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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.742/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/12/2022 da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del 23/11/2022 n. 3327/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della parte dispositiva della sentenza impugnata, condanna il al Parte_2
riconoscimento delle prestazioni indicate nei capi b) e c) della parte dispositiva della sentenza impugnata, previa decurtazione delle somme percepite dall'appellato a titolo di equo indennizzo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza anche nella parte relativa alla regolazione delle spese di primo grado;
c) compensa per ¼ le spese di questo grado e condanna il al Parte_2
pagamento, in favore di parte appellata, della residua parte liquidata in euro 2.604,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/12/2022 da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del 23/11/2022 n. 3327/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della parte dispositiva della sentenza impugnata, condanna il al Parte_2
riconoscimento delle prestazioni indicate nei capi b) e c) della parte dispositiva della sentenza impugnata, previa decurtazione delle somme percepite dall'appellato a titolo di equo indennizzo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza anche nella parte relativa alla regolazione delle spese di primo grado;
c) compensa per ¼ le spese di questo grado e condanna il al Parte_2
pagamento, in favore di parte appellata, della residua parte liquidata in euro 2.604,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi