TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1239/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSO CHIARA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
[...] di aver contratto matrimonio concordatario in ROCCABRUNA il 30/06/2007, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2007; che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo il 3.2.2009, e , a Cuneo il 29.12.2010; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo accogliersi il ricorso.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie minori nate dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, che sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 13/12/1977 a SALUZZO (CN), Parte_1
[...
, n. il 03/07/1982 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.,
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1239/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSO CHIARA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
[...] di aver contratto matrimonio concordatario in ROCCABRUNA il 30/06/2007, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2007; che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo il 3.2.2009, e , a Cuneo il 29.12.2010; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo accogliersi il ricorso.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie minori nate dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, che sarà procedibile unicamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciandosi con sentenza parziale,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 13/12/1977 a SALUZZO (CN), Parte_1
[...
, n. il 03/07/1982 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.,
DISPONE con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi