Art. 14. (( 1. Il consiglio centrale puo' acquisire la collaborazione di una o piu' persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilita'. A questo personale sara' riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovra' prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa. ))
Articolo 14 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 13Articolo 15
- Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 14 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Versione
13 giugno 1951
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Versione
19 settembre 1993
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