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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 4429/ 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
; difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. BUSSOLETTI MARIO ), dall'avv. TARLI C.F._1
EN ( ) Indirizzo Telematico;
dall'avv. TORINO C.F._2
LE ( C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
ifesa dall'avv. BALDI ELEONORA Controparte_1 C.F._4
C.F._5 C.F._5 APPELLATA
Avente ad OGGETTO: IMPUGNATIVA AVVERSO IL LODO ARBITRALE DELIBERATO IN
DATA 15.3.2019, NOTIFICATO IN DATA 27.3.2019, DAL COLLEGIO ARBITRALE “B”
PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, CON SEDE IN ROMA, SU RICORSO
N. 1559/2017 DEPOSITATO IN DATA 10.11.2017 DALLA SIG.RA Controparte_1
All'udienza cartolare del 26.06.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. LA RICHIESTA DI PROCEDURA FORFETTARIA PRESENTATA DA CP_1
In data 22/28.12.2016 la sig.ra presentava ricorso per Controparte_1
l'accesso al Fondo di Solidarietà, relativamente al riconoscimento dell'indennizzo per l'acquisto, presso la banca ex Cassa di Risparmio di
Ferrara, di strumenti finanziari subordinati per un valore nominale residuo complessivo di euro 12.000,00, per i seguenti strumenti finanziari subordinati: «Carife - 1/8/16 TV Sub, IT0004064538» e «Carife - 12/17 TV
Sub, IT0004291891» .
Con detta istanza la Sig.ra a: (i) rappresentato di essere titolare CP_1 degli ivi indicati strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., acquistati il 16.11.2007 e detenuti alla data di risoluzione del medesimo istituto di credito, (ii) dichiarato di non possedere i requisiti reddito/patrimoniali previsti ex lege, (iii) richiesto al Fitd la liquidazione di un indennizzo forfetario pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi titoli (cfr. doc. n. 3).
Nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria da parte del , la CP_
Sig.ra ha presentato «ritiro dell'istanza di ammissione CP_1 all'indennizzo forfettario», dichiarando di «confida(re) nell'accoglimento della presente, (quale) condizione preliminare all'adesione all'Offerta Pubblica per la procedura di arbitrato presso ANAC».
Con note nn. 99325 e 99326 del 3.10.2017 il Fitd ha comunicato alla Sig.ra he l'istanza di accesso «è stata rigettata» stante la carenza dei CP_1 requisiti reddituali e patrimoniali, e indicato che: «ai sensi dell'art. 9, comma 6, della citata legge (n. 119/2016), la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario per l'accesso al Fondo di Solidarietà non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)» (doc. n. 5).
2. LA PROCEDURA ARBITRALE INSTAURATA DA CP_1
Successivamente alla richiesta al Fondo di solidarietà della procedura forfetaria, la medesima a attivato l'ulteriore procedura speciale CP_1 arbitrale. In particolare, con ricorso del 10.11.2017, la predetta ha: (i) dedotto la titolarità degli strumenti finanziari subordinati nei termini già dichiarati nella procedura forfetaria;
(ii) asserito di avere «rinunciato all'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario»; (iii) dedotto di non aver «proposto azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile»; (iv) allegato di aver subito pregiudizio per violazione degli obblighi di cui al T.U.F.; (v) dedotto che avrebbe diritto al riconoscimento della prestazione di ristoro con liquidazione dell'importo complessivo di Euro 12.000,007
Ella specificava la circostanza per la quale erano state precedentemente presentate n. 2 richieste di rimborso al FITD, in data 22/12 e 27/12/2016, successivamente rinunciate in data 04/08/2017, mediante inoltro di apposita comunicazione PEC presso il Fondo di Garanzia.
Con memoria del 23.01.2019 si costituiva nella procedura arbitrale il
, chiedendo la reiezione del ricorso per l'inammissibilità Controparte_3 della domanda, stante l'incompatibilità della stessa con la presentazione, da parte della ricorrente, della precedente istanza di “indennizzo diretto” al FITD, sulla quale il fondo si era pronunciato in data 03/10/2017, con provvedimento di rigetto per insussistenza dei requisiti reddituali in capo alla convenuta.
In data 15/03/2019 il Collegio Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione emetteva un lodo parzialmente favorevole alla sig.ra riconoscendo a carico del FITD una prestazione complessiva nella CP_1 misura ritenuta congrua di euro 6.000,00, a fronte dei 12.000,00 richiesti Con detta pronuncia, l'Arbitro respingeva le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Fondo di Garanzia, con la propria comparsa di costituzione, affermando specificamente che la precedente richiesta formulata dalla sig.ra resso il FITD, successivamente ritirata (ben CP_1 prima della presentazione del ricorso all'arbitrato ANAC), “non consta impedimento all'accesso al merito della pretesa perché – a dispetto della mancata rilevazione della circostanza da parte del FITD- la relativa determinazione negativa, pur a volerne ipotizzare l'efficacia preclusiva della successiva via arbitrale, è sopravvenuta alla manifestazione della volontà di di rinunciare alla stessa istanza di indennizzo Controparte_1 diretto: infatti, di là della comunicazione ricevuta dal FITD già in data
27/12/2016 (da ritenere circostanza incontestata), risulta agli atti pure la comunicazione ricevuta per pec dal FITD in data 04/08/2017, quando la richiedente “comunica[va] la volontà di ritirare l'istanza”. Dunque, a siffatta comunicazione ha fatto indebitamente seguito una determinazione reiettiva del FITD siccome nessuna istanza alla data del 03/10/2017 – quando la stessa è stata adottata – più muoveva il potere del Gestore del Fondo di Solidarietà di determinarsi in proposito”.
3.L'APPELLO DEL FITD
Con atto di citazione notificato in data 25/05/2019, il presentava CP_2 appello avverso al Lodo emesso dalla Camera Arbitrale ANAC, chiedendo l'accertamento dell'invalidità e/o nullità e/o inefficacia del lodo arbitrale deliberato in data 15.03.2019 dal Collegio Arbitrale B, ed il conseguente accertamento che nulla è dovuto dal in favore della sig.ra CP_2 CP_1 con ogni ulteriore statuizione e vittoria di spese e compensi di causa.
L'appellante evidenziava che il Collegio Arbitrale ha concluso affermando che «senza necessità di impingere nella questione relativa all'effetto consuntivo o meno del potere di accedere per via arbitrale al Fondo di solidarietà dopo il “rigetto” dell'istanza di accesso diretto, è la descritta serie di peculiarità della fattispecie ad abilitare il Collegio al superamento di ogni preteso impedimento, pur quando ritenuto» (cfr. doc. n. 1, pg. 4).
Gli appellanti ritenevano quindi che, nel merito, gli arbitri hanno accertato e dichiarato l'intervenuta violazione, da parte della banca emittente, degli obblighi sulla stessa imposti dal T.U.F. e, per l'effetto, liquidato in favore del ricorrente una complessiva somma determinata in euro 6.000,00 .
IV. INDICAZIONE DELLE PARTI DEL LODO IMPUGNATE E DELLE MODIFICHE RICHIESTE
L'appellante ritiene che il Collegio Arbitrale ha disatteso l'eccezione preliminare spiegata dal sul presupposto che, «pur a voler ipotizzare CP_
l'efficacia preclusiva della successiva via arbitrale» in ragione della precedente attivazione dell'istanza forfetaria, (i) il rigetto di quest'ultima
«è sopravvenuto alla manifestazione della volontà di di Controparte_1 rinunciare alla stessa istanza di indennizzo diretto», sicchè - si legge nel lodo - «a siffatta comunicazione» (che gli arbitri qualificano come
“rinuncia”) avrebbe «fatto indebitamente seguito una determinazione reiettiva del FITD siccome nessuna istanza alla data del 3 ottobre 2017 - quando la stessa è stata adottata - più muoveva il potere del Gestore del
Fondo di solidarietà di determinarsi in proposito»; (ii) «la mancanza dei requisiti di accesso all'indennizzo diretto, per quanto confessato in limine
…dall'odierna ricorrente, avrebbe di per sé impedito di ascrivere all'istanza, inammissibile già in base alla prospettazione dell'autrice, ogni pur ipotizzabile capacità consuntiva dell'unico potere residuo in capo al risparmiatore, quello di accedere poi alla via arbitrale.
In un contesto ove, peraltro, come detto, la stessa aveva già CP_1 esplicitamente ammesso di aver previamente instaurato la procedura forfetaria.
Si legge nel lodo: «senza necessità di impingere nella questione relativa all'effetto consuntivo o meno del potere di accedere per via arbitrale al
Fondo di solidarietà dopo il “rigetto” dell'istanza di accesso diretto». Sulla base di dette argomentazioni (ritenute nel lodo idonee a superare il dettato normativo) gli arbitri si sarebbero sottratti dall'esaminare le disposizioni normative, di carattere imperativo, e sono giunti ad affermare che «…è la descritta serie di peculiarità della fattispecie ad abilitare il Collegio al superamento di ogni preteso impedimento, pur quando ritenuto» .
La a invero proposto una mera “istanza di ritiro” con riferimento CP_1 alla attivata procedura forfetaria, espressamente subordinando l'efficacia della stessa alla «accettazione» (non avvenuta) da parte del . CP_
Inoltre, con riferimento alla medesima “rinuncia” alla procedura forfetaria, nel lodo si legge che la stessa sarebbe stata oggetto (a) di «comunicazione ricevuta dal FITD già in data 27 dicembre 2016 (da ritenersi circostanza incontestata)» (cfr. doc. n. 1, pg. 3), laddove invece, leggendo il relativo documento, si riferiva alla data di presentazione dell'istanza forfetaria, e (b) di «comunicazione ricevuta per pec in data 4 agosto 2017», laddove invece la stessa è stata ricevuta dal il CP_
22.9.2017.
Pertanto, diversamente da quanto statuito con il lodo qui impugnato nei confronti della il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto, secondo CP_1
l'appellante, (i) prendere atto della precedente instaurazione della procedura forfetaria, quale peraltro fatto pacifico tra le parti, e (ii) dichiarare inammissibile il ricorso arbitrale presentato dalla Sig.ra CP_1 per i medesimi strumenti finanziari già attivati in sede forfetaria.
V. INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E LA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA
Per il il lodo impugnato è quindi ritenuto affetto da Controparte_4 invalidità insanabile ex art. 829 c.p.c. sotto plurimi e concorrenti profili, anzitutto avendo lo stesso deciso il merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso in quanto, a termini di legge, è preclusa l'esperibilità del procedimento arbitrale laddove l'investitore abbia, per i medesimi titoli, «inteso accedere» alla procedura forfetaria mediante «presentazione» della relativa istanza di erogazione diretta.
Il Collegio Arbitrale ha inteso non confrontarsi con il chiaro dettato normativo, ritenendo ammissibile il ricorso arbitrale stante la attivazione della procedura forfetaria in assenza dei requisiti reddituali/patrimoniali richiesti ex lege e la intervenuta istanza di ritiro formulata dalla Sig.ra in corso di procedura forfetaria, pur non essendo alla stessa CP_1 seguita accettazione da parte del . CP_
Ove il Collegio Arbitrale avesse esaminato la normativa di riferimento avrebbe constatato che le richiamate circostanze sono del tutto irrilevanti. Anzi, connotano una condotta abusiva posta in essere dalla Sig.ra CP_1 che ha inteso attivare entrambi i rimedi speciali, previsti in un sistema peraltro teso a tutelare interessi e posizioni superiori.
La conclusione a cui è giunto il Collegio Arbitrale sarebbe chiaramente censurabile essendo la statuizione in evidente contrasto con il dettato normativo di riferimento e l'Offerta al pubblico (cfr. doc. n. 2), nonché con la stessa voluntas legis.
Il Fondo concludeva quindi come segue:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione, per le ragioni di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia del lodo arbitrale deliberato in data 15.3.2019 dal Collegio Arbitrale “B”, composto dal Prof. Avv. Ferruccio Auletta, dal Dott. Giuseppe Salmè e dall'Avv. Salvatore Messineo, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Roma, su ricorso n. 1559/2017 depositato in data 10.11.2017 dalla Sig.ra e per l'effetto che nulla è dovuto dal Controparte_1 [...] alla Sig.ra con ogni Parte_1 Controparte_1 conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge».
Si costituiva la parte qui convenuta, rilevando la correttezza della decisione arbitrale impugnata, e concludendo come segue:
“Nel merito, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia rigettare
l'appello presentato dal , per le motivazioni sopra enunciate, con CP_2 conferma del lodo deliberato in data 15.03.2019 dal Collegio Arbitrale B preso l'Autorità Nazionale Anticorruzione su ricorso della sig.ra CP_1 rubricato al n. 1559/2017. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende.”
LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO
Inquadramento normativo della fattispecie
Con la legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) e il d.l. 3.5.2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30.6.2016, n. 119) sono state previste le seguenti procedure speciali: (i) la «procedura forfetaria», disciplinata dal d.l. 3.5.2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30.6.2016, n. 119) e (ii) la «procedura arbitrale», disciplinata dal medesimo d.l. n. 59/2016 e dai D.P.C.M. 28.4.2017, n. 82 e D.M. 9.5.2017, n. 83, in favore di soggetti che avevano investito in banche sottoposte a procedure di risoluzione, ossia l'«investitore», che l'art. 8 d.l. 3.5.2016, n. ha definito: «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi».
La normativa è intervenuta a seguito della crisi della Banca CP_5
, Cassa
[...] Controparte_6 di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Controparte_7
[...]
Si tratta di rimedi speciali previsti in favore di investitori che risultavano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da determinati istituti di credito2, acquistati entro la data del 12.6.2014 e detenuti alla data di risoluzione delle relative banche emittenti. Mediante l'instaurazione della procedura forfetaria, l'investitore chiedeva l'erogazione di un «indennizzo pari all'80% del corrispettivo pagato per
l'acquisto degli strumenti finanziari, …al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri»3.
Diversamente, ove l'investitore avesse voluto scegliere la procedura arbitrale, avrebbe richiesto il «ristoro del pregiudizio effettivamente subito»4 (che dunque poteva essere anche superiore al suindicato 80% della procedura forfetaria), previo, in questo caso, accertamento dell'intervenuta «violazione (da parte della banca emittente o dell'intermediario intervenuto) degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - “T.U.F.”) «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati» ragione, infatti, l'erogazione liquidata all'esito di detta procedura non è stata qualificata come «indennizzo»).
Il tutto, fermo restando la (sempre esperibile) ordinaria tutela giudiziale ove l'investitore avesse invece inteso perseguire il risarcimento di ogni ragione di danno subito (appunto, non ottenibile con le suindicate procedure speciali).
Tutte le prestazioni eventualmente riconosciute in favore degli investitori all'esito della procedura speciale scelta venivano espressamente poste a carico del «Fondo di solidarietà» istituito dalla medesima legge di stabilità 2016, alimentato e gestito dall'esponente all'uopo incaricato. CP_
L'investitore che avesse scelto di accedere al Fondo di solidarietà mediante la procedura forfetaria, sarebbe stato onerato di presentare la relativa istanza, indirizzata al Fitd, «a pena di decadenza entro il 31 maggio 2017» (cfr. art. 9, sesto comma, d.l. n. 59/2016, come modificato dal d.l.
23.12.2016, n. 237, convertito). In linea con la terminologia utilizzata dal Legislatore (all'art. 9 d.l. n. 59/2016: «accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta»), il pagamento del relativo «indennizzo» veniva subordinato alla sussistenza di requisiti reddito/patrimoniali, come tali di carattere oggettivo, quali il «patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a
100.000 euro», calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 9, II comma, d.l. n. 59/2016 (come modificato dall'art. 26 bis della l. n. 15/2017), ovvero il «reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro».
Come precisato all'art. 9, IX comma, d.l. n. 59/2016, il Fitd, all'esito delle relative verifiche, «calcola l'importo dell'indennizzo (nei limiti della percentuale e al netto delle spese e rendimenti innanzi indicati) e procede alla liquidazione».
Diversamente, l'investitore [(a) in possesso dei suindicati requisiti, ma che non aveva scelto la procedura forfetaria ovvero (b) in assenza dei medesimi requisiti oggettivi] ove avesse scelto di accedere al Fondo di solidarietà mediante la procedura arbitrale, avrebbe potuto presentare il relativo ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, convenendo il , al fine di ottenere il «ristoro del pregiudizio subito» la cui CP_ prestazione «è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione (da parte degli intermediari degli) obblighi (di cui al T.U.F.)» e liquidata dal collegio arbitrale (cfr. art. 1, comma 858, L. n. 208/2015)5.
A termini dell'art. 5 D.M. n. 83/2017, «Il Fondo (Fitd), ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, chiede senza ritardo alle Banche in liquidazione
e alle Nuove Banche interessate le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l'esercizio della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei profili assegnati alla clientela e ai ricorrenti in particolare, rispetto ai rischi inerenti i titoli interessati».
Ricorso, questo, che a termini del medesimo D.M. n. 83/2017 doveva (i) presentarsi «a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data della offerta al pubblico» proposta dal , (a) contenente le modalità di CP_ instaurazione della procedura arbitrale e (b) ove è stato ribadito che «il ricorso (arbitrale) non può essere presentato nel caso in cui sia stata già attivata, per i medesimi strumenti finanziari subordinati, la procedura di indennizzo forfetario» [trattasi di offerta al pubblico (doc. n. 2) che, a termini di legge, gli investitori hanno «irrevocabilmente accettato, mediante la presentazione del ricorso al Collegio arbitrale» - cfr. art. 3 D.M. n. 83/2017]; (ii) fornire le informazioni e i documenti necessari, nonché esporre le circostanze rilevanti a fondamento della pretesa.
Per espressa voluntas legis, dunque, la normativa speciale ha previsto un regime di preclusione in ordine all'esperibilità delle relative procedure. È stato infatti previsto - come meglio si vedrà infra - che nell'ipotesi in cui l'investitore decida di adire la procedura forfetaria, allo stesso sarà inevitabilmente preclusa la possibilità di instaurare (anche in caso di esito negativo della forfetaria) la procedura arbitrale. E ciò in coerenza con (i) il dato normativo di riferimento in ordine a ciascun rimedio speciale, (ii) il favor previsto dalle procedure rispetto a quella ordinaria/giurisdizionale e (iii) le finalità socio-economiche che sottostanno all'istituzione del Fondo di solidarietà
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
In particolare il citato Art. 9., dal titolo “Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta”,In vigore dal 01/01/2019, Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1, prevede quanto segue
“1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a
100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo
10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) (lettera abrogata, a decorrere dal 22 febbraio 2017, dall'art. 9, comma
2 decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017 n. 15)….
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
…
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data”.
Va preliminarmente evidenziato che la Suprema Corte, con sentenza n.
11321/2023 del 02-05-2023 si è pronunciata proprio sulla questione relativa all'interpretazione dell'art. 9 del d.l. 59/2016, convertito in legge
119/2016, in materia di ristoro degli investitori di obbligazioni subordinate emesse da una banca in risoluzione, e la Corte di appello di Roma si è pronunciata con sentenza n. 525/2019 pubbl. il 23/01/2019 (oggetto della decisione della Corte di Cassazione) e con sentenza n. 7782/2022 pubbl. il
02/12/2022.
Il Giudice nomofilattico si è pronunciato proprio su un caso che trae origine dal ricorso di un soggetto che, dopo aver visto respinta la propria istanza di indennizzo forfetario al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), aveva adito il collegio arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ottenendo un lodo favorevole. Il impugnava CP_2 il lodo per nullità, sostenendo che la preventiva presentazione dell'istanza di indennizzo precludesse l'accesso alla procedura arbitrale. La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione, dichiarando la nullità del lodo.
La Corte di Cassazione dunque, con la citata sentenza ha deciso che "... Nel sistema positivo della disciplina delineata per la gestione della crisi delle
c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017), l'alternatività tra la procedura di indennizzo diretto forfetario e la procedura arbitrale sussiste solo per gli obbligazionisti subordinati che, possedendo i requisiti di patrimonio e di reddito previsti dalla legge, sono legittimati ad accedere al fondo di solidarietà; detta alternatività non opera qualora l'investitore sia carente dei requisiti prescritti per il ristoro automatico. ...".
In particolare la Corte di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: «Dal momento che il sistema positivo della disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette solo agli obbligazionisti subordinati, aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito, di ricorrere alla procedura diretta forfetaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'“alternatività” della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente “alternativo”», che è per l'appunto l'ipotesi qui in esame, non avendo la requisiti reddituali previsti dalla richiamata legge CP_1 per accedere alla tutela forfetaria.
Secondo la Suprema Corte, l'obiettivo del legislatore è evitare duplicazioni di risarcimenti e un eccessivo dispendio di risorse pubbliche.
Ritiene quindi la Corte di legittimità che non ha errato la Corte territoriale nel sostenere che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario precluda, qualunque ne sia l'esito, l'accesso alla procedura arbitrale, ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 10, d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016; ha, tuttavia, errato nel riferire la disposizione a tutti gli investitori delle note banche, invece che ai soli investitori cui si applica la procedura di ristoro automatico.
Si ripercorre di seguito la ratio della normativa in esame, analizzata dalla
Corte di Cassazione e posta a base della citata decisione:
La crisi delle imprese bancarie, poiché destabilizzante del sistema economico, è da sempre gestita con norme speciali. Dopo un iniziale ricorso alle risorse pubbliche, fu affrontata dal legislatore eurounitario con una mutata prospettiva di regolamentazione e prevenzione dei dissesti bancari, secondo il principio tendenziale della risoluzione interna, senza ricorso alle finanze pubbliche, salvi casi eccezionali. In tale prospettiva è stata emessa la direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e del regolamento 2014/806/UE del 15 luglio 2014, il quale fissa norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico.
Essi facevano séguito alla Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») europea del 30 luglio 2013-C
216/01, relativa all'applicazione dal 6 di 18 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, dove - nell'esercizio dei propri compiti di valutare se gli aiuti di Stato concessi al settore finanziari o fossero compatibili con il mercato interno ex art. 108 Tfue - si ammetteva la concessione di aiuti di
Stato, ma a condizione di una condivisione degli oneri da parte degli azionisti, consistente nell'assorbimento delle perdite per mezzo del capitale, e dei creditori subordinati (salvo il pericolo per la stabilità finanziaria o risultati s proporzionati) attraverso la conversione dei crediti in capitale o la loro svalutazione.
Il principio dettato era il c.d. burden sharing: qualunque intervento pubblico nella gestione di una crisi bancaria deve essere preceduto dalla
“condivisione dell'onere” da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati della banca.
La comunicazione fu vagliata dalla Corte di giustizia (Corte giustizia UE, grande sezione, 19-07- 2016, C-526/14, la quale, pur ritenendola priva di effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri, ne sancì la compatibilità con gli artt. 107-109 Tfue.
La direttiva 2014/59/UE del 15 maggi o 2014, a modifica delle precedenti, predispose pertanto quattro diversi strumenti di risoluzione della crisi
(vendita dell'attività d'impresa, ente-ponte, separazione delle attività, bail-in), fra cui lo strumento del “salvataggio” interno, comportante «l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione» (bail-in), per correggere le distorsioni derivate dal salvataggio delle banche con risorse pubbliche (bail-out).
In attuazione della direttiva, fu emanato il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sulla risoluzione delle crisi bancarie, anche mirando all'interesse alla continuità aziendale della banca stessa, e 7 di 18 che all 'art. 1, comma 1, lett. g), definisce il bail-in come «la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori».
Modifiche, in attuazione della direttiva, furono poi realizzate al t.u.b. ed al t.u.f. dal coevo d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
Tali normative che hanno al fondo la ratio di «ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti»
(considerando n. 67 della direttiva), hanno richiesto peraltro, di volta in volta, di affrontare e superare profili di carattere sistematico: da un lato, sul piano sostanziale, comportando la ripartizione degli oneri della crisi con riguardo a categorie di soggetti che, al momento dell'operato investimento, non avevano accettato esborsi ulteriori per l'ipotesi di una crisi bancaria.
La disciplina della direttiva e quella nazionale di attuazione, esprimono l'esigenza primaria di far ricadere gli oneri non sulle finanze pubbliche, ma sui privati: azionisti e creditori, e, infine, le altre banche.
Infatti, l'art. 78 d.lgs. n. 180 del 2015 (attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio) contempla i “fondi di risoluzione”1, i quali sono istituiti presso la e sono alimentati dai contributi ordinari e CP_8 straordinari versati dalle banche, da prestiti e altre forme di sostegno finanziario, dalle somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall' ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.
Tali fondi, finanziati con i contributi del sistema bancario, si assumevano così gli oneri derivanti dai provvedimenti di gestione della crisi bancaria;
tanto che taluno ha seguitato a parlare di una 8 di 18 parziale
“collettivizzazione delle perdite”, dato che tutte le banche del sistema finanziano tali fondi, con indiretto coinvolgimento dei loro clienti. 4. - Le tecniche di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati delle “quattro banche”. La prima operazione di risoluzione di una crisi bancaria alla luce dei nuovi criteri fu quella operata dal d.l. 22 novembre 2015, n. 183 (c.d. decreto salva banche), non convertito, le cui disposizioni co nfluiro no nell'art. 1, commi 842- 853 del la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), mentre nei commi 855 -861 del medesimo art. 1 fu disciplinato il nuovo sistema del fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore dei titolari di obbligazioni subordinate.
La disciplina attiene alla risoluzione della crisi di quattro banche: il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 9 dicembre 2015, dopo la procedura di risoluzione delle medesime, previde le disposizioni di attuazione
L'art. 4, comma 2, d.m. n. 83 del 2017, prevede che «resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile», ed ancora « La proposizione di tale azione è causa di improcedibilità del ricorso» per arbitrato e, ove proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo con l'azione di risarcimento del danno patito nell'operazione di investimento.
Ciò vuol dire che nessuna alternatività si pone, in senso di reciproca esclusione con la conseguente improponibilità, tra l'azione ordinaria d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse." innanzi al giudice e l'istanza di ristoro sia essa diretta o arbitrale, nel rispetto dell'art. 24 Cost.
Mentre deriva dai principî generali in tema di risarcimento del danno che quell'azione ordinaria, in nessun caso, potrà condurre ad una locupletazione o ad un duplice ristoro.
In merito alla preclusione della tutela arbitrale speciale solo in capo agli investitori superdeboli che abbiano esperito la procedura forfetaria, la Corte di Cassazione precisa che, alla luce della richiamata disciplina positiva, secondo la sua lettera e la sua ratio, va risolta la questione all'esame tenendo presente che entrambi gli strumenti di ristoro sono stati delineati dal legislatore quali misure agevolative, ciascuno per i rispettivi titolari del diritto a farvi ricorso, da una parte, i soggetti c.d. super-deboli, individuati nelle categorie delle persone fisiche ed imprenditori individuali, con inderogabili limiti reddituali e patrimoniali;
dall'altra parte, i soggetti c.d. deboli, in quanto appartenenti a quelle medesime categorie, ma senza nessun requisito massimo di reddito e di patrimonio.
Solo ricorrendo fruttuosamente ad uno di essi potrà darsi il rimborso e mai mediante un'azione diretta ordinaria giudiziale.
La ratio non è soltanto quella di evitare la duplicazione dei risarcimenti, ma anche un inutile e soverchio dispendio di risorse pubbliche, giudiziali e no.
In tal senso, le norme hanno posto diverse “alternatività”: sia quella tra ricorso diretto al fondo e ricorso in arbitrato, da un lato (art. 9, commi 6 e 10, d); sia quella tra ricorso all'arbitrato e azione risarcitoria solo finché il primo è pendente (art. 4, comma 2, d.m. n. 83 del 2017).
Se, invece, l'investitore lo ritenga preferibile, egli resta libero di adire direttamente il giudice ordinario per tutelarsi con l'azione di cognizione, seguendo allora le normali regole del diritto sostanziale in tema di investimenti finanziari. Ne consegue che, se l'investitore, che pure abbia esperito una delle due forme facilitate di ristoro a lui riservate, ne resti insoddisfatto, egli non potrà tuttavia esperire l'altra tutela: non può più ricorrere all'altro rimedio, che pure in astratto fosse stato per lui predisposto.
La ratio del legislatore si preoccupa di ristorare, mediante il fondo di solidarietà, gli investitori secondo tecniche liquidatorie, cui l'investitore stesso può o meno aderire;
nel primo caso accetta definitivamente le condizioni stabilite dalla legge e l'alternatività dei due rimedi.
Ove egli, proposta l'istanza, anche se conclusa negativamente o in maniera insoddisfacente per lui, si attivi ulteriormente per l'arbitrato speciale, allora questo è improponibile.
Poiché lo scopo deflattivo si affianca a quello di prevenire duplicazioni nei ristori, nonché di scoraggiare l'accesso al giudice ordinario.
La Corte di Cassazione conclude quindi che da ciò discende che - dal momento che le norme menzionate permettono solo agli obbligazionisti subordinati aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito di ricorrere alla procedura diretta forfetaria, al fine di ottenere l'indennizzo a carico del precostituito fondo di solidarietà - l'“alternatività” della tutela diretta, rispetto a quella arbitrale, come posta dalle disposizioni richiamate, vige soltanto per colui che in effetti possieda i requisiti per ricorrere anche alla tutela “automatica”.
Ove un soggetto, per ragioni varie, pur senza averne dichiaratamente i requisiti, abbia comunque instato per la procedura c.d. automatica, non questa sola situazione impedisce l'arbitrato, unica forma di tutela speciale extragiudiziale prevista dal sistema normativo ricordato a suo favore per ottenere l'indennizzo a carico del fondo di solidarietà.
La regola impediente vale solo per gli investitor i c.d. superdeboli, i quali cioè hanno diritto all'indennizzo diretto e anche facoltà di adire il collegio arbitrale, onde per loro è posta la rigida alternativa electa un a via non datur recursus ad alteram. Invece, per i soggetti che non hanno comunque diritto di adire il fondo per il ristoro automatico, l'aver “tentato” questa strada (per le più diverse ragioni) potrebbe, al più, produrre una responsabilità generale da fatto illecito (assimilabile a quella dell'art. 96 c.p.c.), ove derivante da un fatto colposo o doloso che abbia cagionato un danno;
ma non impedire il ricorso in arbitri, unica strada extragiudiziaria predisposta dal legislatore per questa categoria di investitori.
Nel caso che ci occupa, con istanza del 22/28.12.2016 la Sig.ra a CP_1 scelto di accedere al Fondo di solidarietà mediante l'instaurazione della procedura forfetaria, per i seguenti strumenti finanziari subordinati:
«Carife - 1/8/16 TV Sub, IT0004064538» e «Carife - 12/17 TV Sub, IT0004291891» (a cui, ad uno è stato attribuito il n. di pratica 15260 e all'altro il n. di pratica 15276).
Con detta istanza, indirizzata al Fitd, la Sig.ra a: (i) rappresentato CP_1 di essere titolare degli ivi indicati strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., acquistati il 16.11.2007 e detenuti alla data di risoluzione del medesimo istituto di credito, (ii) dichiarato di non possedere i requisiti reddito/patrimoniali previsti ex lege, (iii) richiesto al Fitd la liquidazione di un indennizzo forfetario pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi titoli .
Alla luce della segnalata pronuncia di legittimità non sussisteva l'alternatività e, dunque, l'unico rimedio 'agevolato' possibile era per l'appunto quello esperito della tutela arbitrale.
Di qui il rigetto dell'impugnativa che ci occupa.
Le spese deguono la soccombenza e quindi, poste a carico della parte impugnante sono liquidate come da dispositivo in ragione dei medi tariffari vigenti e del valore della causa.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnane dell'ulteriore importo a titolo di contributo, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitvamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto indicata:
1) Rigetta l'impugnativa.
2) Condanna il Fondo Interbancario di tutela dei depositi alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_1 euro 1.984, oltre accessori di legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Consigliere relatore Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 78 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
; difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. BUSSOLETTI MARIO ), dall'avv. TARLI C.F._1
EN ( ) Indirizzo Telematico;
dall'avv. TORINO C.F._2
LE ( C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
ifesa dall'avv. BALDI ELEONORA Controparte_1 C.F._4
C.F._5 C.F._5 APPELLATA
Avente ad OGGETTO: IMPUGNATIVA AVVERSO IL LODO ARBITRALE DELIBERATO IN
DATA 15.3.2019, NOTIFICATO IN DATA 27.3.2019, DAL COLLEGIO ARBITRALE “B”
PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, CON SEDE IN ROMA, SU RICORSO
N. 1559/2017 DEPOSITATO IN DATA 10.11.2017 DALLA SIG.RA Controparte_1
All'udienza cartolare del 26.06.2025 le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. LA RICHIESTA DI PROCEDURA FORFETTARIA PRESENTATA DA CP_1
In data 22/28.12.2016 la sig.ra presentava ricorso per Controparte_1
l'accesso al Fondo di Solidarietà, relativamente al riconoscimento dell'indennizzo per l'acquisto, presso la banca ex Cassa di Risparmio di
Ferrara, di strumenti finanziari subordinati per un valore nominale residuo complessivo di euro 12.000,00, per i seguenti strumenti finanziari subordinati: «Carife - 1/8/16 TV Sub, IT0004064538» e «Carife - 12/17 TV
Sub, IT0004291891» .
Con detta istanza la Sig.ra a: (i) rappresentato di essere titolare CP_1 degli ivi indicati strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., acquistati il 16.11.2007 e detenuti alla data di risoluzione del medesimo istituto di credito, (ii) dichiarato di non possedere i requisiti reddito/patrimoniali previsti ex lege, (iii) richiesto al Fitd la liquidazione di un indennizzo forfetario pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi titoli (cfr. doc. n. 3).
Nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria da parte del , la CP_
Sig.ra ha presentato «ritiro dell'istanza di ammissione CP_1 all'indennizzo forfettario», dichiarando di «confida(re) nell'accoglimento della presente, (quale) condizione preliminare all'adesione all'Offerta Pubblica per la procedura di arbitrato presso ANAC».
Con note nn. 99325 e 99326 del 3.10.2017 il Fitd ha comunicato alla Sig.ra he l'istanza di accesso «è stata rigettata» stante la carenza dei CP_1 requisiti reddituali e patrimoniali, e indicato che: «ai sensi dell'art. 9, comma 6, della citata legge (n. 119/2016), la presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario per l'accesso al Fondo di Solidarietà non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)» (doc. n. 5).
2. LA PROCEDURA ARBITRALE INSTAURATA DA CP_1
Successivamente alla richiesta al Fondo di solidarietà della procedura forfetaria, la medesima a attivato l'ulteriore procedura speciale CP_1 arbitrale. In particolare, con ricorso del 10.11.2017, la predetta ha: (i) dedotto la titolarità degli strumenti finanziari subordinati nei termini già dichiarati nella procedura forfetaria;
(ii) asserito di avere «rinunciato all'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario»; (iii) dedotto di non aver «proposto azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile»; (iv) allegato di aver subito pregiudizio per violazione degli obblighi di cui al T.U.F.; (v) dedotto che avrebbe diritto al riconoscimento della prestazione di ristoro con liquidazione dell'importo complessivo di Euro 12.000,007
Ella specificava la circostanza per la quale erano state precedentemente presentate n. 2 richieste di rimborso al FITD, in data 22/12 e 27/12/2016, successivamente rinunciate in data 04/08/2017, mediante inoltro di apposita comunicazione PEC presso il Fondo di Garanzia.
Con memoria del 23.01.2019 si costituiva nella procedura arbitrale il
, chiedendo la reiezione del ricorso per l'inammissibilità Controparte_3 della domanda, stante l'incompatibilità della stessa con la presentazione, da parte della ricorrente, della precedente istanza di “indennizzo diretto” al FITD, sulla quale il fondo si era pronunciato in data 03/10/2017, con provvedimento di rigetto per insussistenza dei requisiti reddituali in capo alla convenuta.
In data 15/03/2019 il Collegio Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione emetteva un lodo parzialmente favorevole alla sig.ra riconoscendo a carico del FITD una prestazione complessiva nella CP_1 misura ritenuta congrua di euro 6.000,00, a fronte dei 12.000,00 richiesti Con detta pronuncia, l'Arbitro respingeva le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Fondo di Garanzia, con la propria comparsa di costituzione, affermando specificamente che la precedente richiesta formulata dalla sig.ra resso il FITD, successivamente ritirata (ben CP_1 prima della presentazione del ricorso all'arbitrato ANAC), “non consta impedimento all'accesso al merito della pretesa perché – a dispetto della mancata rilevazione della circostanza da parte del FITD- la relativa determinazione negativa, pur a volerne ipotizzare l'efficacia preclusiva della successiva via arbitrale, è sopravvenuta alla manifestazione della volontà di di rinunciare alla stessa istanza di indennizzo Controparte_1 diretto: infatti, di là della comunicazione ricevuta dal FITD già in data
27/12/2016 (da ritenere circostanza incontestata), risulta agli atti pure la comunicazione ricevuta per pec dal FITD in data 04/08/2017, quando la richiedente “comunica[va] la volontà di ritirare l'istanza”. Dunque, a siffatta comunicazione ha fatto indebitamente seguito una determinazione reiettiva del FITD siccome nessuna istanza alla data del 03/10/2017 – quando la stessa è stata adottata – più muoveva il potere del Gestore del Fondo di Solidarietà di determinarsi in proposito”.
3.L'APPELLO DEL FITD
Con atto di citazione notificato in data 25/05/2019, il presentava CP_2 appello avverso al Lodo emesso dalla Camera Arbitrale ANAC, chiedendo l'accertamento dell'invalidità e/o nullità e/o inefficacia del lodo arbitrale deliberato in data 15.03.2019 dal Collegio Arbitrale B, ed il conseguente accertamento che nulla è dovuto dal in favore della sig.ra CP_2 CP_1 con ogni ulteriore statuizione e vittoria di spese e compensi di causa.
L'appellante evidenziava che il Collegio Arbitrale ha concluso affermando che «senza necessità di impingere nella questione relativa all'effetto consuntivo o meno del potere di accedere per via arbitrale al Fondo di solidarietà dopo il “rigetto” dell'istanza di accesso diretto, è la descritta serie di peculiarità della fattispecie ad abilitare il Collegio al superamento di ogni preteso impedimento, pur quando ritenuto» (cfr. doc. n. 1, pg. 4).
Gli appellanti ritenevano quindi che, nel merito, gli arbitri hanno accertato e dichiarato l'intervenuta violazione, da parte della banca emittente, degli obblighi sulla stessa imposti dal T.U.F. e, per l'effetto, liquidato in favore del ricorrente una complessiva somma determinata in euro 6.000,00 .
IV. INDICAZIONE DELLE PARTI DEL LODO IMPUGNATE E DELLE MODIFICHE RICHIESTE
L'appellante ritiene che il Collegio Arbitrale ha disatteso l'eccezione preliminare spiegata dal sul presupposto che, «pur a voler ipotizzare CP_
l'efficacia preclusiva della successiva via arbitrale» in ragione della precedente attivazione dell'istanza forfetaria, (i) il rigetto di quest'ultima
«è sopravvenuto alla manifestazione della volontà di di Controparte_1 rinunciare alla stessa istanza di indennizzo diretto», sicchè - si legge nel lodo - «a siffatta comunicazione» (che gli arbitri qualificano come
“rinuncia”) avrebbe «fatto indebitamente seguito una determinazione reiettiva del FITD siccome nessuna istanza alla data del 3 ottobre 2017 - quando la stessa è stata adottata - più muoveva il potere del Gestore del
Fondo di solidarietà di determinarsi in proposito»; (ii) «la mancanza dei requisiti di accesso all'indennizzo diretto, per quanto confessato in limine
…dall'odierna ricorrente, avrebbe di per sé impedito di ascrivere all'istanza, inammissibile già in base alla prospettazione dell'autrice, ogni pur ipotizzabile capacità consuntiva dell'unico potere residuo in capo al risparmiatore, quello di accedere poi alla via arbitrale.
In un contesto ove, peraltro, come detto, la stessa aveva già CP_1 esplicitamente ammesso di aver previamente instaurato la procedura forfetaria.
Si legge nel lodo: «senza necessità di impingere nella questione relativa all'effetto consuntivo o meno del potere di accedere per via arbitrale al
Fondo di solidarietà dopo il “rigetto” dell'istanza di accesso diretto». Sulla base di dette argomentazioni (ritenute nel lodo idonee a superare il dettato normativo) gli arbitri si sarebbero sottratti dall'esaminare le disposizioni normative, di carattere imperativo, e sono giunti ad affermare che «…è la descritta serie di peculiarità della fattispecie ad abilitare il Collegio al superamento di ogni preteso impedimento, pur quando ritenuto» .
La a invero proposto una mera “istanza di ritiro” con riferimento CP_1 alla attivata procedura forfetaria, espressamente subordinando l'efficacia della stessa alla «accettazione» (non avvenuta) da parte del . CP_
Inoltre, con riferimento alla medesima “rinuncia” alla procedura forfetaria, nel lodo si legge che la stessa sarebbe stata oggetto (a) di «comunicazione ricevuta dal FITD già in data 27 dicembre 2016 (da ritenersi circostanza incontestata)» (cfr. doc. n. 1, pg. 3), laddove invece, leggendo il relativo documento, si riferiva alla data di presentazione dell'istanza forfetaria, e (b) di «comunicazione ricevuta per pec in data 4 agosto 2017», laddove invece la stessa è stata ricevuta dal il CP_
22.9.2017.
Pertanto, diversamente da quanto statuito con il lodo qui impugnato nei confronti della il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto, secondo CP_1
l'appellante, (i) prendere atto della precedente instaurazione della procedura forfetaria, quale peraltro fatto pacifico tra le parti, e (ii) dichiarare inammissibile il ricorso arbitrale presentato dalla Sig.ra CP_1 per i medesimi strumenti finanziari già attivati in sede forfetaria.
V. INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E LA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA
Per il il lodo impugnato è quindi ritenuto affetto da Controparte_4 invalidità insanabile ex art. 829 c.p.c. sotto plurimi e concorrenti profili, anzitutto avendo lo stesso deciso il merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso in quanto, a termini di legge, è preclusa l'esperibilità del procedimento arbitrale laddove l'investitore abbia, per i medesimi titoli, «inteso accedere» alla procedura forfetaria mediante «presentazione» della relativa istanza di erogazione diretta.
Il Collegio Arbitrale ha inteso non confrontarsi con il chiaro dettato normativo, ritenendo ammissibile il ricorso arbitrale stante la attivazione della procedura forfetaria in assenza dei requisiti reddituali/patrimoniali richiesti ex lege e la intervenuta istanza di ritiro formulata dalla Sig.ra in corso di procedura forfetaria, pur non essendo alla stessa CP_1 seguita accettazione da parte del . CP_
Ove il Collegio Arbitrale avesse esaminato la normativa di riferimento avrebbe constatato che le richiamate circostanze sono del tutto irrilevanti. Anzi, connotano una condotta abusiva posta in essere dalla Sig.ra CP_1 che ha inteso attivare entrambi i rimedi speciali, previsti in un sistema peraltro teso a tutelare interessi e posizioni superiori.
La conclusione a cui è giunto il Collegio Arbitrale sarebbe chiaramente censurabile essendo la statuizione in evidente contrasto con il dettato normativo di riferimento e l'Offerta al pubblico (cfr. doc. n. 2), nonché con la stessa voluntas legis.
Il Fondo concludeva quindi come segue:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione, per le ragioni di cui in narrativa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia del lodo arbitrale deliberato in data 15.3.2019 dal Collegio Arbitrale “B”, composto dal Prof. Avv. Ferruccio Auletta, dal Dott. Giuseppe Salmè e dall'Avv. Salvatore Messineo, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Roma, su ricorso n. 1559/2017 depositato in data 10.11.2017 dalla Sig.ra e per l'effetto che nulla è dovuto dal Controparte_1 [...] alla Sig.ra con ogni Parte_1 Controparte_1 conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge».
Si costituiva la parte qui convenuta, rilevando la correttezza della decisione arbitrale impugnata, e concludendo come segue:
“Nel merito, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia rigettare
l'appello presentato dal , per le motivazioni sopra enunciate, con CP_2 conferma del lodo deliberato in data 15.03.2019 dal Collegio Arbitrale B preso l'Autorità Nazionale Anticorruzione su ricorso della sig.ra CP_1 rubricato al n. 1559/2017. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende.”
LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO
Inquadramento normativo della fattispecie
Con la legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) e il d.l. 3.5.2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30.6.2016, n. 119) sono state previste le seguenti procedure speciali: (i) la «procedura forfetaria», disciplinata dal d.l. 3.5.2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30.6.2016, n. 119) e (ii) la «procedura arbitrale», disciplinata dal medesimo d.l. n. 59/2016 e dai D.P.C.M. 28.4.2017, n. 82 e D.M. 9.5.2017, n. 83, in favore di soggetti che avevano investito in banche sottoposte a procedure di risoluzione, ossia l'«investitore», che l'art. 8 d.l. 3.5.2016, n. ha definito: «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi».
La normativa è intervenuta a seguito della crisi della Banca CP_5
, Cassa
[...] Controparte_6 di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Controparte_7
[...]
Si tratta di rimedi speciali previsti in favore di investitori che risultavano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da determinati istituti di credito2, acquistati entro la data del 12.6.2014 e detenuti alla data di risoluzione delle relative banche emittenti. Mediante l'instaurazione della procedura forfetaria, l'investitore chiedeva l'erogazione di un «indennizzo pari all'80% del corrispettivo pagato per
l'acquisto degli strumenti finanziari, …al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri»3.
Diversamente, ove l'investitore avesse voluto scegliere la procedura arbitrale, avrebbe richiesto il «ristoro del pregiudizio effettivamente subito»4 (che dunque poteva essere anche superiore al suindicato 80% della procedura forfetaria), previo, in questo caso, accertamento dell'intervenuta «violazione (da parte della banca emittente o dell'intermediario intervenuto) degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - “T.U.F.”) «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati» ragione, infatti, l'erogazione liquidata all'esito di detta procedura non è stata qualificata come «indennizzo»).
Il tutto, fermo restando la (sempre esperibile) ordinaria tutela giudiziale ove l'investitore avesse invece inteso perseguire il risarcimento di ogni ragione di danno subito (appunto, non ottenibile con le suindicate procedure speciali).
Tutte le prestazioni eventualmente riconosciute in favore degli investitori all'esito della procedura speciale scelta venivano espressamente poste a carico del «Fondo di solidarietà» istituito dalla medesima legge di stabilità 2016, alimentato e gestito dall'esponente all'uopo incaricato. CP_
L'investitore che avesse scelto di accedere al Fondo di solidarietà mediante la procedura forfetaria, sarebbe stato onerato di presentare la relativa istanza, indirizzata al Fitd, «a pena di decadenza entro il 31 maggio 2017» (cfr. art. 9, sesto comma, d.l. n. 59/2016, come modificato dal d.l.
23.12.2016, n. 237, convertito). In linea con la terminologia utilizzata dal Legislatore (all'art. 9 d.l. n. 59/2016: «accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta»), il pagamento del relativo «indennizzo» veniva subordinato alla sussistenza di requisiti reddito/patrimoniali, come tali di carattere oggettivo, quali il «patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a
100.000 euro», calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 9, II comma, d.l. n. 59/2016 (come modificato dall'art. 26 bis della l. n. 15/2017), ovvero il «reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro».
Come precisato all'art. 9, IX comma, d.l. n. 59/2016, il Fitd, all'esito delle relative verifiche, «calcola l'importo dell'indennizzo (nei limiti della percentuale e al netto delle spese e rendimenti innanzi indicati) e procede alla liquidazione».
Diversamente, l'investitore [(a) in possesso dei suindicati requisiti, ma che non aveva scelto la procedura forfetaria ovvero (b) in assenza dei medesimi requisiti oggettivi] ove avesse scelto di accedere al Fondo di solidarietà mediante la procedura arbitrale, avrebbe potuto presentare il relativo ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, convenendo il , al fine di ottenere il «ristoro del pregiudizio subito» la cui CP_ prestazione «è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione (da parte degli intermediari degli) obblighi (di cui al T.U.F.)» e liquidata dal collegio arbitrale (cfr. art. 1, comma 858, L. n. 208/2015)5.
A termini dell'art. 5 D.M. n. 83/2017, «Il Fondo (Fitd), ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, chiede senza ritardo alle Banche in liquidazione
e alle Nuove Banche interessate le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l'esercizio della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei profili assegnati alla clientela e ai ricorrenti in particolare, rispetto ai rischi inerenti i titoli interessati».
Ricorso, questo, che a termini del medesimo D.M. n. 83/2017 doveva (i) presentarsi «a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data della offerta al pubblico» proposta dal , (a) contenente le modalità di CP_ instaurazione della procedura arbitrale e (b) ove è stato ribadito che «il ricorso (arbitrale) non può essere presentato nel caso in cui sia stata già attivata, per i medesimi strumenti finanziari subordinati, la procedura di indennizzo forfetario» [trattasi di offerta al pubblico (doc. n. 2) che, a termini di legge, gli investitori hanno «irrevocabilmente accettato, mediante la presentazione del ricorso al Collegio arbitrale» - cfr. art. 3 D.M. n. 83/2017]; (ii) fornire le informazioni e i documenti necessari, nonché esporre le circostanze rilevanti a fondamento della pretesa.
Per espressa voluntas legis, dunque, la normativa speciale ha previsto un regime di preclusione in ordine all'esperibilità delle relative procedure. È stato infatti previsto - come meglio si vedrà infra - che nell'ipotesi in cui l'investitore decida di adire la procedura forfetaria, allo stesso sarà inevitabilmente preclusa la possibilità di instaurare (anche in caso di esito negativo della forfetaria) la procedura arbitrale. E ciò in coerenza con (i) il dato normativo di riferimento in ordine a ciascun rimedio speciale, (ii) il favor previsto dalle procedure rispetto a quella ordinaria/giurisdizionale e (iii) le finalità socio-economiche che sottostanno all'istituzione del Fondo di solidarietà
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
In particolare il citato Art. 9., dal titolo “Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta”,In vigore dal 01/01/2019, Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1, prevede quanto segue
“1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a
100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo
10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) (lettera abrogata, a decorrere dal 22 febbraio 2017, dall'art. 9, comma
2 decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017 n. 15)….
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
…
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data”.
Va preliminarmente evidenziato che la Suprema Corte, con sentenza n.
11321/2023 del 02-05-2023 si è pronunciata proprio sulla questione relativa all'interpretazione dell'art. 9 del d.l. 59/2016, convertito in legge
119/2016, in materia di ristoro degli investitori di obbligazioni subordinate emesse da una banca in risoluzione, e la Corte di appello di Roma si è pronunciata con sentenza n. 525/2019 pubbl. il 23/01/2019 (oggetto della decisione della Corte di Cassazione) e con sentenza n. 7782/2022 pubbl. il
02/12/2022.
Il Giudice nomofilattico si è pronunciato proprio su un caso che trae origine dal ricorso di un soggetto che, dopo aver visto respinta la propria istanza di indennizzo forfetario al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), aveva adito il collegio arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ottenendo un lodo favorevole. Il impugnava CP_2 il lodo per nullità, sostenendo che la preventiva presentazione dell'istanza di indennizzo precludesse l'accesso alla procedura arbitrale. La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione, dichiarando la nullità del lodo.
La Corte di Cassazione dunque, con la citata sentenza ha deciso che "... Nel sistema positivo della disciplina delineata per la gestione della crisi delle
c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017), l'alternatività tra la procedura di indennizzo diretto forfetario e la procedura arbitrale sussiste solo per gli obbligazionisti subordinati che, possedendo i requisiti di patrimonio e di reddito previsti dalla legge, sono legittimati ad accedere al fondo di solidarietà; detta alternatività non opera qualora l'investitore sia carente dei requisiti prescritti per il ristoro automatico. ...".
In particolare la Corte di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: «Dal momento che il sistema positivo della disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette solo agli obbligazionisti subordinati, aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito, di ricorrere alla procedura diretta forfetaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l'“alternatività” della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente “alternativo”», che è per l'appunto l'ipotesi qui in esame, non avendo la requisiti reddituali previsti dalla richiamata legge CP_1 per accedere alla tutela forfetaria.
Secondo la Suprema Corte, l'obiettivo del legislatore è evitare duplicazioni di risarcimenti e un eccessivo dispendio di risorse pubbliche.
Ritiene quindi la Corte di legittimità che non ha errato la Corte territoriale nel sostenere che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario precluda, qualunque ne sia l'esito, l'accesso alla procedura arbitrale, ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 10, d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016; ha, tuttavia, errato nel riferire la disposizione a tutti gli investitori delle note banche, invece che ai soli investitori cui si applica la procedura di ristoro automatico.
Si ripercorre di seguito la ratio della normativa in esame, analizzata dalla
Corte di Cassazione e posta a base della citata decisione:
La crisi delle imprese bancarie, poiché destabilizzante del sistema economico, è da sempre gestita con norme speciali. Dopo un iniziale ricorso alle risorse pubbliche, fu affrontata dal legislatore eurounitario con una mutata prospettiva di regolamentazione e prevenzione dei dissesti bancari, secondo il principio tendenziale della risoluzione interna, senza ricorso alle finanze pubbliche, salvi casi eccezionali. In tale prospettiva è stata emessa la direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e del regolamento 2014/806/UE del 15 luglio 2014, il quale fissa norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico.
Essi facevano séguito alla Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») europea del 30 luglio 2013-C
216/01, relativa all'applicazione dal 6 di 18 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, dove - nell'esercizio dei propri compiti di valutare se gli aiuti di Stato concessi al settore finanziari o fossero compatibili con il mercato interno ex art. 108 Tfue - si ammetteva la concessione di aiuti di
Stato, ma a condizione di una condivisione degli oneri da parte degli azionisti, consistente nell'assorbimento delle perdite per mezzo del capitale, e dei creditori subordinati (salvo il pericolo per la stabilità finanziaria o risultati s proporzionati) attraverso la conversione dei crediti in capitale o la loro svalutazione.
Il principio dettato era il c.d. burden sharing: qualunque intervento pubblico nella gestione di una crisi bancaria deve essere preceduto dalla
“condivisione dell'onere” da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati della banca.
La comunicazione fu vagliata dalla Corte di giustizia (Corte giustizia UE, grande sezione, 19-07- 2016, C-526/14, la quale, pur ritenendola priva di effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri, ne sancì la compatibilità con gli artt. 107-109 Tfue.
La direttiva 2014/59/UE del 15 maggi o 2014, a modifica delle precedenti, predispose pertanto quattro diversi strumenti di risoluzione della crisi
(vendita dell'attività d'impresa, ente-ponte, separazione delle attività, bail-in), fra cui lo strumento del “salvataggio” interno, comportante «l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione» (bail-in), per correggere le distorsioni derivate dal salvataggio delle banche con risorse pubbliche (bail-out).
In attuazione della direttiva, fu emanato il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sulla risoluzione delle crisi bancarie, anche mirando all'interesse alla continuità aziendale della banca stessa, e 7 di 18 che all 'art. 1, comma 1, lett. g), definisce il bail-in come «la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori».
Modifiche, in attuazione della direttiva, furono poi realizzate al t.u.b. ed al t.u.f. dal coevo d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
Tali normative che hanno al fondo la ratio di «ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti»
(considerando n. 67 della direttiva), hanno richiesto peraltro, di volta in volta, di affrontare e superare profili di carattere sistematico: da un lato, sul piano sostanziale, comportando la ripartizione degli oneri della crisi con riguardo a categorie di soggetti che, al momento dell'operato investimento, non avevano accettato esborsi ulteriori per l'ipotesi di una crisi bancaria.
La disciplina della direttiva e quella nazionale di attuazione, esprimono l'esigenza primaria di far ricadere gli oneri non sulle finanze pubbliche, ma sui privati: azionisti e creditori, e, infine, le altre banche.
Infatti, l'art. 78 d.lgs. n. 180 del 2015 (attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio) contempla i “fondi di risoluzione”1, i quali sono istituiti presso la e sono alimentati dai contributi ordinari e CP_8 straordinari versati dalle banche, da prestiti e altre forme di sostegno finanziario, dalle somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall' ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.
Tali fondi, finanziati con i contributi del sistema bancario, si assumevano così gli oneri derivanti dai provvedimenti di gestione della crisi bancaria;
tanto che taluno ha seguitato a parlare di una 8 di 18 parziale
“collettivizzazione delle perdite”, dato che tutte le banche del sistema finanziano tali fondi, con indiretto coinvolgimento dei loro clienti. 4. - Le tecniche di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati delle “quattro banche”. La prima operazione di risoluzione di una crisi bancaria alla luce dei nuovi criteri fu quella operata dal d.l. 22 novembre 2015, n. 183 (c.d. decreto salva banche), non convertito, le cui disposizioni co nfluiro no nell'art. 1, commi 842- 853 del la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), mentre nei commi 855 -861 del medesimo art. 1 fu disciplinato il nuovo sistema del fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore dei titolari di obbligazioni subordinate.
La disciplina attiene alla risoluzione della crisi di quattro banche: il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 9 dicembre 2015, dopo la procedura di risoluzione delle medesime, previde le disposizioni di attuazione
L'art. 4, comma 2, d.m. n. 83 del 2017, prevede che «resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile», ed ancora « La proposizione di tale azione è causa di improcedibilità del ricorso» per arbitrato e, ove proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo con l'azione di risarcimento del danno patito nell'operazione di investimento.
Ciò vuol dire che nessuna alternatività si pone, in senso di reciproca esclusione con la conseguente improponibilità, tra l'azione ordinaria d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse." innanzi al giudice e l'istanza di ristoro sia essa diretta o arbitrale, nel rispetto dell'art. 24 Cost.
Mentre deriva dai principî generali in tema di risarcimento del danno che quell'azione ordinaria, in nessun caso, potrà condurre ad una locupletazione o ad un duplice ristoro.
In merito alla preclusione della tutela arbitrale speciale solo in capo agli investitori superdeboli che abbiano esperito la procedura forfetaria, la Corte di Cassazione precisa che, alla luce della richiamata disciplina positiva, secondo la sua lettera e la sua ratio, va risolta la questione all'esame tenendo presente che entrambi gli strumenti di ristoro sono stati delineati dal legislatore quali misure agevolative, ciascuno per i rispettivi titolari del diritto a farvi ricorso, da una parte, i soggetti c.d. super-deboli, individuati nelle categorie delle persone fisiche ed imprenditori individuali, con inderogabili limiti reddituali e patrimoniali;
dall'altra parte, i soggetti c.d. deboli, in quanto appartenenti a quelle medesime categorie, ma senza nessun requisito massimo di reddito e di patrimonio.
Solo ricorrendo fruttuosamente ad uno di essi potrà darsi il rimborso e mai mediante un'azione diretta ordinaria giudiziale.
La ratio non è soltanto quella di evitare la duplicazione dei risarcimenti, ma anche un inutile e soverchio dispendio di risorse pubbliche, giudiziali e no.
In tal senso, le norme hanno posto diverse “alternatività”: sia quella tra ricorso diretto al fondo e ricorso in arbitrato, da un lato (art. 9, commi 6 e 10, d); sia quella tra ricorso all'arbitrato e azione risarcitoria solo finché il primo è pendente (art. 4, comma 2, d.m. n. 83 del 2017).
Se, invece, l'investitore lo ritenga preferibile, egli resta libero di adire direttamente il giudice ordinario per tutelarsi con l'azione di cognizione, seguendo allora le normali regole del diritto sostanziale in tema di investimenti finanziari. Ne consegue che, se l'investitore, che pure abbia esperito una delle due forme facilitate di ristoro a lui riservate, ne resti insoddisfatto, egli non potrà tuttavia esperire l'altra tutela: non può più ricorrere all'altro rimedio, che pure in astratto fosse stato per lui predisposto.
La ratio del legislatore si preoccupa di ristorare, mediante il fondo di solidarietà, gli investitori secondo tecniche liquidatorie, cui l'investitore stesso può o meno aderire;
nel primo caso accetta definitivamente le condizioni stabilite dalla legge e l'alternatività dei due rimedi.
Ove egli, proposta l'istanza, anche se conclusa negativamente o in maniera insoddisfacente per lui, si attivi ulteriormente per l'arbitrato speciale, allora questo è improponibile.
Poiché lo scopo deflattivo si affianca a quello di prevenire duplicazioni nei ristori, nonché di scoraggiare l'accesso al giudice ordinario.
La Corte di Cassazione conclude quindi che da ciò discende che - dal momento che le norme menzionate permettono solo agli obbligazionisti subordinati aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito di ricorrere alla procedura diretta forfetaria, al fine di ottenere l'indennizzo a carico del precostituito fondo di solidarietà - l'“alternatività” della tutela diretta, rispetto a quella arbitrale, come posta dalle disposizioni richiamate, vige soltanto per colui che in effetti possieda i requisiti per ricorrere anche alla tutela “automatica”.
Ove un soggetto, per ragioni varie, pur senza averne dichiaratamente i requisiti, abbia comunque instato per la procedura c.d. automatica, non questa sola situazione impedisce l'arbitrato, unica forma di tutela speciale extragiudiziale prevista dal sistema normativo ricordato a suo favore per ottenere l'indennizzo a carico del fondo di solidarietà.
La regola impediente vale solo per gli investitor i c.d. superdeboli, i quali cioè hanno diritto all'indennizzo diretto e anche facoltà di adire il collegio arbitrale, onde per loro è posta la rigida alternativa electa un a via non datur recursus ad alteram. Invece, per i soggetti che non hanno comunque diritto di adire il fondo per il ristoro automatico, l'aver “tentato” questa strada (per le più diverse ragioni) potrebbe, al più, produrre una responsabilità generale da fatto illecito (assimilabile a quella dell'art. 96 c.p.c.), ove derivante da un fatto colposo o doloso che abbia cagionato un danno;
ma non impedire il ricorso in arbitri, unica strada extragiudiziaria predisposta dal legislatore per questa categoria di investitori.
Nel caso che ci occupa, con istanza del 22/28.12.2016 la Sig.ra a CP_1 scelto di accedere al Fondo di solidarietà mediante l'instaurazione della procedura forfetaria, per i seguenti strumenti finanziari subordinati:
«Carife - 1/8/16 TV Sub, IT0004064538» e «Carife - 12/17 TV Sub, IT0004291891» (a cui, ad uno è stato attribuito il n. di pratica 15260 e all'altro il n. di pratica 15276).
Con detta istanza, indirizzata al Fitd, la Sig.ra a: (i) rappresentato CP_1 di essere titolare degli ivi indicati strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., acquistati il 16.11.2007 e detenuti alla data di risoluzione del medesimo istituto di credito, (ii) dichiarato di non possedere i requisiti reddito/patrimoniali previsti ex lege, (iii) richiesto al Fitd la liquidazione di un indennizzo forfetario pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi titoli .
Alla luce della segnalata pronuncia di legittimità non sussisteva l'alternatività e, dunque, l'unico rimedio 'agevolato' possibile era per l'appunto quello esperito della tutela arbitrale.
Di qui il rigetto dell'impugnativa che ci occupa.
Le spese deguono la soccombenza e quindi, poste a carico della parte impugnante sono liquidate come da dispositivo in ragione dei medi tariffari vigenti e del valore della causa.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnane dell'ulteriore importo a titolo di contributo, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitvamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto indicata:
1) Rigetta l'impugnativa.
2) Condanna il Fondo Interbancario di tutela dei depositi alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_1 euro 1.984, oltre accessori di legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Consigliere relatore Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 78 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca