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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere dott. Pietro Scuteri
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 744/2025 V.G. (cui è riunito il procedimento n. 755/25 V.G.), avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, proposto da:
, nato a [...] il [...], CF: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...], CF: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'avv. Rossella Barillari e dall'avv. Danilo Colabraro del foro di Catanzaro, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in Via G. Da Fiore – Catanzaro;
Visto i ricorsi depositati in data 04.06.2025 e 05.06.2025 con i quali i ricorrenti hanno chiesto l'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per la durata irragionevole della procedura fallimentare iscritta presso il Tribunale di Lamezia Terme al n. 01/2014 nei confronti della società Infocontact srl;
Premesso che con provvedimento in data 09.06.2025 si è disposta la riunione del procedimento recante nr. 755/25 VG al presente procedimento recante nr. 744/25 VG;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – proc. 744/2025 VG _______________________________________________________________
Premesso:
- che la procedura fallimentare avviata nel luglio 2014 (sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) non è ancora conclusa essendo “in attesa di deposito riparto finale” (cfr. allegata certificazione del 28.04.2025);
- che entrambi i ricorrenti in data 21.11.2014 hanno presentato istanza di ammissione al passivo;
- che la procedura, dalla data di data di presentazione delle istanze di ammissione al passivo fallimentare1 alla data della attestazione di pendenza del procedimento presupposto, è durata 10 anni, 5 mesi e 7 giorni;
Ritenuto:
- che il giudizio non ha avuto una durata ragionevole poiché, tenuto conto del concreto sviluppo della procedura, doveva essere definito nel termine standard di 6 anni;
- che dalla durata del giudizio presupposto va detratto il periodo di durata ragionevole di
6 anni, sicché il ritardo indennizzabile è di anni 4, mesi 5 e giorni 7;
- che in relazione alla misura dell'indennizzo vanno applicati con decorrenza 1/1/2016 i criteri riduttivi introdotti dalla Legge di stabilità 2016;
- che a mente dell'art 2 bis, comma 1, L 89/2001 il giudice liquida di regola una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore
a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata e che, in ogni caso, la misura dell'indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato;
- che nel caso concreto, tenuto conto dell'entità dei crediti ammessi al passivo, si ritiene equo liquidare per ciascun ricorrente l'indennizzo nella misura di € 400,00 annui e, così,
l'importo finale di € 1.600,00 ciascuno senza maggiorazioni;
- che sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla domanda;
- che le spese legali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi, previsti dal DM
55/2014, aumentati percentualmente per il numero di parti assistite, per i procedimenti monitori (tab 8) come precisato da Cass. 16512/2020, vanno poste a carico del
[...]
; Controparte_1
P.Q.M.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – proc. 744/2025 VG _______________________________________________________________
La Corte di Appello di Catanzaro, II sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore del ricorrente della somma di
€ 1.600,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione fino alla data del soddisfo;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida € 87,00 per spese documentate per ciascun ricorrente ed € 614,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.
Catanzaro, 9 giugno 2025
Il Consigliere
dott. Pietro Scuteri
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dies a quo di computo dei termini di irragionevole durata del procedimento presupposto alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2041 del 2024).