Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/03/2026, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6962 del 2025, proposto da
AN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sul procedimento amministrativo n. na2210497358 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 11 dicembre 2025, la ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sulla istanza da lei presentata in data 28 marzo 2025 per la verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La ricorrente espone che: - aveva ottenuto dalla Questura di Napoli il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, a seguito di nulla osta emesso dalla Prefettura di Napoli in relazione alla procedura di flussi; - stante l’approssimarsi della data di scadenza del predetto titolo prevista, la ricorrente, in data 28.03.2025, presentava domanda per la verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo stata assunta presso la ditta “DE ROSA LUIGI” con contratto di lavoro a tempo indeterminato come da UNILAV del 19.03.2025; - nonostante diffida del difensore del 5.10.2025, la Prefettura non ha ancora esitato l’istanza con l’adozione di un provvedimento espresso.
Di qui la proposizione del presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla sua istanza e chiede che questa Sezione ordini all’amministrazione di procedere e che, in caso di ulteriore inottemperanza, nomini fin d’ora un commissario ad acta.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Il ricorso va accolto, come già rilevato dalla Sezione in casi analoghi.
L’inerzia serbata dalla amministrazione sull’istanza del ricorrente contrasta infatti con i principi di trasparenza ed efficienza e con l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine previsto (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.).
Nel caso in questione è ampiamente decorso il termine di conclusione del procedimento ma la Prefettura competente non ha ancora fornito all’interessata un riscontro definitivo espresso a conclusione dello stesso.
Il ricorso va, quindi, accolto e va dichiarato l’obbligo della Prefettura di Napoli di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di perdurante inerzia della Prefettura di Napoli oltre il termine sopraindicato, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, che, su istanza di parte ricorrente si insedierà e provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Napoli di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di inerzia della Prefettura di Napoli oltre il termine di cui sopra, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
RA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SP | AN ER |
IL SEGRETARIO