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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2022 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BARABINO PIETRO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, Email_1
Parte ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma, dall'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente Persona_1
domiciliato a Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
di seguito, solo ha proposto opposizione al decreto n. 276, emesso il Parte_1 Pt_1
1 2017023061/S01 emesso da il 27 maggio 2019, in relazione al personale impiegato CP_1
nell'appalto per il periodo compreso tra il 4 maggio 2015 e il 31 maggio 2018.
La ricorrente contesta il verbale sotto vari profili.
In particolare, eccepisce:
- che esso si fonda sull'erroneo presupposto secondo il quale avrebbe operato CP_2
esclusivamente per nel periodo oggetto di accertamento, nonostante la presenza di Pt_1
contratto di appalto con altre società (quali Spitfire Centro s.r.l. e , Parte_2
circostanza risultante da documentazione contabile e contrattuale;
- la genericità e carenza di motivazione, specie con riferimento alle contestazioni relative alle assenze non retribuite e alle indennità di malattia;
- la natura consensuale della cessazione del rapporto di lavoro per alcuni dipendenti, con conseguente insussistenza dell'obbligo di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
- l'erronea applicazione dell'art. 1676 c.c., nonostante si tratti di azione promossa da e CP_1
non dai lavoratori;
- la irragionevole durata degli accertamenti ispettivi, protrattisi per circa due anni tra il primo accesso (20 luglio 2017) e la notifica del verbale (18 giugno 2019);
- che per le pretese contributive anteriori al 17 marzo 2017, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.
276/2003 nella formulazione vigente ratione temporis, avrebbe dovuto essere preventivamente escusso l'obbligato principale.
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le censure avversarie, chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In sintesi, l'Istituto evidenzia che:
- il verbale ispettivo è stato redatto all'esito di un accesso presso la sede operativa di CP_2
il 20 luglio 2017, durante il quale furono acquisite dichiarazioni da parte di diciannove
[...]
lavoratori e del presidente della società, nonché documentazione contabile e contrattuale;
- le omissioni contributive riguardano assenze non retribuite non giustificate né
documentate, indennità di malattia indebitamente conguagliate e mancato assoggettamento a contribuzione dell'indennità di mancato preavviso per otto lavoratori licenziati il 20 ottobre 2017;
2 - la totalità del personale di risultava impiegata nell'appalto come CP_2 Pt_1
confermato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dalla documentazione acquisita;
- la cancellazione dal registro delle imprese di il 31 dicembre 2020 ha reso CP_2
impossibile il recupero diretto delle somme, giustificando l'azione nei confronti del coobbligato solidale;
- il verbale ispettivo costituisce piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli ispettori e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sono da ritenersi attendibili in quanto rese nella immediatezza dei fatti;
- il beneficium excussionis, invocato da è stato abrogato dalla legge n. 49/2017 e Pt_1
comunque operava solo in sede esecutiva, non precludendo l'azione in sede di cognizione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e le prove orali richieste dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 6 marzo 2023) e da ultimo è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 10 luglio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
L'opposizione proposta da è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di Parte_1
seguito illustrate.
Invero, non ha assolto al proprio onere probatorio rispetto alla sussistenza dei presupposti CP_1
applicativi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, non avendo dimostrato la fondatezza dell'assunto secondo il quale la totalità del personale di sarebbe stata impiegata nell'appalto CP_2
Pt_1
Già l'atto di costituzione in giudizio si rivela lacunoso, limitandosi la resistente a richiamare le conclusioni del verbale ispettivo e i principi generali in materia contributiva, senza prendere posizione specifica sulle contestazioni sollevate dalla ricorrente.
In particolare, a fronte delle eccezioni proposte e della documentazione da questa prodotta,
l'istituto non ha offerto chiarimenti - né puntualmente contestato – quanto documentato in ordine alla presenza di ulteriori committenti della società nel periodo oggetto di CP_2
3 accertamento (doc. 4) e alla non esclusività dell'impiego dei lavoratori presso l'appalto Pt_1
(doc. 6).
A tale proposito, si limita ad affermare: “Si prende atto della documentazione depositata da CP_1
controparte ma si rappresenta che tutti i lavoratori sentiti, non solo quelli il giorno dell'accesso ispettivo
trovati intenti al lavoro ma anche quelli successivamente sentiti, hanno riferito di aver sempre lavorato presso lo stesso stabilimento e con lo stesso orario di lavoro, da diversi anni, anche negli anni precedenti
l'assunzione in con società appaltatrici diverse” (p. 10). CP_2
Tuttavia, le dichiarazioni rese dai lavoratori a cui si riferisce parte opposta sono prodotte confusamente (cfr. doc. 2 memoria) e non sono mai richiamate nell'atto di costituzione, impedendo così al giudice di verificare quali tra di esse sconfesserebbero la prospettazione attorea, avvalorando quella di omissione tanto più rilevante laddove si consideri che le CP_1
dichiarazioni sono trascritte a mano, con grafia spesso incomprensibile.
In ogni caso, l'esame delle dichiarazioni rese a non conferma la tesi dell'istituto: si prenda CP_1
ad esempio la dichiarazione di (doc. 2), nella quale si legge che egli ha lavorato Testimone_1
presso lo stabilimento senza nulla dire rispetto all'impiego esclusivo di tutto il Pt_1
personale di nell'appalto o sull'assenza di altri committenti;
o quella di CP_2 Pt_1 Per_2
(sempre doc. 2) che addirittura afferma espressamente di aver lavorato per altri.
[...]
A fronte del contegno processuale dell'istituto, poi, vi è da dire che l'istruttoria svolta in giudizio ha offerto elementi di segno contrario rispetto alle conclusioni raggiunte da CP_1
Ci si riferisce, ad esempio, alle dichiarazioni di stiratrice e addetta alla logistica, Tes_2
escussa all'udienza del 5 ottobre 2023, che ha riferito di aver lavorato anche per altri committenti, tra cui;
nello stesso senso si sono espresse , anche lei stiratrice, e CP_3 Persona_3
(escusse alla medesima udienza), le quali hanno raccontato di aver lavorato per Tes_3
varie cooperative, tra cui anche (ma non solo) . CP_2
Tali dichiarazioni (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, data la coerenza intrinseca ed estrinseca dei racconti e l'assenza di un interesse dei dichiaranti circa l'esito del giudizio, del resto, neppure ipotizzato da risultano confermate, in primo luogo, dal fatto che le fatture di CP_1
in favore di sono solo parziali e non consecutive (mancando, in particolare, le CP_2 Pt_1
4 fatture 2 e 3 del 2015, le numero 10, 17, 19, 20, 22, 24 del 2016 e le numero 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17,
18, 20, 22, 24 del 2017). Tale circostanza, già emersa dal doc. 7 ricorso (e non smentita dall'istituto che, pur avendo indicato in calce al ricorso di voler depositare le fatture di , non le ha poi CP_2
prodotte in giudizio) ha trovato conferma nei documenti trasmessi il 14 aprile 2025 su ordine del giudice dal dott. Claudio Amoroso, tenutario delle scritture contabili di dai quali CP_2
risulta la pluralità di committenti sostenuta dalla opponente.
In secondo luogo, le dichiarazioni sopra richiamate risultano corroborate dai docc. 8 e 9 ricorso, che dimostrano, per il periodo di causa, la presenza di altri contratti di appalto, nonché
l'emissione di fatture per altre società: documenti – questi, come quelli che precedono – non validamente contestati da CP_1
Di analogo tenore le risultanze del doc. 6, contenente un file estratto dal gestionale di con CP_2
le ore di lavoro dedicate all'appalto e le buste paga dei dipendenti di trasmesse Pt_1 CP_2
alla società opponente, che comprova che le ore di lavoro svolte dai dipendenti di erano di CP_2
gran lunga superiori rispetto a quelle dedicate al richiamato appalto.
Cosa che suggerisce, in assenza di una diversa ricostruzione, che i dipendenti di fossero CP_2
impegnati anche in altre attività.
Pertanto, in assenza di prova circa l'impiego esclusivo dei lavoratori di per tutto il periodo CP_2
oggetto dell'accertamento nell'appalto quest'ultima non può essere ritenuta obbligata Pt_1
al pagamento delle somme ingiunte, derivanti da omissioni contributive imputabili alla sola
CP_2
L'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, rende superflua l'analisi delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in misura compresa tra minimi e medi, tenuto conto del valore della causa (prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, vale a dire quello relativo all'intervallo da 260.001 a 520.000 euro) e della non particolare complessità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.200 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, se dovute;
3) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 10 luglio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 novembre 2021 dal Tribunale di Prato. Con tale provvedimento le è stato ingiunto il pagamento di 317.721,00 euro, oltre accessori e spese, quale obbligata in solido per le omissioni contributive accertate a carico della società come da verbale unico di accertamento n. CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2022 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BARABINO PIETRO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, Email_1
Parte ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma, dall'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente Persona_1
domiciliato a Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
di seguito, solo ha proposto opposizione al decreto n. 276, emesso il Parte_1 Pt_1
1 2017023061/S01 emesso da il 27 maggio 2019, in relazione al personale impiegato CP_1
nell'appalto per il periodo compreso tra il 4 maggio 2015 e il 31 maggio 2018.
La ricorrente contesta il verbale sotto vari profili.
In particolare, eccepisce:
- che esso si fonda sull'erroneo presupposto secondo il quale avrebbe operato CP_2
esclusivamente per nel periodo oggetto di accertamento, nonostante la presenza di Pt_1
contratto di appalto con altre società (quali Spitfire Centro s.r.l. e , Parte_2
circostanza risultante da documentazione contabile e contrattuale;
- la genericità e carenza di motivazione, specie con riferimento alle contestazioni relative alle assenze non retribuite e alle indennità di malattia;
- la natura consensuale della cessazione del rapporto di lavoro per alcuni dipendenti, con conseguente insussistenza dell'obbligo di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;
- l'erronea applicazione dell'art. 1676 c.c., nonostante si tratti di azione promossa da e CP_1
non dai lavoratori;
- la irragionevole durata degli accertamenti ispettivi, protrattisi per circa due anni tra il primo accesso (20 luglio 2017) e la notifica del verbale (18 giugno 2019);
- che per le pretese contributive anteriori al 17 marzo 2017, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.
276/2003 nella formulazione vigente ratione temporis, avrebbe dovuto essere preventivamente escusso l'obbligato principale.
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le censure avversarie, chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In sintesi, l'Istituto evidenzia che:
- il verbale ispettivo è stato redatto all'esito di un accesso presso la sede operativa di CP_2
il 20 luglio 2017, durante il quale furono acquisite dichiarazioni da parte di diciannove
[...]
lavoratori e del presidente della società, nonché documentazione contabile e contrattuale;
- le omissioni contributive riguardano assenze non retribuite non giustificate né
documentate, indennità di malattia indebitamente conguagliate e mancato assoggettamento a contribuzione dell'indennità di mancato preavviso per otto lavoratori licenziati il 20 ottobre 2017;
2 - la totalità del personale di risultava impiegata nell'appalto come CP_2 Pt_1
confermato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e dalla documentazione acquisita;
- la cancellazione dal registro delle imprese di il 31 dicembre 2020 ha reso CP_2
impossibile il recupero diretto delle somme, giustificando l'azione nei confronti del coobbligato solidale;
- il verbale ispettivo costituisce piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli ispettori e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sono da ritenersi attendibili in quanto rese nella immediatezza dei fatti;
- il beneficium excussionis, invocato da è stato abrogato dalla legge n. 49/2017 e Pt_1
comunque operava solo in sede esecutiva, non precludendo l'azione in sede di cognizione.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e le prove orali richieste dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 6 marzo 2023) e da ultimo è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 10 luglio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
L'opposizione proposta da è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di Parte_1
seguito illustrate.
Invero, non ha assolto al proprio onere probatorio rispetto alla sussistenza dei presupposti CP_1
applicativi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, non avendo dimostrato la fondatezza dell'assunto secondo il quale la totalità del personale di sarebbe stata impiegata nell'appalto CP_2
Pt_1
Già l'atto di costituzione in giudizio si rivela lacunoso, limitandosi la resistente a richiamare le conclusioni del verbale ispettivo e i principi generali in materia contributiva, senza prendere posizione specifica sulle contestazioni sollevate dalla ricorrente.
In particolare, a fronte delle eccezioni proposte e della documentazione da questa prodotta,
l'istituto non ha offerto chiarimenti - né puntualmente contestato – quanto documentato in ordine alla presenza di ulteriori committenti della società nel periodo oggetto di CP_2
3 accertamento (doc. 4) e alla non esclusività dell'impiego dei lavoratori presso l'appalto Pt_1
(doc. 6).
A tale proposito, si limita ad affermare: “Si prende atto della documentazione depositata da CP_1
controparte ma si rappresenta che tutti i lavoratori sentiti, non solo quelli il giorno dell'accesso ispettivo
trovati intenti al lavoro ma anche quelli successivamente sentiti, hanno riferito di aver sempre lavorato presso lo stesso stabilimento e con lo stesso orario di lavoro, da diversi anni, anche negli anni precedenti
l'assunzione in con società appaltatrici diverse” (p. 10). CP_2
Tuttavia, le dichiarazioni rese dai lavoratori a cui si riferisce parte opposta sono prodotte confusamente (cfr. doc. 2 memoria) e non sono mai richiamate nell'atto di costituzione, impedendo così al giudice di verificare quali tra di esse sconfesserebbero la prospettazione attorea, avvalorando quella di omissione tanto più rilevante laddove si consideri che le CP_1
dichiarazioni sono trascritte a mano, con grafia spesso incomprensibile.
In ogni caso, l'esame delle dichiarazioni rese a non conferma la tesi dell'istituto: si prenda CP_1
ad esempio la dichiarazione di (doc. 2), nella quale si legge che egli ha lavorato Testimone_1
presso lo stabilimento senza nulla dire rispetto all'impiego esclusivo di tutto il Pt_1
personale di nell'appalto o sull'assenza di altri committenti;
o quella di CP_2 Pt_1 Per_2
(sempre doc. 2) che addirittura afferma espressamente di aver lavorato per altri.
[...]
A fronte del contegno processuale dell'istituto, poi, vi è da dire che l'istruttoria svolta in giudizio ha offerto elementi di segno contrario rispetto alle conclusioni raggiunte da CP_1
Ci si riferisce, ad esempio, alle dichiarazioni di stiratrice e addetta alla logistica, Tes_2
escussa all'udienza del 5 ottobre 2023, che ha riferito di aver lavorato anche per altri committenti, tra cui;
nello stesso senso si sono espresse , anche lei stiratrice, e CP_3 Persona_3
(escusse alla medesima udienza), le quali hanno raccontato di aver lavorato per Tes_3
varie cooperative, tra cui anche (ma non solo) . CP_2
Tali dichiarazioni (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, data la coerenza intrinseca ed estrinseca dei racconti e l'assenza di un interesse dei dichiaranti circa l'esito del giudizio, del resto, neppure ipotizzato da risultano confermate, in primo luogo, dal fatto che le fatture di CP_1
in favore di sono solo parziali e non consecutive (mancando, in particolare, le CP_2 Pt_1
4 fatture 2 e 3 del 2015, le numero 10, 17, 19, 20, 22, 24 del 2016 e le numero 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17,
18, 20, 22, 24 del 2017). Tale circostanza, già emersa dal doc. 7 ricorso (e non smentita dall'istituto che, pur avendo indicato in calce al ricorso di voler depositare le fatture di , non le ha poi CP_2
prodotte in giudizio) ha trovato conferma nei documenti trasmessi il 14 aprile 2025 su ordine del giudice dal dott. Claudio Amoroso, tenutario delle scritture contabili di dai quali CP_2
risulta la pluralità di committenti sostenuta dalla opponente.
In secondo luogo, le dichiarazioni sopra richiamate risultano corroborate dai docc. 8 e 9 ricorso, che dimostrano, per il periodo di causa, la presenza di altri contratti di appalto, nonché
l'emissione di fatture per altre società: documenti – questi, come quelli che precedono – non validamente contestati da CP_1
Di analogo tenore le risultanze del doc. 6, contenente un file estratto dal gestionale di con CP_2
le ore di lavoro dedicate all'appalto e le buste paga dei dipendenti di trasmesse Pt_1 CP_2
alla società opponente, che comprova che le ore di lavoro svolte dai dipendenti di erano di CP_2
gran lunga superiori rispetto a quelle dedicate al richiamato appalto.
Cosa che suggerisce, in assenza di una diversa ricostruzione, che i dipendenti di fossero CP_2
impegnati anche in altre attività.
Pertanto, in assenza di prova circa l'impiego esclusivo dei lavoratori di per tutto il periodo CP_2
oggetto dell'accertamento nell'appalto quest'ultima non può essere ritenuta obbligata Pt_1
al pagamento delle somme ingiunte, derivanti da omissioni contributive imputabili alla sola
CP_2
L'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, rende superflua l'analisi delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in misura compresa tra minimi e medi, tenuto conto del valore della causa (prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, vale a dire quello relativo all'intervallo da 260.001 a 520.000 euro) e della non particolare complessità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.200 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, se dovute;
3) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 10 luglio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 novembre 2021 dal Tribunale di Prato. Con tale provvedimento le è stato ingiunto il pagamento di 317.721,00 euro, oltre accessori e spese, quale obbligata in solido per le omissioni contributive accertate a carico della società come da verbale unico di accertamento n. CP_2