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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12071 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/16828
TRIBUNALE DI NAPOLI
– XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 16828/2024 promosso con ricorso depositato in data
29.7.2024 da:
1) nata a [...] – Brasile, il 14/05/1963, Parte_1
residente in [...], n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito;
nato a [...] – Brasile, il C.F._1 Parte_2
16/05/2001, residente in [...], n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito ), tutti rappresentati e difesi dall'advogada C.F._2
IA RO AR, (CF: che agisce d'intesa ex art. 8 D.Lgs. C.F._3
96/2001 con l'avv. Flavia Mottola del Foro di Vicenza (CF: ), tutti C.F._4
elettivamente domiciliati presso nello studio della seconda in Vicenza, Corso Andrea Palladio
n. 15, come da procura alle liti in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOP, Dott.ssa NA IS FA, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES E 281 SEXIES
Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 6.3.24 e notificato, in uno al decreto di fissazione della presente udienza, all'amministrazione resistente in data 17/10/2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...]. Persona_1
Il tuttavia è rimasto contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con provvedimento del
27/11/25.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che i ricorrenti, e Parte_1 Parte_2
sono nipoti di , nato il [...] in [...] nel Comune di
[...] Persona_1 GG (Napoli). Quest'ultimo emigrava in Brasile, ove decedeva senza senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi brasiliano (doc. 2 allegato al ricorso).
Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra celebrato il Persona_1 Controparte_2
25/08/1906 a Sant´NA Da Vargem Grande- Brasile, sono nati in Brasile
[...]
, il 14/12/1919.A causa della difficoltà della fonetica e dell'ortografia dei nomi Per_2
italiani, il nome e il cognome dell'avo veniva erroneamente registrato come
[...]
, lo stesso cognome poi trasmesso ai suoi discendenti, tutti nati in Brasile. Dal Per_3
matrimonio tra la sig.ra ed il sig. è nata Persona_2 Persona_4
il 14/05/1963.Dal matrimonio tra la sig.ra Persona_5 [...]
ed il sig. , è nato il Persona_5 Parte_3 Parte_2
16/05/2001. Al momento della nascita della figlia risultava Per_2 Persona_3 ancora cittadino italiano. Pertanto, i discendenti di : Persona_1 Parte_1
e , sono rimasti cittadini italiani in virtù di
[...] Parte_2 quanto previsto dalla Legge n. 555/1992 o dalla Legge n. 91/1992.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta anche in virtù dei successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Com'è noto, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
In linea di principio, dunque, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara la contumacia del in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri1) Parte_1
nata a [...] – Brasile, il 14/05/1963, residente in [...]
[...]
Junqueira, n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito
;2) , nato a [...] – Brasile, il 16/05/2001, C.F._1 Parte_2
residente in [...], n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito ), sono cittadini italiani;
C.F._2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
NA IS FA
TRIBUNALE DI NAPOLI
– XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 16828/2024 promosso con ricorso depositato in data
29.7.2024 da:
1) nata a [...] – Brasile, il 14/05/1963, Parte_1
residente in [...], n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito;
nato a [...] – Brasile, il C.F._1 Parte_2
16/05/2001, residente in [...], n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito ), tutti rappresentati e difesi dall'advogada C.F._2
IA RO AR, (CF: che agisce d'intesa ex art. 8 D.Lgs. C.F._3
96/2001 con l'avv. Flavia Mottola del Foro di Vicenza (CF: ), tutti C.F._4
elettivamente domiciliati presso nello studio della seconda in Vicenza, Corso Andrea Palladio
n. 15, come da procura alle liti in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOP, Dott.ssa NA IS FA, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES E 281 SEXIES
Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 6.3.24 e notificato, in uno al decreto di fissazione della presente udienza, all'amministrazione resistente in data 17/10/2025, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...]. Persona_1
Il tuttavia è rimasto contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con provvedimento del
27/11/25.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del
Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che i ricorrenti, e Parte_1 Parte_2
sono nipoti di , nato il [...] in [...] nel Comune di
[...] Persona_1 GG (Napoli). Quest'ultimo emigrava in Brasile, ove decedeva senza senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi brasiliano (doc. 2 allegato al ricorso).
Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra celebrato il Persona_1 Controparte_2
25/08/1906 a Sant´NA Da Vargem Grande- Brasile, sono nati in Brasile
[...]
, il 14/12/1919.A causa della difficoltà della fonetica e dell'ortografia dei nomi Per_2
italiani, il nome e il cognome dell'avo veniva erroneamente registrato come
[...]
, lo stesso cognome poi trasmesso ai suoi discendenti, tutti nati in Brasile. Dal Per_3
matrimonio tra la sig.ra ed il sig. è nata Persona_2 Persona_4
il 14/05/1963.Dal matrimonio tra la sig.ra Persona_5 [...]
ed il sig. , è nato il Persona_5 Parte_3 Parte_2
16/05/2001. Al momento della nascita della figlia risultava Per_2 Persona_3 ancora cittadino italiano. Pertanto, i discendenti di : Persona_1 Parte_1
e , sono rimasti cittadini italiani in virtù di
[...] Parte_2 quanto previsto dalla Legge n. 555/1992 o dalla Legge n. 91/1992.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta anche in virtù dei successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Com'è noto, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
In linea di principio, dunque, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara la contumacia del in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri1) Parte_1
nata a [...] – Brasile, il 14/05/1963, residente in [...]
[...]
Junqueira, n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito
;2) , nato a [...] – Brasile, il 16/05/2001, C.F._1 Parte_2
residente in [...], n° 697, città Paraná - Brasile, (codice fiscale non attribuito ), sono cittadini italiani;
C.F._2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
NA IS FA