Ordinanza cautelare 23 febbraio 2011
Sentenza 5 aprile 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/04/2016, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2011, proposto da:
NT ND, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ingrassia, Roberto Mattioni, con domicilio eletto presso Roberto Mattioni in Milano, c/o Atap piazza Cinque Giornate, 10;
contro
Asl 306 - A.S.L. della Provincia di Lodi, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Bottani, con domicilio eletto presso AR AN in Milano, C.So.Porta Vittoria 28;
nei confronti di
SP NE, OL AV; NC TR, CO AS, RI DA AL, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Angela Steffenini, con domicilio eletto presso Rosa Angela Steffenini in Milano, c/o Segreteria Tar;
per l'annullamento
della delibera del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Lodi n° 909 del 2 novembre 2010 con la quale si è preso atto delle risultanze del concorso espletato il 21 ottobre 2010, si è preso atto delle risultanze del concorso espletato il 21.10.2010, si è approvata la graduatoria e sono stati deliberati e/o conferiti incarichi ai primi cinque classificati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 306 - A.S.L. della Provincia di Lodi e di NC TR e di CO AS e di RI DA AL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Ritenuto che si è pertanto determinata una causa di improcedibilità del ricorso, della quale occorre dare atto;
Ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2016
IL SEGRETARIO