie, ufficio 1, dell'anno 2005, alle condizioni concordate e indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- Provvede come da separata ordinanza in merito alla prosecuzione del procedimento, in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio;
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria EN
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero