Articolo 17 della Legge 26 giugno 1965, n. 717
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Versione
30 giugno 1965
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Versione
14 dicembre 1967
Art. 17. Contributi per l'artigianato e la pesca

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la.
Cassa concede, con i limiti e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all' articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all' articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e all' articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555 .
La Cassa inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalita' stabilite dal piano, ai pescatori singoli ed associati operanti nei territori di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all' articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634 . ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 31 ottobre 1967, n. 1083 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi previsti dall' articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717 , si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca, individuali e collettive."
Entrata in vigore il 14 dicembre 1967