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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 471/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di PO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2021 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 12 set-tembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 novembre 2025 TRA (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (c.f. , presso i cui uffici siti P.IVA_2 in PO al Corso XVIII Agosto n. 46 è domiciliata ope legis
- APPELLANTE - E
Controparte_1 DI EN (P. VA , con sede in PO alla Via Nazario P.IVA_3 Sauro, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Marco Saraceno (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1 sito in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) alla Via Umberto I n. 40
- APPELLATO -
OGGETTO: Mediazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 12 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 16.02.2021 e notificato in pari data, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 548/2020 del Giudice di Pace di PO resa nel giudizio recante n. R.G. 866/2014 emessa il 24.11.2020, pubblicata in data 25.11.2020, non notificata, con cui il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta da e, per Parte_1 l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo oppo-sto con condanna della medesima, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifu-sione, in favore dell'opponente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 520,00 per spese e onorari, oltre spese generali, VA e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta e af-fidava le proprie contestazioni a due motivi di ricorso. Con il primo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, co. 5 ter, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 cen-surando la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva dovute le spese di mediazio-ne anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano deciso, come nel caso in esame, di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro. L'appellante rilevava, infatti, che l'oggetto della mediazione fosse il rimborso di una serie di buoni fruttiferi postali da tempo prescritti deducendo come e Prestiti, sulla Parte_1 questione, si fosse sempre conformata all'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ribadiva l'irrimediabilità della prescrizione e la conseguente impossibilità di ottenere il rimborso dei relativi titoli. Con il secondo motivo, parte appellante lamentava l'omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio ribadendo che come già dedotto nel giudizio di Parte_1 primo grado, prendeva parte al primo incontro di me-diazione esclusivamente al fine di rappresentare la propria impossibilità a proseguire nel percorso conciliativo. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento dei motivi di opposizione di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare che nulla sia dovuto da Cassa Depositi e Prestiti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di PO per le causali di cui al ricorso per ingiunzione originaria-mente proposto innanzi al Giudice di Pace di PO e, per l'effetto, revocare il decre-to ingiuntivo del Giudice di Pace di PO n. 34/2019, oggetto di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 24.06.2021 e depositata in data 25.06.2021, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di PO, il quale affermava che il primo Giudice aveva giudicato correttamente laddove riteneva, sulla base della documentazione prodotta e delle memorie depositate, l'ingresso in mediazione da par-te di Parte_1
avendo la stessa accettato il Regolamento dell'Ordine di
[...] Mediazione e il tariffario privato come rilevato e rilevabile dalla domanda di adesione alla mediazione. L'appellata rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito di rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 548/2020 del Giudice di Pace di PO pronunciata in
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data 24.11.2020 e pubblicata in data 25.11.2020, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procu-ratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di prima comparizione che, per esigenze di gestione del ruolo, veniva dif-ferita in data 06.10.2021, il Giudice rinviava la causa, per la precisazione delle conclu-sioni, all'udienza del 07.12.2022. Alla predetta udienza, veniva disposto un rinvio d'ufficio all'udienza del 10.02.2023 nella quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 18.10.2023. A seguito di ulteriori differimenti, anch'essi disposti per il gravoso carico del ruolo, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.09.2025, celebrata in modalità cartolare, nella quale il Giudice, lette le note depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Nel merito, questo Tribunale ritiene che la domanda proposta con il gravame non sia fondata e, pertanto, debba essere respinta per le motivazioni che, di seguito, si vanno a esporre.
Va premesso che, affinché possa esperita la mediazione, è necessario sostenere i costi previsti dalla procedura, denominati “indennità di mediazione”. L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione che sono a carico delle parti così come lo sono le spese vive sostenute dall'Organismo di Mediazione per la gestione dell'iter previsto. Le spese di avvio, a valere sull'identità complessiva, sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che ac-cetta al momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedi-bilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazio-ne volontaria.
Il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180 quale “Regolamento recante la de-terminazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli orga-nismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, all'art. 16, co. 11, enuncia che “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al proce-dimento”.
- 3 -
In effetti, se le spese di “avvio del procedimento” sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione (art. 16, co. 2, D.M. del 18 ottobre 2010, n. 180), le “spese di mediazione” - per quanto non sia stato raggiunto un accordo conciliativo (come risul-ta, nel caso in discorso, dal relativo verbale del 13.04.2015 - cfr. all. 1 comparsa di ri-sposta in appello) sono - in ogni caso - dovute in solido da ciascuna parte che aderisce alla mediazione, secondo “l'importo indicato nella tabella allegata al decreto” (art. 16, co. 3, D.M. cit.)
Ciò posto, la giurisprudenza di merito è unanime nel riconoscere che le spese e i costi relativi al giudizio di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giu-dizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c.. (cfr. Trib. Catanzaro, sez. I, sent. del 22 marzo 2023 n. 464; Trib. Trieste, sent. dell'11 marzo 2021; Trib. Massa, sent. del 9 novembre 2016, n. 1030; Trib. Modena, sent. del 9 marzo 2012)
Difatti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita a una relazione “cro-nologica”, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordina-mento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una plu-ralità di profili;
sicché, la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.. (cfr. Trib. Catanzaro, sez. I, sent. del 22 marzo 2023 n. 464)
Applicando i principi suesposti al caso che ci occupa, del tutto legittima appare la ri-chiesta dell'Organismo di Mediazione degli Avvocati di PO, nei confronti di della corresponsione della Parte_1 quota di propria spettanza relativa al-le spese dallo stesso sostenute per l'esperimento della procedura di mediazione.
Il credito maturato dall'odierno appellato e non onorato dalla debitrice risulta, infatti, essere certo, liquido ed esigibile avendo così tutte le caratteristiche per il recupero a mezzo ingiunzione.
Difatti, emerge per tabulas, come aderiva alla Parte_1 mediazione con l'accettazione del Regolamento del ridetto Organismo e del corrispondente tariffa-rio (cfr. all. 3 comparsa di risposta in appello) nonché con il pagamento dell'importo per le spese di avvio della procedura (cfr. all. 2 comparsa di risposta in appello).
- 4 -
Ne consegue la fondatezza del credito ingiunto e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori minimi, in considerazione della non particolare complessità della materia, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 232,00 per compensi, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Nulla sulle spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...] nei confronti dell' Parte_1 CP_1
DEGLI AVVOCATI DI EN, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 548/2020 del Giudice di Pace di PO resa nel giudizio recante n. R.G. 866/2014 emessa il 24.11.2020, pubblicata in data 25.11.2020, non notificata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla rifusione, nei confronti dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di PO, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 232,00 per com-pensi, oltre rimborso VA, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge, da di-strarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Nulla sulle spese del giudizio di primo grado;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
in per-sona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo
[...] a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in PO, lì 6 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di PO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2021 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 12 set-tembre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 novembre 2025 TRA (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (c.f. , presso i cui uffici siti P.IVA_2 in PO al Corso XVIII Agosto n. 46 è domiciliata ope legis
- APPELLANTE - E
Controparte_1 DI EN (P. VA , con sede in PO alla Via Nazario P.IVA_3 Sauro, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Marco Saraceno (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1 sito in Sant'Angelo Le Fratte (PZ) alla Via Umberto I n. 40
- APPELLATO -
OGGETTO: Mediazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 12 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello del 16.02.2021 e notificato in pari data, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 548/2020 del Giudice di Pace di PO resa nel giudizio recante n. R.G. 866/2014 emessa il 24.11.2020, pubblicata in data 25.11.2020, non notificata, con cui il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta da e, per Parte_1 l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo oppo-sto con condanna della medesima, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifu-sione, in favore dell'opponente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 520,00 per spese e onorari, oltre spese generali, VA e Cpa come per legge.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta e af-fidava le proprie contestazioni a due motivi di ricorso. Con il primo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, co. 5 ter, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 cen-surando la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva dovute le spese di mediazio-ne anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano deciso, come nel caso in esame, di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro. L'appellante rilevava, infatti, che l'oggetto della mediazione fosse il rimborso di una serie di buoni fruttiferi postali da tempo prescritti deducendo come e Prestiti, sulla Parte_1 questione, si fosse sempre conformata all'indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ribadiva l'irrimediabilità della prescrizione e la conseguente impossibilità di ottenere il rimborso dei relativi titoli. Con il secondo motivo, parte appellante lamentava l'omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio ribadendo che come già dedotto nel giudizio di Parte_1 primo grado, prendeva parte al primo incontro di me-diazione esclusivamente al fine di rappresentare la propria impossibilità a proseguire nel percorso conciliativo. L'appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, in riforma della sentenza impugnata, e in accoglimento dei motivi di opposizione di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare che nulla sia dovuto da Cassa Depositi e Prestiti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di PO per le causali di cui al ricorso per ingiunzione originaria-mente proposto innanzi al Giudice di Pace di PO e, per l'effetto, revocare il decre-to ingiuntivo del Giudice di Pace di PO n. 34/2019, oggetto di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 24.06.2021 e depositata in data 25.06.2021, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di PO, il quale affermava che il primo Giudice aveva giudicato correttamente laddove riteneva, sulla base della documentazione prodotta e delle memorie depositate, l'ingresso in mediazione da par-te di Parte_1
avendo la stessa accettato il Regolamento dell'Ordine di
[...] Mediazione e il tariffario privato come rilevato e rilevabile dalla domanda di adesione alla mediazione. L'appellata rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito di rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 548/2020 del Giudice di Pace di PO pronunciata in
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data 24.11.2020 e pubblicata in data 25.11.2020, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procu-ratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di prima comparizione che, per esigenze di gestione del ruolo, veniva dif-ferita in data 06.10.2021, il Giudice rinviava la causa, per la precisazione delle conclu-sioni, all'udienza del 07.12.2022. Alla predetta udienza, veniva disposto un rinvio d'ufficio all'udienza del 10.02.2023 nella quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 18.10.2023. A seguito di ulteriori differimenti, anch'essi disposti per il gravoso carico del ruolo, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.09.2025, celebrata in modalità cartolare, nella quale il Giudice, lette le note depositate dai procuratori costituiti, riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Nel merito, questo Tribunale ritiene che la domanda proposta con il gravame non sia fondata e, pertanto, debba essere respinta per le motivazioni che, di seguito, si vanno a esporre.
Va premesso che, affinché possa esperita la mediazione, è necessario sostenere i costi previsti dalla procedura, denominati “indennità di mediazione”. L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione che sono a carico delle parti così come lo sono le spese vive sostenute dall'Organismo di Mediazione per la gestione dell'iter previsto. Le spese di avvio, a valere sull'identità complessiva, sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che ac-cetta al momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedi-bilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazio-ne volontaria.
Il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180 quale “Regolamento recante la de-terminazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli orga-nismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, all'art. 16, co. 11, enuncia che “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al proce-dimento”.
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In effetti, se le spese di “avvio del procedimento” sono a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione (art. 16, co. 2, D.M. del 18 ottobre 2010, n. 180), le “spese di mediazione” - per quanto non sia stato raggiunto un accordo conciliativo (come risul-ta, nel caso in discorso, dal relativo verbale del 13.04.2015 - cfr. all. 1 comparsa di ri-sposta in appello) sono - in ogni caso - dovute in solido da ciascuna parte che aderisce alla mediazione, secondo “l'importo indicato nella tabella allegata al decreto” (art. 16, co. 3, D.M. cit.)
Ciò posto, la giurisprudenza di merito è unanime nel riconoscere che le spese e i costi relativi al giudizio di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giu-dizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c.. (cfr. Trib. Catanzaro, sez. I, sent. del 22 marzo 2023 n. 464; Trib. Trieste, sent. dell'11 marzo 2021; Trib. Massa, sent. del 9 novembre 2016, n. 1030; Trib. Modena, sent. del 9 marzo 2012)
Difatti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita a una relazione “cro-nologica”, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordina-mento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una plu-ralità di profili;
sicché, la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.. (cfr. Trib. Catanzaro, sez. I, sent. del 22 marzo 2023 n. 464)
Applicando i principi suesposti al caso che ci occupa, del tutto legittima appare la ri-chiesta dell'Organismo di Mediazione degli Avvocati di PO, nei confronti di della corresponsione della Parte_1 quota di propria spettanza relativa al-le spese dallo stesso sostenute per l'esperimento della procedura di mediazione.
Il credito maturato dall'odierno appellato e non onorato dalla debitrice risulta, infatti, essere certo, liquido ed esigibile avendo così tutte le caratteristiche per il recupero a mezzo ingiunzione.
Difatti, emerge per tabulas, come aderiva alla Parte_1 mediazione con l'accettazione del Regolamento del ridetto Organismo e del corrispondente tariffa-rio (cfr. all. 3 comparsa di risposta in appello) nonché con il pagamento dell'importo per le spese di avvio della procedura (cfr. all. 2 comparsa di risposta in appello).
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Ne consegue la fondatezza del credito ingiunto e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori minimi, in considerazione della non particolare complessità della materia, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 232,00 per compensi, oltre VA, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Nulla sulle spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, Sezione Prima Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da
[...] nei confronti dell' Parte_1 CP_1
DEGLI AVVOCATI DI EN, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 548/2020 del Giudice di Pace di PO resa nel giudizio recante n. R.G. 866/2014 emessa il 24.11.2020, pubblicata in data 25.11.2020, non notificata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla rifusione, nei confronti dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di PO, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del giudizio di appello che liquida complessivamente in euro 232,00 per com-pensi, oltre rimborso VA, Cpa e spese generali, se dovuti, come per legge, da di-strarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Nulla sulle spese del giudizio di primo grado;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
in per-sona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo
[...] a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in PO, lì 6 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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