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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI EL ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 407/2021 depositato il 30/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 243/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 30/12/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00355 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ70E1I00353 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento viene contestato al contribuente una maggiore imposta Irap per l'anno 2013.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art 1, comma 194, della legge n.197/2022.
Il contribuente ha infatti aderito alla definizione agevolata prevista dall'art 1, commi 186- 202, della legge
197/2022.
Il contribuente ha depositato la relativa domanda e l'attestazione del pagamento eseguito.
L'Ufficio ha espressamente dato atto dell'avvenuto perfezionamento della domanda.
Spese come per legge.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.1, comma 194, della legge 197/2022;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Ancona in data 27 gennaio 2026
Il Presidente estensoredott. Davide Storti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI EL ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 407/2021 depositato il 30/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 243/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 30/12/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00355 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ70E1I00353 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento viene contestato al contribuente una maggiore imposta Irap per l'anno 2013.
Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art 1, comma 194, della legge n.197/2022.
Il contribuente ha infatti aderito alla definizione agevolata prevista dall'art 1, commi 186- 202, della legge
197/2022.
Il contribuente ha depositato la relativa domanda e l'attestazione del pagamento eseguito.
L'Ufficio ha espressamente dato atto dell'avvenuto perfezionamento della domanda.
Spese come per legge.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.1, comma 194, della legge 197/2022;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Ancona in data 27 gennaio 2026
Il Presidente estensoredott. Davide Storti