Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-del 20.11.23, con la quale il Comune di Marsala ha ordinato lo sgombero coattivo dell’immobile sito in Marsala, c.da-OMISSIS- identificato al foglio -OMISSIS- particella-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AR;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, i difensori di parte ricorrente presenti, così come da verbale.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in data 9 febbraio 2024, le odierne ricorrenti — -OMISSIS- figlie ed eredi della dante causa -OMISSIS-, deceduta il 29 novembre 2010 — hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-del 20 novembre 2023, con la quale il Comune di Marsala ha ordinato loro lo sgombero coattivo dell’immobile sito in Marsala, c.da-OMISSIS- in catasto al foglio -OMISSIS- particella-OMISSIS-
Dall’ordinanza impugnata risulta che il manufatto abusivo, a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione n. -OMISSIS-del 24 ottobre 1995, era stato acquisito di diritto al patrimonio comunale con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 novembre 1997, notificata alla madre dante causa il 15 dicembre 1997 e successivamente trascritta nei registri immobiliari di Trapani.
Nella motivazione del provvedimento il Comune di Marsala ha evidenziato che l’acquisizione costituisce titolo per l’immissione in possesso del bene, che lo sgombero ha natura di atto meramente esecutivo e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, e che la persistente occupazione dell’immobile da parte degli eredi della precedente proprietaria integra il presupposto per procedere allo sgombero coattivo.
Le ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001, per violazione delle leggi regionali n. 7 del 1980, n. 37 del 1985 e n. 17 del 1994, nonché per eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza istruttoria e sviamento.
In particolare, assumono che l’Amministrazione comunale avrebbe omesso la valutazione circa la possibile conservazione dell’opera acquisita tenuto conto del contesto urbanizzato dell’area e della sua riconducibilità a un insediamento residenziale suscettibile di piano di recupero; deducono altresì che lo sgombero sarebbe stato disposto in modo automatico e meramente funzionale alla demolizione.
Con ulteriore profilo di censura, le ricorrenti richiamano la pregressa istanza di condono edilizio presentata dalla madre dante causa ai sensi della legge n. 47 del 1985 (prot. -OMISSIS-del 1986), rigettata sul presupposto della collocazione dell’immobile nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia ai sensi della l.r. n. 78 del 1976, sostenendo tuttavia che l’opera sarebbe stata completata anteriormente al 1° ottobre 1983.
Richiamano, inoltre, la sentenza non definitiva n.-OMISSIS-del 2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la successiva ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 (e dell’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985), chiedendo la sospensione impropria del giudizio in attesa della relativa decisione.
L’Amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, dopo una breve discussione, su richiesta di parte ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’immobile oggetto dell’ordinanza impugnata è stato acquisito di diritto al patrimonio comunale a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione n. -OMISSIS-del 24 ottobre 1995, con ordinanza di acquisizione n. -OMISSIS- del 12 novembre 1997, regolarmente notificata alla madre dante causa e trascritta nei registri immobiliari.
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Amministrazione comunale si è pertanto definitivamente perfezionato ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, invero, è costante nel ritenere che l’ ex proprietario non è legittimato a impugnare l’ordine di sgombero, trattandosi di atto meramente attuativo di un potere già definitivamente esercitato con l’ordine di demolizione e con l’acquisizione.
Una volta intervenuta l’acquisizione, le odierne ricorrenti hanno perso ogni posizione giuridica qualificata sul bene, non vantando più un titolo dominicale, né un interesse legittimo differenziato idoneo a contestare gli atti relativi all’utilizzazione, gestione o liberazione dell’immobile divenuto comunale (cfr. TAR Palermo, IV, 10 ottobre 2023, n.3010; id . 11 dicembre 2023, n. 3657).
L’ordinanza impugnata ha natura meramente esecutiva, in quanto si limita a dare attuazione alle conseguenze necessarie dell’acquisizione del bene secondo il meccanismo automatico delineato dall’art. 31 del d.P.R. n.380/2001 e, in quanto tale, non richiede una nuova istruttoria, né la comunicazione di avvio del procedimento e non può costituire sede di riconsiderazione del quadro urbanistico o dei presupposti della demolizione.
Le censure articolate avverso lo sgombero non possono quindi essere utilizzate per riaprire questioni relative al condono edilizio, alla legittimità degli ordini di demolizione o all’acquisizione, ormai definitivamente consolidate.
Neppure è fondata la dedotta violazione dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001.
La disposizione riguarda la valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla destinazione del bene già acquisito e non impone un obbligo di motivazione rafforzata in caso di conferma della demolizione, che costituisce la conseguenza fisiologica dell’abuso edilizio.
In ogni caso, tale valutazione può assumere rilievo solo con riferimento a scelte dell’Ente sul riutilizzo del bene acquisito e non attribuisce al privato alcuna aspettativa qualificata alla conservazione dell’opera, né incide sulla legittimità di un atto di sgombero avente natura meramente esecutiva.
Parimenti infondate sono le censure basate sulla normativa regionale in materia di recupero degli insediamenti abusivi.
Le leggi regionali n. 7 del 1980, n. 37 del 1985 e n. 17 del 1994 attengono a scelte pianificatorie di carattere generale, rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione, che non possono incidere retroattivamente sul regime sanzionatorio individuale, né paralizzare gli effetti già prodotti dall’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.
Quanto ai profili connessi al pregresso diniego di condono edilizio, deve rilevarsi che tale diniego non risulta impugnato ed è divenuto definitivo da tempo, così come non risultano tempestivamente gravati gli ordini di demolizione e l’atto di acquisizione.
In ogni caso, a seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale, il privato ha perso il requisito soggettivo necessario per richiedere qualsiasi forma di sanatoria.
L’ordinanza di sgombero non può pertanto costituire occasione per rimettere in discussione atti presupposti ormai inoppugnabili.
Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative ai limiti di condonabilità nella fascia di inedificabiltà assoluta dei 150 metri dalla battigia, confermando la legittimità della disciplina regionale e precludendo in radice ogni prospettiva di reviviscenza della sanatoria invocata dalle ricorrenti.
La richiesta di sospensione impropria del giudizio è quindi priva di oggetto e, comunque, non ammissibile, poiché l’esito del giudizio costituzionale non avrebbe potuto incidere sulla definitività del diniego di condono, né sull’irreversibilità dell’acquisizione, né sulla natura meramente esecutiva dell’ordinanza di sgombero.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’immobile è divenuto definitivamente di proprietà comunale sin dal 1997, le ricorrenti non hanno più legittimazione attiva, né interesse qualificato, gli atti presupposti sono inoppugnabili, non è configurabile alcuna prospettiva di sanabilità e l’ordinanza impugnata costituisce un atto esecutivo strettamente dovuto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Poiché l’Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente
Anna AR, Consigliere, Estensore
NA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AR | SC UN |
IL SEGRETARIO