Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/12/2025, n. 22870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22870 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22870/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16182/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16182 del 2023, proposto da NO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Angelini, Alessandra Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole, Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6860/2023 emesso dal TAR Lazio, Roma, Sez. III ter.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Vista l’atto notificato in data 20 ottobre 2025 e depositato in pari data, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- l’odierno ricorso ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 6860/2023, emesso a favore del GSE in relazione a incentivi indebitamente percepiti ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 per l’importo di euro 4.914,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo;
- parte ricorrente in data 20 ottobre 2025 ha depositato la dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata in base alla stipulazione di un accordo transattivo con il Gestore dei servizi Energetici, e ha formulato richiesta di compensazione delle spese di lite;
- l’art. 84 del c.p.a., dopo avere previsto il potere della parte ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia (comma 1), stabilisce che, se le altre parti - le quali potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongono, il processo si estingue (comma 3).
Considerato altresì che:
- in data 23 ottobre 2025 il GSE ha depositato l’atto di accettazione della rinuncia a spese compensate.
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ai sensi degli articoli 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, del c.p.a.;
- ai sensi dell’art. 84, comma 2, secondo periodo del c.p.a. l’andamento della vicenda processuale e, in particolare, il comportamento complessivo tenuto dalle parti costituisca valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE CI, Presidente FF
RI UC, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UC | LE CI |
IL SEGRETARIO