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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9216 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 40057/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40057/2020 r.g. promossa da: con sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De André, n.8, (P. Parte_1 IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Fabrizio Tomaselli P.IVA_1 del Foro di Brescia (C.F.: , nel cui studio in Brescia, via Carlo Zima, n.5, ha C.F._1 eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro con sede legale in Settala (MI), , (C.F. e P. IVA Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Baioni del Foro di P.IVA_2 Mantova, nel cui studio in Milano, via Bigli n. 21, ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Controparte_3 Milano, via Monte di Pietà n. 8, con gli (C.F. ) Controparte_4 C.F._2 [...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monza CP_5 C.F._3 20900 (MB), Via Italia n. 50, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
E CONTRO
con sede a Milano, viale Beatrice d'Este n. 1,codice fiscale e partita Iva , CP_6 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, previo ogni accertamento dandosi atto ed accertato quanto dedotto in atti, dandosi atto altresì della formale offerta di pagamento del prezzo da parte della nei termini e con le Parte_2 modalità esposte in atti
In via principale e nel merito, ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertare e dichiarare che la con sede legale a AU (MI), Parte_2 piazza Fabrizio De André, n.8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva , in persona P.IVA_1 del socio amministratore nato a [...], il [...], Controparte_7 codice fiscale , è proprietaria in virtù del valido esercizio del diritto di CodiceFiscale_4 riscatto, del terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), CP distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61, per il prezzo stabilito a corpo in complessivi euro 64.000,00 e, in ogni caso come descritto e precisato con atto di compravendita n. 40498 di Repertorio, n. 18176 di Raccolta, Notaio dott. in data 28 luglio 2020, trascritto il 04 agosto Persona_1 2020, disponendo che la con sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De Parte_2 André, n. 8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva provveda ad effettuare il P.IVA_1 versamento del prezzo della vendita come indicato nel suddetto atto notarile di cui con la presente formula offerta formale di versamento.
In via principale e nel merito, ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertato e dichiarato l'esercizio del riscatto da parte della con Parte_3 sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De André, n. 8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva , in persona del socio amministratore nato a [...] P.IVA_1 Controparte_7 (MI), il 11 ottobre 1968, codice fiscale del terreno distinto in Catasto Terreni CodiceFiscale_4 CP di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61, per il prezzo stabilito a corpo in complessivi euro 64.000,00 e, in ogni caso come descritto e precisato e di cui all'atto di compravendita n. 40498 di Repertorio, n. 18176 di Raccolta, Notaio dott. in data 28 luglio 2020, trascritto il 04 agosto 2020, condannare la Persona_1 società con sede in Settala (MI), , Partita Iva Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Parte_4
, nata a [...], il [...], codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_5 all'immediato rilascio nella completa disponibilità della società attrice del fondo rustico di che trattasi, liberi da persone e cose, disponendo che la emananda sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo con esonero di ogni responsabilità al riguardo da parte del Conservatore,
In via principale e nel merito, ai sensi delle Leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertato e dichiarato l'esercizio del riscatto da parte della con Parte_3 pagina 2 di 24 sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De André, n. 8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva , e che è inopponibile all'attrice l'ipoteca iscritta il 04 agosto 2020 Registro P.IVA_1 Particolare 16196, Registro Generale 87699 Pubblico Ufficiale Repertorio Persona_1 40499/18177 del 28 luglio 2020 Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di , con sede a Torino, Piazza San Carlo, n. 156, codice fiscale Controparte_9
, ordinare la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria disponendo che la P.IVA_4 emananda sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo con esonero di ogni responsabilità al riguardo da parte del Conservatore.
In via principale e nel merito, condannare la società convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni, come risultati quantificati in corso di causa, per la mancata disponibilità del terreno da parte della società attrice nelle more del giudizio di riscatto. Parte_2
In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.
In ogni caso, rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, le domande riconvenzionali formulate dalle convenute e Controparte_1 Controparte_3
, accertando e dichiarando che nulla è loro dovuto da parte attrice.
[...]
In ogni caso si insiste per la trasmissione degli atti alla competente Agenzia delle Entrate o all'ente ritenuto competente, per i relativi provvedimenti di decadenza (Cass. Civ. 6688/2014) delle agevolazioni ottenute da in quanto la sig.ra nella sua qualità di CP_1 Parte_4 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di ha Controparte_1 usufruito per l'atto notarile di cui è causa, delle agevolazioni fiscali previste dalle Leggi 06.08.1954 n. 604, 02.06.1961 n. 454 e 26.05.1965 n. 590 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo prorogate dalla Legge 203/2008 per la formazione o arrotondamento della proprietà diretto-coltivatrice, estese all dal Decreto Legislativo n. 101/2005, nonché previste Parte_5 dal D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni, nella Legge n. 25 del 26.02.2010 e precisamente per l'applicazione all'atto dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa nonché dell'imposta catastale nella misura del 1%, attestando in maniera non vera la sussistenza delle condizioni richieste per l'ottenimento delle suddette agevolazioni e in particolare riguardo alla destinazione del fondo e alla coltivazione diretta del medesimo e per i motivi di cui nella comparsa di costituzione e nelle memore ex art. 183 VI comma Cpc.
In ogni caso si insiste per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Regione Lombardia in quanto ha documentato infatti di essere stata ammessa con CP_1 D.D.S. 06.03.2020, n. 3021 Regione Lombardia, al finanziamento per l'importo di euro 2.469.528,12 con un contributo ammissibile di euro 864.334,84 (posizione di graduatoria 236), per la Misura 4: Investimenti materiali per le aziende, Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e Operazioni 4.1.01.01: Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole, ovvero per accedere all'Operazione che sostiene gli investimenti compiuti dall'azienda agricola per migliorare la propria redditività e sostenibilità Contr ambientale, garantendo a pagina 11 di 15 del documento n. 10 dimesso dalla convenuta quale impegno essenziale al punto IM 004 di «Mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo diretto degli investimenti finanziati per il periodo di anni 10» mentre ha
pagina 3 di 24 documentato, dichiarato ed eccepito in giudizio di avere acquistato il fondo per realizzarvi un capannone da affittare alla società CP_10
In ogni caso si insiste per la trasmissione degli atti al Comune di Settala per gli opportuni provvedimenti sanzionatori e di decadenza atteso che ha attestato al Comune di Settala in CP_1 maniera non veritiera la destinazione d'uso e finalità di conduzione agricola del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 29.03.2004, n. 99).
In via istruttoria, nella denegata e deprecata ipotesi vengano disattese le eccezioni di mancata contestazione dei presupposti giuridici e fattuali per l'esercizio della prelazione, si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi sulle seguenti circostanze: CP_1
1 – Vero che la coltiva, praticando la coltivazione di fave, zucche, patate, Parte_2 pomodori, mais, lattuga e frumento i terreni situati a Settala (MI), della superficie di ha.
1.54.55 contraddistinti al foglio 15 mappali 105, 172, 173, 22 come corpo unico, indicati con il colore verde nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste il documento n. 7 prodotto con l'atto di citazione)
Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
2 - Vero che la coltiva, praticando la coltivazione di patate, zucchine, Parte_2 melanzane, pomodori, insalata, aglio, rapanelli, scalogno, lavanda alimentare, i terreni situati a Pietra Ligure (SV) della superficie di ha 3.28.80 contraddistinti al foglio 6 mappali 199, 309, 310, 311, 313, 1194.
Si indicano a teste i signori di NO (SV), di LL (SV), Testimone_6 Tes_7 di Finale Ligure (SV) di AU Testimone_8 Testimone_5
3 – Vero che l'attività di coltivazione dei terreni di cui ai capitoli 1 e 2 è effettuata dalla Pt_2 agricola in persona dell'amministratore unico sig. Pt_2 Controparte_7
4 – Vero che per la coltivazione dei terreni di cui ai capitoli 1, 2, la società agricola si avvale Pt_2 delle seguenti attrezzature: n. 2 trattori, zappatrice, aratro, cippatrice, trincia sarmenti, miniescavatore –
Si indicano a testi sui capitoli 3 e 4 i signori di Bovisio Masciago, Testimone_1 Testimone_2 di Lecco, di Milano, di Settala, di NO Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 (SV), di LL (SV), di Finale Ligure (SV) di AU Tes_7 Testimone_8 Testimone_5
5 – Vero che svolge in maniera esclusiva l'attività di coltivazione dei terreni di Parte_2 cui ai capitoli 1, 2. – Si indicano a testi signori di Bovisio Masciago, Testimone_1 Tes_2 di Lecco, di Milano, di Settala, di
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 NO (SV), di LL (SV), di Finale Ligure (SV) Tes_7 Testimone_8 Testimone_5 di AU
6 - Vero che l'attività agricola di coltivazione dei terreni di cui al capitolo 1, è svolta dalla società agricola al mese di luglio 2020 e fino alla data di deposito della presente memoria. Pt_2
pagina 4 di 24 Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di NO (SV), Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 [...] di LL (SV), di Finale Ligure (SV), di AU Tes_7 Testimone_8 Testimone_5
7 – Vero che confermo il contenuto del Fascicolo Aziendale OPR Regione Lombardia, Parte_2
[...
che mi si rammostra (Si rammostra al teste il fascicolo aziendale società dimesso Parte_2 come documento n. 1 con il fascicolo documenti dell'atto di citazione)
Si indicano a testi i signori dr.ssa di AU, di Settala Testimone_5 Testimone_4
8 – Vero che la società coltiva il terreno distinto in Catasto Terreni del Parte_2 Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, e con esso, quale unico corpo i terreni contraddistinti al Foglio 15 mappale 105, mappale 172 e mappale 173 e di cui al capitolo 1 dal 2017
Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
9 – Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, contraddistinto con il colore giallo nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste la planimetria prodotta dalla società attrice come documento n. 7) è confinante a sud con i terreni di proprietà e condotti dalla società distinti in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale Parte_2 22, e con esso, quale unico corpo ai terreni contraddistinti al Foglio 15 mappale 105, mappale 172 e mappale 173.
Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
10 – Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, e i terreni di proprietà e Par condotti dalla società 2A società agricola distinti in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, e con esso, quale unico corpo ai terreni contraddistinti al Foglio 15, mappale 105, mappale 172 e mappale 173 sono individuati nella riproduzione fotografica che mi si rammostra (Si rammostra al teste la riproduzione fotografica dimessa con l'atto introduttivo come documento n. 8)
Si indicano a testi i signori di Settala, di Bovisio Masciago, Testimone_4 Testimone_1 di AU Testimone_5
11 - Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, contraddistinto con il colore giallo nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste la planimetria prodotta dalla società attrice come documento n. 7) nel mese di luglio 2020 risultava coltivato a zucchine.
Si indicano a testi i signori di Crema, di Settala, Testimone_9 Persona_2 Tes_4 di Settala, di AU
[...] Testimone_5
12 – Vero che il fondo contraddistinto in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, è parte integrata con il terreno confinante e su parte di esso si esercita un passaggio non aperto al pubblico transito che conduce alla . CP_2 pagina 5 di 24 Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
13 – Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, contraddistinto con il colore giallo nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste la planimetria prodotta dalla società attrice come documento n. 7) fino al mese di luglio 2017 usufruiva di un proprio passaggio alla via pubblica e non attraverso il fondo di cui al mapale 22.
Si indicano a testi i signori di Settala, di Crema, Testimone_4 Testimone_9 [...] di di AU Per_2 Persona_3
14 – Vero che per la coltivazione del terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, la società ha mai usato per il passaggio il terreno di cui al capitolo 12 CP_6
Si indicano a testi i signori di Settala, di Crema, Testimone_4 Testimone_9 [...] di Settala, di AU Per_2 Testimone_5
15 - Vero che confermo il contenuto e che corrisponde a verità i dati di fatto riportati nella relazione tecnica a firma dr.ssa che mi si rammostra (Si rammostra al teste la relazione Testimone_5 tecnica a firma della dr.ssa che si produce con la presente memoria) Testimone_5
Si indicano a testi i signori di Settala, di Crema, Testimone_4 Testimone_9 Tes_5 di AU
[...]
16 – Vero che la non ha alienato alcun fondo agricolo nei due anni precedenti Parte_2 l'esercizio della prelazione e riscatto di cui è causa, ovvero dal mese di luglio 2020 come da attestazione che mi si rammostra (Si rammostra al teste la relazione dimessa come documento n. 6 con l'atto introduttivo)
Si indicano a teste i signori Notaio di Milano, di AU Testimone_10 Testimone_5
17 – Vero che la nel 2018 e nel 2019 ha venduto i prodotti agricoli coltivati Parte_3 nei terreni di cui al capitolo 1 Si indicano a testi i signori di Settala, , Testimone_4 Tes_5 di di Bovisio Masciago, di Lecco
[...] Persona_4 Testimone_2
In via istruttoria si insiste affinché venga disposta C.T.U. per la verifica delle condizioni e dello stato del terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in CP Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61 e dei terreni di proprietà e condotti dalla società 2A distinti in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, e con esso, quale unico corpo ai terreni contraddistinti al Foglio 15 mappale 73, mappale 87, mappale 105, mappale 172 e mappale 173, ovvero per la verifica della situazione di confine tra i due fondi.
Per la convenuta Controparte_1
Voglia questo Ecc.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore designato, per i motivi tutti esposti in corso di causa e da intendersi quivi trascritti: pagina 6 di 24 in via principale: rigettare le domande tutte formulate dalla “ in quanto Parte_6 illegittime per abuso di processo, inammissibili e comunque infondate;
in via riconvenzionale: condannare la medesima società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni provocati a a causa dell'iniziativa processuale CP_1 intrapresa;
danni che potranno essere liquidati in via di equità da parte del Giudice adito. Oltre interessi al saggio di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con la condanna al rimborso dei compensi e delle spese, oltre che al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Con l'ordine al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Milano 2 di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale di riscatto immobili trascritta in data 3/11/2020 ai nn. 122.882 RG / 78.099 RP.
Per la convenuta Controparte_9 nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le causali esposte in narrativa;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata, accertare l'esistenza dei fatti posti a fondamento del presente atto e per l'effetto condannare 2 A al pagamento della somma Parte_2 corrispondente a quella necessaria per l'estinzione del mutuo nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
in via istruttoria, la convenuta si oppone all'ammissione delle prove dedotte da controparte nell'atto di citazione con espressa riserva di articolare le ragioni della ritenuta inammissibilità nei successivi scritti difensivi.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2020, ha convenuto in giudizio avanti Parte_2 questo Tribunale e , chiedendo di Controparte_1 CP_6 Controparte_9 accertare e dichiarare il proprio diritto di piena proprietà, in virtù dell'esercizio del diritto di riscatto agrario previsto dalle l. n. 590/1965 e 817/1971, sul terreno agricolo di circa mq. 11.895 sito in
Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, CP (semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61) per il prezzo stabilito a corpo in complessivi euro 64.000,00, oggetto di contratto di compravendita tra le società convenute
[...]
e CP_1 CP_6
pagina 7 di 24 L'attrice ha poi chiesto che fosse disposto il pagamento del prezzo della vendita, offrendone Contr formalmente il versamento, e la condanna della convenuta al rilascio immediato del fondo, con trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano.
Ha chiesto, inoltre, di dichiarare l'inopponibilità a sé dell'ipoteca volontaria iscritta sul terreno il
4.8.2020 - Registro Particolare 16196, Registro Generale 87699 Pubblico Ufficiale Persona_1
Repertorio 40499/18177 del 28 luglio 2020, derivante da concessione a garanzia di mutuo
[...] fondiario a favore di e di ordinarne la cancellazione. Ha chiesto, infine, la Controparte_9
Contr condanna della società al risarcimento dei danni subìti dall'attrice per la mancata disponibilità del terreno.
L'attrice - premesso di svolgere attività agricola e di essere stata riconosciuta come “imprenditore agricolo professionale” (IAP) dal 1.8.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 99/2004, di essere iscritta al Registro Imprese di Milano con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di essere stata riconosciuta come tale dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, il
23.6.2020 - ha dedotto che, con atto di compravendita n. Rep. 40498, n. 18176 di Raccolta, rogato dal Contr Notaio il 28.7.2020, trascritto il 4.8.2020, la convenuta aveva acquistato da Persona_1
la piena proprietà del terreno agricolo già descritto sito in Settala (MI), Foglio 15, mappale CP_6
198, per € 64.000,00. Il fondo sarebbe confinante a Sud con i terreni di proprietà e condotti dall'attrice, distinti al Foglio 15, mappale 22, e «quale unico corpo», con i terreni sub Foglio 15 mappale 73, mappale 87, mappale 105, mappale 172 e mappale 173.
Pertanto, in qualità di società Imprenditore Agricolo Professionista proprietaria di terreno Pt_5 confinante, la società 2A ha affermato di vantare il diritto di riscatto agrario ex art. 7, comma 2-bis l. n.
817/1971 (introdotto dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del 28.7.2016), ricorrendone anche gli altri requisiti previsti dalla legge, quali: l'effettiva coltivazione dei fondi a confine, la mancata vendita di fondi nel biennio antecedente la compravendita oggetto di riscatto, la libertà da insediamenti del fondo riscattando. Quanto al requisito dell'iscrizione nella gestione previdenziale, previsto dall'art. 7, comma
2-bis l. n. 817/1971, ha affermato trattarsi di elemento superfluo per il coltivatore diretto, in quanto
«mero elemento indiziario». Ha aggiunto che il terreno riscattando sarebbe pacificamente più ampio della minima unità colturale e pacificamente idoneo alla coltivazione.
pagina 8 di 24 Contr Con riferimento all'ipoteca iscritta da a favore di , ha affermato che l'esercizio Controparte_9 del riscatto travolgerebbe qualsiasi diritto reale parziario costituito dall'acquirente a favore di terzi, in conseguenza della retroattività reale dell'esercizio del diritto.
Mentre è rimasta contumace, instauratosi il contraddittorio con comparsa di riposta CP_6 Pt_2
ha contestato la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto, eccependo il
[...] CP_1 difetto di titolarità del diritto di riscatto in capo alla società attrice, in quanto alle società di capitali non spetterebbe il diritto di riscatto azionato ed, in ogni caso, la stessa attrice non avrebbe realmente i requisiti per essere considerata e, più radicalmente, per qualificarsi come società agricola – traendo la maggior parte dei propri ricavi dall'attività di locazione commerciale a terzi -. Ha proseguito Pa eccependo che la società non sarebbe neppure proprietaria di fondi confinanti con quello compravenduto, che sarebbe separato dai fondi di proprietà dell'attrice da una roggia e da una strada vicinale, di comproprietà tra l'attrice e un terzo (foglio 15, mapp. 22), e da una strada vicinale di proprietà del Comune di Settala (foglio 15, mapp. 170). La comproprietà della porzione di terreno indicata al mapp. 22, poi, non potrebbe essere invocata per fondare il diritto di riscatto, in quanto si tratta di una strada vicinale e non di un fondo agricolo coltivato o coltivabile.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c., patiti per l'abusiva citazione per riscatto agrario e connessa trascrizione della domanda giudiziale, iniziative intraprese perseguendo uno scopo diverso da quello previsto dalla legge e con la consapevolezza, da parte dell'attrice dell'assenza della qualifica soggettiva di “società agricola”. I danni sono stati quantificati con riferimento alla decadenza da un contributo per €
864.334,84 erogato nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (“PSR”) per la costruzione di un nuovo edificio rurale a fini produttivi dell'azienda agricola sull'area acquistata, dovuta all'azione in giudizio e alla trascrizione della domanda, che avrebbe impedito l'avvio tempestivo dei lavori e avrebbe causato la sospensione dell'erogazione del mutuo ipotecario nelle more ottenuto da per la sua realizzazione. Ha lamentato, inoltre, la perdita dei canoni Controparte_11 che avrebbe potuto percepire dalla locazione dell'immobile a favore di un'altra società, e cioè
Controparte_12
Si è costituita anche contestando la titolarità del diritto del riscatto, per assenza Controparte_9 del requisito della confinanza tra fondi e dello svolgimento in via esclusiva dell'attività agricola,
pagina 9 di 24 eccependo, inoltre, l'inesistenza di una norma che consenta al riscattante di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, diritto reale munito di ius sequelae.
Depositate le memorie ex art 183 VI comma cpc, è stato proposto in corso di causa ricorso per sequestro conservativo dalla convenuta nei confronti dell'attrice, poi oggetto di rinuncia da CP_1 parte della stessa, accettata dalla attrice con compensazione delle spese. Quindi respinte le richieste istruttorie delle parti, la causa è stata dapprima posta in decisione all'udienza del 26.10.2023, quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.5.2024, con ammissione di CTU sullo stato dei luoghi sulle planimetrie catastali delle particelle oggetto di riscatto e di quelle del riscattante, quindi – depositata la consulenza tecnica - posta definitivamente in decisione all'udienza del 9.7.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
ha proposto domanda di accertamento della proprietà del terreno agricolo Parte_3 distinto in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 198, meglio sopra descritto, in virtù del valido esercizio del diritto di riscatto agrario. La domanda si basa sull'assunto che l'attrice, costituita in forma di società a responsabilità limitata, sarebbe titolare del diritto di prelazione e riscatto agrari in base all'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971 (inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del
28.7.2016), che ha esteso il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della l. n. 590/1965
«all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti». L'attrice assume di essere stata riconosciuta come “imprenditore agricolo professionale” (IAP) dal 1.8.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 99/2004, iscritta al Registro Imprese di Milano con la qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale e riconosciuta come tale dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, il
23.6.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 99/2004.
Ricorrerebbero poi – secondo l'attrice - le ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto di riscatto quali: l'effettiva coltivazione dei fondi a confine, la mancata vendita di fondi nel biennio antecedente la compravendita oggetto di riscatto, la libertà da insediamenti del fondo riscattando. Quanto al requisito dell'iscrizione nella gestione previdenziale, previsto dall'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971, l'attrice ha affermato trattarsi di elemento superfluo per il coltivatore diretto, in quanto «mero elemento pagina 10 di 24 indiziario», aggiungendo che il terreno riscattando sarebbe pacificamente più ampio della minima unità colturale e pacificamente idoneo alla coltivazione.
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Come evidenziato, l'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971, inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del
28.7.2016, ha esteso il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della l. n. 590/1965
«all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
L'art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004 attribuisce la qualifica di “imprenditore agricolo professionale”
(IAP) anche alle «società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile […] qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: […] c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 99/2004 qualifica come IAP «ai fini dell'applicazione della normativa statale […] colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. […]. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale […]».
L'art. 1, comma 2, d.lgs. 99/2004 prevede che «le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1».
pagina 11 di 24 L'art. 2, comma 3 d.lgs. 99/2004 attribuisce «l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, […] anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile».
L'art. 2, comma 4 d.lgs. cit., invece, estende alle società agricole IAP «le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».
Quanto al diritto di prelazione e riscatto agrari, si tratta di ipotesi tassative, che contemplano un
«numero chiuso di situazioni soggettive protette» (Cass. civ. 23989/2023); le norme che le prevedono sono di «stretta interpretazione, in quanto apportant[i] speciali limitazioni al diritto di proprietà»
(Cass. civ. 32917/2023; Cass. civ. 23989/2023); pertanto, i casi di prelazione agraria non sono suscettibili di interpretazione estensiva (Cass. civ. 32917/2023; Cass. civ. 6572/2013) o analogica
(Cass. civ. 32917/ 2023; Cass. civ. 26286/2008).
È quindi necessario individuare con particolare attenzione le ipotesi vigenti in cui il legislatore ha esteso il diritto di prelazione e riscatto agrari originariamente previsti dall'art. 8 l. n. 590/1965:
− l'art. 7 della l. n. 817/1971 li ha estesi al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della l. n. 756/1964 e al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
mentre l'art. 16 l. n. 817/1971 li ha attribuiti anche alle società cooperative agricole;
− l'art. 2, comma 3 d.lgs. 99/2004 li ha attribuiti «anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile»;
− l'art. 7-ter del d.l. 91 del 24.6.2014, introdotto dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, li ha attribuiti anche alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico pagina 12 di 24 (considerate imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18/05/2001, n. 22), quando almeno la metà degli amministratori e dei soci possiede la qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 ss. c.c.;
− l'art. 7, comma 2-bis, l. n. 817/1971, inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del 28.7.2016, li ha attribuiti «all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti»;
− da ultimo, l'art. 2, comma 1 della l. n. 36/2024, “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo” ha definito «impresa giovanile agricola» o
«giovane imprenditore agricolo» le «imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti». L'art. 8 della stessa legge ha previsto che «ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590
[…], nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera
c) […].
In questo contesto normativo occorre interpretare ex art. 12 disp. prel. c.c. l'art. 7, comma 2-bis l. n.
817/1971, inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del 28.7.2016, per comprendere se la norma estenda a tutte le società di capitali IAP i diritti in esame.
pagina 13 di 24 Ritiene questo Giudice che, in forza dell'interpretazione letterale, l'art. 7, comma 2-bis si riferisca testualmente solo alle persone fisiche, in quanto unici soggetti che possono essere iscritti nella
«previdenza agricola» (cfr. il d.P.R. n. 476/2001, “Regolamento di semplificazione per l'iscrizione CP_1 negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali” e la Circolare n. 85 del 24.5.2004). A conferma di questa circostanza, si può addurre l'art. 2, comma 4-bis d.lgs. n.
99/2004, che mostra chiaramente che il requisito dell'iscrizione previdenziale sia riferito solamente alle persone fisiche: «le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale».
Davanti a un dato letterale così univoco, non è possibile ridurre il riferimento all'iscrizione nella
«previdenza agricola» a un semplice elemento indiziario che deponga per la qualifica di coltivatore diretto, come sostenuto dall'attrice, trattandosi, piuttosto, di un requisito aggiuntivo rispetto alla qualità di IAP, richiesto per delimitare il novero dei soggetti titolari del diritto di prelazione e riscatto.
Pertanto, alle persone giuridiche si potrebbero estendere i diritti di prelazione e riscatto solamente in via estensiva o analogica: operazioni che, tuttavia, sono precluse in questa materia (cfr. recentemente
Cass. civ. 32917/20231; Corte appello Venezia n. 2092 del 30.9.20222).
Ciò posto il quadro normativo estremamente composito e stratificato mostra come il legislatore abbia esteso i diritti di prelazione e riscatto con molta cautela e gradualità, coerentemente con la loro natura di eccezionali limitazioni al diritto di proprietà sul fondo oggetto di prelazione.
A questo proposito, è particolarmente significativo il fatto che l'art. 2, comma 1, lett. c) della l. n.
36/2024 abbia definito come «impresa giovanile agricola» anche le società di capitali la cui compagine sociale rispetti particolari requisiti e che l'art. 8 della stessa legge abbia previsto che ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto «nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c) […]». La novella rappresenta il primo intervento normativo che attribuisce espressamente alle società di capitali i diritti in esame, limitandoli alle società che possiedano i requisiti dell'impresa giovanile agricola e prevedendo che, in caso di concorso tra più confinanti, prevalga il diritto esercitato da queste. La diversità del tenore letterale dell'art. 8, che cita espressamente le società di capitali, e dell'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971, che contempla gli IAP iscritti alla previdenza agricola, rinforza ulteriormente la conclusione che l'art.7, comma 2-bis attribuisca i diritti in esame solamente agli IAP persone fisiche, iscritte alla gestione previdenziale agricola.
La collocazione delle società di capitali “giovanili” all'ultimo posto della graduatoria di cui all'art 8, l n
36/2024, poi, conferma, che le imprese agricole costituite in questa forma sono penalizzate rispetto ad altre. Appare, dunque, coerente con questa scelta di politica legislativa affermare che, fuori dal particolare contestato dell'impresa giovanile, le società di capitali non siano titolari dei diritti di prelazione e riscatto agrario.
Per l'esclusione delle società di capitali dall'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971 depone anche il confronto con l'art. 2, comma 3 d.lgs. 99/2004, che ha attribuito il diritto di prelazione e riscatto agrario
«anche alla società agricola di persone» con particolari compagini sociali, così mostrando ulteriormente che, quando si è inteso estendere a società i diritti in esame, lo si è fatto con una previsione espressa e riferita a un particolare tipo sociale. Alla stessa conclusione conduce il confronto con l'art. 16, comma 5, l. n. 817/1971, che contempla espressamente le cooperative agricole.
Ancora, è significativo che, dopo l'art. 2, comma 3, l. n. 99/2004 – che, come visto, attribuisce il diritto di prelazione e riscatto alle «società agricole di persone» con compagine sociale qualificata - l'art. 2, commi 4 e 4-bis, invece, attribuiscano agevolazioni tributarie, indistintamente, alle «società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali» e alle «società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale».
pagina 15 di 24 In definitiva, l'articolata disciplina in materia di imprenditori agricoli distingue tra i soggetti a cui sono attribuiti vantaggi fiscali e/o previdenziali e assistenziali e quelli a cui sono attribuiti (anche) i diritti di prelazione e riscatto agrari, nel quadro di una complessa politica legislativa volta a incentivare in modo differenziato particolari categorie di imprenditori agricoli (emblematico il caso dell'impresa giovanile agricola). Poiché si tratta di norme eccezionali, non è possibile ovviare all'esclusione degli IAP costituiti in forma di società di capitali – pur beneficiari di agevolazioni fiscali e previdenziali - dal novero dei legittimati all'esercizio della prelazione e riscatto agrari.
Quanto precede rende superfluo l'accertamento delle ulteriori questioni, relative al possesso, da parte della società 2A, degli ulteriori requisiti per l'esercizio del riscatto agrario quali la confinanza tra il fondo riscattante e quello riscattato, nonché l'esame della domanda riconvenzionale subordinata proposta da per il caso di accoglimento della domanda di riscatto. Controparte_9
Occorre quindi esaminare la domanda svolta da in via riconvenzionale, Controparte_1 avente ad oggetto il risarcimento dei danni «anche per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art.
96, III c. c.p.c.», patiti a causa dell'abuso del processo compiuto dall'attrice, che avrebbe agito in riscatto agrario e trascritto la relativa domanda nella consapevolezza – o, comunque, ignorando con grave colpa – l'assenza della titolarità del diritto azionato, trattandosi di società di capitali che, per di più, all'epoca della compravendita (28.7.2020), traeva la maggior parte dei propri ricavi dalla locazione di immobili a terzi e non dall'esercizio di attività agricola, come risultante dal bilancio di esercizio per l'anno 2019 e dal progetto di scissione del 10.11.2020.
L'esercizio abusivo dell'azione, secondo la convenuta, avrebbe comportato: l'arresto definitivo dei lavori intrapresi sul terreno oggetto di riscatto, per costruire un edificio agro-industriale da locare in parte alla società Ortonatura soc. cons., la conseguente vanificazione delle ingenti spese sostenute per la realizzazione del progetto, la perdita del contributo regionale a fondo perduto di € 864.334,84 per la sua realizzazione (pubblicazione del BURL n. 11 del 6.3.2020) a causa dell'impossibilità di terminare le opere tempestivamente, la perdita degli utili conseguenti allo svolgimento dell'attività , poi non Contr avviate, in altra parte dell'edificio agro-industriale. La società ha quantificato i danni così subìti in € 113.980,51 per danno emergente e € 635.628,00 per lucro cessante, come da perizia allegata alla sub doc. 27 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta, poi aggiornata negli importi in comparsa conclusionale.
pagina 16 di 24 Secondo la società attrice l'intenzione di locare a il capannone era smentita proprio CP_10 dall'atto notarile di compravendita del terreno , oggetto della domanda di riscatto, dove, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla l. n. 604/1954, da d.lgs. 101/2005 e dal d.l. 194/2009, convertito con modificazioni, nella l. n. 25/2010, la società convenuta si era impegnata per almeno cinque anni a condurre direttamente il fondo oggetto del contratto di compravendita.
Inoltre, Regione Lombardia aveva concesso il proprio contributo per la Misura 4 (D.D.S. 6.3.2020, n.
3021), “Investimenti materiali per le aziende, Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e Operazioni 4.1.01.01: Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la Contr competitività e la sostenibilità delle aziende agricole”, dietro impegno della stessa società a
«mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo diretto degli investimenti finanziati per il periodo di anni 10». Pertanto, l'intenzione di locare a terzi il capannone risultava ulteriormente smentita e, se confermata, avrebbe rappresentato un illecito.
L'attrice ha proseguito osservando che la convenuta non avrebbe potuto realizzare un capannone agro- industriale in zona agricola per destinarlo alla locazione a favore di terzi, in quanto vietato dall'art. 16, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, riguardante gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 l. n. 153/1975). Contr In definitiva, secondo detta prospettazione , la società attrice non poteva sapere che la società avesse acquistato il terreno oggetto di riscatto per costruirvi un edificio agro-industriale da concedere in locazione a terzi;
pertanto, nessun rimprovero si potrebbe muovere a 2 A srl per avere agito in giudizio.
La domanda riconvenzionale non è fondata.
L'art. 96, comma 1, c.p.c. prevede una particolare ipotesi di illecito aquiliano, che ricorre qualora la parte soccombente in giudizio abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Il comma
2 disciplina il caso in cui sia accertata l'inesistenza, tra l'altro, del diritto per cui sia stata trascritta domanda giudiziale, circostanza che comporta la condanna del soccombente al risarcimento dei danni causati per avere agito senza la normale prudenza. In entrambe le ipotesi, i danni sono liquidati «anche
d'ufficio, nella sentenza».
pagina 17 di 24 Ricorre l'elemento della mala fede qualora la parte sia cosciente dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (Cass. civ. 32001/2022).
Quanto alla colpa grave, la mera infondatezza dell'azione non è sufficiente a integrare il requisito, occorrendo piuttosto la «violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
[…] sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, […] come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass. civ., sez. un.,
9912/2018; Cass. civ., 19948/2023; Trib. Genova, sez. II, 7.6.2017, n. 1529). Ancora, si è precisato che ricorre la colpa grave quando non viene compiuto «alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta» (Cass. civ.
32001/2022).
Quanto alla disciplina dell'illecito previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c., si tratta di un'ipotesi speciale di illecito aquiliano, per la quale vale la disciplina generale ove non derogata, con la conseguenza che l'onere della prova ricade sull'istante (Cass. civ. 26515/2017; Cass. civ. 9080/2013).
Nel caso in esame, l'avere proposto una domanda – infondata - di riscatto agrario pur essendo l'attrice costituita in forma di società di capitali non si può ritenere condotta negligente ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Come sopra evidenziato, l'attribuzione anche alle società di capitali qualificabili come
IAP del diritto di prelazione e riscatto agrario è una questione controvertibile, sulla quale sussistono solamente due precedenti noti e, per di più, ben successivi alla proposizione della domanda. Inoltre, un ulteriore elemento a favore della tesi negativa è stato rinvenuto nel tenore della l. n. 36/2024, entrata in vigore solo il 10.4.2024, che ha contribuito a mostrare come, antecedentemente, il diritto di riscatto non fosse attribuito agli IAP costituiti in società di capitali.
Né si può negare che l'attrice abbia effettuato un «serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo» per sostenere la tesi a sé favorevole, basata sull'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971 e sul complessivo impianto di quella normativa, volta a prevedere svariati incentivi per gli IAP. Ancora, va pagina 18 di 24 sottolineata l'assenza di precedenti alla data di proposizione della domanda – e anche successivamente
– e, comunque, l'assenza di una giurisprudenza consolidata.
Pertanto, sotto questo aspetto, non si può muovere alla società attrice nessun rimprovero, neppure a titolo di semplice colpa, e la domanda va rigettata. Contr Come ulteriore profilo di negligenza ex art. 96, comma 1, c.p.c., la società ha addotto il fatto che, alla data di proposizione della domanda, la società attrice non era realmente un imprenditore agricolo, perché traeva oltre la metà dei propri ricavi dall'attività di locazione a terzi di immobili. Pertanto la Part stessa sapeva di non potersi avvalere della qualifica di per giustificare l'esercizio del diritto di riscatto agrario.
Anche sotto questo aspetto, la domanda non è fondata.
In materia di riscatto agrario, è sentenza dichiarativa di mero accertamento quella che, in accoglimento della domanda di riscatto, dà atto della già avvenuta sostituzione ex tunc del titolare della prelazione al terzo acquirente;
pertanto, «il giudice del merito non può negare la facoltà di riscatto perché le condizioni per esercitarla, sussistenti al momento in cui la relativa domanda era stata introdotta,
[sono] poi venute meno nel corso del giudizio». Ancora, «le condizioni di validità del retratto vanno accertato con riferimento al momento in cui sorge la relativa facoltà, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dalla legge per tutto il corso della causa, dalla sua proposizione fino al momento dell'emanazione della sentenza» (Cass. civ. 15356/2016; Cass. civ.
7931/2012).
La richiesta per l'attribuzione della qualifica di IAP è stata avanzata a Regione Lombardia da 2A il
10.6.2020 e approvata il 23.6.2020 (doc. 2 2A). La compravendita del terreno oggetto di riscatto è stata stipulata il 28.7.2020, mentre la domanda di accertamento dell'avvenuto esercizio del riscatto agrario è stata proposta con atto di citazione notificato il 23.10.2020.
Il contratto di locazione di un immobile alla società che avrebbe fruttato all'attrice Controparte_14
€ 60.000 all'anno, facendole perdere la qualità di imprenditore agricolo, risulta stipulato per il periodo
1.2.2012-31.1.2018, «non […] rinnovabile tacitamente». Inoltre, è previsto che «le Parti valuteranno la Contr possibilità di un rinnovo a condizioni che dovranno essere negoziate tra loro» (doc. 2 , art. 3). Il bilancio di 2A, chiuso al 31.12.2019, in effetti non reca traccia della percezione di € 60.000 – o di cifre analoghe (è presente solo un trascurabile ricavo di € 961 alla voce “altri ricavi e proventi”, che al pagina 19 di 24 31.12.2018 ammontavano a € 852 e di cui non è stata provata la natura). Inoltre, la missiva del 6.6.2020 Contr con cui manifesta a interesse per locare da quest'ultima un immobile analogo a quello CP_10 di 2A, recita: «Faccio seguito alle intese verbali già intercorse a maggio 2020 per confermare […]
l'intenzione irrevocabile di di dare formale disdetta al contratto di locazione (o meglio, CP_10 all'occupazione) oggi in corso con e di stipulare un nuovo contratto con la Parte_2
Contr vostra società […]» (doc. 27 , p. 30), così mostrando come, in effetti, a maggio – giugno 2020, il contratto fosse all'epoca scaduto (si parla di “occupazione”).
Questi elementi non permettono di ritenere provato che, successivamente al 31.1.2018, e segnatamente alla data dell'esercizio del diritto di riscatto, la società 2A abbia continuato a dare in locazione Contr immobili a , dietro corrispettivo di € 60.000 annuali, esercitando così di fatto un'attività immobiliare prevalente rispetto a quella agricola.
Il progetto di scissione del 10.11.2020 è successivo all'esercizio del diritto di riscatto e pertanto è irrilevante. Inoltre - nella parte in cui dà atto dell'intenzione di trasferire «alla beneficiaria “GreenLife
Milano S.r.l.” il contratto di locazione registrato a Gorgonzola il 22.2.2012Al n. 1074 serie 3 per il capannone ad uso deposito, sito in Settala […]», e nella parte in cui si dichiara di procedere alla scissione per «soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa civilistica in tema di società agricole» non permette di escludere la qualità di IAP in capo all'attrice. La menzione del contratto di locazione è un elemento isolato, che fa riferimento a un contratto di cui era previsto esplicitamente l'impossibilità di rinnovo – con il che, le parti avrebbero dovuto sottoscriverne un altro, o, comunque, avrebbero dovuto pattuirne la prosecuzione e, in entrambi i casi, non sarebbe risultata più attuale la data e il numero di registrazione - e contraddetto dalla missiva del 6.6.2020 inviata proprio dall'ipotetica conduttrice;
inoltre, si può ritenere che, se fosse stato sottoscritto un nuovo contratto, sarebbe stato prodotto in atti. L'intenzione di destinare alla costituenda GreenLife Milano s.r.l. l'attività immobiliare, considerata in uno agli altri elementi citati, non prova l'esercizio di attività immobiliare dopo il
31.1.2018, potendo essere compatibile con l'intenzione di riprenderla in futuro.
Da ultimo, da un punto di vista formale, va anche osservato che l'art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004, definisce come IAP «le società […] di capitali […] qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile» e «almeno un
pagina 20 di 24 amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale»: qualità che l'attrice 2A, pacificamente, possiede.
Pertanto, l'insieme degli elementi sostanziali e formali sopra riferiti esclude che la proposizione della domanda di riscatto agrario sia stata sorretta da mala fede o colpa grave.
In relazione alla valutazione della condotta della società attrice dal punto di vista dell'art. 96, comma
2, c.p.c., il presupposto per la configurazione, in capo all'attrice, di una responsabilità è più severo, perché è sufficiente «la proposizione di una domanda giudiziale della quale sia stata accertata
l'infondatezza, e l'utilizzo — scevro della normale prudenza - di uno degli strumenti processuali indicati, di per sé volti a tutelare, incrementare o ripristinare la garanzia patrimoniale dell'attore»
(Cass. civ. 26515/2017).
La valutazione di imprudenza della parte si sostanzia in una «valutazione prognostica ex ante, ovvero ponendosi nelle condizioni della parte nel momento in cui ha agito e considerando gli elementi a conoscenza della parte, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando l'ordinaria diligenza e quindi considerando se, al momento di agire, l'attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela (concessione di un provvedimento cautelare o altro) che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità del diritto per il quale agiva». In particolare, si deve verificare «se la tesi giuridica proposta, all'epoca dell'introduzione della domanda, apparisse del tutto infondata o minoritaria, o anche se dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda»( Cass.26515/207)
Con specifico riferimento al caso in cui la responsabilità aggravata derivi dall'avere trascritto una domanda giudiziale, «occorre verificare se si sia in presenza di una trascrizione legittima, o obbligatoria, o se la trascrizione sia stata effettuata, strumentalmente o meno, fuori dai casi consentiti
o imposti dalla legge, in quanto in ciò può essere ravvisato un sensibile indice di violazione del canone di comune prudenza». Con l'importante precisazione che «non [è] esigibile, ai fini di evitare una valutazione di violazione del canone di normale prudenza, che l'attore nel proporre la domanda rinunci ad eseguirne la trascrizione ove prevista come obbligatoria ai fini della eventuale opponibilità ai terzi di una pronuncia positiva, perché in tal modo lo si verrebbe preventivamente a privare della
pagina 21 di 24 possibilità di avvalersi un eventuale esito positivo del giudizio, non potendo opporre ai terzi interessati
l'esito favorevole del procedimento e quindi a frustrare il successo di una eventuale iniziativa giudiziaria» (tutti i corsivi sono tratti da Cass. civ. 26515/2017).
Anche in questo caso, l'onere della prova ricade sull'istante (Cass. civ. 26515/2017; Cass. civ.
9080/2013).
Per le ragioni già illustrate, l'attribuzione agli IAP costituiti in forma di società di capitali non appariva tesi «all'epoca dell'introduzione della domanda, […] del tutto infondata o minoritaria», né si può ritenere che «dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda». Si trattava, al contrario, di tesi relativamente alle quali era presente incertezza interpretativa, mentre la giurisprudenza si sarebbe pronunciata, con sole due sentenze, ad anni di distanza. Contr Neppure si può ritenere che la società convenuta abbia provato, a fini risarcitori, l'assenza della qualità di IAP in capo alla attrice , come sopra evidenziato.
Da ultimo, è sufficiente notare che la trascrizione della domanda di accertamento dell'avvenuto esercizio del diritto di riscatto agrario è ammissibile ex art. 2653, comma 1, n. 1) c.c., che prevede
«devono essere trascritte le domande dirette all'accertamento del diritto di proprietà . Pertanto, la domanda non è stata trascritta fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge.
L'insussistenza di mala fede o colpa grave e la soccombenza reciproca impediscono la condanna di 2A ex art. 96, comma 3, c.p.c.; l'insussistenza della colpa impedisce una condanna ex art. 2043 c.c. – domanda, peraltro, formulata assai genericamente dalla convenuta .
La società attrice ha, infine, sollecitato il Tribunale a trasmettere gli atti al Comune di Settala e alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale, in considerazione dell'asserita illegittimità del permesso di costruire rilasciato per l'edificazione dell'immobile sul fondo riscattato;
alla Procura della
Repubblica presso la Corte dei conti della Regione Lombardia, per l'illegittimo utilizzo dei contributi regionali per un'opera asseritamente non finanziabile, in considerazione della sua destinazione ad essere locata in parte;
all'Agenzia delle Entrate, per avere GEA usufruito di agevolazioni fiscali non spettanti, in quanto l'edificio sarebbe stato locato a terzi.
Allo stato, nessuna delle richieste presenta elementi sufficienti per essere accolta – fermo che 2A potrà procedere in autonomia agli esposti e denunce che riterrà opportuni.
pagina 22 di 24 Contr La condotta di non pare rilevante ex art. 640-bis c.p.c., non risultando né la realizzazione del fine asseritamente incompatibile con la percezione del contributo pubblico – dato che l'edificio agro- industriale non risulta locato a terzi e, anzi, non ne è provata neppure l'ultimazione – né la percezione del contributo PSR. Inoltre, effettivamente, l'art. 31 del bollettino ufficiale D.d.s. 27.11.2018 – n.
17519 prevede la facoltà di rinuncia, anche parziale, alla realizzazione del progetto.
L'edificazione della struttura agro industriale, poi, sembra, almeno prima facie, compatibile con gli strumenti urbanistici applicabili, essendo destinata a sorgere su un fondo agricolo: tanto che il permesso di costruire era stato rilasciato espressamente per la «realizzazione capannone uso Contr stoccaggio, lavorazione ortaggi, uffici come da elaborati grafici allegati» (doc. 8 ). La richiesta di trasmissione degli atti, poi, è difficile da comprendere, dato che cita l'art. 12 della l. n. 153/1975 che è stato abrogato dal d.lgs. 99/2004, e l'art. 16, comma 3, lett. a) del d.P.R. 380/2001, che non esiste.
Infine, anche ipotizzando che, astrattamente, la locazione parziale a una cooperativa agricola dell'edificio agro-industriale nel quinquennio dall'acquisto del fondo comportasse decadenza dalle agevolazioni tributarie, alla data odierna sono già trascorsi cinque anni dalla compravendita, senza che l'edificio – a quanto consta – sia stato completato e locato a terzi. Contr Le spese del presente giudizio vanno compensate tra 2A e , in considerazione della soccombenza reciproca. Pa Quanto al rapporto tra la società e la creditrice ipotecaria , le spese seguono la Controparte_9 soccombenza di 2A e vanno liquidate in € 14.103 applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi, tenendo conto del valore della domanda (€ 64.000), del pregio dell'attività difensiva, della quantità e difficoltà delle questioni trattate .
Le spese nei confronti della convenuta contumace non sono ripetibili
Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico della attrice e della convenuta in parti uguali CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge la domanda attrice;
2. Respinge la domanda riconvenzionale di condanna di risarcimento del danno proposta da
[...] avverso l'attrice; Controparte_1
pagina 23 di 24 3. Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_2 Controparte_1
[...]
4. Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_2 Controparte_9 spese di lite, liquidate in € 14.103 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA - se dovuta -
e CPA;
5. Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace;
6. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della attrice e della convenuta in via solidale tra loro;
CP_1
7. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari – Milano 2 la cancellazione della trascrizione della domanda attrice del 3.11.2020 ai numeri 122.822 RG / 78.099 RP
Milano, 1.12.2025
Il Giudice
SA NI
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricole di capitali, come la società il diritto di Parte_7 prelazione agraria». 2 «La successiva estensione ad opera dell'art. 1, comma 3 della L. 28 luglio 2016, n. 154, del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, è subordinata alla condizione che il medesimo sia iscritto nella previdenza agricola e solo per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, è richiesta l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, come precisato dall'art. 1 comma 5-bis del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Se il riferimento generico all'imprenditore agricolo professionale sembra comprendere anche le società agricole, che possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, la norma che estende il diritto di prelazione richiede espressamente che l'imprenditore agricolo professionale sia “iscritto nella previdenza agricola”, e questa è una caratteristica specifica delle persone fisiche, che manca alle società». pagina 14 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40057/2020 r.g. promossa da: con sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De André, n.8, (P. Parte_1 IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Fabrizio Tomaselli P.IVA_1 del Foro di Brescia (C.F.: , nel cui studio in Brescia, via Carlo Zima, n.5, ha C.F._1 eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro con sede legale in Settala (MI), , (C.F. e P. IVA Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Marco Baioni del Foro di P.IVA_2 Mantova, nel cui studio in Milano, via Bigli n. 21, ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Controparte_3 Milano, via Monte di Pietà n. 8, con gli (C.F. ) Controparte_4 C.F._2 [...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monza CP_5 C.F._3 20900 (MB), Via Italia n. 50, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
E CONTRO
con sede a Milano, viale Beatrice d'Este n. 1,codice fiscale e partita Iva , CP_6 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, previo ogni accertamento dandosi atto ed accertato quanto dedotto in atti, dandosi atto altresì della formale offerta di pagamento del prezzo da parte della nei termini e con le Parte_2 modalità esposte in atti
In via principale e nel merito, ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertare e dichiarare che la con sede legale a AU (MI), Parte_2 piazza Fabrizio De André, n.8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva , in persona P.IVA_1 del socio amministratore nato a [...], il [...], Controparte_7 codice fiscale , è proprietaria in virtù del valido esercizio del diritto di CodiceFiscale_4 riscatto, del terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), CP distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61, per il prezzo stabilito a corpo in complessivi euro 64.000,00 e, in ogni caso come descritto e precisato con atto di compravendita n. 40498 di Repertorio, n. 18176 di Raccolta, Notaio dott. in data 28 luglio 2020, trascritto il 04 agosto Persona_1 2020, disponendo che la con sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De Parte_2 André, n. 8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva provveda ad effettuare il P.IVA_1 versamento del prezzo della vendita come indicato nel suddetto atto notarile di cui con la presente formula offerta formale di versamento.
In via principale e nel merito, ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertato e dichiarato l'esercizio del riscatto da parte della con Parte_3 sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De André, n. 8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva , in persona del socio amministratore nato a [...] P.IVA_1 Controparte_7 (MI), il 11 ottobre 1968, codice fiscale del terreno distinto in Catasto Terreni CodiceFiscale_4 CP di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61, per il prezzo stabilito a corpo in complessivi euro 64.000,00 e, in ogni caso come descritto e precisato e di cui all'atto di compravendita n. 40498 di Repertorio, n. 18176 di Raccolta, Notaio dott. in data 28 luglio 2020, trascritto il 04 agosto 2020, condannare la Persona_1 società con sede in Settala (MI), , Partita Iva Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Parte_4
, nata a [...], il [...], codice fiscale ,
[...] CodiceFiscale_5 all'immediato rilascio nella completa disponibilità della società attrice del fondo rustico di che trattasi, liberi da persone e cose, disponendo che la emananda sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo con esonero di ogni responsabilità al riguardo da parte del Conservatore,
In via principale e nel merito, ai sensi delle Leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertato e dichiarato l'esercizio del riscatto da parte della con Parte_3 pagina 2 di 24 sede legale a AU (MI), piazza Fabrizio De André, n. 8, iscritta al Registro Imprese di Milano, P. Iva , e che è inopponibile all'attrice l'ipoteca iscritta il 04 agosto 2020 Registro P.IVA_1 Particolare 16196, Registro Generale 87699 Pubblico Ufficiale Repertorio Persona_1 40499/18177 del 28 luglio 2020 Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di , con sede a Torino, Piazza San Carlo, n. 156, codice fiscale Controparte_9
, ordinare la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria disponendo che la P.IVA_4 emananda sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo con esonero di ogni responsabilità al riguardo da parte del Conservatore.
In via principale e nel merito, condannare la società convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni, come risultati quantificati in corso di causa, per la mancata disponibilità del terreno da parte della società attrice nelle more del giudizio di riscatto. Parte_2
In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.
In ogni caso, rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, le domande riconvenzionali formulate dalle convenute e Controparte_1 Controparte_3
, accertando e dichiarando che nulla è loro dovuto da parte attrice.
[...]
In ogni caso si insiste per la trasmissione degli atti alla competente Agenzia delle Entrate o all'ente ritenuto competente, per i relativi provvedimenti di decadenza (Cass. Civ. 6688/2014) delle agevolazioni ottenute da in quanto la sig.ra nella sua qualità di CP_1 Parte_4 Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di ha Controparte_1 usufruito per l'atto notarile di cui è causa, delle agevolazioni fiscali previste dalle Leggi 06.08.1954 n. 604, 02.06.1961 n. 454 e 26.05.1965 n. 590 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo prorogate dalla Legge 203/2008 per la formazione o arrotondamento della proprietà diretto-coltivatrice, estese all dal Decreto Legislativo n. 101/2005, nonché previste Parte_5 dal D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni, nella Legge n. 25 del 26.02.2010 e precisamente per l'applicazione all'atto dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa nonché dell'imposta catastale nella misura del 1%, attestando in maniera non vera la sussistenza delle condizioni richieste per l'ottenimento delle suddette agevolazioni e in particolare riguardo alla destinazione del fondo e alla coltivazione diretta del medesimo e per i motivi di cui nella comparsa di costituzione e nelle memore ex art. 183 VI comma Cpc.
In ogni caso si insiste per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Regione Lombardia in quanto ha documentato infatti di essere stata ammessa con CP_1 D.D.S. 06.03.2020, n. 3021 Regione Lombardia, al finanziamento per l'importo di euro 2.469.528,12 con un contributo ammissibile di euro 864.334,84 (posizione di graduatoria 236), per la Misura 4: Investimenti materiali per le aziende, Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e Operazioni 4.1.01.01: Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole, ovvero per accedere all'Operazione che sostiene gli investimenti compiuti dall'azienda agricola per migliorare la propria redditività e sostenibilità Contr ambientale, garantendo a pagina 11 di 15 del documento n. 10 dimesso dalla convenuta quale impegno essenziale al punto IM 004 di «Mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo diretto degli investimenti finanziati per il periodo di anni 10» mentre ha
pagina 3 di 24 documentato, dichiarato ed eccepito in giudizio di avere acquistato il fondo per realizzarvi un capannone da affittare alla società CP_10
In ogni caso si insiste per la trasmissione degli atti al Comune di Settala per gli opportuni provvedimenti sanzionatori e di decadenza atteso che ha attestato al Comune di Settala in CP_1 maniera non veritiera la destinazione d'uso e finalità di conduzione agricola del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 29.03.2004, n. 99).
In via istruttoria, nella denegata e deprecata ipotesi vengano disattese le eccezioni di mancata contestazione dei presupposti giuridici e fattuali per l'esercizio della prelazione, si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi sulle seguenti circostanze: CP_1
1 – Vero che la coltiva, praticando la coltivazione di fave, zucche, patate, Parte_2 pomodori, mais, lattuga e frumento i terreni situati a Settala (MI), della superficie di ha.
1.54.55 contraddistinti al foglio 15 mappali 105, 172, 173, 22 come corpo unico, indicati con il colore verde nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste il documento n. 7 prodotto con l'atto di citazione)
Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
2 - Vero che la coltiva, praticando la coltivazione di patate, zucchine, Parte_2 melanzane, pomodori, insalata, aglio, rapanelli, scalogno, lavanda alimentare, i terreni situati a Pietra Ligure (SV) della superficie di ha 3.28.80 contraddistinti al foglio 6 mappali 199, 309, 310, 311, 313, 1194.
Si indicano a teste i signori di NO (SV), di LL (SV), Testimone_6 Tes_7 di Finale Ligure (SV) di AU Testimone_8 Testimone_5
3 – Vero che l'attività di coltivazione dei terreni di cui ai capitoli 1 e 2 è effettuata dalla Pt_2 agricola in persona dell'amministratore unico sig. Pt_2 Controparte_7
4 – Vero che per la coltivazione dei terreni di cui ai capitoli 1, 2, la società agricola si avvale Pt_2 delle seguenti attrezzature: n. 2 trattori, zappatrice, aratro, cippatrice, trincia sarmenti, miniescavatore –
Si indicano a testi sui capitoli 3 e 4 i signori di Bovisio Masciago, Testimone_1 Testimone_2 di Lecco, di Milano, di Settala, di NO Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 (SV), di LL (SV), di Finale Ligure (SV) di AU Tes_7 Testimone_8 Testimone_5
5 – Vero che svolge in maniera esclusiva l'attività di coltivazione dei terreni di Parte_2 cui ai capitoli 1, 2. – Si indicano a testi signori di Bovisio Masciago, Testimone_1 Tes_2 di Lecco, di Milano, di Settala, di
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 NO (SV), di LL (SV), di Finale Ligure (SV) Tes_7 Testimone_8 Testimone_5 di AU
6 - Vero che l'attività agricola di coltivazione dei terreni di cui al capitolo 1, è svolta dalla società agricola al mese di luglio 2020 e fino alla data di deposito della presente memoria. Pt_2
pagina 4 di 24 Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di NO (SV), Testimone_3 Testimone_4 Testimone_6 [...] di LL (SV), di Finale Ligure (SV), di AU Tes_7 Testimone_8 Testimone_5
7 – Vero che confermo il contenuto del Fascicolo Aziendale OPR Regione Lombardia, Parte_2
[...
che mi si rammostra (Si rammostra al teste il fascicolo aziendale società dimesso Parte_2 come documento n. 1 con il fascicolo documenti dell'atto di citazione)
Si indicano a testi i signori dr.ssa di AU, di Settala Testimone_5 Testimone_4
8 – Vero che la società coltiva il terreno distinto in Catasto Terreni del Parte_2 Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, e con esso, quale unico corpo i terreni contraddistinti al Foglio 15 mappale 105, mappale 172 e mappale 173 e di cui al capitolo 1 dal 2017
Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
9 – Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, contraddistinto con il colore giallo nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste la planimetria prodotta dalla società attrice come documento n. 7) è confinante a sud con i terreni di proprietà e condotti dalla società distinti in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale Parte_2 22, e con esso, quale unico corpo ai terreni contraddistinti al Foglio 15 mappale 105, mappale 172 e mappale 173.
Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
10 – Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, e i terreni di proprietà e Par condotti dalla società 2A società agricola distinti in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, e con esso, quale unico corpo ai terreni contraddistinti al Foglio 15, mappale 105, mappale 172 e mappale 173 sono individuati nella riproduzione fotografica che mi si rammostra (Si rammostra al teste la riproduzione fotografica dimessa con l'atto introduttivo come documento n. 8)
Si indicano a testi i signori di Settala, di Bovisio Masciago, Testimone_4 Testimone_1 di AU Testimone_5
11 - Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, contraddistinto con il colore giallo nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste la planimetria prodotta dalla società attrice come documento n. 7) nel mese di luglio 2020 risultava coltivato a zucchine.
Si indicano a testi i signori di Crema, di Settala, Testimone_9 Persona_2 Tes_4 di Settala, di AU
[...] Testimone_5
12 – Vero che il fondo contraddistinto in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, è parte integrata con il terreno confinante e su parte di esso si esercita un passaggio non aperto al pubblico transito che conduce alla . CP_2 pagina 5 di 24 Si indicano a testi i signori di Bovisio Masciago, di Lecco, Testimone_1 Testimone_2 di Milano, di Settala, di AU Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
13 – Vero che il terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, contraddistinto con il colore giallo nella planimetria che mi si rammostra (si rammostra al teste la planimetria prodotta dalla società attrice come documento n. 7) fino al mese di luglio 2017 usufruiva di un proprio passaggio alla via pubblica e non attraverso il fondo di cui al mapale 22.
Si indicano a testi i signori di Settala, di Crema, Testimone_4 Testimone_9 [...] di di AU Per_2 Persona_3
14 – Vero che per la coltivazione del terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, la società ha mai usato per il passaggio il terreno di cui al capitolo 12 CP_6
Si indicano a testi i signori di Settala, di Crema, Testimone_4 Testimone_9 [...] di Settala, di AU Per_2 Testimone_5
15 - Vero che confermo il contenuto e che corrisponde a verità i dati di fatto riportati nella relazione tecnica a firma dr.ssa che mi si rammostra (Si rammostra al teste la relazione Testimone_5 tecnica a firma della dr.ssa che si produce con la presente memoria) Testimone_5
Si indicano a testi i signori di Settala, di Crema, Testimone_4 Testimone_9 Tes_5 di AU
[...]
16 – Vero che la non ha alienato alcun fondo agricolo nei due anni precedenti Parte_2 l'esercizio della prelazione e riscatto di cui è causa, ovvero dal mese di luglio 2020 come da attestazione che mi si rammostra (Si rammostra al teste la relazione dimessa come documento n. 6 con l'atto introduttivo)
Si indicano a teste i signori Notaio di Milano, di AU Testimone_10 Testimone_5
17 – Vero che la nel 2018 e nel 2019 ha venduto i prodotti agricoli coltivati Parte_3 nei terreni di cui al capitolo 1 Si indicano a testi i signori di Settala, , Testimone_4 Tes_5 di di Bovisio Masciago, di Lecco
[...] Persona_4 Testimone_2
In via istruttoria si insiste affinché venga disposta C.T.U. per la verifica delle condizioni e dello stato del terreno agricolo della superficie di circa mq. 11.895 sito in Comune di Settala (MI), distinto in CP Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61 e dei terreni di proprietà e condotti dalla società 2A distinti in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 22, e con esso, quale unico corpo ai terreni contraddistinti al Foglio 15 mappale 73, mappale 87, mappale 105, mappale 172 e mappale 173, ovvero per la verifica della situazione di confine tra i due fondi.
Per la convenuta Controparte_1
Voglia questo Ecc.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Istruttore designato, per i motivi tutti esposti in corso di causa e da intendersi quivi trascritti: pagina 6 di 24 in via principale: rigettare le domande tutte formulate dalla “ in quanto Parte_6 illegittime per abuso di processo, inammissibili e comunque infondate;
in via riconvenzionale: condannare la medesima società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni provocati a a causa dell'iniziativa processuale CP_1 intrapresa;
danni che potranno essere liquidati in via di equità da parte del Giudice adito. Oltre interessi al saggio di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con la condanna al rimborso dei compensi e delle spese, oltre che al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Con l'ordine al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Milano 2 di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale di riscatto immobili trascritta in data 3/11/2020 ai nn. 122.882 RG / 78.099 RP.
Per la convenuta Controparte_9 nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le causali esposte in narrativa;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata, accertare l'esistenza dei fatti posti a fondamento del presente atto e per l'effetto condannare 2 A al pagamento della somma Parte_2 corrispondente a quella necessaria per l'estinzione del mutuo nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
in via istruttoria, la convenuta si oppone all'ammissione delle prove dedotte da controparte nell'atto di citazione con espressa riserva di articolare le ragioni della ritenuta inammissibilità nei successivi scritti difensivi.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2020, ha convenuto in giudizio avanti Parte_2 questo Tribunale e , chiedendo di Controparte_1 CP_6 Controparte_9 accertare e dichiarare il proprio diritto di piena proprietà, in virtù dell'esercizio del diritto di riscatto agrario previsto dalle l. n. 590/1965 e 817/1971, sul terreno agricolo di circa mq. 11.895 sito in
Comune di Settala (MI), distinto in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 15, mappale 198, CP (semin. Classe 1, ettari 01.18.95, Reddito Dominicale euro 137,61) per il prezzo stabilito a corpo in complessivi euro 64.000,00, oggetto di contratto di compravendita tra le società convenute
[...]
e CP_1 CP_6
pagina 7 di 24 L'attrice ha poi chiesto che fosse disposto il pagamento del prezzo della vendita, offrendone Contr formalmente il versamento, e la condanna della convenuta al rilascio immediato del fondo, con trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano.
Ha chiesto, inoltre, di dichiarare l'inopponibilità a sé dell'ipoteca volontaria iscritta sul terreno il
4.8.2020 - Registro Particolare 16196, Registro Generale 87699 Pubblico Ufficiale Persona_1
Repertorio 40499/18177 del 28 luglio 2020, derivante da concessione a garanzia di mutuo
[...] fondiario a favore di e di ordinarne la cancellazione. Ha chiesto, infine, la Controparte_9
Contr condanna della società al risarcimento dei danni subìti dall'attrice per la mancata disponibilità del terreno.
L'attrice - premesso di svolgere attività agricola e di essere stata riconosciuta come “imprenditore agricolo professionale” (IAP) dal 1.8.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 99/2004, di essere iscritta al Registro Imprese di Milano con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di essere stata riconosciuta come tale dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, il
23.6.2020 - ha dedotto che, con atto di compravendita n. Rep. 40498, n. 18176 di Raccolta, rogato dal Contr Notaio il 28.7.2020, trascritto il 4.8.2020, la convenuta aveva acquistato da Persona_1
la piena proprietà del terreno agricolo già descritto sito in Settala (MI), Foglio 15, mappale CP_6
198, per € 64.000,00. Il fondo sarebbe confinante a Sud con i terreni di proprietà e condotti dall'attrice, distinti al Foglio 15, mappale 22, e «quale unico corpo», con i terreni sub Foglio 15 mappale 73, mappale 87, mappale 105, mappale 172 e mappale 173.
Pertanto, in qualità di società Imprenditore Agricolo Professionista proprietaria di terreno Pt_5 confinante, la società 2A ha affermato di vantare il diritto di riscatto agrario ex art. 7, comma 2-bis l. n.
817/1971 (introdotto dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del 28.7.2016), ricorrendone anche gli altri requisiti previsti dalla legge, quali: l'effettiva coltivazione dei fondi a confine, la mancata vendita di fondi nel biennio antecedente la compravendita oggetto di riscatto, la libertà da insediamenti del fondo riscattando. Quanto al requisito dell'iscrizione nella gestione previdenziale, previsto dall'art. 7, comma
2-bis l. n. 817/1971, ha affermato trattarsi di elemento superfluo per il coltivatore diretto, in quanto
«mero elemento indiziario». Ha aggiunto che il terreno riscattando sarebbe pacificamente più ampio della minima unità colturale e pacificamente idoneo alla coltivazione.
pagina 8 di 24 Contr Con riferimento all'ipoteca iscritta da a favore di , ha affermato che l'esercizio Controparte_9 del riscatto travolgerebbe qualsiasi diritto reale parziario costituito dall'acquirente a favore di terzi, in conseguenza della retroattività reale dell'esercizio del diritto.
Mentre è rimasta contumace, instauratosi il contraddittorio con comparsa di riposta CP_6 Pt_2
ha contestato la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto, eccependo il
[...] CP_1 difetto di titolarità del diritto di riscatto in capo alla società attrice, in quanto alle società di capitali non spetterebbe il diritto di riscatto azionato ed, in ogni caso, la stessa attrice non avrebbe realmente i requisiti per essere considerata e, più radicalmente, per qualificarsi come società agricola – traendo la maggior parte dei propri ricavi dall'attività di locazione commerciale a terzi -. Ha proseguito Pa eccependo che la società non sarebbe neppure proprietaria di fondi confinanti con quello compravenduto, che sarebbe separato dai fondi di proprietà dell'attrice da una roggia e da una strada vicinale, di comproprietà tra l'attrice e un terzo (foglio 15, mapp. 22), e da una strada vicinale di proprietà del Comune di Settala (foglio 15, mapp. 170). La comproprietà della porzione di terreno indicata al mapp. 22, poi, non potrebbe essere invocata per fondare il diritto di riscatto, in quanto si tratta di una strada vicinale e non di un fondo agricolo coltivato o coltivabile.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, anche ex art. 96, comma 3, c.p.c., patiti per l'abusiva citazione per riscatto agrario e connessa trascrizione della domanda giudiziale, iniziative intraprese perseguendo uno scopo diverso da quello previsto dalla legge e con la consapevolezza, da parte dell'attrice dell'assenza della qualifica soggettiva di “società agricola”. I danni sono stati quantificati con riferimento alla decadenza da un contributo per €
864.334,84 erogato nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (“PSR”) per la costruzione di un nuovo edificio rurale a fini produttivi dell'azienda agricola sull'area acquistata, dovuta all'azione in giudizio e alla trascrizione della domanda, che avrebbe impedito l'avvio tempestivo dei lavori e avrebbe causato la sospensione dell'erogazione del mutuo ipotecario nelle more ottenuto da per la sua realizzazione. Ha lamentato, inoltre, la perdita dei canoni Controparte_11 che avrebbe potuto percepire dalla locazione dell'immobile a favore di un'altra società, e cioè
Controparte_12
Si è costituita anche contestando la titolarità del diritto del riscatto, per assenza Controparte_9 del requisito della confinanza tra fondi e dello svolgimento in via esclusiva dell'attività agricola,
pagina 9 di 24 eccependo, inoltre, l'inesistenza di una norma che consenta al riscattante di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, diritto reale munito di ius sequelae.
Depositate le memorie ex art 183 VI comma cpc, è stato proposto in corso di causa ricorso per sequestro conservativo dalla convenuta nei confronti dell'attrice, poi oggetto di rinuncia da CP_1 parte della stessa, accettata dalla attrice con compensazione delle spese. Quindi respinte le richieste istruttorie delle parti, la causa è stata dapprima posta in decisione all'udienza del 26.10.2023, quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.5.2024, con ammissione di CTU sullo stato dei luoghi sulle planimetrie catastali delle particelle oggetto di riscatto e di quelle del riscattante, quindi – depositata la consulenza tecnica - posta definitivamente in decisione all'udienza del 9.7.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
ha proposto domanda di accertamento della proprietà del terreno agricolo Parte_3 distinto in Catasto Terreni del Comune di Settala al Foglio 15, mappale 198, meglio sopra descritto, in virtù del valido esercizio del diritto di riscatto agrario. La domanda si basa sull'assunto che l'attrice, costituita in forma di società a responsabilità limitata, sarebbe titolare del diritto di prelazione e riscatto agrari in base all'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971 (inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del
28.7.2016), che ha esteso il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della l. n. 590/1965
«all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti». L'attrice assume di essere stata riconosciuta come “imprenditore agricolo professionale” (IAP) dal 1.8.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 99/2004, iscritta al Registro Imprese di Milano con la qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale e riconosciuta come tale dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, il
23.6.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 99/2004.
Ricorrerebbero poi – secondo l'attrice - le ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto di riscatto quali: l'effettiva coltivazione dei fondi a confine, la mancata vendita di fondi nel biennio antecedente la compravendita oggetto di riscatto, la libertà da insediamenti del fondo riscattando. Quanto al requisito dell'iscrizione nella gestione previdenziale, previsto dall'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971, l'attrice ha affermato trattarsi di elemento superfluo per il coltivatore diretto, in quanto «mero elemento pagina 10 di 24 indiziario», aggiungendo che il terreno riscattando sarebbe pacificamente più ampio della minima unità colturale e pacificamente idoneo alla coltivazione.
La domanda non è fondata e deve essere respinta.
Come evidenziato, l'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971, inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del
28.7.2016, ha esteso il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della l. n. 590/1965
«all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
L'art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004 attribuisce la qualifica di “imprenditore agricolo professionale”
(IAP) anche alle «società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile […] qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: […] c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 99/2004 qualifica come IAP «ai fini dell'applicazione della normativa statale […] colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. […]. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale […]».
L'art. 1, comma 2, d.lgs. 99/2004 prevede che «le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1».
pagina 11 di 24 L'art. 2, comma 3 d.lgs. 99/2004 attribuisce «l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, […] anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile».
L'art. 2, comma 4 d.lgs. cit., invece, estende alle società agricole IAP «le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».
Quanto al diritto di prelazione e riscatto agrari, si tratta di ipotesi tassative, che contemplano un
«numero chiuso di situazioni soggettive protette» (Cass. civ. 23989/2023); le norme che le prevedono sono di «stretta interpretazione, in quanto apportant[i] speciali limitazioni al diritto di proprietà»
(Cass. civ. 32917/2023; Cass. civ. 23989/2023); pertanto, i casi di prelazione agraria non sono suscettibili di interpretazione estensiva (Cass. civ. 32917/2023; Cass. civ. 6572/2013) o analogica
(Cass. civ. 32917/ 2023; Cass. civ. 26286/2008).
È quindi necessario individuare con particolare attenzione le ipotesi vigenti in cui il legislatore ha esteso il diritto di prelazione e riscatto agrari originariamente previsti dall'art. 8 l. n. 590/1965:
− l'art. 7 della l. n. 817/1971 li ha estesi al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della l. n. 756/1964 e al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
mentre l'art. 16 l. n. 817/1971 li ha attribuiti anche alle società cooperative agricole;
− l'art. 2, comma 3 d.lgs. 99/2004 li ha attribuiti «anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile»;
− l'art. 7-ter del d.l. 91 del 24.6.2014, introdotto dalla legge di conversione n. 116 dell'11.8.2014, li ha attribuiti anche alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico pagina 12 di 24 (considerate imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18/05/2001, n. 22), quando almeno la metà degli amministratori e dei soci possiede la qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 ss. c.c.;
− l'art. 7, comma 2-bis, l. n. 817/1971, inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del 28.7.2016, li ha attribuiti «all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti»;
− da ultimo, l'art. 2, comma 1 della l. n. 36/2024, “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo” ha definito «impresa giovanile agricola» o
«giovane imprenditore agricolo» le «imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti». L'art. 8 della stessa legge ha previsto che «ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590
[…], nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera
c) […].
In questo contesto normativo occorre interpretare ex art. 12 disp. prel. c.c. l'art. 7, comma 2-bis l. n.
817/1971, inserito dall'art. 1, comma 3, l. n. 154 del 28.7.2016, per comprendere se la norma estenda a tutte le società di capitali IAP i diritti in esame.
pagina 13 di 24 Ritiene questo Giudice che, in forza dell'interpretazione letterale, l'art. 7, comma 2-bis si riferisca testualmente solo alle persone fisiche, in quanto unici soggetti che possono essere iscritti nella
«previdenza agricola» (cfr. il d.P.R. n. 476/2001, “Regolamento di semplificazione per l'iscrizione CP_1 negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali” e la Circolare n. 85 del 24.5.2004). A conferma di questa circostanza, si può addurre l'art. 2, comma 4-bis d.lgs. n.
99/2004, che mostra chiaramente che il requisito dell'iscrizione previdenziale sia riferito solamente alle persone fisiche: «le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale».
Davanti a un dato letterale così univoco, non è possibile ridurre il riferimento all'iscrizione nella
«previdenza agricola» a un semplice elemento indiziario che deponga per la qualifica di coltivatore diretto, come sostenuto dall'attrice, trattandosi, piuttosto, di un requisito aggiuntivo rispetto alla qualità di IAP, richiesto per delimitare il novero dei soggetti titolari del diritto di prelazione e riscatto.
Pertanto, alle persone giuridiche si potrebbero estendere i diritti di prelazione e riscatto solamente in via estensiva o analogica: operazioni che, tuttavia, sono precluse in questa materia (cfr. recentemente
Cass. civ. 32917/20231; Corte appello Venezia n. 2092 del 30.9.20222).
Ciò posto il quadro normativo estremamente composito e stratificato mostra come il legislatore abbia esteso i diritti di prelazione e riscatto con molta cautela e gradualità, coerentemente con la loro natura di eccezionali limitazioni al diritto di proprietà sul fondo oggetto di prelazione.
A questo proposito, è particolarmente significativo il fatto che l'art. 2, comma 1, lett. c) della l. n.
36/2024 abbia definito come «impresa giovanile agricola» anche le società di capitali la cui compagine sociale rispetti particolari requisiti e che l'art. 8 della stessa legge abbia previsto che ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto «nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorità, tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c) […]». La novella rappresenta il primo intervento normativo che attribuisce espressamente alle società di capitali i diritti in esame, limitandoli alle società che possiedano i requisiti dell'impresa giovanile agricola e prevedendo che, in caso di concorso tra più confinanti, prevalga il diritto esercitato da queste. La diversità del tenore letterale dell'art. 8, che cita espressamente le società di capitali, e dell'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971, che contempla gli IAP iscritti alla previdenza agricola, rinforza ulteriormente la conclusione che l'art.7, comma 2-bis attribuisca i diritti in esame solamente agli IAP persone fisiche, iscritte alla gestione previdenziale agricola.
La collocazione delle società di capitali “giovanili” all'ultimo posto della graduatoria di cui all'art 8, l n
36/2024, poi, conferma, che le imprese agricole costituite in questa forma sono penalizzate rispetto ad altre. Appare, dunque, coerente con questa scelta di politica legislativa affermare che, fuori dal particolare contestato dell'impresa giovanile, le società di capitali non siano titolari dei diritti di prelazione e riscatto agrario.
Per l'esclusione delle società di capitali dall'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971 depone anche il confronto con l'art. 2, comma 3 d.lgs. 99/2004, che ha attribuito il diritto di prelazione e riscatto agrario
«anche alla società agricola di persone» con particolari compagini sociali, così mostrando ulteriormente che, quando si è inteso estendere a società i diritti in esame, lo si è fatto con una previsione espressa e riferita a un particolare tipo sociale. Alla stessa conclusione conduce il confronto con l'art. 16, comma 5, l. n. 817/1971, che contempla espressamente le cooperative agricole.
Ancora, è significativo che, dopo l'art. 2, comma 3, l. n. 99/2004 – che, come visto, attribuisce il diritto di prelazione e riscatto alle «società agricole di persone» con compagine sociale qualificata - l'art. 2, commi 4 e 4-bis, invece, attribuiscano agevolazioni tributarie, indistintamente, alle «società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali» e alle «società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale».
pagina 15 di 24 In definitiva, l'articolata disciplina in materia di imprenditori agricoli distingue tra i soggetti a cui sono attribuiti vantaggi fiscali e/o previdenziali e assistenziali e quelli a cui sono attribuiti (anche) i diritti di prelazione e riscatto agrari, nel quadro di una complessa politica legislativa volta a incentivare in modo differenziato particolari categorie di imprenditori agricoli (emblematico il caso dell'impresa giovanile agricola). Poiché si tratta di norme eccezionali, non è possibile ovviare all'esclusione degli IAP costituiti in forma di società di capitali – pur beneficiari di agevolazioni fiscali e previdenziali - dal novero dei legittimati all'esercizio della prelazione e riscatto agrari.
Quanto precede rende superfluo l'accertamento delle ulteriori questioni, relative al possesso, da parte della società 2A, degli ulteriori requisiti per l'esercizio del riscatto agrario quali la confinanza tra il fondo riscattante e quello riscattato, nonché l'esame della domanda riconvenzionale subordinata proposta da per il caso di accoglimento della domanda di riscatto. Controparte_9
Occorre quindi esaminare la domanda svolta da in via riconvenzionale, Controparte_1 avente ad oggetto il risarcimento dei danni «anche per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art.
96, III c. c.p.c.», patiti a causa dell'abuso del processo compiuto dall'attrice, che avrebbe agito in riscatto agrario e trascritto la relativa domanda nella consapevolezza – o, comunque, ignorando con grave colpa – l'assenza della titolarità del diritto azionato, trattandosi di società di capitali che, per di più, all'epoca della compravendita (28.7.2020), traeva la maggior parte dei propri ricavi dalla locazione di immobili a terzi e non dall'esercizio di attività agricola, come risultante dal bilancio di esercizio per l'anno 2019 e dal progetto di scissione del 10.11.2020.
L'esercizio abusivo dell'azione, secondo la convenuta, avrebbe comportato: l'arresto definitivo dei lavori intrapresi sul terreno oggetto di riscatto, per costruire un edificio agro-industriale da locare in parte alla società Ortonatura soc. cons., la conseguente vanificazione delle ingenti spese sostenute per la realizzazione del progetto, la perdita del contributo regionale a fondo perduto di € 864.334,84 per la sua realizzazione (pubblicazione del BURL n. 11 del 6.3.2020) a causa dell'impossibilità di terminare le opere tempestivamente, la perdita degli utili conseguenti allo svolgimento dell'attività , poi non Contr avviate, in altra parte dell'edificio agro-industriale. La società ha quantificato i danni così subìti in € 113.980,51 per danno emergente e € 635.628,00 per lucro cessante, come da perizia allegata alla sub doc. 27 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta, poi aggiornata negli importi in comparsa conclusionale.
pagina 16 di 24 Secondo la società attrice l'intenzione di locare a il capannone era smentita proprio CP_10 dall'atto notarile di compravendita del terreno , oggetto della domanda di riscatto, dove, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla l. n. 604/1954, da d.lgs. 101/2005 e dal d.l. 194/2009, convertito con modificazioni, nella l. n. 25/2010, la società convenuta si era impegnata per almeno cinque anni a condurre direttamente il fondo oggetto del contratto di compravendita.
Inoltre, Regione Lombardia aveva concesso il proprio contributo per la Misura 4 (D.D.S. 6.3.2020, n.
3021), “Investimenti materiali per le aziende, Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e Operazioni 4.1.01.01: Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la Contr competitività e la sostenibilità delle aziende agricole”, dietro impegno della stessa società a
«mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo diretto degli investimenti finanziati per il periodo di anni 10». Pertanto, l'intenzione di locare a terzi il capannone risultava ulteriormente smentita e, se confermata, avrebbe rappresentato un illecito.
L'attrice ha proseguito osservando che la convenuta non avrebbe potuto realizzare un capannone agro- industriale in zona agricola per destinarlo alla locazione a favore di terzi, in quanto vietato dall'art. 16, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, riguardante gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale (ai sensi dell'art. 12 l. n. 153/1975). Contr In definitiva, secondo detta prospettazione , la società attrice non poteva sapere che la società avesse acquistato il terreno oggetto di riscatto per costruirvi un edificio agro-industriale da concedere in locazione a terzi;
pertanto, nessun rimprovero si potrebbe muovere a 2 A srl per avere agito in giudizio.
La domanda riconvenzionale non è fondata.
L'art. 96, comma 1, c.p.c. prevede una particolare ipotesi di illecito aquiliano, che ricorre qualora la parte soccombente in giudizio abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Il comma
2 disciplina il caso in cui sia accertata l'inesistenza, tra l'altro, del diritto per cui sia stata trascritta domanda giudiziale, circostanza che comporta la condanna del soccombente al risarcimento dei danni causati per avere agito senza la normale prudenza. In entrambe le ipotesi, i danni sono liquidati «anche
d'ufficio, nella sentenza».
pagina 17 di 24 Ricorre l'elemento della mala fede qualora la parte sia cosciente dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (Cass. civ. 32001/2022).
Quanto alla colpa grave, la mera infondatezza dell'azione non è sufficiente a integrare il requisito, occorrendo piuttosto la «violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
[…] sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, […] come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass. civ., sez. un.,
9912/2018; Cass. civ., 19948/2023; Trib. Genova, sez. II, 7.6.2017, n. 1529). Ancora, si è precisato che ricorre la colpa grave quando non viene compiuto «alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta» (Cass. civ.
32001/2022).
Quanto alla disciplina dell'illecito previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c., si tratta di un'ipotesi speciale di illecito aquiliano, per la quale vale la disciplina generale ove non derogata, con la conseguenza che l'onere della prova ricade sull'istante (Cass. civ. 26515/2017; Cass. civ. 9080/2013).
Nel caso in esame, l'avere proposto una domanda – infondata - di riscatto agrario pur essendo l'attrice costituita in forma di società di capitali non si può ritenere condotta negligente ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. Come sopra evidenziato, l'attribuzione anche alle società di capitali qualificabili come
IAP del diritto di prelazione e riscatto agrario è una questione controvertibile, sulla quale sussistono solamente due precedenti noti e, per di più, ben successivi alla proposizione della domanda. Inoltre, un ulteriore elemento a favore della tesi negativa è stato rinvenuto nel tenore della l. n. 36/2024, entrata in vigore solo il 10.4.2024, che ha contribuito a mostrare come, antecedentemente, il diritto di riscatto non fosse attribuito agli IAP costituiti in società di capitali.
Né si può negare che l'attrice abbia effettuato un «serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo» per sostenere la tesi a sé favorevole, basata sull'art. 7, comma 2-bis l. n. 817/1971 e sul complessivo impianto di quella normativa, volta a prevedere svariati incentivi per gli IAP. Ancora, va pagina 18 di 24 sottolineata l'assenza di precedenti alla data di proposizione della domanda – e anche successivamente
– e, comunque, l'assenza di una giurisprudenza consolidata.
Pertanto, sotto questo aspetto, non si può muovere alla società attrice nessun rimprovero, neppure a titolo di semplice colpa, e la domanda va rigettata. Contr Come ulteriore profilo di negligenza ex art. 96, comma 1, c.p.c., la società ha addotto il fatto che, alla data di proposizione della domanda, la società attrice non era realmente un imprenditore agricolo, perché traeva oltre la metà dei propri ricavi dall'attività di locazione a terzi di immobili. Pertanto la Part stessa sapeva di non potersi avvalere della qualifica di per giustificare l'esercizio del diritto di riscatto agrario.
Anche sotto questo aspetto, la domanda non è fondata.
In materia di riscatto agrario, è sentenza dichiarativa di mero accertamento quella che, in accoglimento della domanda di riscatto, dà atto della già avvenuta sostituzione ex tunc del titolare della prelazione al terzo acquirente;
pertanto, «il giudice del merito non può negare la facoltà di riscatto perché le condizioni per esercitarla, sussistenti al momento in cui la relativa domanda era stata introdotta,
[sono] poi venute meno nel corso del giudizio». Ancora, «le condizioni di validità del retratto vanno accertato con riferimento al momento in cui sorge la relativa facoltà, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dalla legge per tutto il corso della causa, dalla sua proposizione fino al momento dell'emanazione della sentenza» (Cass. civ. 15356/2016; Cass. civ.
7931/2012).
La richiesta per l'attribuzione della qualifica di IAP è stata avanzata a Regione Lombardia da 2A il
10.6.2020 e approvata il 23.6.2020 (doc. 2 2A). La compravendita del terreno oggetto di riscatto è stata stipulata il 28.7.2020, mentre la domanda di accertamento dell'avvenuto esercizio del riscatto agrario è stata proposta con atto di citazione notificato il 23.10.2020.
Il contratto di locazione di un immobile alla società che avrebbe fruttato all'attrice Controparte_14
€ 60.000 all'anno, facendole perdere la qualità di imprenditore agricolo, risulta stipulato per il periodo
1.2.2012-31.1.2018, «non […] rinnovabile tacitamente». Inoltre, è previsto che «le Parti valuteranno la Contr possibilità di un rinnovo a condizioni che dovranno essere negoziate tra loro» (doc. 2 , art. 3). Il bilancio di 2A, chiuso al 31.12.2019, in effetti non reca traccia della percezione di € 60.000 – o di cifre analoghe (è presente solo un trascurabile ricavo di € 961 alla voce “altri ricavi e proventi”, che al pagina 19 di 24 31.12.2018 ammontavano a € 852 e di cui non è stata provata la natura). Inoltre, la missiva del 6.6.2020 Contr con cui manifesta a interesse per locare da quest'ultima un immobile analogo a quello CP_10 di 2A, recita: «Faccio seguito alle intese verbali già intercorse a maggio 2020 per confermare […]
l'intenzione irrevocabile di di dare formale disdetta al contratto di locazione (o meglio, CP_10 all'occupazione) oggi in corso con e di stipulare un nuovo contratto con la Parte_2
Contr vostra società […]» (doc. 27 , p. 30), così mostrando come, in effetti, a maggio – giugno 2020, il contratto fosse all'epoca scaduto (si parla di “occupazione”).
Questi elementi non permettono di ritenere provato che, successivamente al 31.1.2018, e segnatamente alla data dell'esercizio del diritto di riscatto, la società 2A abbia continuato a dare in locazione Contr immobili a , dietro corrispettivo di € 60.000 annuali, esercitando così di fatto un'attività immobiliare prevalente rispetto a quella agricola.
Il progetto di scissione del 10.11.2020 è successivo all'esercizio del diritto di riscatto e pertanto è irrilevante. Inoltre - nella parte in cui dà atto dell'intenzione di trasferire «alla beneficiaria “GreenLife
Milano S.r.l.” il contratto di locazione registrato a Gorgonzola il 22.2.2012Al n. 1074 serie 3 per il capannone ad uso deposito, sito in Settala […]», e nella parte in cui si dichiara di procedere alla scissione per «soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa civilistica in tema di società agricole» non permette di escludere la qualità di IAP in capo all'attrice. La menzione del contratto di locazione è un elemento isolato, che fa riferimento a un contratto di cui era previsto esplicitamente l'impossibilità di rinnovo – con il che, le parti avrebbero dovuto sottoscriverne un altro, o, comunque, avrebbero dovuto pattuirne la prosecuzione e, in entrambi i casi, non sarebbe risultata più attuale la data e il numero di registrazione - e contraddetto dalla missiva del 6.6.2020 inviata proprio dall'ipotetica conduttrice;
inoltre, si può ritenere che, se fosse stato sottoscritto un nuovo contratto, sarebbe stato prodotto in atti. L'intenzione di destinare alla costituenda GreenLife Milano s.r.l. l'attività immobiliare, considerata in uno agli altri elementi citati, non prova l'esercizio di attività immobiliare dopo il
31.1.2018, potendo essere compatibile con l'intenzione di riprenderla in futuro.
Da ultimo, da un punto di vista formale, va anche osservato che l'art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004, definisce come IAP «le società […] di capitali […] qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile» e «almeno un
pagina 20 di 24 amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale»: qualità che l'attrice 2A, pacificamente, possiede.
Pertanto, l'insieme degli elementi sostanziali e formali sopra riferiti esclude che la proposizione della domanda di riscatto agrario sia stata sorretta da mala fede o colpa grave.
In relazione alla valutazione della condotta della società attrice dal punto di vista dell'art. 96, comma
2, c.p.c., il presupposto per la configurazione, in capo all'attrice, di una responsabilità è più severo, perché è sufficiente «la proposizione di una domanda giudiziale della quale sia stata accertata
l'infondatezza, e l'utilizzo — scevro della normale prudenza - di uno degli strumenti processuali indicati, di per sé volti a tutelare, incrementare o ripristinare la garanzia patrimoniale dell'attore»
(Cass. civ. 26515/2017).
La valutazione di imprudenza della parte si sostanzia in una «valutazione prognostica ex ante, ovvero ponendosi nelle condizioni della parte nel momento in cui ha agito e considerando gli elementi a conoscenza della parte, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando l'ordinaria diligenza e quindi considerando se, al momento di agire, l'attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela (concessione di un provvedimento cautelare o altro) che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità del diritto per il quale agiva». In particolare, si deve verificare «se la tesi giuridica proposta, all'epoca dell'introduzione della domanda, apparisse del tutto infondata o minoritaria, o anche se dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda»( Cass.26515/207)
Con specifico riferimento al caso in cui la responsabilità aggravata derivi dall'avere trascritto una domanda giudiziale, «occorre verificare se si sia in presenza di una trascrizione legittima, o obbligatoria, o se la trascrizione sia stata effettuata, strumentalmente o meno, fuori dai casi consentiti
o imposti dalla legge, in quanto in ciò può essere ravvisato un sensibile indice di violazione del canone di comune prudenza». Con l'importante precisazione che «non [è] esigibile, ai fini di evitare una valutazione di violazione del canone di normale prudenza, che l'attore nel proporre la domanda rinunci ad eseguirne la trascrizione ove prevista come obbligatoria ai fini della eventuale opponibilità ai terzi di una pronuncia positiva, perché in tal modo lo si verrebbe preventivamente a privare della
pagina 21 di 24 possibilità di avvalersi un eventuale esito positivo del giudizio, non potendo opporre ai terzi interessati
l'esito favorevole del procedimento e quindi a frustrare il successo di una eventuale iniziativa giudiziaria» (tutti i corsivi sono tratti da Cass. civ. 26515/2017).
Anche in questo caso, l'onere della prova ricade sull'istante (Cass. civ. 26515/2017; Cass. civ.
9080/2013).
Per le ragioni già illustrate, l'attribuzione agli IAP costituiti in forma di società di capitali non appariva tesi «all'epoca dell'introduzione della domanda, […] del tutto infondata o minoritaria», né si può ritenere che «dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda». Si trattava, al contrario, di tesi relativamente alle quali era presente incertezza interpretativa, mentre la giurisprudenza si sarebbe pronunciata, con sole due sentenze, ad anni di distanza. Contr Neppure si può ritenere che la società convenuta abbia provato, a fini risarcitori, l'assenza della qualità di IAP in capo alla attrice , come sopra evidenziato.
Da ultimo, è sufficiente notare che la trascrizione della domanda di accertamento dell'avvenuto esercizio del diritto di riscatto agrario è ammissibile ex art. 2653, comma 1, n. 1) c.c., che prevede
«devono essere trascritte le domande dirette all'accertamento del diritto di proprietà . Pertanto, la domanda non è stata trascritta fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge.
L'insussistenza di mala fede o colpa grave e la soccombenza reciproca impediscono la condanna di 2A ex art. 96, comma 3, c.p.c.; l'insussistenza della colpa impedisce una condanna ex art. 2043 c.c. – domanda, peraltro, formulata assai genericamente dalla convenuta .
La società attrice ha, infine, sollecitato il Tribunale a trasmettere gli atti al Comune di Settala e alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale, in considerazione dell'asserita illegittimità del permesso di costruire rilasciato per l'edificazione dell'immobile sul fondo riscattato;
alla Procura della
Repubblica presso la Corte dei conti della Regione Lombardia, per l'illegittimo utilizzo dei contributi regionali per un'opera asseritamente non finanziabile, in considerazione della sua destinazione ad essere locata in parte;
all'Agenzia delle Entrate, per avere GEA usufruito di agevolazioni fiscali non spettanti, in quanto l'edificio sarebbe stato locato a terzi.
Allo stato, nessuna delle richieste presenta elementi sufficienti per essere accolta – fermo che 2A potrà procedere in autonomia agli esposti e denunce che riterrà opportuni.
pagina 22 di 24 Contr La condotta di non pare rilevante ex art. 640-bis c.p.c., non risultando né la realizzazione del fine asseritamente incompatibile con la percezione del contributo pubblico – dato che l'edificio agro- industriale non risulta locato a terzi e, anzi, non ne è provata neppure l'ultimazione – né la percezione del contributo PSR. Inoltre, effettivamente, l'art. 31 del bollettino ufficiale D.d.s. 27.11.2018 – n.
17519 prevede la facoltà di rinuncia, anche parziale, alla realizzazione del progetto.
L'edificazione della struttura agro industriale, poi, sembra, almeno prima facie, compatibile con gli strumenti urbanistici applicabili, essendo destinata a sorgere su un fondo agricolo: tanto che il permesso di costruire era stato rilasciato espressamente per la «realizzazione capannone uso Contr stoccaggio, lavorazione ortaggi, uffici come da elaborati grafici allegati» (doc. 8 ). La richiesta di trasmissione degli atti, poi, è difficile da comprendere, dato che cita l'art. 12 della l. n. 153/1975 che è stato abrogato dal d.lgs. 99/2004, e l'art. 16, comma 3, lett. a) del d.P.R. 380/2001, che non esiste.
Infine, anche ipotizzando che, astrattamente, la locazione parziale a una cooperativa agricola dell'edificio agro-industriale nel quinquennio dall'acquisto del fondo comportasse decadenza dalle agevolazioni tributarie, alla data odierna sono già trascorsi cinque anni dalla compravendita, senza che l'edificio – a quanto consta – sia stato completato e locato a terzi. Contr Le spese del presente giudizio vanno compensate tra 2A e , in considerazione della soccombenza reciproca. Pa Quanto al rapporto tra la società e la creditrice ipotecaria , le spese seguono la Controparte_9 soccombenza di 2A e vanno liquidate in € 14.103 applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi, tenendo conto del valore della domanda (€ 64.000), del pregio dell'attività difensiva, della quantità e difficoltà delle questioni trattate .
Le spese nei confronti della convenuta contumace non sono ripetibili
Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico della attrice e della convenuta in parti uguali CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge la domanda attrice;
2. Respinge la domanda riconvenzionale di condanna di risarcimento del danno proposta da
[...] avverso l'attrice; Controparte_1
pagina 23 di 24 3. Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_2 Controparte_1
[...]
4. Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_2 Controparte_9 spese di lite, liquidate in € 14.103 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA - se dovuta -
e CPA;
5. Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace;
6. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della attrice e della convenuta in via solidale tra loro;
CP_1
7. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari – Milano 2 la cancellazione della trascrizione della domanda attrice del 3.11.2020 ai numeri 122.822 RG / 78.099 RP
Milano, 1.12.2025
Il Giudice
SA NI
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricole di capitali, come la società il diritto di Parte_7 prelazione agraria». 2 «La successiva estensione ad opera dell'art. 1, comma 3 della L. 28 luglio 2016, n. 154, del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, è subordinata alla condizione che il medesimo sia iscritto nella previdenza agricola e solo per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, è richiesta l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, come precisato dall'art. 1 comma 5-bis del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Se il riferimento generico all'imprenditore agricolo professionale sembra comprendere anche le società agricole, che possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, la norma che estende il diritto di prelazione richiede espressamente che l'imprenditore agricolo professionale sia “iscritto nella previdenza agricola”, e questa è una caratteristica specifica delle persone fisiche, che manca alle società». pagina 14 di 24