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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3833 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...]-Brianza, già Milano) il Parte_1 C.F._1
19/06/1959, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLIN FRANCESCO
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato TESSAROLLO MASSIMO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e celebrato in data 20.12.1980, a Tezze sul Brenta (VI), in Parte_1 CP_1 regime di comunione legale dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Tezze sul Brenta (VI), Anno 1980, Numero 33, Parte II, Serie A.
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tezze sul Brenta di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
c) statuire, a modifica di ogni precedente diversa regolamentazione, che il rapporto tra i sig.ri
[...]
e sia regolato secondo le seguenti concordate Pt_1 CP_1 pagina 1 di 3 CONDIZIONI:
1) Per concorso nel mantenimento della signora il sig. corrisponderà CP_1 Parte_1 alla stessa, in via anticipata, entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, l'assegno divorzile di € 330,00
(euro trecentotrenta/00) a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla signora . Detto CP_1 assegno dovrà essere corrisposto a partire dal mese di Ottobre 2025, e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) Le parti dichiarano di aver già regolato separatamente ulteriori rapporti economici.
3) Spese di giudizio compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ZZ SU RE (VI) in data 20/12/1980.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
20/01/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_1 CP_1
330,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
pagina 2 di 3 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in ZZ SU RE (VI) il 20/12/1980 alle condizioni in epigrafe riportate CP_1 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ZZ SU RE (VI) al n. 33, parte II, serie A, anno 1980;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3833 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...]-Brianza, già Milano) il Parte_1 C.F._1
19/06/1959, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLIN FRANCESCO
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato TESSAROLLO MASSIMO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Controparte_2
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e celebrato in data 20.12.1980, a Tezze sul Brenta (VI), in Parte_1 CP_1 regime di comunione legale dei beni, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Tezze sul Brenta (VI), Anno 1980, Numero 33, Parte II, Serie A.
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tezze sul Brenta di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
c) statuire, a modifica di ogni precedente diversa regolamentazione, che il rapporto tra i sig.ri
[...]
e sia regolato secondo le seguenti concordate Pt_1 CP_1 pagina 1 di 3 CONDIZIONI:
1) Per concorso nel mantenimento della signora il sig. corrisponderà CP_1 Parte_1 alla stessa, in via anticipata, entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, l'assegno divorzile di € 330,00
(euro trecentotrenta/00) a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla signora . Detto CP_1 assegno dovrà essere corrisposto a partire dal mese di Ottobre 2025, e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) Le parti dichiarano di aver già regolato separatamente ulteriori rapporti economici.
3) Spese di giudizio compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ZZ SU RE (VI) in data 20/12/1980.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
20/01/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno divorzile, la somma di Parte_1 CP_1
330,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
pagina 2 di 3 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in ZZ SU RE (VI) il 20/12/1980 alle condizioni in epigrafe riportate CP_1 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ZZ SU RE (VI) al n. 33, parte II, serie A, anno 1980;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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