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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 9 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E G I U D I C E Pt_1 Pt_2
I G I U D I C E Parte_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO
MAZZEO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 07/05/2025, i coniugi esposero che in data 06/10/1989 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati due figli, (26/11/1990) e Per_1 Per_2
(22/08/1995), entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. Precisarono che con decreto n. 71/2014 del
19/02/2014 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa undici anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto.
perde il cognome del marito che con il Parte_5
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso depositato
[...] Parte_5
in data 07/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_4
e in Trapani il 06/10/1989, Parte_5
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Trapani al n. 416, parte II, serie A, anno 1989,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_5
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 21/07/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
L V A T O R E G I U D I C E Pt_1 Pt_2
I G I U D I C E Parte_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO
MAZZEO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 07/05/2025, i coniugi esposero che in data 06/10/1989 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati due figli, (26/11/1990) e Per_1 Per_2
(22/08/1995), entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. Precisarono che con decreto n. 71/2014 del
19/02/2014 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa undici anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto.
perde il cognome del marito che con il Parte_5
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso depositato
[...] Parte_5
in data 07/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_4
e in Trapani il 06/10/1989, Parte_5
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Trapani al n. 416, parte II, serie A, anno 1989,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_5
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 21/07/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa