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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
5539/2024, pubblicata il 29/05/2024,
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cassiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via Castelfidardo nn. 82/84, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) – già Controparte_1 P.IVA_2
- in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 CP_3
(munito dei necessari poteri in forza di procura conferita in data 6.12.2016 per atto
[...]
del notaio dott. di Como, n. 50992 di repertorio e n. 23540 di raccolta), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Filippetti n. 26, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5539/2024, pubblicata il
29/05/2024, in materia di “Concessione di vendita”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 11 Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previo rigetto di ogni domanda e richiesta avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e ritenuti fondati
i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 5539/2024 del Tribunale di Milano (R.G. n. 24954/2021), repertorio n. 4710/2024 del 29/05/2024, pubblicata il
29/05/2024, non notificata e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che integralmente si ripropongono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
IN VIA ISTRUTTORIA: revocare e/o modificare l'ordinanza istruttoria del 10/11/2022 (resa nelle cause riunite R.G. n.
24954/2021 e R.G. n. 48499/2021), ed ammettere le prove richieste da parte attrice nelle proprie II memorie ex art. 183 c.p.c. (segnatamente: la prova per interrogatorio formale e la prova per testi, la C.T.U. contabile, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
NEL MERITO:
- Causa R.G. n. 24954/2021:
Voglia, nel contempo, l'adìto Tribunale, previo accertamento della natura arbitraria ed abusiva del recesso ad nutum intimato dalla alla “ Controparte_1 Parte_1
con raccomandata a mano del 14.07.2020 ed accertata, altresì, l'illegittimità e
[...]
l'arbitrarietà del comportamento assunto da con abuso di potere Controparte_1 contrattuale o di dipendenza economica della “ , nonché la totale assenza di Parte_1 giustificazioni nell'esercizio del recesso, esaminati, inoltre, i comportamenti assunti dalla all'esito di detta comunicazione anche sotto il profilo delle Controparte_1
violazioni contrattuali commesse, nonché degli atteggiamenti contrari alla buona fede e correttezza, condannare essa – Sede Secondaria in persona del suo Controparte_1
legale rappresentate pro-tempore, a risarcire l'ingente danno cagionato alla Parte_1
sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, determinandolo, per entrambe le voci, nella complessiva somma di Euro 258.468,00, o in quella maggiore o minore che riterrà di
IU, al netto di quanto eventualmente dovuto dalla “ alla Parte_1 [...] per via dei residui conguagli, da operare nell'ipotesi in cui ne ricorrano le Controparte_1
condizioni.
Voglia, altresì, l'adito Tribunale sanzionare il comportamento assunto nell'occorso dalla
, in persona del suo legale rappresentate pro- Controparte_4 tempore, anche sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante e, in più in generale,
pagina 2 di 11 dell'abuso del diritto ex art. 96, 3 c., c.p.c., condannandola alla somma che risulterà di
IU
Voglia, inoltre, l'adìto Tribunale, rigettare la subordinata domanda formulata (nel giudizio
R.G. n. 24954/2021) dalla Società convenuta in via Controparte_1
riconvenzionale e volta ad ottenere il pagamento, da parte della attrice, della somma di Euro
46.737,84, già azionata in monitorio da con il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 18284/2021 (cui è scaturita la opposizione di cui al R.G. n. 48499/2021), ovvero ridurne
l'entità nella misura che risulterà di IU, compensando detto eventuale importo con il maggiore credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta per le causali di cui alle precedenti difese, in atti.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatrio, e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.
- Causa R.G. n. 48499/2021:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento delle ragioni di diritto esposte nelle precedenti difese, accertare l'insussistenza del credito azionato in monitorio dall'opposta dichiarando, per l'effetto, nullo e/o Controparte_1
annullando e comunque revocando e dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo n.
18284/2021, R.G. n. 21149/2021, emesso dal Giudice del Tribunale di Milano, Dott.ssa Luisa
Vasile, su ricorso della - Sede secondaria (già Controparte_1 Controparte_2
) nei confronti della in data 28.09.2021 e notificato in data 19.10.2021,
[...] Parte_1
per il pagamento della complessiva somma di Euro 46.737,84, oltre interessi come da domanda
e spese della procedura monitoria, liquidate in euro 1.400,00 per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, oltre alle successive occorrende.
Voglia, nel contempo, l'adìto Tribunale, in via riconvenzionale, previo accertamento della natura arbitraria ed abusiva del recesso ad nutum intimato dalla Controparte_1 alla “ con raccomandata a mano del 14.07.2020 ed accertata, altresì, Parte_1
l'illegittimità e l'arbitrarietà del comportamento assunto da con Controparte_1 abuso di potere contrattuale o di dipendenza economica della “ , nonché la Parte_1 totale assenza di giustificazioni nell'esercizio del recesso, esaminati, inoltre, i comportamenti assunti dalla opposta all'esito di detta comunicazione anche sotto il profilo delle violazioni contrattuali commesse, nonché degli atteggiamenti contrari alla buona fede e correttezza, condannare, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, a risarcire l'ingente danno cagionato alla sia in Parte_1
termini di danno emergente che di lucro cessante, determinandolo, per entrambe le voci, nella
pagina 3 di 11 complessiva somma di Euro 258.468,00, o in quella maggiore o minore che risulterà di
IU all'esito dell'espletanda istruttoria, al netto di quanto eventualmente dovuto dall'opponente alla opposta per via dei residui conguagli, da operare nell'ipotesi in cui ne ricorrano le condizioni.
Voglia, altresì, l'adito Tribunale sanzionare il comportamento assunto nell'occorso dalla
, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, Controparte_5 anche sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante e, in più in generale, dell'abuso del diritto ex art. 96, 3 c. c.p.c..
In subordine e nella denegata ipotesi nella quale fosse accertata la sussistenza, in tutto o in parte, del credito vantato dalla nei confronti della “ Controparte_1 Parte_1
, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto dichiarare lo stesso parzialmente compensato con
[...]
la maggiore somma richiesta in via riconvenzionale da condannando, per Parte_1
l'effetto, a corrispondere in favore di quest'ultima la differenza”. Controparte_1
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege”.
Per : Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO rigettare, per i motivi esposti e documentati, l'appello proposto da Parte_1
e, quindi, tutte le domande formulate dalla medesima anche in via
[...] Parte_1 istruttoria, nell'ambito del giudizio n. 24954/2021 R.G. e del giudizio n. 48499/2021 R.G., riuniti, con conferma integrale della sentenza n. 5539/2024 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 24954/2021, repertorio n. 4710/2024 del 29.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso formulati, si chiede ammettersi prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. depositata il 15.04.2022 nel primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2021, ha adito il Parte_1
Tribunale di Milano al fine di ottenere:
- l'accertamento della natura arbitraria ed abusiva del recesso ad nutum esercitato in data 14 luglio 2020 da parte di dal contratto di Controparte_1 pagina 4 di 11 distribuzione e vendita stipulato in data 24 gennaio 2018 e, più in generale,
l'accertamento dell'abuso di dipendenza economica posto in essere da
[...]
nello svolgimento del suddetto rapporto contrattuale;
Controparte_1
- la condanna di al risarcimento dei danni cagionati, Controparte_1
quantificati in euro 258.468,00.
Al riguardo, la società attrice ha allegato di avere svolto per trentotto anni il ruolo di concessionaria di vendita di in forza di diversi contratti Controparte_1
succedutisi nel tempo e, da ultimo, del contratto sottoscritto in data 24 gennaio 2018 e ha fatto rilevare di avere subito da parte della AS RE l'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose e sbilanciate, contrarie al principio di buona fede oggettiva.
In particolare, ha lamentato l'esiguità del periodo di preavviso previsto nel Parte_1
contratto e ha dedotto, in ogni caso, l'illegittimità del rifiuto da parte di Controparte_1
di dare esecuzione, se non a fronte di pagamenti anticipati, all'ordine di fornitura
[...]
inoltratole nel periodo di preavviso, relativo a quarantotto motocicli di diversi modelli, oltre che a pezzi di ricambio di vario genere del valore complessivo di euro 18.184,00. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la Controparte_1
fondatezza delle domande di e chiedendone il rigetto. In via subordinata, Parte_1 per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese avversarie, ha opposto in compensazione il proprio credito di euro 46.737,84 euro, già azionato in via monitoria.
Con separato atto di citazione, ha proposto opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 18284/21 con il quale il Tribunale di Milano, in data 28 settembre 2021, le ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro CP_1 CP_1
46.737,84, ripresentando le medesime argomentazioni già esposte nel precedente atto di citazione.
si è costituita nel giudizio di opposizione, anch'essa Controparte_1
riproponendo le difese già svolte, nonché chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le due cause sono state riunite con provvedimento in data 10 novembre 2022.
Il Tribunale, con la sentenza n. 5539/2024 del 29 maggio 2024, ha rigettato tutte le domande proposte da ivi compresa l'opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
ottenuto dalla controparte.
I punti salienti della decisione di primo grado possono essere sintetizzati come segue:
pagina 5 di 11 - il contratto stipulato fra le parti va ricondotto alla fattispecie della concessione di vendita ed
è stato concluso “in un contesto nell'ambito del quale le parti hanno avuto pari simmetria informativa e pari potere contrattuale”;
- le pattuizioni segnalate come gravose e ingiuste da parte di risultano Parte_1 frutto dell'adesione di entrambe le parti al complessivo regolamento di interessi ritenuto idoneo a realizzare la funzione economico pratica del contratto;
- in particolare: le clausole 6.6.2 e 6.6.3 relative al prezzo massimo di vendita e alle spese di consegna e trasporto “non appaiono di per sé inaccettabili o poste a totale sacrificio del concessionario, ma appaiono aderenti allo schema contrattuale prescelto dalle parti”; la clausola
9.3, la quale prevede una limitazione di responsabilità di non assume Controparte_1 rilievo nel caso concreto, non essendo stato lamentato il patimento di danni correlati alle evenienze ivi contemplate;
- non è configurabile alcun abuso di dipendenza economica, giacché il preavviso di cinque mesi concesso da è congruo e coerente con l'esigenza di garantire alla Controparte_1
concessionaria la possibilità di riorganizzare la propria attività e di reinserirsi sul mercato, mentre le ulteriori clausole di cui ha denunciato lo sbilanciamento in favore della Parte_1 controparte trovano giustificazione nella finalità di valorizzare il prestigio del marchio Yamaha;
- la condotta tenuta da nel periodo di preavviso non è contraria al Controparte_1
principio di buona fede oggettiva, tenuto conto della esposizione debitoria di oltre 72.000,00 euro all'epoca maturata dalla concessionaria.
- in ogni caso, i danni dei quali ha chiesto il risarcimento non sono stati provati Parte_1 in causa;
- le richieste di prova testimoniale formulate da non sono meritevoli di Parte_1 accoglimento, in quanto relative a circostanze già provate documentalmente, mentre le richieste di
CTU e di emissione dell'ordine di esibizione della documentazione contabile inerente al contratto stipulato con il concessionario di Pesaro sono da ritenere esplorative e quindi inammissibili;
- la pretesa creditoria avanzata in via monitoria da non è stata contestata Controparte_1
da se non mediante la proposizione delle domande risarcitorie, le quali sono Parte_1 risultate infondate;
conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.18284/21 deve essere rigettata.
2. Il giudizio di secondo grado
ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di Parte_1
appello. Con il primo, articolato, motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che fosse ravvisabile, nella vicenda dedotta in causa, una ipotesi di abuso di dipendenza economica riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 9 della L. n. 192/1998 e nella parte in pagina 6 di 11 cui ha ritenuto non dimostrati i danni oggetto della pretesa risarcitoria avanzata in causa e non ha considerato l'inesigibilità del credito azionato da n via monitoria. Con Controparte_1 il secondo motivo, ha censurato la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie presentate in primo grado.
si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente correlati.
In via di principio, si evidenzia che, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza della
Corte di Cassazione (v. in particolare Cass. n. 1184/2020), la configurazione di un'ipotesi di abuso di dipendenza economica richiede:
- quanto alla ricorrenza di una situazione di dipendenza economica, non solo l'accertamento di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma anche la dimostrazione che tale asimmetria sia eccessiva, essendo il contraente che la subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
- quanto all'abuso, la verifica che la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero che sussista l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante.
Con riferimento, in particolare, al recesso esercitato da la società CP_1 CP_1
appellante non ha dimostrato di avere effettuato investimenti specifici e onerosi per far fronte agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della società concedente, tali da precluderle una rapida riorganizzazione delle proprie attività; le doglianze formulate nella suddetta prospettiva da parte di non sono state ricollegate alle difficoltà conseguenti al recesso, Parte_1
ma, in generale, alla gravosità degli impegni derivanti dalla stipulazione del contratto con la controparte;
inoltre, gli unici costi documentati riguardano i corsi di formazione annuale organizzati dalla AS RE, la cui incidenza economica sul fatturato annuo non risulta significativa, giacché corrisponde all'incirca alla percentuale dello 0,12% (v. doc. 6 e doc. 23 depositati dalla società appellante nel giudizio di primo grado).
Analogamente, non ha indicato le ragioni per le quali il preavviso pattuito Parte_1
contrattualmente – e ampiamente rispettato dalla convenuta – sarebbe da ritenere incongruo,
(essendo la valutazione di congruità correlata alla natura dell'attività svolta, all'importanza degli investimenti effettuati e ai tempi necessari per la riconversione).
pagina 7 di 11 Va ancora rilevato che non ha svolto entro i termini di maturazione delle Parte_1
preclusioni assertive alcuna deduzione sul tema della difficoltà di reperire soluzioni alternative economicamente sostenibili nella medesima area e che non ha contestato le allegazioni di concernenti l'avvio, senza soluzione di continuità rispetto alla Controparte_1
cessazione del rapporto dedotto in causa, di un nuovo rapporto di distribuzione con un altro operatore del settore motociclistico (pag. 16 della comparsa di costituzione depositata da nel giudizio di primo grado e docc. 11 e 15 allegati a tale atto). Controparte_1
Pertanto, nel recesso esercitato da N.V. non sono ravvisabili gli elementi Controparte_1
caratteristici dell'abuso di dipendenza economica.
Resta ancora da verificare l'eventuale abusività della condotta tenuta da Controparte_1
uccessivamente alla comunicazione del recesso, nel corso del periodo di preavviso.
[...]
A questo proposito, viene in particolare in considerazione la richiesta di fornitura inoltrata da a in data 18 novembre 2020, avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
48 motoveicoli di vari modelli del valore di euro 328.300,00 oltre i.v.a. e pezzi di ricambio del valore di euro 18.184,00 oltre i.v.a. (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
A seguito della ricezione di tale richiesta, ha manifestato la Controparte_1
disponibilità a consegnare, nel mese di dicembre, esclusivamente due modelli di motoveicoli
(Tracer 700 modello 2020/2021 e T-Max 560 modello base 2020) e i pezzi di ricambio, ma solo a condizione del pagamento anticipato da parte di (doc. 11 del fascicolo di Parte_1
primo grado di parte appellante).
Per i restanti modelli di motoveicoli, la AS RE ha invece rifiutato la consegna o perché commercializzati solo a partire dal 2021, in quanto di nuova produzione, o comunque perché non disponibili entro il 31 dicembre 2020, data di scadenza del contratto di concessione di vendita.
Secondo la tesi di la condotta tenuta da arebbe Parte_1 Controparte_1 contraria agli obblighi di buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale, che all'epoca della richiesta di fornitura era ancora vigente, e avrebbe causato danni in termini di perdita di guadagno per complessivi euro 258.468,00.
La Corte rileva che la clausola n.
7.1.1 del contratto stipulato fra le parti prevede che i motoveicoli ordinati da restino di proprietà di Parte_1 Controparte_1 sino all'effettivo pagamento del relativo prezzo e che le clausole n.
8.4 e 8.7 stabiliscono che dopo la cessazione del contratto non potrà più presentarsi come Parte_1
concessionaria autorizzata alla vendita di prodotti Yamaha e che potrà (e dovrà) invece proseguire, per un periodo massimo di 150 giorni, la sola attività di assistenza.
pagina 8 di 11 All'esito della valutazione complessiva delle suddette pattuizioni si ritiene di escludere che potesse legittimamente continuare a vendere i motoveicoli acquistati da Parte_1
dopo la scadenza del contratto, se non acquisendone Controparte_1
immediatamente la proprietà e, dunque, corrispondendo integralmente il prezzo entro il 31 dicembre 2020.
Non è dunque contraria ai principi di buona fede la disponibilità manifestata da CP_1
fornire i soli motoveicoli in pronta consegna per i quali avesse
[...] Parte_1
effettuato il pagamento anticipato.
Sotto altro profilo, deve considerarsi, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, che aveva all'epoca maturato una esposizione debitoria piuttosto rilevante;
tale Parte_1 circostanza, indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali, giustifica l'atteggiamento di particolare prudenza adottato da al momento della ricezione Controparte_1 dell'ordinativo del 18 novembre 2020.
Per completezza di esposizione, si fa ancora rilevare, condividendo anche in questo caso le osservazioni del Tribunale, che, se pure si fossero ritenute superabili le argomentazioni sin qui svolte sulla insussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica o di malafede nella esecuzione del contratto, la pretesa di non sarebbe comunque risultata Parte_1
meritevole di accoglimento, poiché la società appellante non ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di Controparte_6
Per la determinazione del danno, ha fatto riferimento ai guadagni che Parte_1 avrebbe conseguito se avesse evaso l'ordine di fornitura di Controparte_1
motoveicoli e pezzi di ricambio inoltratole il 18 novembre 2020 e supponendo la vendita di tutti i motoveicoli e l'effettuazione di attività di manutenzione e assistenza in favore dei nuovi clienti acquisiti. Gli importi risultano calcolati partendo dai dati relativi alle provvigioni, ai premi e ai bonus pattuiti con la AS RE, nonché al fatturato della società concessionaria, mentre non vi sono riferimenti ai possibili acquirenti.
a contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo Controparte_1
sia della sussistenza dei danni sia della correlazione causale di essi con la propria condotta. ha omesso di produrre in giudizio i bilanci ufficiali e la documentazione Parte_1
fiscale o commerciale attestante i dati del fatturato riferibile agli acquisti ed alle rivendite dei motoveicoli Yamaha (produzione certamente possibile essendo tali documenti nella disponibilità della parte). Ai fini della prova del quantum del preteso danno, era onere di
[...]
produrre i documenti idonei a fornire riscontro ai dati esposti nella relazione Parte_1
pagina 9 di 11 riepilogativa di cui ai docc. 14 e 16. L'assenza dei documenti contabili ha reso impossibile sia la verifica dell'esattezza degli importi indicati nella relazione di parte sia la quantificazione eventualmente difforme dei dati del fatturato. La disponibilità, per la pretesa danneggiata, degli elementi documentali (fiscali e contabili) necessari a consentire l'esatta quantificazione del danno esclude la ricorrenza dei presupposti di “oggettiva impossibilità” o di “particolare difficoltà” della prova che legittimano l'applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (tra le tante, v. in particolare Cass. 20889/2016 che si riferisce proprio alla mancata produzione in giudizio della documentazione fiscale e contabile).
In tale contesto, la richiesta dell'appellante di espletamento di una CTU contabile diretta a determinare il danno patito in conseguenza della condotta abusiva di Controparte_1
ella gestione del rapporto contrattuale non poteva che essere disattesa, stante l'assenza
[...] di elementi oggettivi da cui trarre i dati necessari per la quantificazione dell'entità della perdita di guadagno.
Analogamente, le richieste di prova testimoniale sono state correttamente respinte dal
Tribunale, essendo i capitoli di prova articolati da volti a dimostrare: Parte_1
- o circostanze irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non correlate a pretese risarcitorie avanzate in causa (quali, per esempio, la gravosità delle pattuizioni contrattuali in tema di visual identity, corsi di formazione, forme di finanziamento, etc. e l'esecuzione di attività promozionale in favore di un nuovo concessionario);
- o circostanze non contestate o comunque già dimostrate documentalmente (quali, per esempio, il rifiuto da parte della AS RE di eseguire la fornitura richiesta dopo la comunicazione del recesso, se non parzialmente e a fronte di pagamento anticipato);
- o circostanze presupponenti valutazioni e comunque da provare per tabulas (quali per esempio la conferma delle risultanze della relazione di parte in tema di danno).
Per le medesime ragioni, è condivisibile la decisione del Tribunale di non dare corso alla richiesta formulata da ai sensi dell'art. 210 c.p.c., volta ad acquisire Parte_1 documentazione inerente alla “campagna promozionale del nuovo concessionario di CP_1
Pesaro”.
Sulla eccezione di inesigibilità del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
si osserva che in data 18 novembre 2018 ha sottoscritto un prospetto
[...] Parte_1
riepilogativo della propria posizione debitoria nei confronti della AS RE (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 10 di 11 ha fondato la propria azione monitoria su tale prospetto e ha dato Controparte_1
atto dettagliatamente dei pagamenti intervenuti successivamente alla sua sottoscrizione da parte della debitrice. ha svolto invece considerazioni del tutto generiche e prive di adeguato Parte_1
riscontro probatorio, omettendo in particolare di prendere posizione sulle scadenze indicate nel prospetto più volte menzionato.
Anche le doglianze riferite alla statuizione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono quindi da disattendere.
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado. Alla relativa liquidazione Controparte_1
si provvede avendo riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 di cui al D.M. 147/2022, nonché facendo applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisoria e dei parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5539/2024, pubblicata Parte_1
il 29/05/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
5539/2024, pubblicata il 29/05/2024,
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cassiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via Castelfidardo nn. 82/84, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) – già Controparte_1 P.IVA_2
- in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 CP_3
(munito dei necessari poteri in forza di procura conferita in data 6.12.2016 per atto
[...]
del notaio dott. di Como, n. 50992 di repertorio e n. 23540 di raccolta), Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Filippetti n. 26, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5539/2024, pubblicata il
29/05/2024, in materia di “Concessione di vendita”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 11 Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previo rigetto di ogni domanda e richiesta avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, e ritenuti fondati
i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 5539/2024 del Tribunale di Milano (R.G. n. 24954/2021), repertorio n. 4710/2024 del 29/05/2024, pubblicata il
29/05/2024, non notificata e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che integralmente si ripropongono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
IN VIA ISTRUTTORIA: revocare e/o modificare l'ordinanza istruttoria del 10/11/2022 (resa nelle cause riunite R.G. n.
24954/2021 e R.G. n. 48499/2021), ed ammettere le prove richieste da parte attrice nelle proprie II memorie ex art. 183 c.p.c. (segnatamente: la prova per interrogatorio formale e la prova per testi, la C.T.U. contabile, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
NEL MERITO:
- Causa R.G. n. 24954/2021:
Voglia, nel contempo, l'adìto Tribunale, previo accertamento della natura arbitraria ed abusiva del recesso ad nutum intimato dalla alla “ Controparte_1 Parte_1
con raccomandata a mano del 14.07.2020 ed accertata, altresì, l'illegittimità e
[...]
l'arbitrarietà del comportamento assunto da con abuso di potere Controparte_1 contrattuale o di dipendenza economica della “ , nonché la totale assenza di Parte_1 giustificazioni nell'esercizio del recesso, esaminati, inoltre, i comportamenti assunti dalla all'esito di detta comunicazione anche sotto il profilo delle Controparte_1
violazioni contrattuali commesse, nonché degli atteggiamenti contrari alla buona fede e correttezza, condannare essa – Sede Secondaria in persona del suo Controparte_1
legale rappresentate pro-tempore, a risarcire l'ingente danno cagionato alla Parte_1
sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, determinandolo, per entrambe le voci, nella complessiva somma di Euro 258.468,00, o in quella maggiore o minore che riterrà di
IU, al netto di quanto eventualmente dovuto dalla “ alla Parte_1 [...] per via dei residui conguagli, da operare nell'ipotesi in cui ne ricorrano le Controparte_1
condizioni.
Voglia, altresì, l'adito Tribunale sanzionare il comportamento assunto nell'occorso dalla
, in persona del suo legale rappresentate pro- Controparte_4 tempore, anche sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante e, in più in generale,
pagina 2 di 11 dell'abuso del diritto ex art. 96, 3 c., c.p.c., condannandola alla somma che risulterà di
IU
Voglia, inoltre, l'adìto Tribunale, rigettare la subordinata domanda formulata (nel giudizio
R.G. n. 24954/2021) dalla Società convenuta in via Controparte_1
riconvenzionale e volta ad ottenere il pagamento, da parte della attrice, della somma di Euro
46.737,84, già azionata in monitorio da con il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 18284/2021 (cui è scaturita la opposizione di cui al R.G. n. 48499/2021), ovvero ridurne
l'entità nella misura che risulterà di IU, compensando detto eventuale importo con il maggiore credito vantato dall'attrice nei confronti della convenuta per le causali di cui alle precedenti difese, in atti.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatrio, e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.
- Causa R.G. n. 48499/2021:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento delle ragioni di diritto esposte nelle precedenti difese, accertare l'insussistenza del credito azionato in monitorio dall'opposta dichiarando, per l'effetto, nullo e/o Controparte_1
annullando e comunque revocando e dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo n.
18284/2021, R.G. n. 21149/2021, emesso dal Giudice del Tribunale di Milano, Dott.ssa Luisa
Vasile, su ricorso della - Sede secondaria (già Controparte_1 Controparte_2
) nei confronti della in data 28.09.2021 e notificato in data 19.10.2021,
[...] Parte_1
per il pagamento della complessiva somma di Euro 46.737,84, oltre interessi come da domanda
e spese della procedura monitoria, liquidate in euro 1.400,00 per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, oltre alle successive occorrende.
Voglia, nel contempo, l'adìto Tribunale, in via riconvenzionale, previo accertamento della natura arbitraria ed abusiva del recesso ad nutum intimato dalla Controparte_1 alla “ con raccomandata a mano del 14.07.2020 ed accertata, altresì, Parte_1
l'illegittimità e l'arbitrarietà del comportamento assunto da con Controparte_1 abuso di potere contrattuale o di dipendenza economica della “ , nonché la Parte_1 totale assenza di giustificazioni nell'esercizio del recesso, esaminati, inoltre, i comportamenti assunti dalla opposta all'esito di detta comunicazione anche sotto il profilo delle violazioni contrattuali commesse, nonché degli atteggiamenti contrari alla buona fede e correttezza, condannare, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, a risarcire l'ingente danno cagionato alla sia in Parte_1
termini di danno emergente che di lucro cessante, determinandolo, per entrambe le voci, nella
pagina 3 di 11 complessiva somma di Euro 258.468,00, o in quella maggiore o minore che risulterà di
IU all'esito dell'espletanda istruttoria, al netto di quanto eventualmente dovuto dall'opponente alla opposta per via dei residui conguagli, da operare nell'ipotesi in cui ne ricorrano le condizioni.
Voglia, altresì, l'adito Tribunale sanzionare il comportamento assunto nell'occorso dalla
, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, Controparte_5 anche sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante e, in più in generale, dell'abuso del diritto ex art. 96, 3 c. c.p.c..
In subordine e nella denegata ipotesi nella quale fosse accertata la sussistenza, in tutto o in parte, del credito vantato dalla nei confronti della “ Controparte_1 Parte_1
, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto dichiarare lo stesso parzialmente compensato con
[...]
la maggiore somma richiesta in via riconvenzionale da condannando, per Parte_1
l'effetto, a corrispondere in favore di quest'ultima la differenza”. Controparte_1
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario, e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege”.
Per : Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO rigettare, per i motivi esposti e documentati, l'appello proposto da Parte_1
e, quindi, tutte le domande formulate dalla medesima anche in via
[...] Parte_1 istruttoria, nell'ambito del giudizio n. 24954/2021 R.G. e del giudizio n. 48499/2021 R.G., riuniti, con conferma integrale della sentenza n. 5539/2024 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 24954/2021, repertorio n. 4710/2024 del 29.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori ex adverso formulati, si chiede ammettersi prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. depositata il 15.04.2022 nel primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2021, ha adito il Parte_1
Tribunale di Milano al fine di ottenere:
- l'accertamento della natura arbitraria ed abusiva del recesso ad nutum esercitato in data 14 luglio 2020 da parte di dal contratto di Controparte_1 pagina 4 di 11 distribuzione e vendita stipulato in data 24 gennaio 2018 e, più in generale,
l'accertamento dell'abuso di dipendenza economica posto in essere da
[...]
nello svolgimento del suddetto rapporto contrattuale;
Controparte_1
- la condanna di al risarcimento dei danni cagionati, Controparte_1
quantificati in euro 258.468,00.
Al riguardo, la società attrice ha allegato di avere svolto per trentotto anni il ruolo di concessionaria di vendita di in forza di diversi contratti Controparte_1
succedutisi nel tempo e, da ultimo, del contratto sottoscritto in data 24 gennaio 2018 e ha fatto rilevare di avere subito da parte della AS RE l'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose e sbilanciate, contrarie al principio di buona fede oggettiva.
In particolare, ha lamentato l'esiguità del periodo di preavviso previsto nel Parte_1
contratto e ha dedotto, in ogni caso, l'illegittimità del rifiuto da parte di Controparte_1
di dare esecuzione, se non a fronte di pagamenti anticipati, all'ordine di fornitura
[...]
inoltratole nel periodo di preavviso, relativo a quarantotto motocicli di diversi modelli, oltre che a pezzi di ricambio di vario genere del valore complessivo di euro 18.184,00. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la Controparte_1
fondatezza delle domande di e chiedendone il rigetto. In via subordinata, Parte_1 per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese avversarie, ha opposto in compensazione il proprio credito di euro 46.737,84 euro, già azionato in via monitoria.
Con separato atto di citazione, ha proposto opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 18284/21 con il quale il Tribunale di Milano, in data 28 settembre 2021, le ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro CP_1 CP_1
46.737,84, ripresentando le medesime argomentazioni già esposte nel precedente atto di citazione.
si è costituita nel giudizio di opposizione, anch'essa Controparte_1
riproponendo le difese già svolte, nonché chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le due cause sono state riunite con provvedimento in data 10 novembre 2022.
Il Tribunale, con la sentenza n. 5539/2024 del 29 maggio 2024, ha rigettato tutte le domande proposte da ivi compresa l'opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
ottenuto dalla controparte.
I punti salienti della decisione di primo grado possono essere sintetizzati come segue:
pagina 5 di 11 - il contratto stipulato fra le parti va ricondotto alla fattispecie della concessione di vendita ed
è stato concluso “in un contesto nell'ambito del quale le parti hanno avuto pari simmetria informativa e pari potere contrattuale”;
- le pattuizioni segnalate come gravose e ingiuste da parte di risultano Parte_1 frutto dell'adesione di entrambe le parti al complessivo regolamento di interessi ritenuto idoneo a realizzare la funzione economico pratica del contratto;
- in particolare: le clausole 6.6.2 e 6.6.3 relative al prezzo massimo di vendita e alle spese di consegna e trasporto “non appaiono di per sé inaccettabili o poste a totale sacrificio del concessionario, ma appaiono aderenti allo schema contrattuale prescelto dalle parti”; la clausola
9.3, la quale prevede una limitazione di responsabilità di non assume Controparte_1 rilievo nel caso concreto, non essendo stato lamentato il patimento di danni correlati alle evenienze ivi contemplate;
- non è configurabile alcun abuso di dipendenza economica, giacché il preavviso di cinque mesi concesso da è congruo e coerente con l'esigenza di garantire alla Controparte_1
concessionaria la possibilità di riorganizzare la propria attività e di reinserirsi sul mercato, mentre le ulteriori clausole di cui ha denunciato lo sbilanciamento in favore della Parte_1 controparte trovano giustificazione nella finalità di valorizzare il prestigio del marchio Yamaha;
- la condotta tenuta da nel periodo di preavviso non è contraria al Controparte_1
principio di buona fede oggettiva, tenuto conto della esposizione debitoria di oltre 72.000,00 euro all'epoca maturata dalla concessionaria.
- in ogni caso, i danni dei quali ha chiesto il risarcimento non sono stati provati Parte_1 in causa;
- le richieste di prova testimoniale formulate da non sono meritevoli di Parte_1 accoglimento, in quanto relative a circostanze già provate documentalmente, mentre le richieste di
CTU e di emissione dell'ordine di esibizione della documentazione contabile inerente al contratto stipulato con il concessionario di Pesaro sono da ritenere esplorative e quindi inammissibili;
- la pretesa creditoria avanzata in via monitoria da non è stata contestata Controparte_1
da se non mediante la proposizione delle domande risarcitorie, le quali sono Parte_1 risultate infondate;
conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.18284/21 deve essere rigettata.
2. Il giudizio di secondo grado
ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di Parte_1
appello. Con il primo, articolato, motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso che fosse ravvisabile, nella vicenda dedotta in causa, una ipotesi di abuso di dipendenza economica riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 9 della L. n. 192/1998 e nella parte in pagina 6 di 11 cui ha ritenuto non dimostrati i danni oggetto della pretesa risarcitoria avanzata in causa e non ha considerato l'inesigibilità del credito azionato da n via monitoria. Con Controparte_1 il secondo motivo, ha censurato la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie presentate in primo grado.
si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente correlati.
In via di principio, si evidenzia che, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza della
Corte di Cassazione (v. in particolare Cass. n. 1184/2020), la configurazione di un'ipotesi di abuso di dipendenza economica richiede:
- quanto alla ricorrenza di una situazione di dipendenza economica, non solo l'accertamento di un'asimmetria di diritti e di obblighi tra le parti, ma anche la dimostrazione che tale asimmetria sia eccessiva, essendo il contraente che la subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (per esempio, perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
- quanto all'abuso, la verifica che la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero che sussista l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante.
Con riferimento, in particolare, al recesso esercitato da la società CP_1 CP_1
appellante non ha dimostrato di avere effettuato investimenti specifici e onerosi per far fronte agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della società concedente, tali da precluderle una rapida riorganizzazione delle proprie attività; le doglianze formulate nella suddetta prospettiva da parte di non sono state ricollegate alle difficoltà conseguenti al recesso, Parte_1
ma, in generale, alla gravosità degli impegni derivanti dalla stipulazione del contratto con la controparte;
inoltre, gli unici costi documentati riguardano i corsi di formazione annuale organizzati dalla AS RE, la cui incidenza economica sul fatturato annuo non risulta significativa, giacché corrisponde all'incirca alla percentuale dello 0,12% (v. doc. 6 e doc. 23 depositati dalla società appellante nel giudizio di primo grado).
Analogamente, non ha indicato le ragioni per le quali il preavviso pattuito Parte_1
contrattualmente – e ampiamente rispettato dalla convenuta – sarebbe da ritenere incongruo,
(essendo la valutazione di congruità correlata alla natura dell'attività svolta, all'importanza degli investimenti effettuati e ai tempi necessari per la riconversione).
pagina 7 di 11 Va ancora rilevato che non ha svolto entro i termini di maturazione delle Parte_1
preclusioni assertive alcuna deduzione sul tema della difficoltà di reperire soluzioni alternative economicamente sostenibili nella medesima area e che non ha contestato le allegazioni di concernenti l'avvio, senza soluzione di continuità rispetto alla Controparte_1
cessazione del rapporto dedotto in causa, di un nuovo rapporto di distribuzione con un altro operatore del settore motociclistico (pag. 16 della comparsa di costituzione depositata da nel giudizio di primo grado e docc. 11 e 15 allegati a tale atto). Controparte_1
Pertanto, nel recesso esercitato da N.V. non sono ravvisabili gli elementi Controparte_1
caratteristici dell'abuso di dipendenza economica.
Resta ancora da verificare l'eventuale abusività della condotta tenuta da Controparte_1
uccessivamente alla comunicazione del recesso, nel corso del periodo di preavviso.
[...]
A questo proposito, viene in particolare in considerazione la richiesta di fornitura inoltrata da a in data 18 novembre 2020, avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1
48 motoveicoli di vari modelli del valore di euro 328.300,00 oltre i.v.a. e pezzi di ricambio del valore di euro 18.184,00 oltre i.v.a. (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
A seguito della ricezione di tale richiesta, ha manifestato la Controparte_1
disponibilità a consegnare, nel mese di dicembre, esclusivamente due modelli di motoveicoli
(Tracer 700 modello 2020/2021 e T-Max 560 modello base 2020) e i pezzi di ricambio, ma solo a condizione del pagamento anticipato da parte di (doc. 11 del fascicolo di Parte_1
primo grado di parte appellante).
Per i restanti modelli di motoveicoli, la AS RE ha invece rifiutato la consegna o perché commercializzati solo a partire dal 2021, in quanto di nuova produzione, o comunque perché non disponibili entro il 31 dicembre 2020, data di scadenza del contratto di concessione di vendita.
Secondo la tesi di la condotta tenuta da arebbe Parte_1 Controparte_1 contraria agli obblighi di buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale, che all'epoca della richiesta di fornitura era ancora vigente, e avrebbe causato danni in termini di perdita di guadagno per complessivi euro 258.468,00.
La Corte rileva che la clausola n.
7.1.1 del contratto stipulato fra le parti prevede che i motoveicoli ordinati da restino di proprietà di Parte_1 Controparte_1 sino all'effettivo pagamento del relativo prezzo e che le clausole n.
8.4 e 8.7 stabiliscono che dopo la cessazione del contratto non potrà più presentarsi come Parte_1
concessionaria autorizzata alla vendita di prodotti Yamaha e che potrà (e dovrà) invece proseguire, per un periodo massimo di 150 giorni, la sola attività di assistenza.
pagina 8 di 11 All'esito della valutazione complessiva delle suddette pattuizioni si ritiene di escludere che potesse legittimamente continuare a vendere i motoveicoli acquistati da Parte_1
dopo la scadenza del contratto, se non acquisendone Controparte_1
immediatamente la proprietà e, dunque, corrispondendo integralmente il prezzo entro il 31 dicembre 2020.
Non è dunque contraria ai principi di buona fede la disponibilità manifestata da CP_1
fornire i soli motoveicoli in pronta consegna per i quali avesse
[...] Parte_1
effettuato il pagamento anticipato.
Sotto altro profilo, deve considerarsi, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, che aveva all'epoca maturato una esposizione debitoria piuttosto rilevante;
tale Parte_1 circostanza, indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali, giustifica l'atteggiamento di particolare prudenza adottato da al momento della ricezione Controparte_1 dell'ordinativo del 18 novembre 2020.
Per completezza di esposizione, si fa ancora rilevare, condividendo anche in questo caso le osservazioni del Tribunale, che, se pure si fossero ritenute superabili le argomentazioni sin qui svolte sulla insussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica o di malafede nella esecuzione del contratto, la pretesa di non sarebbe comunque risultata Parte_1
meritevole di accoglimento, poiché la società appellante non ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di Controparte_6
Per la determinazione del danno, ha fatto riferimento ai guadagni che Parte_1 avrebbe conseguito se avesse evaso l'ordine di fornitura di Controparte_1
motoveicoli e pezzi di ricambio inoltratole il 18 novembre 2020 e supponendo la vendita di tutti i motoveicoli e l'effettuazione di attività di manutenzione e assistenza in favore dei nuovi clienti acquisiti. Gli importi risultano calcolati partendo dai dati relativi alle provvigioni, ai premi e ai bonus pattuiti con la AS RE, nonché al fatturato della società concessionaria, mentre non vi sono riferimenti ai possibili acquirenti.
a contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo Controparte_1
sia della sussistenza dei danni sia della correlazione causale di essi con la propria condotta. ha omesso di produrre in giudizio i bilanci ufficiali e la documentazione Parte_1
fiscale o commerciale attestante i dati del fatturato riferibile agli acquisti ed alle rivendite dei motoveicoli Yamaha (produzione certamente possibile essendo tali documenti nella disponibilità della parte). Ai fini della prova del quantum del preteso danno, era onere di
[...]
produrre i documenti idonei a fornire riscontro ai dati esposti nella relazione Parte_1
pagina 9 di 11 riepilogativa di cui ai docc. 14 e 16. L'assenza dei documenti contabili ha reso impossibile sia la verifica dell'esattezza degli importi indicati nella relazione di parte sia la quantificazione eventualmente difforme dei dati del fatturato. La disponibilità, per la pretesa danneggiata, degli elementi documentali (fiscali e contabili) necessari a consentire l'esatta quantificazione del danno esclude la ricorrenza dei presupposti di “oggettiva impossibilità” o di “particolare difficoltà” della prova che legittimano l'applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (tra le tante, v. in particolare Cass. 20889/2016 che si riferisce proprio alla mancata produzione in giudizio della documentazione fiscale e contabile).
In tale contesto, la richiesta dell'appellante di espletamento di una CTU contabile diretta a determinare il danno patito in conseguenza della condotta abusiva di Controparte_1
ella gestione del rapporto contrattuale non poteva che essere disattesa, stante l'assenza
[...] di elementi oggettivi da cui trarre i dati necessari per la quantificazione dell'entità della perdita di guadagno.
Analogamente, le richieste di prova testimoniale sono state correttamente respinte dal
Tribunale, essendo i capitoli di prova articolati da volti a dimostrare: Parte_1
- o circostanze irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non correlate a pretese risarcitorie avanzate in causa (quali, per esempio, la gravosità delle pattuizioni contrattuali in tema di visual identity, corsi di formazione, forme di finanziamento, etc. e l'esecuzione di attività promozionale in favore di un nuovo concessionario);
- o circostanze non contestate o comunque già dimostrate documentalmente (quali, per esempio, il rifiuto da parte della AS RE di eseguire la fornitura richiesta dopo la comunicazione del recesso, se non parzialmente e a fronte di pagamento anticipato);
- o circostanze presupponenti valutazioni e comunque da provare per tabulas (quali per esempio la conferma delle risultanze della relazione di parte in tema di danno).
Per le medesime ragioni, è condivisibile la decisione del Tribunale di non dare corso alla richiesta formulata da ai sensi dell'art. 210 c.p.c., volta ad acquisire Parte_1 documentazione inerente alla “campagna promozionale del nuovo concessionario di CP_1
Pesaro”.
Sulla eccezione di inesigibilità del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
si osserva che in data 18 novembre 2018 ha sottoscritto un prospetto
[...] Parte_1
riepilogativo della propria posizione debitoria nei confronti della AS RE (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 10 di 11 ha fondato la propria azione monitoria su tale prospetto e ha dato Controparte_1
atto dettagliatamente dei pagamenti intervenuti successivamente alla sua sottoscrizione da parte della debitrice. ha svolto invece considerazioni del tutto generiche e prive di adeguato Parte_1
riscontro probatorio, omettendo in particolare di prendere posizione sulle scadenze indicate nel prospetto più volte menzionato.
Anche le doglianze riferite alla statuizione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono quindi da disattendere.
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del giudizio di secondo grado. Alla relativa liquidazione Controparte_1
si provvede avendo riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00 di cui al D.M. 147/2022, nonché facendo applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisoria e dei parametri minimi per la fase di mera trattazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5539/2024, pubblicata Parte_1
il 29/05/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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