Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5726 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nata\o a Palermo (PA), in data 15/02/1988 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 02/01/1986 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Monreale, via Venero n. 186, presso lo studio dell'Avv. Messina Rosaria , che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile
Con il ricorso iscritto in data 11/12/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1aprile
2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto,
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini di tutte le annotazioni conseguenziali;
Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con dimora e domicilio Persona_1
prevalente presso la madre, ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi tra le parti, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
2. I coniugi individuano quale residenza abituale per il figlio , Persona_1
l'abitazione della madre sita in Palermo nella via Vincenzo Petrigni n.16, già Parte_1
casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra alla quale rimane in ogni Parte_1
caso assegnata per abitarvi con il minore;
3. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli,
4. Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio che, attese le Parte_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile attuali esigenze lavorative e gli orari di lavoro con (turni serali e notturni) del , resterà Pt_2
a dormire presso l'abitazione del padre tutti i venerdi con prelevamento a scuola alle ore
13.00 e fino alle ore 16.00 del sabato . Quando il padre non lavora o in caso di mutate condizioni lavorative, entrambi i genitori convengono che in caso di futuro disaccordo tra i coniugi il minore trascorrerà con il padre almeno i seguenti giorni, tenuto Persona_1
conto delle esigenze del minore e di lavoro dei coniugi: per il periodo scolastico i fine settimana alternati con prelevamento a scuola dalle ore 13.00 del venerdi e con accompagnamento a scuola il lunedi mattina e con pernottamento presso il domicilio paterno;
per il periodo non scolastico: dalle ore 11 del venerdì alle ore 13.00 della lunedi con pernottamento presso il domicilio paterno;
Per le settimane in cui non è previsto la permanenza nel fine settimana , il piccolo trascorrerà con il padre i giorni di Persona_1
mercoledi e giovedi con prelevamento a scuola alle ore 13 e riaccompagnamento a scuola il venerdi mattina e con pernottamento presso il domicilio del padre;
le principali festività
natalizie tra le quali quella del Natale;
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì
dell' Angelo, ad anni alterni con la madre dalle ore 12:00 della vigilia alle 23:00del successivo giorno festivo;
Resta ferma la possibilità di uletriori diversi accordi tra le parti;
5. Durante il periodo estivo il figlio avrà diritto di trascorrere con Persona_1
ciascun genitore, quindici giorni consecutivi nei mesi di Luglio o di Agosto con pernottamento (
da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno con raccomandata AR.) con l'onere di indicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di farlo comunicare regolarmente e quotidianamente con il minore per telefono. Durante tale periodo il diritto di visita dell' altro genitore rimarrà sospeso;
è facoltà dei genitori, comunque concordare periodi e modalità diversi da quelli menzionati previo accordo telefonico;
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi. Le festività di calendario saranno trascorse dal minore con l'uno o l'altro
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile genitore a rotazione e così pure i compleanni.
6. La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata Parte_1
alla stessa per abitarla con il minore;
7. I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8. I coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione degli ulteriori beni mobili;
9. I coniugi si danno atto della reciproca equivalente, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10. Il sig. verserà mensilmente quale contributo al mantenimento del figlio Parte_2
minore la somma di € 200,00 ( euro duecento/00) e sarà corrisposta entro il Persona_1
giorno cinque (5) di ogni mese mediante versamento sulla carta PostePay Evolution con IBAN:
[...]. La sig.ra si impegna a dare tempestiva Parte_1
comunicazione in caso di modifica delle coordinate. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT;
11. I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli secondo la seguente distinzione a titolo esemplificativo e non esaustivo
A. spese rimborsabili al coniuge che le ha integralmente sostenute
(limitatamente alla quota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche se sostenute senza preventivo accordo:
• visite specialistiche prescritte dal medico curante;
• cure dentistiche presso strutture pubbliche
• trattamenti sanitari non erogati dal SSN
• ticket sanitari spese scolastiche relative a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile • tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
• libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• trasporto pubblico;
• mensa spese extrascolastiche relative a:
• tempo prolungato, prescuola e doposcuola;
• centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
B. spese straordinarie rimborsabili solo se sostenute con il preventivo accordo dell'altro coniuge:
spese mediche relative a:
• cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamenti sanitari eseguitit da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
• farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a:
• tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
• Corsi di specializzazione
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private;
• Alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche relative a :
• Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
• Spese di custodia (baby sitter)
• Viaggi e vacanze;
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Per le spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, il coniuge che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro coniuge con un preavviso,di almeno cinque giorni e che l'altro abbia obbligo entro i successivi giorni cinque , di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà approvata dall'altro coniuge e dovrà dallo stesso rimborsata limitatamente alla quota di propria spettanza, pari al
50%, ove siano debitamente documentate.
Si precisa ulteriormente che, l'Assegno unico verrà , per mutuo consenso e accordo, percepito nella misura del 100% dal sig. il quale provvederà al pagamento del corso di Parte_2
inglese e del corso di musica seguito dal piccolo ( spese che pertanto non Persona_1
rientrano tra quelle che andranno ripartite). Nei mesi estivi e comunque nei mesi di sospensione dei corsi di inglese e musica le somme relative all'assegno unico saranno divise tra i genitori per i bisogni del figlio ( pertanto il sig. provvederà Persona_1 Parte_2
a dare la relativa somma pari al 50% alla sig.ra ). Per quanto non previsto si fa Parte_1
espresso richiamo al protocollo in vigore presso il Tribunale di Palermo”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato\a a Palermo Parte_1
(PA), in data 15/02/1988, e , nata\o a Palermo (PA), in data Parte_2
02/01/1986;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 11/12/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile 4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 ( matrimonio celebrato in data 05/07/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 33, parte II, serie A, anno 2014 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile