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22 agosto 2003
22 agosto 2003
Art. 2. (Applicazione e revoca della sospensione
condizionata dell'esecuzione) 1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 69-bis, commi 1 , 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni.
3. Il magistrato di sorveglianza puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell' articolo 678 del codice di procedura penale .
7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.
condizionata dell'esecuzione) 1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.
2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 69-bis, commi 1 , 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni.
3. Il magistrato di sorveglianza puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell' articolo 678 del codice di procedura penale .
7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.
Commentario • 1
- 1. Pene e sistema penitenziario – Sospensione condizionata della pena (c.d. indultino). *Denuncia per la commissione di un reato nel corso del beneficio – Revoca –…Giurisprudenza · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2006 · 0.6972044
(?) C.S. ? stato ammesso alla sospensione condizionata della pena ex Art. 1 L. 207/03 con ordinanza dd. 18.05.2005 del Tribunale di Sorveglianza di TORINO. In data 24.11.2005 il condannato era indagato in seguito ad una denuncia per utilizzo indebito di carta di credito ed inoltre era oggetto di segnalazione alla competente Procura della Repubblica per il reato di cui all?art 385 CP, essendosi illecitamente allontanato dal domicilio assegnatoli ai fini dell?esecuzione della misura di cui alla L. 207/03. Ritiene il Tribunale che con tali violazioni delle prescrizioni, sono venuti meno i presupposti in relazione ai quali il Magistrato di Sorveglianza aveva concesso il beneficio e che …
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19047Provvedimento: […] visto il ricorso con cui il P.G. lamenta violazione dell'art. 2 legge n. 207/2003 cit, sull'assunto dell'irrilevanza del momento di accertamento delle violazioni e, per contro, della rilevanza esclusiva dell'epoca della loro commissione, similmente a quanto da questa corte già affermato in tema di revoca della liberazione condizionale, con il conseguente obbligo del giudice di provvedere sulla richiesta di revoca, valutando nel merito l'entità delle violazioni e determinando, se del caso, la misura della pena ancora da scontare;Leggi di più...
- revoca·
- condizioni·
- sospensione condizionata della pena·
- pena·
- estinzione (cause di)