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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 14051/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 2.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14051 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA (alias ), nato in [...] il Parte_1 Parte_1
03.03. .5.1993, alias Parte_2 Pt_3
nato i p.to e difeso dall'avv.to Lucio Seconni
[...]
elett.nte domicilia e sito a Napoli alla via G. Porzio, Centro Direzionale, isola F12, int. 23/24, in virtù di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione dell'8.3.2024 RICORRENTE E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'A on sede a Napo . Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 154 del 2.3.2023, notificato il 7.6.2023, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 26.9.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 31.1.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso depositato il 22.6.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essersi integrato in Italia, dove si trova da 7 anni circa;
di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana;
di non avere più contatti con i suoi familiari in Senegal. Chiedeva, dunque, di accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno perché emanato in violazione di legge non applicando quanto previsto dal dall'art. 19 comma 1 D. Lgs. 25
pagina 1 di 6 luglio 1998 n° 286 succ. mod. ed integ., nonché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti per le motivazioni sopra esposte;
per l'effetto, disporre il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 19.7.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per insufficienza di prove della dedotta integrazione lavorativa, evidenziando che l'istante non aveva nemmeno specificato e provato di quale parte del Senegal fosse originario;
fissava per il 2.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 2.10.2024. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. L'8.3.2024, in sostituzione dell'originario difensore, che era stato revocato, si costituiva per il ricorrente l'avv.to Lucio Seconnino, il quale depositava comparsa difensiva, procura alle liti e revoca del precedente patrocinante dell'attore. Rinviata d'ufficio l'udienza di trattazione del merito della causa al 2.4.2025, sostituita dallo scambio di note di parte, il 13.11.2024 il ricorrente rinnovava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, producendo documenti ed evidenziando di essersi rafforzata la sua integrazione lavorativa sul territorio nazionale. Fissata l'udienza di trattazione della domanda cautelare ed integrato il contraddittorio con il convenuto, questi ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 18.12.2024 il Collegio accoglieva l'istanza. Scaduto il termine del 2.4.2025 di deposito delle note sostitutive dell'udienza di merito, il convenuto insisteva per il rigetto della domanda ed il ricorrente chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ex art. 32 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e/o ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 2.7.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 2.7.2025, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato. All'atto della formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno non era ancora entrato in vigore il decreto-legge 20\23, convertito con modificazioni nella legge 50\23, che ha apportato modifiche alla disciplina giuridica dettata dall'art. 19, comma 1.1. CP_3
All'istanza si applica, dunque, il testo del cit. art. 19 risultante dal d-l 130\2020, convert. con modific. nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non pagina 2 di 6 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio pagina 3 di 6 nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, producendo, il 31.3.2025, anche copia della sua carta d'identità senegalese e del verbale dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari il 7.4.2016, in occasione della disamina della sua domanda di protezione internazionale, il richiedente ha precisato di essere originario della regione di Louga del Senegal.
pagina 4 di 6 Nel corso del giudizio il ricorrente ha consolidato la sua integrazione nel contesto economico e lavorativo italiano, dimostrando di avere costituito diversi rapporti di lavoro fin dal 2017 e, dunque, di avere compiuto ragionevoli sforzi per radicarsi, come da documentazione depositata in atti dal medesimo (cfr.: buste paga emesse da Per_1 di settembre e ottobre 2017, riguardanti un rapporto di lavoro sorto 20.9.2
[...]
e di cucitore;
buste paga emesse da Maxi Italia S.R.L. di marzo – luglio 2019 e contratto di assunzione a tempo determinato alle dipendenze di Maxi Italia S.R.L., con la qualifica di operaio e decorrenza dal 20.3.2019 al 30.6.2019, sottoscritto dal datore il 20.3.2019; lettera di assunzione a tempo parziale e determinato alle dipendenze di
[...] dall'1.6.2023 al 31.10.2023, con la mansione di operatore unico aeroport CP_4
l datore di lavoro il 26.4.2023; contratto di assunzione a tempo determinato di carattere stagionale alle dipendenze di con la mansione di operatore
Controparte_4 unico aeroportuale e decorrenza dall'1 4, sottoscritto dal datore il 27.3.2024; contratto di assunzione a tempo determinato di carattere stagionale alle dipendenze di con la mansione di operatore unico aeroportuale e
Controparte_4 decorrenza dall'1.4.2025 al 30.9.2025, sottoscritto dal datore il 26.3.2025; buste paga emesse da di giugno – ottobre 2023, aprile – settembre 2024, nonché di aprile e
Controparte_4 ma 4 e CU 2025 compilate da ricevuta di denuncia di
Controparte_4 rapporto di lavoro domestico, presentata all'IN l datore di lavoro
[...]
relativa ad un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con la Persona_2 decorrenza dal 7.11.2024). Il radicamento sul territorio nazionale rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti anche sociali che verosimilmente CP_3 ha intessuto nello svolgimento delle attività lavorative (cfr. la consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C. Non è consentito, invece, a questo giudice di impartire, nel definire la lite, circoscritta esclusivamente al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, delle indicazioni, da trasfondere nel dispositivo, circa il regime giuridico al quale il relativo permesso dovrebbe essere soggetto, nell'eventualità in cui in futuro si pongano questioni giuridiche con il convenuto – come la convertibilità del permesso conseguito in quello di lavoro – che non spetta al Tribunale adito risolvere in via preventiva. Ogni provvedimento con il quale si definisce una controversia e, con esso, il relativo dispositivo possono contenere esclusivamente i dicta, principali ed accessori, dichiarativi, costitutivi o condannatori, decisi per risolvere la lite hic et hinde sorta, sulla base degli pagina 5 di 6 accertamenti compiuti e delle questioni dibattute nel processo. Le specificazioni che l'attore vuole siano effettuate nel dispositivo sono, invece, strumenti con cui conseguire surrettiziamente dal giudice la soluzione, in via preventiva, di questioni mai agitate nella presente controversia e che mai sarebbero potute esserlo, in quanto ipotetiche e comunque esulanti del tutto dalla giurisdizione del g.o., giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 6 t.u.i. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3.7.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 2.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14051 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA (alias ), nato in [...] il Parte_1 Parte_1
03.03. .5.1993, alias Parte_2 Pt_3
nato i p.to e difeso dall'avv.to Lucio Seconni
[...]
elett.nte domicilia e sito a Napoli alla via G. Porzio, Centro Direzionale, isola F12, int. 23/24, in virtù di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione dell'8.3.2024 RICORRENTE E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'A on sede a Napo . Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 154 del 2.3.2023, notificato il 7.6.2023, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente il 26.9.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 31.1.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso depositato il 22.6.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essersi integrato in Italia, dove si trova da 7 anni circa;
di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana;
di non avere più contatti con i suoi familiari in Senegal. Chiedeva, dunque, di accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno perché emanato in violazione di legge non applicando quanto previsto dal dall'art. 19 comma 1 D. Lgs. 25
pagina 1 di 6 luglio 1998 n° 286 succ. mod. ed integ., nonché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti per le motivazioni sopra esposte;
per l'effetto, disporre il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 19.7.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per insufficienza di prove della dedotta integrazione lavorativa, evidenziando che l'istante non aveva nemmeno specificato e provato di quale parte del Senegal fosse originario;
fissava per il 2.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 2.10.2024. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. L'8.3.2024, in sostituzione dell'originario difensore, che era stato revocato, si costituiva per il ricorrente l'avv.to Lucio Seconnino, il quale depositava comparsa difensiva, procura alle liti e revoca del precedente patrocinante dell'attore. Rinviata d'ufficio l'udienza di trattazione del merito della causa al 2.4.2025, sostituita dallo scambio di note di parte, il 13.11.2024 il ricorrente rinnovava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, producendo documenti ed evidenziando di essersi rafforzata la sua integrazione lavorativa sul territorio nazionale. Fissata l'udienza di trattazione della domanda cautelare ed integrato il contraddittorio con il convenuto, questi ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 18.12.2024 il Collegio accoglieva l'istanza. Scaduto il termine del 2.4.2025 di deposito delle note sostitutive dell'udienza di merito, il convenuto insisteva per il rigetto della domanda ed il ricorrente chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ex art. 32 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e/o ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 2.7.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 2.7.2025, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato. All'atto della formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno non era ancora entrato in vigore il decreto-legge 20\23, convertito con modificazioni nella legge 50\23, che ha apportato modifiche alla disciplina giuridica dettata dall'art. 19, comma 1.1. CP_3
All'istanza si applica, dunque, il testo del cit. art. 19 risultante dal d-l 130\2020, convert. con modific. nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non pagina 2 di 6 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio pagina 3 di 6 nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, producendo, il 31.3.2025, anche copia della sua carta d'identità senegalese e del verbale dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari il 7.4.2016, in occasione della disamina della sua domanda di protezione internazionale, il richiedente ha precisato di essere originario della regione di Louga del Senegal.
pagina 4 di 6 Nel corso del giudizio il ricorrente ha consolidato la sua integrazione nel contesto economico e lavorativo italiano, dimostrando di avere costituito diversi rapporti di lavoro fin dal 2017 e, dunque, di avere compiuto ragionevoli sforzi per radicarsi, come da documentazione depositata in atti dal medesimo (cfr.: buste paga emesse da Per_1 di settembre e ottobre 2017, riguardanti un rapporto di lavoro sorto 20.9.2
[...]
e di cucitore;
buste paga emesse da Maxi Italia S.R.L. di marzo – luglio 2019 e contratto di assunzione a tempo determinato alle dipendenze di Maxi Italia S.R.L., con la qualifica di operaio e decorrenza dal 20.3.2019 al 30.6.2019, sottoscritto dal datore il 20.3.2019; lettera di assunzione a tempo parziale e determinato alle dipendenze di
[...] dall'1.6.2023 al 31.10.2023, con la mansione di operatore unico aeroport CP_4
l datore di lavoro il 26.4.2023; contratto di assunzione a tempo determinato di carattere stagionale alle dipendenze di con la mansione di operatore
Controparte_4 unico aeroportuale e decorrenza dall'1 4, sottoscritto dal datore il 27.3.2024; contratto di assunzione a tempo determinato di carattere stagionale alle dipendenze di con la mansione di operatore unico aeroportuale e
Controparte_4 decorrenza dall'1.4.2025 al 30.9.2025, sottoscritto dal datore il 26.3.2025; buste paga emesse da di giugno – ottobre 2023, aprile – settembre 2024, nonché di aprile e
Controparte_4 ma 4 e CU 2025 compilate da ricevuta di denuncia di
Controparte_4 rapporto di lavoro domestico, presentata all'IN l datore di lavoro
[...]
relativa ad un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con la Persona_2 decorrenza dal 7.11.2024). Il radicamento sul territorio nazionale rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti anche sociali che verosimilmente CP_3 ha intessuto nello svolgimento delle attività lavorative (cfr. la consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C. Non è consentito, invece, a questo giudice di impartire, nel definire la lite, circoscritta esclusivamente al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, delle indicazioni, da trasfondere nel dispositivo, circa il regime giuridico al quale il relativo permesso dovrebbe essere soggetto, nell'eventualità in cui in futuro si pongano questioni giuridiche con il convenuto – come la convertibilità del permesso conseguito in quello di lavoro – che non spetta al Tribunale adito risolvere in via preventiva. Ogni provvedimento con il quale si definisce una controversia e, con esso, il relativo dispositivo possono contenere esclusivamente i dicta, principali ed accessori, dichiarativi, costitutivi o condannatori, decisi per risolvere la lite hic et hinde sorta, sulla base degli pagina 5 di 6 accertamenti compiuti e delle questioni dibattute nel processo. Le specificazioni che l'attore vuole siano effettuate nel dispositivo sono, invece, strumenti con cui conseguire surrettiziamente dal giudice la soluzione, in via preventiva, di questioni mai agitate nella presente controversia e che mai sarebbero potute esserlo, in quanto ipotetiche e comunque esulanti del tutto dalla giurisdizione del g.o., giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 6 t.u.i. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3.7.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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