Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di LE
n.2263/2021 dell'8.6.2021
Oggetto: differenze retributive – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 1138/2021 del Ruolo Generale
A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Manco, in virtù di Parte_1
procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dante Durante, Controparte_1
Luciano Brozzetti e Luciano Verdesca, in virtù di procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2017, si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di LE, esponendo che a) a far data dal 02.01.1991, era stato dipendente della
[...]
, inquadrato nel livello 5 con qualifica di impiegato, con le mansioni di Controparte_1 responsabile d'impianto/venditore, secondo il C.C.N.L. per i lavoratori delle Imprese Industriali edili ed affini;
b) nel corso di circa un ventennio, il rapporto di lavoro si era esplicato nella più ampia e
contempo, la grave crisi del settore edilizio andava a ripercuotersi sui lavoratori dipendenti della
Società, che iniziava ad attuare una politica di contrazione della spesa per il personale dipendente;
d) che nel 2011 il veniva trasferito dall'impianto di Soleto, che veniva definitivamente chiuso, Pt_1
a quello di Poggiardo. In detto impianto egli non veniva stabilmente affiancato da un centralinista fisso o operatore d'impianto, come da sempre avvenuto, ma solo per due-tre giorni la settimana, con una unità lavorativa che mutava per tre volte. Per cui, egli si era ritrovato all'interno dell'impianto a dover gestire da solo, per poi provvedere alle mansioni di procacciamento delle vendite andando a reperire clientela all'esterno, curare gli incassi presso la sede dei clienti e così sino alle ore 20,00.
Nel giorno di sabato, l'orario era dalle ore 6-6,30 sino alle 12,30-13 ed alcune volte anche fino alle ore 15 o 16. Non godeva delle ferie annuali, né dei permessi retribuiti. Non si era mai assentato dal posto di lavoro. Non era prevista pausa pranzo, per cui il ricorrente consumava un panino velocemente, quando era possibile;
e) in questo clima, sempre nella nuova politica ed ottica aziendale, al veniva comunicato (con nota aziendale del 19.7.2013 - all.3) il trasferimento dall'impianto Pt_1
di Soleto (però, già effettivamente chiuso da un paio d'anni) a quello di Seclì, trasferimento attuato solo sulla carta (nei libri ufficiali della Società e sulla busta-paga del lavoratore), in quanto nei fatti lo stesso ricorrente rimaneva ad espletare la propria attività lavorativa sempre presso l'impianto di
Poggiardo; f) questo nuovo andazzo, umanamente impossibile da sostenere, non poteva che ripercuotersi sullo stato psico-fisico del lavoratore, al quale veniva diagnosticato un “disturbo d'ansia reattivo ad eccessivo carico lavorativo, insonnia”; .g) con lettera datata 26 febbraio 2014 la Società procedeva alla notifica di una infrazione disciplinare con relativa sospensione cautelativa dal servizio, cui seguiva il licenziamento in tronco con racc. a.r. del 7.4.2014.
A riprova degli orari di lavoro osservati dal lo stesso allegava n.120 rapporti giornalieri delle Pt_1 operazioni dell'impianto (di Poggiardo) relative agli anni 2012 – 2013 (all.5), in cui venivano indicati quotidianamente gli orari di carico del calcestruzzo, la quantità, la qualità, il nominativo dell'acquirente e gli estremi della bolla fiscale d'accompagnamento dei beni viaggianti (d.d.t.).
Allegava, altresì, n.16 schede d'utilizzo dell'auto aziendale (all.6), ove erano annotati i chilometri percorsi giornalmente, il percorso (puramente in modo indicativo), così come meramente indicativo era l'annotazione dell'orario di utilizzo, ossia dalle ore 7 alle 19, ma che non poteva coincidere con quello più reale e più ampio, atteso che l'apertura dell'impianto di Poggiardo da parte del ricorrente avveniva già alle ore 6 o 6,30 del mattino ed il giro presso i cantieri ed i clienti terminava intorno alle ore 20,00. Il ricorrente deduceva, quindi, che gli importi corrisposti dalla datrice di lavoro, in relazione alla qualità e quantità di lavoro prestato, erano inferiori al salario stabilito dai C.C.N.L. di categoria per le Imprese edili ed affini, per cui lo stesso, considerato quanto percepito ed indicato nelle le buste- paga relative al periodo Ott.2010-Apr.2014 (all.8), chiedeva vedersi riconosciuto l'importo relativo a differenze salariali per il lavoro effettivamente espletato, dovute per il periodo 2004-2014 per complessive € 312.427,12, a titolo di lavoro straordinario diurno 35%, festività; ferie non godute
(anche il mese di Agosto era pienamente lavorativo); permessi retribuiti;
differenza di T.F.R. tra quello dovuto e quello indicato nella busta-paga finale di Aprile 2014; indennità per maneggio di denaro 8%.
Si costituiva in giudizio con memoria la che formulava eccezione di prescrizione Controparte_1
dei crediti azionati dal dipendente e contestava il contenuto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di LE accoglieva parzialmente la domanda condannando la società datrice di lavoro resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€ 11.409,19 lordi per differenze retributive e TFR in relazione al periodo dal 23.04.2009 al
07.04.2014, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
nonchè al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
9.12.201.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto due motivi.
Con il primo motivo, intitolato “Erronea determinazione della somma complessiva per differenze retributive e TFR – Motivazione illogica ed erronea”, l'appellante lamenta che il Tribunale, indotto in errore dalla relazione di CTU, avrebbe a sua volta errato nella quantificazione delle differenze retributive spettatigli.
Più in particolare, l'appellante lamenta che il percorso logico-giuridico seguito dal CTU e fatto proprio dal Giudice di primo grado sarebbe errato ed illogico, in quanto “nella metodologia di calcolo applicata sia nella prima relazione che nei successivi chiarimenti, da un lato eseguiva il conteggio degli importi dovuti sia per retribuzione ordinaria, non richiesta nel ricorso perché regolarmente corrisposta (tanto che la differenza nella tabella allegata al ricorso è pari a 0), sia per lavoro straordinario, ferie, permessi non goduti e T.f.r. (voci differenziali richieste nel ricorso introduttivo ed analiticamente indicate nelle tabelle allegate al ricorso) e dall'altro sottraeva dall'importo globale tutte le voci retributive facenti parte del trattamento economico riconosciuto al ricorrente, includendo anche gli elementi fissi ed aggiuntivi della retribuzione ordinaria riconosciuta al ricorrente, chiaramente indicati nelle buste-paga o nelle tabelle allegate al ricorso come “percepito”, quali Premio di Produzione, Superminimo, Tali voci della Controparte_2
retribuzione ordinaria, da un lato, non erano oggetto di domanda giudiziale e né di quesito posto dal
Giudice, ma dall'altro lato, la loro percezione da parte del lavoratore (come riconosciuto nelle buste- paga allegate o nelle tabelle allegate al ricorso) sono state poste in detrazione dal conteggio delle somme dovute per lavoro straordinario, ferie non godute, festività, permessi non goduti e Tfr, la cui differenza non corrisposta era stata chiesta nel ricorso introduttivo”.
Richiamati i conteggi del proprio consulente di parte, chiedeva la riforma della sentenza e la condanna dell'appellata al pagamento della complessiva somma di € 42.725,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con il secondo motivo, intitolato “Erronea esclusione del riconoscimento dell'indennità di maneggio
8% – Motivazione assente” l'appellante lamenta che il Tribunale non si è espresso sulla richiesta di riconoscimento dell'indennità di maneggio (parti all'8% delle retribuzioni dovute).
In conclusione, l'appellante ha chiesto: “A) Condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.-t., al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di €.
42.725,05, a titolo di differenze salariali dovute per il periodo 23.04.2009-07.04.2014, a titolo di ferie non godute, permessi retribuiti non corrisposti, lavoro straordinario diurno 35% e differenza di T.F.R., nonché €. 8.170,95 a titolo di indennità di cassa e di maneggio denaro, al lordo delle trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
B) Con conseguente rideterminazione delle spese legali del giudizio di primo grado in base ai nuovi importi riconosciuti e con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di appello, oltre accessori come per legge”.
Con memoria del 31.1.2024, si è costituita la che ha proposto anche Controparte_1
appello incidentale subordinato.
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. per mancanza di specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
Ancora in via pregiudiziale, l'appellante ha eccepito la decadenza dell'appellante dall'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio.
Nel merito, la ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto, ritenendo che i conteggi del P_
CTU siano corretti e che, in ogni caso, l'appellante non avrebbe censurato partitamente gli accertamenti compiuti dallo stesso e fatti propri dal Tribunale di LE.
In relazione al secondo motivo di gravame, relativo all'indennità di maneggio del denaro la
, ne deduce l'infondatezza mancando la prova che l'attività svolta a contatto col denaro dal P_
dipendente avesse carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comportasse l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario nei confronti dell'azienda. Infine, la ha proposto appello incidentale subordinato all'eventuale accoglimento P_ dell'appello principale, affidato a due motivi.
Con il primo motivo, la parte datoriale ha richiamato le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte rispetto all'elaborato peritale di primo grado, evidenziando in particolare che “nella consulenza tecnica d'ufficio risulta indicata una retribuzione corrisposta al dipendente Sig. Pt_1
inferiore rispetto alla reale retribuzione indicata nei prospetti paga esaminati, relativi ai
[...]
periodi intercorrenti dal mese di Aprile 2009 al mese di Aprile 2014. La ditta ha corrisposto al lavoratore € 35.426,42 in più rispetto all'importo indicato nella CTU”.
Conseguentemente, l'appellante incidentale ha lamentato che la sentenza di primo grado, nel condividere in toto le conclusioni del CTU, avrebbe recepito e replicato anche i suddetti errori.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la ha impugnato la sentenza del Tribunale P_ di LE anche nel capo in cui ha ritenuto di respingere l'eccezione di compensazione legale ex art. 1243 c.c. relativa ai crediti per complessivi € 28.441,53, oltre accessori di legge, vantati nei confronti del a titolo di: a) refusione delle spese di lite di cui all'ordinanza ex art. 1, comma 49, L. Pt_1
92/2012 del Tribunale di LE - giudice dott. Lombardi, in data 13.10.2014, pari ad euro 1.913,60
(doc. 3 fasc. 1° grado); b) risarcimento del danno derivante dalla condanna di di cui alla Pt_1
sentenza del Tribunale di LE - giudice dott. Notarangelo n. 778/2020, in data 25.2.2020, pari ad euro 21.657,13 oltre interessi (prodotta all'udienza del 6.10.2020); c) rimborso delle spese legali liquidate nella sentenza di cui sub b), pari ad euro 4.843,80.
L'appellante lamenta che il primo Giudice ha respinto l'eccezione di compensazione, con la motivazione che non si comprenderebbe su quali basi potrebbe essere disposta in la compensazione.
La decisione, secondo l'appellante incidentale non sarebbe condivisibile e merita di essere riformata, essendo in presenza di una chiarissima ipotesi di c.d. compensazione impropria, poiché il credito risarcitorio vantato dalla deriva direttamente dalle condotte illecite ed inadempienti P_ realizzate dal nell'espletamento delle mansioni lavorative. Pt_1
In conclusione, la ha chiesto “in via principale, respingere integralmente l'appello di P_
, in quanto inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza del Tribunale Parte_1
di LE in data 8/6/2021 n. 2263/2021. Con vittoria delle spese e compenso professionale del giudizio;
in via subordinata, nell'inconcessa eventualità di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale proposto con il presente atto e, quindi, in riforma per quanto di ragione della sentenza di 1° grado: a) accertare e dichiarare che ha Parte_1
percepito il complessivo ulteriore importo di € 35.426,42 in eccesso rispetto a quelli indicati nel supplemento peritale del CTU dr. del 23/4/2021 e nella sentenza;
b) accertare e dichiarare Per_2
che non ha svolto lavoro straordinario nei periodi indicati in narrativa sub I-A) e Parte_1 I-B) dell'appello incidentale, e che quindi egli non ha diritto al compenso per lavoro straordinario nei medesimi periodi;
c) accertare e dichiarare che è creditrice di P_ Parte_1 del complessivo importo di € 28.441,53 oltre accessori di legge, per i titoli indicati in narrativa sub
II dell'appello incidentale;
d) per effetto degli accertamenti e delle declaratorie sub a), sub b) e sub
c), delle presenti conclusioni, respingere comunque l'appello principale, con conferma della sentenza del Tribunale di LE n. 2263/2021. Con vittoria delle spese e compenso professionale di entrambi
i gradi”.
Con ordinanza del 20.3.2024, la Corte disponeva la rinnovazione della CTU, nominando a tal fine il
Dott. . Persona_3
All'udienza 5.3.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente prendere in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 434 e dell'art. 342 c.p.c.. formulata dalla . P_
L'eccezione non appare fondata.
Va invero osservato che l'atto di appello si appalesa poco in linea con il dettato letterale degli artt.
434 e 342 c.p.c., in quanto le indicazioni delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, pur se esistenti, appaiono confezionate in modo poco chiaro e generico.
Rileva, tuttavia, la Corte che, sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n. 27199/2017, si debba affermare l'ammissibilità dell'appello, in quanto l'interpretazione degli artt.
343 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione
Orbene, dalla lettura dell'atto di impugnazione è agevole individuare le ragioni di dissenso, che si concentrano sostanzialmente sulle risultanze della CTU, sicchè non sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
Altrettanto infondata appare l'argomentazione della datrice di lavoro in ordine alla presunta eccezione di nullità della CTU e, quindi, della decadenza dell'appellante dalla possibilità di eccepirla in questo grado di giudizio, dopo avervi prestato acquiescenza in primo grado. Orbene, deve osservarsi che entrambi gli elaborati peritali redati dall'Ausiliare del primo Giudice destano forti perplessità sotto il profilo della metodologia utilizzata nel conteggio delle somme percepite dal lavoratore.
Va in proposito osservato che, incombendo sul datore di lavoro la prova dei pagamenti eseguiti, appare corretto, in mancanza di detta prova, utilizzare ai fini della detrazione delle somme percepite in corso del rapporto, le buste paga e i conteggi depositati dal lavoratore. E ciò si dice come regola generale, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c.
Sicchè il CTU – tenuto conto che le contestazioni del dipendente che non riguardavano la corretta retribuzione del normale orario di lavoro, ma dello straordinario, dei permessi non retribuiti, delle ferie, e dell'indennità di maneggio del denaro, avrebbe dovuto limitare l'indagine a tali voci e detrarre le somme versate a tale titolo della datrice di lavoro, quali per l'appunto risultanti dalle buste paga in atti e dai conteggi allegati al ricorso.
Sicchè, le critiche svolte nell'atto di appello non appaiono finalizzate a denunciare la nullità della consulenza, ma a censurare la metodologia di lavoro seguita dal CTU.
S'intende dire che le critiche del non integrano eccezioni di nullità relative al procedimento Pt_1
(tali potrebbero essere, per esempio, quelle inerenti il mancato rispetto dei termini assegnati dal giudice per l'espletamento dell'incarico, l'utilizzo di documentazione non acquisita in contradittorio, il mancato invio alle parti della bozza di relazione da sottoporre alle loro eventuali osservazioni), disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc.
Invero, secondo le S.U. della S.C.: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero
l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195
c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art.
175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (Cass. civ., Sez. Unite,
21/02/2022, n. 5624).
Così risolte le questioni preliminari sollevate dall'appellata principale, si può passare all'esame del merito.
Va subito osservato che nessuna delle parti ha fatto motivo di appello la ricostruzione eseguita dal primo Giudice e riverberatasi nella redazione del quesito posto al CTU in ordine alla durata del rapporto lavorativo, all'inquadramento del Poso quale impiegato di 5° livello del CCNL Imprese industriali e affini;
all'orario di lavoro dallo stesso svolto, alle ferie (come da busta paga).
Il punto nodale resta quindi quello dell'esatta quantificazione dell'eventuale credito per differenze retributive (oggetto del primo motivo dell'appello principale e del primo motivo dell'appello incidentale subordinato), in relazione al quale, come si è già detto, la metodologia seguita dal CTU in primo grado non appare appropriata, sicchè questa Corte ha ritenuto opportuno procedere alla rinnovazione dell'esame tecnico.
Il CTU, all'esito dell'esame della documentazione in atti, in applicazione dei criteri indicati nel quesito e in applicazione del CCNL indicato da entrambe le parti, è pervenuto dapprima ad una quantificazione di differenze retributive (compresi TFR e indennità per maneggio denaro) di Euro
51.872,50, importo poi ridotto ad Euro 49.408.19, a seguito delle osservazioni del consulente di parte della Controparte_3
La Corte intende aderire alle conclusioni del CTU che si è attenuto fedelmente al quesito assegnatogli.
In particolare, appare condivisibile quanto sostenuto dall'Ausiliare in relazione all'osservazione principale formulata da parte appellata sull'utilizzo quale criterio di calcolo di quanto risultava indicato per il lavoro straordinario nelle buste paga.
Invero, si tratta di un elemento che era stato riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro nella redazione delle buste paga, per cui non vi era ragione per discostarsene. Altrettanto opportunamente il CTU aggiunge che l'art. 54 del CCNL prevede espressamente che anche il superminimo collettivo (che secondo la non doveva essere preso come parametro) dovesse essere utilizzato ai fini del P_
conteggio dello straordinario.
In relazione al secondo e quarto punto delle osservazioni rese dal CTP, il Dott. ha apportato Per_3 le correzioni richieste, riducendo il numero di ore di straordinario e eliminando interamente l'importo per ferie dell'anno 2010 di € 1.161,59, il che ha portato alla riduzione delle differenze retributive innanzi segnalata.
Non condivisibili appaiono infine le questioni relative alla metodologia di calcolo (osservazione n. 3 del CTP della ) e dell'indennità di maneggio del denaro. P_
Non la prima perché, come si è già detto, la metodologia utilizzata dal CTU in primo grado non era corretta, non essendo stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente la correttezza dei pagamenti del lavoro ordinario.
In relazione all'indennità di maneggio del denaro, correttamente il CTU l'ha presa in esame, in quanto si trattava di una delle voci retributive oggetto della domanda formulata dal Pt_1 Per quanto attiene alla debenza della medesima, oggetto del secondo motivo di appello, la Corte deve rilevare che effettivamente il primo Giudice non ne ha tenuto conto in alcun modo senza peraltro motivare sul punto.
Che la stessa sia dovuta non appare revocabile in dubbio, posto che proprio le indebite appropriazioni di parte del denaro incassato dai clienti erano state il motivo che aveva indotto la al P_
licenziamento del dipendente ed alla denuncia penale nei confronti del medesimo.
Ed è proprio la ad invocare il giudicato in relazione alla sentenza n. 778/2020 del Tribunale P_
di LE (sia pure al diverso scopo di portare in compensazione i crediti in quella sentenza riconosciutile), nella quale espressamente si fa riferimento al fatto che il si occupasse Pt_1 dell'incasso dei corrispettivi dai clienti. Il tutto era stato, peraltro, anche accertato in sede penale. In particolare, nel capo di imputazione del processo che aveva poi portato alla condanna del Pt_1
quale riportato dal Tribunale di LE nella suindicata sentenza, era precisato che lo stesso era incaricato dalla datrice di lavoro “di incassare il presso per le forniture di calcestruzzo corrisposto dai clienti della società”.
In conclusione, tenuto conto delle risultanze della CTU, deve ritenersi che il credito per differenze retributive vantato dal ammonti ad € 49.408,19 per sorte capitale, cui vanno aggiunti € Pt_1
8.896,14 per rivalutazione al 30.4.2024 ed € 7.921,03 per interessi al 30.6.2024, come già calcolati dal CTU.
Si è già detto del primo motivo di appello incidentale condizionato, che resta assorbito dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU ed alle quali questa Corte ha aderito.
Va invece affrontato ed accolto il secondo motivo di appello incidentale con il quale la P_ lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di (parziale) compensazione formulata già nel giudizio di primo grado avente ad oggetto i (contro)crediti per sorte capitale e spese maturati a suo favore nei confronti del (€ 28.441,53 per sorte capitale ed € 2.608,29 per interessi), per Pt_1 complessivi € 31.049,82 comprensivi di interessi legali maturati alla data odierna, in forza della citata sentenza n. 778/2020 del Tribunale di LE (€ 21.657,13 per capitale ed € 4.843,30 per spese legali), nonché in forza della sentenza inter partes n. 92/2012 del Tribunale di LE (spese legali per complessivi € 1.913,60)..
Trattasi, infatti, di un'ipotesi di compensazione impropria disciplinata dall'art. 1241 c.c., sicchè non vi sono ragioni per non farne applicazione.
In definitiva, eseguita la compensazione, la va condannata al pagamento in favore di P_
della somma di € 38.616,18, oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria a far data dal Parte_1
30.4.2024 e gli ulteriori interessi legali a far data dal 30.6.2024. Le spese del doppio grado, tenuto conto che la datrice di lavoro risulta soccombente in entrambi i gradi, in quanto l'accoglimento dell'appello incidentale subordinato elide soltanto in parte il credito riconosciuto al dipendente, vanno poste a carico della medesima nella misura indicata in dispositivo, come pure quelle di CTU.
PQM
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.12.2021 da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nonché sull'appello incidentale subordinato da quest'ultima società proposto con memoria difensiva del 31.1.2024, avverso la sentenza n. 2263 dell'8.6.2021 del Tribunale di LE, così provvede:
-in accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il credito a titolo di differenze retributive di nei confronti di parte appellata, nella Parte_1 misura di € 49.408,19 per sorte capitale, di € 8.896,14 per rivalutazione alla data del 30.4.2024 e di €
7.921,03 per interessi al 30.6.2024;
-in parziale accoglimento dell'appello incidentale e dell'eccezione di compensazione, accerta altresì il controcredito della nella misura di € 31.049,82, comprensiva di Controparte_1
interessi legali maturati alla data odierna;
-condanna la al pagamento in favore di della somma, al netto della P_ Parte_1 compensazione operata, di € 38.616,18, oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria a far data dal
30.4.2024 e gli ulteriori interessi legali al far data dal 30.6.2024;
-condanna parte appellata principale al pagamento in favore dell'appellante principale delle spese del doppio grado, liquidate ex DM n. 55/2014, quanto al primo grado in € 4.000,00, e quanto al secondo grado in € 5.000,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge;
-pone definitivamente a carico della il pagamento delle spese di CTU Controparte_1
liquidate come da separato provvedimento.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in LE, il 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi