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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi 371/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1537/2021 Giudice di Pace di Avellino”:
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in San Leucio del Parte_1 C.F._1
Sannio (BN) alla via G. Verdi n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vanorio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello pec
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.21, proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Avellino, avverso i provvedimenti di sequestro, confisca ed ingiunzione di pagamento, emessi dalla . Chiedeva l'annullamento sia dell'ordinanza n. Controparte_1
pos. 3570/2020 del 07.01.2021 di confisca, che dell'ordinanza relativa al verbale n.
700016468091, redatto in data 26.05.2020 dalla Polizia Stradale di Avellino con cui veniva contestata alla conducente, , la violazione dell'art. 193 commi da 1 a 4 Parte_2
del CdS.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: l'omessa notifica ordinanza e del verbale impugnati;
-la violazione e falsa applicazione degli art. 193 co. 2 e 213 co. 9 del CdS in relazione al sequestro amministrativo di cui al verbale n. 700016468091, richiamato nel verbale di confisca.
Non si costituiva in giudizio la . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con la sentenza impugnata n. 1537/2021, Giudice di Pace di Avellino rigettava il ricorso e revocava il decreto di sospensione.
ha proposto rituale e tempestivo appello, chiedendo l'integrale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
I motivi di appello sono i seguenti: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 1 e 2 c.p.c.; - omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
- motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
E' rimasta contumace la , ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati dalla in base agli artt. 193 e 213 CdS, l'autorità Controparte_1
emittente è gravata dell'onere della prova dei presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali gli atti sono stati emessi. Nel merito è opportuno evidenziare che la non ha provato di aver Controparte_1
notificato al ricorrente il verbale di sequestro n. 700016468091 in data 26.05.2020, come si legge nell'ordinanza di confisca, notificata in data 15.3.21.
Pertanto risulta illegittima sia la sanzione amministrativa, sia la confisca disposta dalla
P.A., atteso che in base all'art. 213 co. 1 e 9 del CdS prevede che il verbale di sequestro e la contestazione andavano notificati al proprietario che era stato nominato Parte_1
custode.
Infatti, l'art. 213 co. 2 cit. dispone che: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario
o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e'
sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con
le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione.”.
In definitiva, l'appello deve trovare accoglimento, con revoca della sentenza appellata,
che contiene errori in fatto relativi alla costituzione in giudizio dell'opposta ed una CP_1
motivazione confusa e contraddittoria.
Vanno conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono gravi ragioni, connesse alla posizione di contumacia della in entrambi i CP_1
gradi di giudizio -che ha agevolato la rapida definizione della causa- ed alle ragioni per le quali la sentenza di I grado è stata revocata, per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata, nonché annulla tutti i provvedimenti impugnati come indicati in motivazione;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Avellino in data 16.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
***
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi 371/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1537/2021 Giudice di Pace di Avellino”:
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in San Leucio del Parte_1 C.F._1
Sannio (BN) alla via G. Verdi n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vanorio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di appello pec
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.21, proponeva opposizione innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Avellino, avverso i provvedimenti di sequestro, confisca ed ingiunzione di pagamento, emessi dalla . Chiedeva l'annullamento sia dell'ordinanza n. Controparte_1
pos. 3570/2020 del 07.01.2021 di confisca, che dell'ordinanza relativa al verbale n.
700016468091, redatto in data 26.05.2020 dalla Polizia Stradale di Avellino con cui veniva contestata alla conducente, , la violazione dell'art. 193 commi da 1 a 4 Parte_2
del CdS.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: l'omessa notifica ordinanza e del verbale impugnati;
-la violazione e falsa applicazione degli art. 193 co. 2 e 213 co. 9 del CdS in relazione al sequestro amministrativo di cui al verbale n. 700016468091, richiamato nel verbale di confisca.
Non si costituiva in giudizio la . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con la sentenza impugnata n. 1537/2021, Giudice di Pace di Avellino rigettava il ricorso e revocava il decreto di sospensione.
ha proposto rituale e tempestivo appello, chiedendo l'integrale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
I motivi di appello sono i seguenti: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 1 e 2 c.p.c.; - omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
- motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
E' rimasta contumace la , ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati dalla in base agli artt. 193 e 213 CdS, l'autorità Controparte_1
emittente è gravata dell'onere della prova dei presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali gli atti sono stati emessi. Nel merito è opportuno evidenziare che la non ha provato di aver Controparte_1
notificato al ricorrente il verbale di sequestro n. 700016468091 in data 26.05.2020, come si legge nell'ordinanza di confisca, notificata in data 15.3.21.
Pertanto risulta illegittima sia la sanzione amministrativa, sia la confisca disposta dalla
P.A., atteso che in base all'art. 213 co. 1 e 9 del CdS prevede che il verbale di sequestro e la contestazione andavano notificati al proprietario che era stato nominato Parte_1
custode.
Infatti, l'art. 213 co. 2 cit. dispone che: “Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario
o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e'
sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con
le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione.”.
In definitiva, l'appello deve trovare accoglimento, con revoca della sentenza appellata,
che contiene errori in fatto relativi alla costituzione in giudizio dell'opposta ed una CP_1
motivazione confusa e contraddittoria.
Vanno conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono gravi ragioni, connesse alla posizione di contumacia della in entrambi i CP_1
gradi di giudizio -che ha agevolato la rapida definizione della causa- ed alle ragioni per le quali la sentenza di I grado è stata revocata, per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata, nonché annulla tutti i provvedimenti impugnati come indicati in motivazione;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Avellino in data 16.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli