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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ,) in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv.to
Maristella Paolì dell'Ufficio dell'Avvocatura comunale e dell'avv.to
AN RO in virtù di procura rilasciata su autorizzazione della
GM n. 32 del 9.02.2024 in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Giuseppina Ludovico in Catanzaro via F. Crispi n. 5;
1 APPELLANTE
E
(Part. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv.to Brunella Candreva in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro via
A. Panella n. 1;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 24/01/2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione del
22.01.2013, ritualmente notificato, il in qualità, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...]
(d'ora in poi denominata per motivi Controparte_1
di brevità, , in qualità, proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 960/2012 R.G., emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 13.11.2012, notificatogli il 19.12.2012, con cui la suddetta società idrica gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €1.448.280,74 oltre agli interessi e spese ed accessori del procedimento monitorio, pretesa a titolo di corrispettivo per il “servizio di fornitura idropotabile dell'acqua attraverso il sistema acquedottistico regionale per il periodo dal 4° trimestre
2010 al 3° trimestre 2011, giusta convenzione stipulata tra le parti in data
28.06.2005 ed atto integrativo della convenzione di utenza del 28.06.2005”.
2 A fondamento dell'avanzata opposizione, parte debitrice ingiunta deduceva che la somma richiestagli non fosse dovuta e “l'adempimento fosse legittimamente rifiutato ex art. 1460 c.c., stante il grave inadempimento contrattuale della per il cui accertamento giudiziale, lo stesso Controparte_1
debitore avanzava contestuale domanda riconvenzionale, non avendo la predetta società adempiuto, per gli anni oggetto di fatturazione di cui al notificato decreto ingiuntivo, agli obblighi rientranti nel programma contrattuale, costituito con la convenzione di utenza conclusa con il
[...]
(comprendente la carta del servizio e gli atti integrativi) né Parte_1
agli obblighi collaterali, facendo mancare, per gli stessi anni oggetto di fatturazione, alla città di ed alle sue frazioni, acqua idonea all'uso Pt_1
umano in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 31/2001 ed agli standard di legge di cui al D.Lgs. n. 151/2006, ...in modo da salvaguardare la funzione economica sociale e lo spirito del regolamento di interessi che le parti hanno inteso raggiungere con la sottoscrizione del contratto, con violazione altresì degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, discendenti dalla violazione degli obblighi informativi sulla qualità dell'acqua, costantemente disattesi dalla . Ciò che portava, quindi, CP_1
lo stesso ente pubblico locale a concludere domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni : - “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare invalido e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 960/2012, per i titoli dedotti ed alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda e così, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del della fattura n. FC110333 Parte_1
del 10.02.2011 emessa dalla per un importo di € 53.507,47, CP_1
nonché il pagamento in acconto della fattura n. FC110606 del 6.06.2011 per un importo di € 127.589,14; - in via di Domanda Riconvenzionale accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver CP_1
3 adempiuto diligentemente ed esattamente ex art. 1176 c.c. la prestazione dedotta nel contratto, con conseguente responsabilità contrattuale ex art.
1218 c.c.; per l'effetto accertare e dichiarare legittimo ex art. 1460 c.c. il rifiuto di adempiere del di e quindi il rifiuto di pagare Pt_1 Parte_1
il corrispettivo preteso dalla per gli anni 2010 - 2011, come reazione CP_1
ragionevole e logica in senso oggettivo all'inadempimento della società; - condannare, altresì, la , al risarcimento dei danni per CP_1
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. nella misura di € 398.423,00 quale danno emergente od in quella somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito della causa, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal cd. danno patrimoniale futuro da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., alla luce di quanto previsto dall'art.
1225 c.c. sulla prevedibilità del danno;
- accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del CP_1
danno ex art. 1218 c.c. da valutarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056
c.c.; - accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale della CP_1
ha causato al rilevanti danni non patrimoniali
[...] Parte_1
ex art. 2059 c.c., sotto forma di danno all'immagine, al prestigio del Comune
e della sua amministrazione, da valutarsi in via equitativa ex artt.1226 c.c.
e 2056 c.c. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto e sino al soddisfo e con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società ingiungente, la quale, nel respingere le avverse deduzioni, che riteneva destituite di ogni fondamento, instava per il rigetto dell'opposizione, e la concessione, in via preliminare, della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.
Assumeva al riguardo, la società creditrice opposta, che era da contestare la ricostruzione fattuale operata dal e di cui alle emanate ordinanze Pt_1
sindacali di non potabilità dell'acqua, al pari, altresì, dell'incidenza causale
4 delle stesse sui corrispettivi richiesti, anche in considerazione dell'intervenuto successivo accordo integrativo del 14.09.2011 al quale riconosceva valore di chiaro riconoscimento dell'esistente credito.
Contestava, da ultimo, la correttezza degli svolti metodi di indagine e di analisi, per come compiuti e/o fatti eseguire dall'ente pubblico locale, adducendo anche la diretta responsabilità di quest'ultimo per la precarietà della rete di distribuzione interna dell'acqua, non correttamente mantenuta che finiva col creare non pochi problemi, anche di potabilità, per gli utenti del servizio idrico. Alla luce di tali deduzioni, la concludeva, quindi, CP_1
domandando l'accoglimento delle seguenti richieste : - “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per l'intero importo ivi ingiunto, al netto degli acconti nelle more corrisposti dal e dunque per € 1.267.177,14, oltre accessori e Pt_1
spese; - 2) In subordine, considerato che le ordinanze di non potabilità adottate dall'Ente hanno interessato solo 118 giorni del periodo oggetto di ingiunzione, e che per tali 118 giorni comunque il è tenuto a pagare Pt_1
il 50% del corrispettivo addebitato, mentre per gli altri il 100%, si chiede, concedere la provvisoria parziale esecutività del d.i. per il minor importo di
€ 955.923,37 (già nettato degli acconti versati dall'Ente dopo il deposito del
d.i.), oltre accessori e spese;
o in via gradata, emettere ordinanza e/o ingiunzione di pagamento ex art. 186/bis, e/o 186/ter c.p.c. Esecutiva, per la citata somma di € 984.219,10, oltre accessori;
- 3) nella più denegata ed improbabile ipotesi in cui il G.I. dovesse ritenere non potabile la risorsa idrica erogata per l'intero periodo di ingiunzione...., concedere comunque la provvisoria parziale esecutività del d.i. per il minor importo di €
633.588,55 (pari al 50% di € 1.267.177,14, intera sorte residua ingiunta ancora dovuta), oltre interessi e spese, o in via ancora più gradata emettere ordinanza e/o ingiunzione di pagamento ex art. 186/bis e/o 186/ter c.p.c. esecutiva, per la citata somma di € 633.588,55, oltre accessori;
4) nel
5 merito, rigettare l'avverso gravame, e le domande riconvenzionali ivi formulate e per l'effetto confermare il d.i. n. 960/2012, condannando il al pagamento della somma di € 1.267.177,14 ancora dovuta quale Pt_1
residuo sorte capitale ingiunta, oltre interessi e spese;
- 5) in via gradata, e nella denegata ipotesi di revoca del predetto d.i., condannare comunque il al pagamento del citato importo di € 1.267.177,14 ancora dovuto Pt_1
per la fornitura idrica resa dal 4 trimestre 2010 al terzo trimestre 2011, o del minore importo di € 955.923,37 (calcolato come sub 2 che precede); o in via ancora più gradata dell'importo di € 633.588,55 (calcolato come sub
3 che precede); o del maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio, maggiorato di interessi - anche ai sensi dell'art.
2041 c.c.; - 6) condannare controparte alla refusione delle spese e competenze del doppio giudizio, maggiorate di Cpa ed Iva nella misura di legge”. Nel corso del processo, ottenuta, dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., la provvisoria esecuzione per la posta complessiva di € 633.588,55 (avendo il Tribunale, in diversa composizione fisica, ritenuto, dopo aver rilevato che “l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che l'accordo sottoscritto tra le parti in data
14.09.2011 di rateizzazione della somma dovuta per i canoni idrici maturati alla data del 31.03.2011 costituiva espresso riconoscimento del debito”, concedibile “la parziale provvisoria esecutorietà del d.i....limitatamente al
50% in quanto quota di canone idrico comunque dovuto anche in presenza di non potabilità dell'acqua erogata nel periodo in contestazione, giusta delibera C.I.P. n. 26/75...”), il giudizio, istruito attraverso il raccoglimento di prove testimoniali, all'udienza del 16.01.2023 è stato trattenuto in decisione dallo scrivente, previa concessione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 187/2024 così statuiva: <<- rigetta l'opposizione, per come avanzata dal in Parte_1
6 qualità; - previa revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, alla luce dei pagamenti effettuati medio tempore dal condanna Parte_1
quest'ultimo ente pubblico locale, in qualità, al pagamento, nei confronti della della complessiva somma di € 1.267.177,14, oltre agli interessi CP_1
moratori, al tasso legale, a far data dal dovuto (dalla ricezione delle relative single fatture), al soddisfo;
- condanna lo stesso Parte_1
in qualità, alla refusione delle spese di lite, ivi comprese quelle afferenti al provvedimento monitorio, che si liquidano, nel complesso, in € 39.370,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La promossa opposizione appare infondata e quindi non può dirsi idonea a determinare il rigetto della pretesa creditoria vantata dalla sia pure da aggiornare CP_1
alla luce dei pagamenti, nelle more, effettuati. In limine, occorre rilevare, quale precipuo brocardo sotteso alla specifica natura dell'odierna procedura, che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.), devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non può essere considerato limitato al controllo di validità o merito del provvedimento monitorio opposto, ma involge lo scrutinio del merito (e cioè fondatezza) dell'intera pretesa vantata dal creditore. Tale orientamento è concordemente sostenuto dalla giurisprudenza dominante tanto da ammettere che il Giudice, ove ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda del creditore, indipendentemente dalla regolarità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, potendo essere integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata persino la causa petendi (cfr.
Cass. n.1690/89; n. 8082/1987 e n. 7224/1987). Ciò detto, sempre in via
7 preliminare, occorre altresì evidenziare, sul piano sostanziale, che secondo oramai pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, nel caso in cui il creditore agisca sia per l'adempimento (come accaduto nel nostro caso), sia per la risoluzione del contratto, che per il risarcimento dal danno, deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento (cfr. ex multis Cass. n.
13533/2001). Lo stesso accade, anche nel caso in cui sia dedotto non l'integrale inadempimento dell'obbligazione (per come desumibile dagli atti dell'odierno processo), ma il suo inesatto adempimento, risultando sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione ovvero ad esempio per difformità quantitative o qualitative del bene oggetto di fornitura), e gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Fatte tali precisazioni, devesi focalizzare, in primis, l'attenzione sulla esatta descrizione fattuale degli eventi descritti in atti, in modo da delimitare con esattezza il thema di indagine, anche alla luce delle contestazioni mosse dall'ente pubblico locale, odierno debitore. Nella pacificità dei rapporti contrattuali intercorsi tra gli odierni contendenti, in ordine alla gestione del servizio di fornitura idropotabile all'ingrosso nei confronti dei Comuni calabresi da parte della
(per come espressamente disciplinato: dalla legge regionale n. CP_1
10/1007, con cui si è deciso di costituire la a cui affidare poi i vari CP_1
servizi in materia;
dalla convenzione di concessione del 13.06.2003, rep. n.
41022, racc. n. 11224, con cui la Regione Calabria ha affidato tale servizio alla dal contratto di utenza del 28.06.2005 intercorso tra le odierne CP_1
parti processuali, dove negli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 è contenuta la disciplina
8 riguardante nello specifico le modalità di esplicazione della fornitura de qua ed i correlativi obblighi di pagamento incombenti sul che ne Pt_1
usufruisce), ritiene questo Tribunale che la ricostruzione dei fatti, per come operata dalla sia particolarmente attendibile e corretta, in quanto CP_1
perfettamente corrispondente alla descrizione cronologica degli occorsi eventi che hanno animato la vexata quaestio. Ed infatti, a fronte di una contestazione da parte del che va a ricomprendere l'intero Parte_1
periodo di fornitura idrica erogata dalla appare agevole rilevare, alla CP_1
luce della disamina delle 4 ordinanze sindacali di non potabilità (poi revocate), come, di fatto, tali provvedimenti abbiano solo in minima parte interferito con il periodo oggetto di ingiunzione. Nel riprendere all'uopo la dettagliata ricostruzione cronologica proveniente dalla appare CP_1
opportuno evidenziare: - che “il primo divieto viene emanato con Ordinanza sindacale n. 69 del 16.08.2010 e successivamente revocato con Ordinanza sindacale n. 72 del 20.08.2010. tale lasso temporale - dal 16 agosto 2010 al
20 agosto 2010 - ricade dunque in un periodo del tutto estraneo a quello del
d.i. opposto”; - che “il secondo divieto viene emanato con Ordinanza sindacale n. 73 del 23.08.2010 e successivamente revocato con Ordinanza sindacale n. 74 del 25 agosto 2010. Anche tale lasso temporale - dal 23 agosto 2010 al 25 agosto 2010 - ricade in un periodo del tutto estraneo a quello coperto dal d.i. opposto”; - che “il terzo divieto viene emanato con
Ordinanza sindacale n. 84 del 30.09.2010 e successivamente revocato con
Ordinanza sindacale n. 89 del 13.10.2010. tale lasso temporale - dal 30 settembre 2010 al 13 ottobre 2010 - impegna quindi solo 13 giorni del periodo oggetto del d.i. opposto (anche se per come emerso dall'istruttoria espletata l'odierna concludente ha sempre fornito acqua potabile)”; - che “il quarto divieto viene emanato con Ordinanza sindacale n. 1 del 4.10.2011 e successivamente revocato con Ordinanza sindacale n. 26 del 18.04.2012. tale lasso temporale - dal 4 ottobre 2011 al 18 aprile 2012 - impegna quindi
9 soli 105 giorni del periodo oggetto del d.i. opposto (ma, in ogni caso, dall'istruttoria espletata è risultato provato che l'odierna concludente ha sempre fornito acqua potabile)”. Ciò che porta, quindi, ad affermare, non solo che debbano essere esclusi dalla disamina dell'odierna controversia (per correttezza di metodo seguito) tutte quelle questioni attinenti all'avvenuta emanazione delle prime due Ordinanze sindacali, ma che, teoricamente, dedotto il pagamento in acconto (pari ad € 181.103,60) effettuato dal il 15.11.2010, dopo il deposito del d.i. oggetto dell'odierna Parte_1
causa, parte opponente sia rimasta comunque debitrice della restante somma di € 1.267.177,14, oltre interessi, accessori e spese. Orbene, se si ripercorrono i fatti per come accaduti, e strettamente ancorati alle ultime due
Ordinanze sindacali (la terza e la quarta), letti in diretta corrispondenza con le risultanze istruttorie complessivamente considerate (e quindi non limitate alle dichiarazioni rese dai tesi escussi, ma estese anche e soprattutto quelle documentali presenti nell'intero carteggio presente in atti), ci si accorge, con estrema evidenza, che nel periodo successivo agli eventi citati dall'odierno opponente, e dallo stesso posti a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento (ivi comprese tutte quelle vicende che hanno visto intervenire anche la Procura della Repubblica di Vibo attraverso l'emanazione di diversi provvedimenti, che allo stato, non sembrano, però, aver condotto alla conclusione di alcun giudizio di responsabilità in capo a dipendenti e/o dirigenti della difettando al riguardo la produzione di CP_1
alcuna prova documentale), il , con nota prot. n. 29121 del Parte_1
9 giugno 2011, ha chiesto alla di poter rateizzare il pagamento del CP_1
debito accumulato sino al 1° trimestre 2011 (31 marzo 2011), di cui si era riconosciuto debitore, dichiarando che “anche sulla base delle recenti analisi eseguite su prelievi di acqua provenienti dall'invaso Alaco, questa risorsa idrica risulta potabile, e, pertanto, può essere destinata a soddisfare il fabbisogno idropotabile anche della zona di Vibo Marina”. Richiesta che la
10 ha accolto, con conseguente sottoscrizione in data 14 settembre del CP_1
2011, tra le stesse parti, di un “Atto di integrazione al contratto di utenza del
28 giugno 2005, previamente deliberato dalla G.M. con delibera n. 139 del
9 giugno 2011. Ebbene, attraverso la stipula del predetto atto, preceduto dalla richiesta sopra indicata, il si è espressamente Parte_1
riconosciuto debitore e, a seguito della ottenuta rateizzazione del pagamento della somma di € 1.721.781,90, dovuta alla per la eseguita fornitura CP_1
del servizio idrico compreso dal 2° trimestre 2010 al 1° trimestre del 2011, si è impegnato a pagare i corrispettivi della fornitura decorrente dal 2° trimestre del 2011 secondo le modalità di cui alla predetta Convenzione, e quindi, nei termini di cui all'art. 6, “che resta nella sua interezza pienamente valido ed efficace” (cfr. art.
1.3 dell'Atto d'Integrazione). Inoltre “all'art.
2.1. del citato Atto integrativo, le medesime parti hanno espressamente previsto che il decadrà automaticamente dal beneficio della Pt_1
dilazione concessagli e sarà, quindi, tenuto al pagamento immediato dell'intero importo dovuto e non ancora pagato..., in caso di “ritardo di pagamento protrattosi per almeno 20 giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza di pagamento prevista nel presente atto e/o ritardo di pagamento protrattosi per almeno 20 giorni delle somme dovute per la fornitura corrente”. Ciò che porta, pertanto, a concludere, per come correttamente rilevato dal difensore della che “Nel settembre del 2011 (vale a dire CP_1
nel 3° trimestre dell'anno 2011), il ribadiva ad attualizzava i Pt_1
contenuti e le valutazioni di potabilità già espresse nella citata nota del giugno 2011 (2° trimestre dell'anno 2011), e sottoscriveva il citato Atto integrativo - senza sollevare riserva alcuna sulla qualità della risorsa sino
a quel momento erogata, impegnandosi anche a pagare i connessi corrispettivi”. Non si dimentichi, a tal proposito, e sempre per come desumibile dalla documentazione prodotta in atti dalla che “il CP_1
, dopo la nota del giugno del 2011 e dopo la sottoscrizione Parte_1
11 del predetto atto (col quale - si ribadisce - veniva rateizzato il debito maturato dal 2° trimestre 2010 al 1° trimestre 2011), ritenendo che CP_1
avesse pienamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, essendo la risorsa idrica da essa erogata pienamente potabile, il con Pt_1
versamenti del giugno 2011, dell'ottobre 2011, del dicembre 2011, del febbraio 2012 e del giugno 2012, ha provveduto a saldare interamente quanto dovuto per la fornitura idrica erogata nel 2° e nel 3° trimestre 2010
e versato acconti sul 4° trimestre 2010 (cfr. estratto conto aggiornato - doc.
6 fascicolo ”. Solo a decorrere dal luglio del 2012 tali versamenti CP_1
sono stati interrotti, ed essendo quindi lo stesso ente pubblico locale decaduto dal beneficio della dilazione, parte creditrice si è vista costretta a richiedere, al fine di ottenere il pagamento della somma residuale, il provvedimento monitorio oggetto dell'odierna opposizione. Del pari, sempre risulta documentato, che solo dopo il deposito del ricorso monitorio, lo stesso ente debitore ha provveduto ad effettuare un ulteriore versamento di €
181.103,60, effettuato nel mese di novembre del 2010, provvedendo con esso a corrispondere quota parte della sorte ingiunta, e precisamente: il saldo 4° trimestre 2010 ed acconto sul 1° trimestre 2011, lasciando residuare, quindi, sul periodo ingiunto, un debito per sorte di € 1.267.177,14, oltre accessori e spese. Pagamenti quelli da ultimo effettuati, che sono stati posti in essere dall'Ente, senza muovere alcuna riserva sull'operato della Orbene, CP_1
basterebbe questo per far emergere come il rifiuto di adempiere da parte del
(posto in essere successivamente all'ottenuta rateizzazione, Parte_1
che lo si ribadisce è stata chiesta dalla parte debitrice in epoca posteriore rispetto all'accadimento di tutte quelle vicende dalla stessa poste a base delle contestazioni mosse avverso il d.i. impugnato) debba essere ritenuto, oltre che illegittimo (difettando la proposizione dell'eccezione di cui all'art. 140 del c.c., del rinvenimento della concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni eseguite e quelle rifiutate),
12 anche contrario a buona fede, in quanto determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando ad esempio l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevanza determinante la circostanza, riscontrata nel caso di specie, che la giustificazione del rifiuto non sia resa nota alla controparte in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. Nel caso concreto, appunto, il decorso di un apprezzabile periodo rispetto all'effettuata fornitura, in uno con tutti quei fattori di cui in premessa, riferiti all'avvenuta richiesta (ed ottenimento) della rateizzazione del debito de quo, senza essersi mai doluto di alcuna cosa al riguardo, fa ritenere che il rifiuto di adempiere sia contrario a buona fede, nel senso su specificato. Ad ogni modo, e per mera completezza di indagine, devesi altresì rilevare che parte creditrice ingiungente sia riuscita a provare, nonostante non ne fosse tenuta, che le responsabilità che le erano state addebitate erano in verità insussistenti, visto che sia le risultanze documentali prodotte al riguardo, che le dichiarazioni rese dai testi escussi, si sono dimostrate convergenti verso l'unica direzione della esclusione di ogni eventuale inadempimento per come ascritto alla da parte del . Ed infatti, a parte l'assoluta irrilevanza CP_1 Parte_1
Contr ai fini che ci occupano, dei campionamenti effettuati dall in data
25.08.2010 e 30.08.2010, che riguardavano siti del tutto estranei agli schemi acquedottistici gestiti dalla è dato evidenziare che quelli svolti in CP_1
data 1.09.2010 delle acque in ingresso ed uscita da tutti e quattro i principali serbatoi cittadini gestiti da e riforniti dall'Alaco; quelli effettuati in CP_1
data 13.09.2010, quelli dell'8.10.2010 e dell'11.10.2010, evidenziavano la completa conformità delle acque, lasciando residuare delle piccole anomalie solo con riferimento ad alcuni prelievi fatti presso alcune fontane del centro cittadino - ricadenti sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione
13 comunale), tant'è vero che determinavano la immediata revoca delle relative
Ordinanza emesse al riguardo dal Sindaco. In più, devesi aggiungere, sempre al fine di avere una completa ed obiettiva visione dell'intera controversa vicenda, che tutta la vigente normativa in materia di acque destinata al consumo umano, per come rilevato dalla stessa società fornitrice (cfr. D.Lgs.
31/2001 ed i. - D.Lgs. 152/2006, in uno con tutte le raccomandazioni CP_3
ed istruzioni date dall'Istituto Superiore di Sanità, del CNR - IRSA e da tutti gli altri Enti che a vario titolo hanno disciplinato la materia) “ammette la possibilità del superamento delle concentrazioni di alcuni elementi nelle acque potabili (i c.d. “parametri indicatori”), ricomprendendo tra questi, in particolare, la concentrazione di ferro e manganese, evidenziando come
l'emanazione di provvedimenti di limitazione dell'uso dell'acqua da parte delle Autorità sanitarie sia sempre un'iniziativa estrema - da assumersi in maniera sempre molto ponderata - di concerto con il gestore delle infrastrutture idriche - e quindi con la - e solo dopo aver valutato la CP_1
reale pericolosità per la salute pubblica, valutate e comprese le cause del fenomeno, la eventuale temporaneità del fenomeno e soprattutto dopo aver individuato e messo in atto le necessarie azioni correttive”. Or dunque, nel periodo considerato, le emergenze documentali acquisite agli atti, comprovano la esistenza di una leggera non conformità per superamento delle concentrazioni di ferro e di manganese, per “un intervallo di tempo brevissimo”, subito rientrata a distanza di poche ore, con il piano ripristino delle condizioni di completa conformità; inoltre, appare necessario evidenziare, sempre in ordine al profilo del significato da attribuire ai c.d.
“parametri indicatori”, per come definiti nella specifica materia dalla disciplina vigente del settore, come parte creditrice abbia prodotto in atti dettagliata e conferente documentazione idonea a dimostrare, con specifico riferimento alla disamina dei rischi sanitari correlati ad un temporaneo superamento della concentrazione dei sopra indicati valori, come all'epoca
14 erano assolutamente da escludersi gli estremi per l'emissione delle
Ordinanze di non potabilità emessa dal Sindaco di (cfr. Parte_1
documenti “redatti dal Dott. già Direttore del reparto Testimone_1
Acque Interne del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell'Istituto Superiore di Sanità; indiscutibilmente tra i massimi esperti, anche a livello internazionale, in materia di acque potabili”). Analoghe considerazioni valgono, infine, anche per quanto accaduto in concomitanza dell'emanazione della 4° Ordinanza di non potabilità, quale effetto, secondo le giustificazioni provenienti dall'ente debitore, del campionamento delle acque in uscita dai serbatoi “Mura HE” e “Tiro A Segno”, laddove, a fronte delle valutazioni provenienti dal la avendo richiesto Pt_1 CP_1
un supporto tecnico scientifico all'Istituto Superiore di Sanità ed inviandogli i propri campionamenti, otteneva quale risposta, la “conferma della piena potabilità delle acque esaminate, senza rilevare alcuna positività microbiologica, né per coliformi totali e/o fecali né - tanto meno - per presenza di batteri patogeni” (avendo l'Istituto Superiore di Sanità riscontrato la presenza di “un'acqua grezza senza alcuna rilevante fecalizzazione e cioè di ottima qualità microbiologica, a conferma di un ambiente naturale del tutto privo di insediamenti antropici”). Ciò, quale conseguenza del fatto che la al solo fine di far luce sulle CP_1
ingiustificate preoccupazioni insorte tra i cittadini del , Pt_1 Pt_1
anche all'esito delle ordinanze sindacali, di volta in volta, emesse, e “su specifica richiesta della Dott.ssa - Dirigente di Ricerca Persona_1
presso la citata struttura dell'Istituto Superiore di Sanità - incaricata delle analisi ed alla quale era stata esposta la situazione determinatasi in città, aveva fatto campionare ed analizzare anche le acque grezze derivate dall'invaso, prima del trattamento di potabilizzazione, allo scopo di dare ai tecnici dell'Istituto una più chiara visione del contesto dal quale provenivano i campioni da sottoporre ad analisi (cfr. parere richiesto dalla
15 con propria nota n. 309 del 18.01.2011, all'Istituto Superiore di CP_1
Sanità, “in ordine alla potenziale pericolosità per la salute pubblica di un'eventuale positività per Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa nelle acque campionate entro un serbatoio di una rete di adduzione, nei termini e nelle concentrazioni presuntivamente rinvenute dal consulente tecnico della Procura, in uno con la domanda di valutare se tali risultanze avrebbero potuto sostenere l'emanazione di una Ordinanza di non potabilità ed il divieto di utilizzo delle acque per usi umani”). Il parere ricevuto “(cfr. doc. 20 contenuto nel fascicolo di parte creditrice opposta), nell'esporre in via generale la natura delle specie batteriche degli
Staphylococcus ed in particolare della specie aureus, confermava la potabilità dell'acqua erogata e che la stessa non avrebbe mai potuto rappresentare alcun pericolo per la salute pubblica e come pertanto
l'emanazione di un divieto di utilizzo...fosse stata inopportuna ed assolutamente inutile”. Tutti rilievi, questi che precedono, che risultano confermati allorquando si sono svolti due tavoli tecnici, rispettivamente del
28.09.2010 (non riguardante, però, il periodo di fornitura coperto dal provvedimento monitorio che ci occupa) e del 30.03.2011, a cui partecipava, Contr assieme al sig. Prefetto della Provincia di , ai rappresentanti dell' Pt_1
del dell e dalla “anche l'Istituto Superiore di Pt_1 Pt_3 CP_1
Sanità con il dott. Direttore del reparto Acque Interne Testimone_1
del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria”, il quale dopo aver visionato tutti gli atti fornitigli ed audito i rilievi mossi da tutte le parti in ordine ai risultati dei prelievi, per come operati nel corso del tempo, si è così espresso :“...le norme esistenti sono rigorose e puntuali e consentono di interpretare le risultanze ad oggi acquisite ai fini dei giudizi dell'idoneità delle acque al consumo.....Ai sensi del vigente D.Lgs. 31/2001
e s.m. ed i. i requisiti di potabilità vanno garantiti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano. I risultati analitici di
16 controlli su campioni prelevati secondo protocolli standardizzati, in impianti di adduzione o di accumulo sono comunque finalizzati a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, al rubinetto, i requisiti della normativa vigente (art. 5 D. Lgs. 31/'01)”. In più, lo stesso Dott. Tes_1
evidenziava, con estrema chiarezza, come: “dagli atti visionati e dalle informazioni desumibili dalla molteplicità dei controlli eseguiti risulta che la conformità delle acque per il consumo umano sia evidente e che non sembra sussistere alcun rischio sanitario associabile al consumo delle stesse. Eventuali approfondimenti relativi a potenziale presenza di fattori di rischio addizionali, ad oggi non emersi, possono essere oggetto di valutazioni della qualità della filiera in un'ottica di prevenzione futura, e non vanno intesi come presenza, allo stato attuale, di rischi per la popolazione”. Ciò che lasciava chiaramente trasparire come fosse stata avvertita la necessità e la esigenza di esortare le “Istituzioni pubbliche territoriali ad una corretta, oggettiva e costante politica di diffusione delle informazioni” in modo da evitare la diffusione di inutili ed incontrollabili allarmismi anche tra la popolazione. Appare, quindi, verosimile credere, alla luce di quanto finora emerso, che il finale intervento proposto all'esito del suddetto incontro, dalla in riferimento all'opportunità di creare un CP_1
by - pass del serbatoio di Via Tiro a Segno, per come poi dalla stessa effettuato tempestivamente, debba essere letto sia nell'ottica di prevenzione futura che allo scopo di cercare di superare quella fase di stallo che si era determinata con il . Conferma ne è, a livello documentale, Parte_1
non solo quanto riportato nello stesso verbale del Tavolo Tecnico de quo, laddove il Dirigente della pur proponendo l'intervento da ultimo CP_1
citato, si è premurato di far rilevare come questo, in ogni caso, “non migliora la qualità dell'acqua che è sempre stata potabile”, ma si è trattato di un intervento proposto solo al fine di “superare l'empasse in cui ci si è trovati”, facendo altresì presente, sempre in un'ottica di massima e fattiva
17 collaborazione, come sarà cura della medesima, “dopo l'esecuzione del by - pass, realizzare i lavori di ristrutturazione delle vasche del serbatoio, lavori anch'essi non necessari ai fini della potabilità dell'acqua distribuita ed ai fini igienico sanitario, poiché le vasche pur necessitando di piccolo lavori di manutenzione non presentano criticità”; ma anche nella successiva Nota della del 4.04.2011, dove la società stessa, a distanza di soli 4 giorni, CP_1
comunicava a tutti i partecipanti sopra indicati, che “i previsti lavori per la realizzazione del by - pass tra le condotte di entrata e di uscita del serbatoio di Via Tiro A Segno, già iniziati nella stessa giornata del 30.03.2011, sono stati completati e che effettuate le dovute prove lo stesso by - pass verrà messo in esercizio già nella giornata di domani 05.04.2011. Come da intese, Cont l' già dal prossimo giovedì 07.04 p.v. in avanti potrà provvedere ad effettuare dei nuovi campionamenti dai rubinetti di presa realizzati sulla condotta......”. Il tutto, pur “ribadendo ancora una volta l'assoluta ininfluenza nei riguardi della potabilità dell'acqua erogata”, contenendo, altresì, la inoltrata nota l'ulteriore partecipazione della “conferma, infine, che stiamo provvedendo ad affidare in regime di somma urgenza i lavori di ristrutturazione delle vasche del serbatoio, così come comunicatoVi già nella nostra nota prot. 1792 del 25 marzo u.s.. Sarà nostra cura aggiornarVi sull'avanzamento degli stessi, alla cui conclusione, anche parziale, si provvederà all'eliminazione del sopra citato by - pass”. Da ultimo, e solo per mero conforto su quanto già illustrato, non possono non richiamarsi le dichiarazioni provenienti dai testi escussi, Dott.ssa nella Persona_1
sua qualità di Dirigente di Ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha confermato pienamente quanto dedotto dalla in ordine alla CP_1
circostanza che la stessa società avesse “inviato all'Istituto Superiore di
Sanità, laboratorio di microbiologia, diretta dalla nel gennaio Per_1
del 2011 delle analisi di laboratorio su alcuni campioni di acqua prelevati dalla medesima società presso alcuni nodi idrici dello schema Alaco, e che
18 sostanzialmente gli esiti degli esami effettuati non presentavano alcun pericolo per la salute pubblica (cfr. verbale di udienza del 15.05.2015)”; geom. , già Responsabile dell'Ufficio di Zona di Vibo Controparte_4
Valentia della Cassa del Mezzogiorno - Ufficio Gestione Acquedotti
Calabria, il quale ha “sostanzialmente confermato che la rete di distribuzione idrica interna del Comune di era caratterizzata da un elevatissimo Pt_1
livello di perdite e che c'era notevole discrepanza tra l'acqua immessa in rete e quella registrata dalle utenze comunali”; dal teste dr. Tes_2
, che, escusso nel corso dell'udienza del 16.11.2015, confermava
[...]
la potabilità dell'acqua fornita dalla nel periodo per cui è causa, CP_1
riferendo in particolare che : “i parametri microbiologici non sono previsti
(dal D.Lgs 31/'01) nelle indagini di routine, tese a verificare la potabilità dell'acqua....La concentrazione di pseudomonas aeuriginosa nel numero riscontrato nella tabella sub 19 allegato al fascicolo non è CP_1
pericolosa per la salute pubblica....Dai campionamenti che sonno stati effettuati è emersa la potabilità dell'acqua secondo i parametri di cui alla legge 31/01 e di cui all'all. 19 del fascicolo . Anche l'ultimo CP_1
testimone escusso, tale , dipendente del , Testimone_3 Parte_1
ha confermato, sostanzialmente, quanto addotto dalla “in ordine ai CP_1
rapporti tra quest'ultima ed il , inerenti la erogazione Parte_1
dell'acqua in alcuni particolari periodi dell'anno ed in alcune fasce orarie”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la promossa opposizione non può che essere rigettata. Il provvedimento monitorio, oggetto di lite, dovrà, tuttavia, essere revocato dovendosi provvedere, alla luce dei pagamenti operati, medio tempore, dal , alla determinazione del credito residuo Parte_1
dovuto, ammontante a complessivi € 1.267.177,14 (ovvero € 1.448.280,74 -
€ 181.103,60 tenuto conto del pagamento effettuato dal in data Pt_1
15.11.2012), oltre agli interessi legali dalla data del dovuto, sino al soddisfo.
19 Nulla, invece, spetta a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, per come del resto statuito nell'emesso decreto di ingiunzione che non ne ha fatto menzione. Le spese del giudizio, ivi comprese quelle afferenti alla fase monitoria, seguono il criterio della soccombenza e, calcolate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata, trovano ristoro come da dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello il formulando sette Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati. Spiegava domanda di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Sentire accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 187 del 24.1.2024 e, questa integralmente riformando, così statuire: a) disporre in via prioritaria e pregiudiziale la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) nel merito poi accogliere le conclusioni già rassegnate e precisate dall'ente appellante nel corso del primo grado del giudizio e quindi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare invalido e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 960/2012, per i titoli dedotti e alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda e cosi, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del della Parte_1
fattura n. FC110333 del 10.2.2011 emessa dalla per un importo CP_1
di € 53.507,47, nonché il pagamento in acconto della fattura n. FC110606 del 6.6.2011 per un importo di € 127.589,14; 2. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per CP_1
non aver adempiuto diligentemente ed esattamente ex art. 1176 cc. la prestazione dedotta nel contratto, con conseguente responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc;
3. per l'effetto accertare e dichiarare legittimo ex art. 1460 cc il rifiuto di adempiere del Comune di e quindi Parte_1
20 il rifiuto di pagare il corrispettivo preteso dalla per gli anni 2010- CP_1
2011, come reazione ragionevole e logica in senso oggettivo all'inadempimento della società; 4. condannare poi la al CP_1
risarcimento in favore del concludente dei danni da inadempimento Pt_1
contrattuale ex art. 1218 cc nella misura di € 398.423,00 quale danno emergente o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito della causa, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal cd. danno patrimoniale futuro da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 cc.
e 2056 cc, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 1225 cc sulla prevedibilità del danno;
5. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc. da parte della CP_1
e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno ex art.1218
[...]
cc da valutarsi in via equitativa ex artt. 1226 cc e 2056 cc;
6. accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale della ha causato CP_1
al rilevanti danni non patrimoniali ex art. 2059 cc., Parte_1
sotto forma di danno all'immagine, al prestigio del Comune e della sua
Amministrazione, da valutarsi e liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 cc e
2056 cc. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
7. condannare infine la società appellata alla rivalsa delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto dell'inibitoria e del CP_1
gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'Ecc.ma Corte in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto dal Parte_1
perché errato ed infondato, con conferma della sentenza n. 187 del
[...]
Tribunale civile di Catanzaro del 21-24 gennaio 2024. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.>>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione con ordinanza del 13 luglio 2024 rigettava l'istanza di inibitoria e provvedendo ai sensi dell'art. 21 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Successivamente con ordinanza in data 24 luglio 2024, deliberando su istanza di correzione di errore materiale spiegata da parte appellante con atto del 16 luglio 2024, così pronunciava: >; confermava l'udienza di rinvio ed i termini perentori assegnati.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della decisione della stessa all'udienza del 3 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo, non titolato, l'appellante lamenta e chiede che la sentenza venga riformata escludendo la valenza che il Tribunale ha indebitamente riconosciuto: 1) alla nota del Comune di Parte_1
9.6.2011 prot. n. 29121 e 2) all'Atto di integrazione al contratto di utenza sottoscritto dalle parti in data 14.09.2011.
Osserva, in relazione al primo documento, che il Tribunale ne ha travisato la portata, avendone ricavato un riconoscimento generale con valore pseudo
22 confessorio della potabilità dell'acqua fornita dalla Evidenziava che CP_1
la nota suddetta andava, invece, contestualizzata riferendosi essa ad una: << ennesima emergenza relativa alla fornitura di acqua nello specifico per la zona di Vibo Marina, emergenza che a quella data era stata superata essendo stata acquisita la prova della sopravvenuta potabilità dell'acqua fornita.>>
Significava che la dichiarazione contenuta nella nota suddetta non poteva venir stravolta nel suo contenuto ed intesa quale riconoscimento da parte del di della legittimità dell'operato di nell'intero Pt_1 Parte_1 CP_1
arco temporale delle vicende oggetto di causa. Traeva la conseguenza che la sentenza andava riformata essendo la dichiarazione suddetta assurta, erroneamente, ad elemento determinante per la formazione del convincimento del primo giudice.
In relazione al secondo documento titolato ” atto integrativo” sottoscritto in data 14.09.2011 [nel cui contenuto il primo giudice aveva individuato un formale riconoscimento da parte del Comune di del proprio Parte_1
debito nei confronti di e contestualmente, una rinuncia delle CP_1
contestazioni in precedenza mosse a circa la non potabilità CP_1
dell'acqua fornita] evidenziava che esso era titolato “ atto integrativo della convenzione”, sicché era evidente che l'intento perseguito dalle parti era quello di ridisciplinare le modalità di pagamento delle forniture d'acqua oggetto della convenzione in considerazione del fatto che, per una serie di vicende, il di trovava in arretrato con i pagamenti. Sosteneva che Pt_1
esse parti, integrando la convenzione, avevano inteso regolamentare ex novo i tempi ed i modi del pagamento del dovuto;
che, sottoscrivendo l'Atto
Integrativo, il Comune non aveva inteso entrare nel merito dei rilievi fino a quel momento sollevati in ordine alla qualità dell'acqua fornita, rilievi nei quali infatti ha insistito anche dopo la firma di quell'atto << alla luce delle complesse vicende, anche giudiziarie penali, che si riferivano alla non potabilità dell'acqua fornita.>> Chiariva che, al tempo della sottoscrizione
23 dell'atto Integrativo, erano in corso indagini della Procura della Repubblica di che erano sfociate nel sequestro di alcuni serbatoi di Parte_1
accumulo dell'acqua e nella formulazione di ipotesi di reato a carico del personale per altro verso, il ritardo nei pagamenti da parte del CP_1
era un dato di fatto che non poteva essere contabilmente ignorato Pt_1
dall'Ente Pubblico. Deduceva l'erroneità dell'interpretazione fornita dal
Tribunale che ne aveva tratto la valenza di atto di riconoscimento di debito.
Evidenziava la violazione del disposto di cui all'art. 1988 cod. civ. trattandosi di norma che poneva la sola inversione dell'onere della prova con riguardo all'esistenza del rapporto sottostante, la cui esistenza si doveva presumere, fino a prova contraria. Chiariva che, in virtù della sottoscrizione dell'atto di
Integrazione, ben avrebbe potuto fondare il proprio ricorso CP_1
ingiunzionale su detto atto in luogo della convenzione esistente sin dal 2005
e sulle fatture non pagate emesse in relazione a detta convenzione, ma giammai il giudicante avrebbe potuto trarre l'implicita rinuncia da parte del alle contestazioni insorte in ordine alla non utilizzabilità per uso Pt_1
potabile dell'acqua fornita da Ribadiva la vigenza delle CP_1
contestazioni, la rilevanza delle stesse a sostegno dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal nei confronti dell'atto di ingiunzione essendo Pt_1
legittimo il rifiuto di pagare forniture non correttamente eseguite. Chiedeva la riforma della sentenza che, male interpretando tali documenti, aveva violato il disposto di cui all'art. 2697 cod. civ., dell'art. 1218 cod. civ e degli artt. 113 e 116 c.p.c.
§ 5.2 – Con il secondo motivo non titolato l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione resa da Tribunale con riguardo all'affermata illegittimità del rifiuto da parte del al pagamento delle forniture, successivamente Pt_1
all'ottenuta rateizzazione. Richiamava le censure svolte con riguardo all'atto integrativo - a cui, come evidenziato, non poteva riconoscersi valenza di rinuncia implicita a far valere le eccezioni relative al rapporto sottostante in
24 virtù di una diversa regolamentazione dell'assetto degli interessi delle parti –
e le censure svolte con riguardo all'errata applicazione dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ., ritualmente e fondatamente proposta da esso con Pt_1
riguardo all'intero credito, in esso compresa la porzione oggetto di ricognizione di debito. NT che il Tribunale aveva omesso di compiere la dovuta valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo alla funzione economico sociale del contratto ed alla rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. Evidenziava che il
Tribunale con l'errata decisione assunta, si era sottratto alla valutazione degli opposti inadempimenti ed aveva omesso di valutare l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. dal momento che, solo ove avesse accertato che l'inadempimento del si potesse qualificare di scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., Pt_1
in tal caso il suo rifiuto ad adempiere sarebbe stato legittimo;
ugualmente per controparte. Rappresentava che il criterio al quale il Tribunale si sarebbe dovuto attenere era quello di valutare il nesso di interdipendenza tra le prestazioni ineseguite o rifiutate. Ribadiva che l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal era legittima in quanto proporzionale Pt_1
all'inadempimento posto in essere da e proposta in piena buona fede CP_1
in un contratto, a prestazioni corrispettive, quale andava qualificato il contratto di somministrazione di acqua. Evidenziava che trattandosi di controversia afferente al pagamento del servizio quale corrispettivo dello stesso, inevitabilmente la qualità del servizio incideva sul pagamento. Invero, era obbligo di fornire acqua potabile. Venendo alla disamina dei CP_1
rispettivi obblighi, il ha evidenziato che con l'art. 4 della Pt_1 CP_1
Convenzione si era assunta la responsabilità della qualità dell'acqua erogata, includendo anche i serbatoi;
si era altresì impegnata ad assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legge per le acque destinate al consumo umano e ad effettuare, sistematicamente, controlli interni, per una verifica puntuale e continua delle caratteristiche qualitative dell'acqua al fine di
25 tutelare la salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalla normativa vigente e di tutte le disposizioni contenute del D.Lgs n. 31/2001; che si era impegnata CP_1
contrattualmente a rendere noti periodicamente i principali dati quali- quantitativi dell'acqua e ad informare tempestivamente l'utenza sulle misure adottate in caso di crisi qualitativa dell'acqua, al monitoraggio continuo, ad intervenire tempestivamente per l'ipotesi di difformità, anche saltuaria, dei parametri. Segnalava che, a fronte della richiesta di pagamento effettuata da con il decreto ingiuntivo, esso Comune aveva sollevato eccezione di CP_1
inadempimento sicché l'onere della prova di aver esattamente adempiuto ricadeva su che non aveva fornito la prova idonea a CP_1 CP_1
superare la presunzione di responsabilità nascente dall'art. 1218 cod. civ. circa l'inesatta esecuzione del contratto di somministrazione e, nella specie, di aver fornito acqua potabile;
né aveva provato l'eventuale fatto del terzo rappresentato dalle asserite carenze manutentive delle condutture idriche comunali e della circostanza relativa alla chiusura delle saracinesche in uscita dei serbatoi e dell'incidenza causale sulla potabilità dell'acque oltre che sulla presenza, negli edifici, di serbatoi di accumulo. Sosteneva che la decisione di prime cure era errata in quanto il Tribunale, oltre a non aver applicato correttamente i criteri di ripartizione dell'onere della prova, non aveva nemmeno valutato le risultanze dell'istruttoria, dalla quale emergeva l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali. CP_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo non titolato l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale – a pag. 5 – dopo aver – erroneamente
– giudicato corretta la ricostruzione dei fatti di causa operata da CP_1
aveva, in maniera nuovamente errata – rilevato che le quattro ordinanze sindacali che avevano inibito l'uso dell'acqua avessero: << solo in minima parte interferito con il periodo oggetto di ingiunzione >> ricavandone, di conseguenza ma sempre erroneamente, l'irrilevanza ai fini di causa delle
26 prime due e cioè quella del 16.08.2010 e quella del 23.08.2010 e la riduzione a soli 118 dell'inadempimento di a fronte di una vicenda così CP_1
complessa, caratterizzata da continue segnalazioni di non idoneità dell'acqua per uso domestico.
§ 5.4 – Con il quarto motivo, non titolato, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Tribunale nella parte in cui, per un verso, ha accertato l'avvenuto adempimento da parte di CP_1
degli obblighi nascenti a suo carico dalla convenzione e, per altro verso, ha disconosciuto gli inadempimenti imputati dal ad essa Pt_1 CP_1
censura la sentenza per avere il Tribunale affermato, specularmente, che esso si era reso inadempiente ai suoi obblighi avendo illegittimamente Pt_1
rifiutato il pagamento delle forniture contestate. Segnalava che tale errore derivava sempre dalla lettura parziaria delle risultanze di giudizio (cfr. pag.
21 atto di appello). Tanto premesso, l'appellante, al fine di chiarire la rilevanza dei reciproci inadempimenti procedeva alla ricostruzione dei fatti, seguendo il criterio cronologico della scansione degli eventi:
§ 5.4.1 – Rappresentava che la vicenda aveva visto il suo esordio in data 15 agosto 2010 allorché i cittadini residenti nella zona di Vibo Valentia Centro avevano segnalato la colorazione marrone dell'acqua che fuoriusciva dai rubinetti ed il suo odore nauseabondo;
che in data 16 agosto 2010 il Sindaco di aveva emesso ordinanza per vietarne l'uso alimentare e Parte_1
potabile alla popolazione e, con nota in pari data, il dirigente del settore 6
Lavori Pubblici aveva richiesto all dell Controparte_5 CP_6
la predisposizione di verifiche sulla potabilità dell'acqua; che
[...]
identica richiesta veniva inoltrata sempre in data 16 agosto a che CP_1
rispondeva con nota in pari data a firma del responsabile di zona del seguente contenuto: <per un difetto all'impianto di disinfezione presso l'impianto di potabilizzazione dell'Alaco a servizio di codesti centri, si è determinato un
27 eccesso di ipoclorito di sodio. PER QUANTO SUDDETTO SI CONSIGLIA
L'USO DELLA RISORSA IDRICA SOLO PER FINI IGIENICI".>>.
Segnalava che tale dichiarazione era risultata non veritiera tanto da portare ad indagine penale nella quale il PM della Procura della Repubblica aveva formulato a carico del redattore di detta nota l'imputazione per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p.; che anche i risultati delle analisi chimiche espletate da sui campioni di acqua prelevati in data 16.08.2010 Pt_3
all'uscita del serbatoio denominato Sopraelevato di attestavano Parte_1
l'inquinamento poiché erano emersi valori non conformi di cloro per eccesso rispetto al limite di 0,2 mg/l (riscontrato 0,4 mg/l). Il responsabile Pt_3
evidenziava altresì la presenza nell'acqua di ferro che, seppure entro i limiti di legge, rappresentava un parametro non desiderabile. Che il guasto veniva riparato come da comunicazione del 17 agosto 2010 ed i prelievi dei campioni d'acqua effettuati in data 18 agosto 2010 in vari punti della città, in entrata ed Cont in uscita dai serbatoi gestiti da (Sopraelevato, Tiro a Segno, CP_1
erano risultati conformi. In conseguenza di ciò data 20 agosto 2010 il Sindaco con ordinanza n. 72 revocava l'ordinanza n. 69 del 16 agosto 2010.
§ 5.4.2 – Il problema dell'acqua sporca si riproponeva in data 22 agosto 2010 ed il Sindaco emetteva l'ordinanza n. 73 registrata in data 23 agosto 2010; in data 23 agosto il dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici convocava presso la Contr sede comunale il responsabile Igiene Pubblica dell e al fine di CP_1
fare il punto sulla problematica dell'acqua potabile ed in tale sede i Contr responsabili di e ribadivano che il problema dell'acqua sporca CP_1
era da ricondursi all'iperclorazione avvenuta nei giorni precedenti ed alle condizioni delle tubature cittadine;
che anche tale dichiarazione era risultata non veritiera nell'ambito delle indagini penali. Il Dipartimento prevenzione Contr dell trasmetteva in data 25 agosto i risultati delle analisi di laboratorio esperite sui campioni prelevati in data 23 agosto con giudizio di potabilità
28 dell'acqua ed il Sindaco in data 25 agosto, con ordinanza n. 74, revocava l'ordinanza n. 73.
§ 5.4.3 – ripresentatosi il problema dell'acqua sporca il dirigente del Settore
6 Lavori pubblici con nota in data 31 agosto 2010 sollecitava nuovo Contr intervento di e dell ed intimava a la trasmissione di CP_1 CP_1
copia delle analisi in suo possesso effettuate, in entrata ed in uscita, sui Contr serbatori che alimentavano la città. L' in data 6 e 7 settembre 2010 comunica gli esiti di non conformità dell'acqua ad uso potabile;
il Comune si attivava contestualmente per effettuare dette analisi ambientali affidandosi a
Calabria Service srl e dai campioni prelevati emergeva che la qualità dell'acqua non era conforme presentando una quantità di manganese superiore ai limiti di riferimento.
§ 5.4.4 – ripresentatosi il problema dell'acqua sporca il dirigente del Settore
6 Lavori pubblici con nota in data 26 settembre 2010 richiedeva un sopralluogo dei tecnici di presso i serbatoi di accumulo località Tiro CP_1
a Segno che presentavano, in entrata ed in uscita, una colorazione dell'acqua giallo-marrone uguale a quella riscontrata in città. Seguiva scambio epistolare tra (cfr. pag. 25-26 atto di appello) in cui il Sindaco Parte_4
lamentava il mancato riscontro della nota 9 settembre 2010 con cui veniva richiesta a la consegna di copia delle analisi di verifica sulla CP_1
composizione chimico- batteriologica dell'acqua erogata, con particolare riferimento ai derivati di cloro e manganese;
il Sindaco provvedeva ad attivare la Prefettura con la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico stante la sistematicità degli episodi di non potabilità dell'acqua. In data 30 settembre 2010 perveniva al la missiva (all. 30 alla cui Pt_1 CP_1
lettura si rinvia) di giustificazione circa la leggera colorazione giallastra delle acque. L'appellante significava che anche tale nota veniva smentita nel corso Contr delle indagini penali. In pari data perveniva la nota dell' che segnalava
29 la presenza nell'acqua di ferro e manganese con dosaggio superiore ai limiti Contr previsto dal D.Lgs n. 31/2001 e, contestualmente, l sollecitava l'emanazione di ordinanza che vietasse l'utilizzo dell'acqua a scopo alimentare. Il Sindaco emetteva in data 30 settembre 2010 l'ordinanza n. 84 con cui vietava l'utilizzo dell'acqua ad uso alimentare. Anche in data Pt_3
4 ottobre 2010 comunicava al Sindaco di i risultati non Parte_1
conformi dei campioni di acqua prelevati in data 30 settembre 2010 per eccesso di manganese;
l'Asp con nota del 5 ottobre informava il Sindaco che l'acqua non rientrava nei limiti previsti dal D.Lgs n. 31/2001 per l'uso potabile. Seguiva un carteggio tra i soggetti coinvolti ed il Prefetto, che chiedeva di essere informato (pag. 27 e 28 atto di appello). In data 13 ottobre
2010, risultando dalle analisi che l'acqua era nuovamente potabile, il Sindaco revocava l'ordinanza n. 84 del 30 settembre 2010. Seguiva carteggio tra il e essendosi So,ri.cal lamentata con nota in data 19.10.2010 Pt_1 CP_1
dell'emissione dell'ordinanza di divieto del consumo di acqua per uso alimentare in quanto la presenza di ferro e manganese non andava ad incidere sulla potabilità dell'acqua, a cui replicava il Sindaco evidenziando che Contr l'ordinanza di divieto era stata emessa sulla base della nota dell' di non potabilità dell'acqua.
§ 5.4.5 – L'appellante ha evidenziato che anche le frazioni presentavano problemi di potabilità dell'acqua; nello specifico i campioni d'acqua prelevati in data 28 ottobre 2010 sia presso la frazione di Piscopio che presso la frazione di Vena Inferiore avevano evidenziato la presenza di coliformi totali e fecali. Il Sindaco ha emesso le ordinanze n. 91 e n. 92 di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua in suddette frazioni per l'uso potabile ed alimentare fino all'esito di nuovi accertamenti;
il servizio veniva sostituito con autobotti. Contr L con nota del 15.12.2020 comunicava la non potabilità dell'acqua; comunicava la conformità ai parametri di legge del parametro cloro CP_1
30 residuo. Le ordinanze di divieto venivano revocate in data 16 e 17 dicembre
2010.
§ 5.4.6 – Il Prefetto di con nota del 13.12.2010 inoltrava al Parte_1
Sindaco segnalazione di inquinamento dell'acqua potabile nei siti AN
Aloi, Serbatoio Mura HE Uscita su comunicazione della Procura della
Repubblica.
§ 5.4.7 – L'appellante ha rappresentato che continuavano i reclami al Pt_1
da parte dei cittadini per cattivo odore dell'acqua e torpidità della stessa a cui faceva seguito l'iniziativa del Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici che richiedeva in data 15.12.2010 a la trasmissione delle analisi chimico CP_1
-batteriologiche effettuate giornalmente in uscita dai serbatoi cittadini.
§ 5.4.8 – I Nas procedevano in data 3 gennaio 2011 al sequestro del serbatoio denominato Tiro a Segno ubicato in e gestito da per Parte_1 CP_1
la presenza di acqua non conforme e potenzialmente pericolosa per la salute umana, oltre la presenza del batterio staphylococcus aureus con valore di 24 ufc/250 ml, del batterio Pseudomoonas Aeruginosa nella misura di 12 ufc/250 mkl e 28 ufc/250 ml. e la presenza di coliformi totali. Trattasi del serbatorio che fornisce l'80% dell'acqua in città per cui il PM disponeva il sequestro senza limitare l'uso dell'acqua e demandando al Sindaco di emettere alla cittadinanza avviso di non destinare l'acqua al consumo umano. In data 4 gennaio il Sindaco emanava l'ordinanza n. 1/2011 di assoluto divieto di utilizzo dell'acqua. contestava il metodo di effettuazione del CP_1
campionamento; in data 10 gennaio venivano prelevati campioni d'acqua in località Tiro a Segno ed in altri punti della città; veniva nominato custode il dirigente del settore 6 Lavori Pubblici del Comune di;
in data Parte_1
Contr 18.1.2011 l comunicava i risultati delle analisi che risultavano conformi.
Il nominato custode chiedeva il dissequestro del serbatoio per l'effettuazione della manutenzione straordinaria dello stesso, a cura di con prelievi CP_1
31 ripetuti nel corso delle operazioni;
nei primi giorni di febbraio 2011 CP_1
provvedeva all'esecuzione di interventi di pulizia e disinfezione delle vasche del serbatoio località Tiro a Segno. In data 18 febbraio veniva emessa ordinanza sindacale di emergenza idrica per il consumo umano. Le analisi Contr effettuate da fornivano dati di potabilità dell'acqua, mentre le analisi effettuate da Calabria Service con riferimento ai prelevamenti eseguiti all'interno delle vasche evidenziavano parametri difformi. I Nas evidenziavano, in esito all'accesso del 24 febbraio 2011, che nonostante la pulizia delle vasche, al loro interno si formavano chiazze di colore marrone - ruggine sul pelo libero dell'acqua. Tale segnalazione impediva la revoca dell'ordinanza del 4.1.2011. In data 9 marzo 2011 il Sindaco, al fine di avere elementi nuovi per valutare la revoca dell'ordinanza 4 gennaio 2011, Contr demandava all di di procedere a ulteriore controllo. In Parte_1
data 10 marzo 2011 veniva effettuato un nuovo prelievo di campioni da parte del consulente del PM;
in data 14 marzo il custode reiterava a l'invito CP_1
di effettuare lavori di manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo idrico presso il serbatoio località Tiro a Segno;
con nota del 28 marzo CP_1
2022 si dichiarava disponibile all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria evidenziando tuttavia, l'impossibilità di procedervi nell'immediatezza.
§ 5.4.9 – seguiva l'apertura di un tavolo tecnico presso la in data CP_8
30 marzo 2011; nel corso della riunione le parti concordavano di bypassare il serbatoio per l'emissione diretta in rete dell'acqua, escludendo le vasche di accumulo, per consentire la loro pulizia straordinaria. In data 5 aprile 2011 comunicava di aver portato a termine di lavori di realizzazione del CP_1
bypass del serbatoio località Tiro a Segno e che l'acqua sarebbe stata emessa Contr in rete dal giorno 5; in data 7 aprile 2011 gli ispettori procedevano a prelevare campioni con prelievi da effettuarsi in situ prima del punto di consegna dell'acqua in rete, al fine di avere un riscontro sulla potabilità in
32 entrata. Le analisi attestavano che i risultati rientravano nei limiti previsti ed il Sindaco con ordinanza n. 26 del 18 aprile 2011 revocava l'ordinanza del 4 gennaio 2011.
Contestualmente il Sindaco con nota del 14 aprile 2011 sollecitava CP_1
alla sostituzione delle tubazioni giacenti sulla piazzola antistante il serbatoio, provenienti dalle camere di manovra poiché era emerso, in base alla comunicazione effettuata dal responsabile dell'UO di Igiene e della Contr Nutrizione dell' che esse si presentavano piene di incrostazioni di ruggine e di materiale fangoso indurito ed aderente alle pareti dei tubi stessi, soprattutto nelle curve a gomito. completava i lavori di CP_1
manutenzione delle vasche di località Tiro a segno in data 3 giugno 2011.
§ 5.4.10 – L con nota del 27 ottobre 2011 comunicava Controparte_6
che nei punti di prelievo largo ES (fraz. Vena Media); CP_9
(fraz. Vena Media), Piazza S. Francesco di Paola (Fraz. Vena Inferiore) i parametri dei campioni prelevati in data 25.10.2011 non rientravano nei limiti previsti dal D.Lgs n. 31/2001. Il Sindaco con ordinanza n. 92 del 27.10.2011 ordinava il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua per consumo umano ed usi domestici. L'ordinanza veniva revocata in esito alle analisi successive, in data
25 novembre 2011.
§ 5.4.11 – L'appellante segnalava che il giudizio proposto da avanti CP_1
al TAR Calabria avverso le ordinanze sindacali veniva dichiarato perento con decreto del 27.12.2017, così confermandosi la legittimità amministrativa degli atti emanati.
§ 5.4.12 – Concludeva evidenziando che a fronte della situazione così ricostruita le denunce di non conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti dal D.Lgs 31/2001 non potevano considerarsi episodiche e quindi risolvibili, come aveva erroneamente fatto il Tribunale di Catanzaro, con un mero calcolo matematico sulla validità temporale delle ordinanze sindacali 33 ( pari a 118 giorni), essendo sottesa una situazione di disfunzione dell'intero sistema di adduzione Alaco, con la mancanza di efficienza delle procedure di disinfezione effettuate a monte presso l'impianto di potabilizzazione ed a valle, all'interno dei serbatoi di accumulo cittadini, disfunzioni che si accompagnavano al mancato controllo della maggior parte dei parametri previsti, sia per i controlli di ruotine che di quelli di verifica, per come imposto dall'art.
4.6. della convenzione. Criticava la sentenza impugnata anche nella parte in cui il primo giudice si era limitato ad affermare che la Contr potabilità dell'acqua era stata segnalata dal personale senza avvedersi che ciò era dipeso dall'esecuzione di ripetuti controlli che ne avevano attestato la non potabilità; così come il primo giudice non aveva valorizzato di dato, documentale, che la stessa aveva ripetutamente segnalato CP_1
che l'acqua non fosse utilizzabile per uso umano come da note versate in atti;
censurava l'operato del primo giudice per non avere preso in considerazione l'attività di indagine della Procura della Repubblica che aveva disposto il sequestro dei serbatoi di accumulo in gestione a per avere formato CP_1
il suo convincimento sulle deposizioni testimoniali senza valutare gli obblighi che si era assunta sottoscrivendo la Convenzione, ovvero di CP_1
Contr demandare ad il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, Sottolineava che, così operando, il Tribunale aveva malamente applicato il contratto ed affidato la decisione al contenuto delle testimonianze.
In relazione a queste ultime (cfr. pag. 41 atto di appello) lamentava che il primo giudice aveva omesso di prendere in considerazione le deposizioni testimoniali contrarie a tra cui quella del teste CP_1 Testimone_2
escusso all'udienza del 16.11.2015 che aveva ribadito la pericolosità per la salute pubblica delle concentrazioni di staphilococcus aureus rinvenuti nei campioni prelevati dell'Alaco, tenuto conto anche delle condizioni igieniche dei serbatoi ed impiantistiche, mentre le concentrazioni di pseudomanas aeruginosa, pur non essendo pericolose per la salute pubblica, erano
34 comunque indicative di una eccessiva ed inappropriata clorazione (violazione dell'art.
4.1 della Convenzione). Sosteneva che non vi era prova che vi fosse nesso di causalità tra l'inquinamento chimico e batteriologico delle acque e perdite o commistioni degli impianti di accumulo presso gli edifici privati, onere della prova che comunque incombeva su NT che i CP_1
Tribunale non aveva considerato che solo avrebbe dovuto eliminare CP_1
ferro ed ammoniaca a mezzo di un procedimento chimico-fisico che utilizza il permanganato di potassio;
rappresentava che per contrastare l'inquinamento batteriologico si utilizza il cloro e che un alto livello di questo elemento veniva a danneggiare, come qui accaduto, la potabilità dell'acqua.
Inoltre, non risultava valorizzato da parte del primo giudice il dato obiettivo e dimostrato delle condizioni di ruggine diffusa che si era formata all'interno dei serbatoi di accumulo, per la mancanza di un'adeguata manutenzione ordinaria che rientrava tra gli obblighi contrattuali di come pure CP_1
evincibile dalla nota di contenuto confessorio prot. n. 16354 del 28 marzo
2011. NT che il Tribunale non aveva dato alcun peso alla colpevole inerzia di che si collocava sia durante che dopo l'inadempimento CP_1
contrattuale. Solo in data 18 aprile 2011 venivano eseguiti i lavori sul serbatoio località Tiro a Segno che serve l'80% della popolazione. Che nel periodo 2009 -2011 si era verificato uno squilibrio rilevante tra le prestazioni contrattuali in quanto l'acqua somministrata non era conforme ai parametri di legge.
§ 5.5 – Con il quinto motivo non titolato censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto la spettanza a degli interessi CP_1
moratori di cui al D.Lgs n 231/2002 e chiedeva che venissero riconosciuti, in subordine ai motivi che precedono, i soli interessi legali.
§ 5.6 – Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, quale conseguenza
35 implicita del rigetto dell'opposizione e che riproponeva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
§ 5.7 – Con il settimo motivo l'appellante deduce, in relazione al capo concernente le spese di lite, che esso andrà riformato quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, in applicazione del criterio della soccombenza.
§ 6 – L'analisi dei motivi
Preliminarmente si osserva che l'appellante lamenta, senza formulare uno specifico motivo di gravame, che la sentenza risulta emessa da giudice onorario, tabellarmente non competente in ragione dell'elevato valore della controversia.
Trattasi di rilievo non documentato che non comporta alcun vizio della sentenza trattandosi, ove sussistente, di mera irregolarità. Il principio è enunciato da Cass. n. 19660/2016: < appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità.>> e trattasi di indirizzo consolidato.
§ 6.1 – Il primo motivo e il secondo motivo – prima parte con riguardo alla valutazione del requisito della buona fede dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ.- vanno valutati congiuntamente e sono infondati. Tanto comporta
36 l'assorbimento della seconda parte del secondo motivo, del terzo, del quarto e del sesto.
Osserva la Corte, in fatto, che con ricorso depositato in data 26 luglio CP_1
2012 ha chiesto al Tribunale di Catanzaro l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del per l'importo complessivo di € Parte_1
1.448.280,74 e segnatamente: € 53.514,46 residuo 4° trimestre 2010; €
409.910,07 relativo al 1° trimestre 2011; € 555.388,91 relativo al 2° trimestre
2011 ed € 492.467,30 relativo al 3° trimestre, importo che veniva richiesto in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza delle singole fatture al saldo. Nel ricorso ha fatto riferimento all'atto di CP_1
integrazione della convenzione [del 28.06.2005 che regolava il rapporto di somministrazione] sottoscritto in data 14 settembre 2011 con cui esse parti avevano rateizzato il debito maturato per il servizio idrico reso fino al primo trimestre 2011 ed il si era contestualmente impegnato a pagare i Pt_1
corrispettivi dovuti per la fornitura dal secondo trimestre;
ha CP_1
richiamato la clausola n.
2.1 che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di ritardo da parte del nel pagamento protrattosi Pt_1
per oltre venti giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza prevista nell'atto integrativo o in contratto per le forniture somministrate a partire dal secondo trimestre 2011.
Il Tribunale di Catanzaro emetteva il decreto n. 960/2012 in data 1°dicembre
2012 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 1.448.280,74 per le causali sopra indicate, oltre i soli interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Non risulta pertanto riconosciuta la rivalutazione monetaria.
L'ingiunzione veniva notificata al e consegnata in data 19 dicembre Pt_1
2012. 37 Il ha proposto opposizione, contenente eccezione ex art. 1460 cod. Pt_1
civ. e domanda riconvenzionale con atto notificato in data 25 gennaio 2013.
Va dato atto che in data 15 novembre 2012 e, quindi, prima della notifica del decreto ingiuntivo, il pagava a l'importo Parte_1 CP_1
di € 53.507,47 a saldo della fattura FC110333 del 10.02 2011 relativa al quarto trimestre 2010 e l'importo di € 127.589,14 a titolo di acconto sulla fattura FC 110606 del 6.06.2011 relativa al primo trimestre 2011 per un totale di € 181.103,60; con riguardo all'importo ingiunto residuavano €
1.267.177,14 di cui alla condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza qui impugnata : previa revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, alla luce dei pagamenti effettuati medio tempore dal
[...]
condanna quest'ultimo (…) al pagamento (..) in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.267.177,14 oltre interessi moratori al tasso legale CP_1
a far data dal dovuto (ricezione delle singole fatture) al soddisfo.
Tanto chiarito venendo alla disamina del primo motivo si osserva che è ben vero che il Tribunale ha affermato a pagina 6, che al punto 1.3 dell'atto di integrazione < si è espressamente riconosciuto Parte_1
debitore >>, ma va sottolineato che il Tribunale ha reso tale affermazione allorché, contestualmente, valutava sia la diffida inviata da al CP_1
in data 9 giugno 2011, che la risposta in pari data del atti Pt_1 Pt_1
entrambi prodromici alla sottoscrizione, in data 14 settembre 2011 dell'atto di integrazione alla convenzione di somministrazione, che l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. per giungere alla conclusione che la stessa non fosse stata sollevata in buona fede.
Va evidenziato, infatti, che la sentenza di rigetto dell'opposizione si fonda su due rationes decidendi: la prima, con cui si afferma il rigetto dell'opposizione essendo infondata, in quanto contraria a buona fede, l'eccezione ex art. 1460 cod. civ, sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi per
38 la prima volta con l'atto notificato a il 25 gennaio 2013 quando, per CP_1
il pregresso, il aveva sottoscritto un atto di dilazione dei pagamenti Pt_1
dei quali si era riconosciuto moroso;
la seconda resa << per mera completezza di indagine>> atta a ricostruire il merito della vicenda, ricavandone il primo giudice, all'esito, la convinzione che l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. era del tutto infondata essendovi questione di non potabilità dell'acqua per giorni
118, tutti ricadenti in maniera frazionata nel quarto trimestre 2010 e primo trimestre 2011, laddove l'istruttoria compiuta ed il contenuto delle prove testimoniali restituivano un giudizio tecnico di potabilità dell'acqua.
Osserva il Collegio che l'appellante ha ragione nel momento in cui afferma che la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 cod. civ. rileva al fine di dispensare colui a favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale e che, quindi, non equivale ad un riconoscimento del debito volendo con ciò intendere che non ha valenza confessoria;
tuttavia,
l'obiezione contenuta nel motivo in esame e svolta con il fine di sentir affermare che:<< in buona sostanza la società appellata avrebbe ben potuto fondare il proprio ricorso ingiunzionale piuttosto che sulla convenzione esistente fra le parti dal 2055 e sulle fatture non pagate emesse in relazione a quella convenzione (..) sul solo atto integrativo (...) a mezzo del quale le parti, riconosciuta l'esistenza della prima e del suo contenuto in termini economici, hanno dato atto che esisteva una certa fornitura di acqua non pagata>> non è calzante rispetto alla complessa fattispecie devoluta alla cognizione del primo giudice e da questi esaminata.
L'appellante, invero, si limita ad invocare l'applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con riguardo alla ricognizione di debito laddove si osserva che essa non rappresenta un'autonoma fonte di obbligazione, ma conferma la sussistenza di un rapporto obbligatorio preesistente. <
39 momento che determina un'inversione dell'onere della prova (relevatio ab onere probandi) e dispensa colui a favore del quale è resa dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale. In ogni caso, qualora emerga che il rapporto fondamentale è invalido o mai sorto o si è estinto, viene meno l'effetto vincolante della dichiarazione >> (tra le tante Cass. n. 11021/2005); senza considerare che è dirimente individuare esattamente cosa si intenda, caso per caso ed in ragione del contenuto della dichiarazione, per rapporto fondamentale.
La Suprema Corte con recente pronuncia n. 28448/2024 così massimata ha chiarito: << in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.>>; (conforme a Cass. n. 3477/2024 Come è noto, la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono di per sé dichiarazioni unilaterali astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori (ad es. del pagamento del corrispettivo di una vendita ovvero della restituzione di una somma di denaro ricevuta in mutuo). Per tale ragione, la dichiarazione
(nella quale si risolve la promessa di pagamento o la ricognizione di debito) ha il valore limitato, indicato nell'art. 1988 c.c.: dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, cioè la causa in forza della quale si è promesso il pagamento o si è riconosciuto il debito.
Si attua una inversione dell'onere della prova: l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria. Si suole parlare al
40 riguardo di astrazione processuale dalla causa in sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova, è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare (o che si riconosce debitore) che, per sottrarsi al pagamento, deve provare
l'inesistenza del titolo (ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc.). Occorre, tuttavia, osservare che - poiché nel nostro ordinamento giuridico ogni atto negoziale deve essere fornito di causa e, pertanto, non sono ammissibili contratti e atti unilaterali astratti, cioè diretti a produrre effetti per sola volontà delle parti, indipendentemente dall'esistenza di una causa (prevista dalla legge o comunque idonea a soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 secondo comma c.c.) - l'astrazione processuale dalla causa rappresenta una eccezione nel sistema: pertanto, essa è ammissibile soltanto nei casi previsti dal legislatore (e, quindi, per la promessa di pagamento, per la ricognizione di debito)>>
Come anticipato, Cass. n. 28448/2024 ha chiarito il rapporto tra ricognizione di debito, dispensa dalla prova del rapporto sottostate, identificazione di detto rapporto e confessione in quanto, dopo aver premesso che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento (così come la ricognizione di debito), anche se titolata, diverge dalla confessione, in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente (o l'autore della ricognizione) all'adempimento della prestazione oggetto della promessa o della ricognizione, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza, ha chiarito che: <<è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa (o alla ricognizione), coesista una
41 confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa o della ricognizione operata), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (v., ex plurimis, Sez. 2, ordinanza n. 23246 del 5/10/2017, Rv. 645574 – 01; v. anche Sez. 2, ordinanza n. 22588 del 16/10/2020, non massimata sul punto) ;>> ed ha specificato che limitare il portato dell'art. 1988 cod. civ. alla sola dispensa dalla prova contraria circa l'esistenza del contratto – qui di somministrazione è < assolutezza, giuridicamente scorretta;
>> chiarendo che: < non ignora il Collegio come nella motivazione di talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/2012) si trovi affermato come il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento, esonerando il destinatario della promessa o della ricognizione dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non lo esonera dalla prova della determinazione di quanto effettivamente dovuto (cfr. pagg.
3-4 di Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/2012 cit.); tali passaggi, tuttavia (così come quelli analogamente rinvenibili in Sez. 3, ordinanza n. 3477 del 7/02/2024,
Rv. 670091 – 01, in cui espressamente si parla della necessità che il creditore dia la prova dell'entità del credito ex adverso riconosciuto) risultano espressamente riferiti a vicende in cui l'autore della ricognizione si era limitato a riconoscersi debitore tout court senza tuttavia specificare l'entità monetaria del proprio debito, sì che, in assenza di alcun riconoscimento connesso a importi monetari ben determinati, del tutto corretta deve ritenersi l'affermazione della necessità della dimostrazione dell'entità monetaria del credito da parte del creditore;
nel caso oggetto dell'odierno esame ( della
Suprema Corte) tutt'al contrario, il debitore ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata, e l'effetto processuale di inversione dell'onere della
42 prova doveva ritenersi certamente tale da ricomprendere anche questo aspetto del 'rapporto fondamentale' di cui discorre l'art. 1988 c.c. che – occorrerà sottolineare con chiarezza – non può essere identificato solamente con il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione (ossia, ad es., con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale), bensì anche
(ricorrendone gli estremi) con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio;
dovrà quindi rilevarsi l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel limitare l'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio ai soli fatti costitutivi del credito, senza estenderlo anche all'entità del credito monetario che fu espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore;
>>
Osserva il Collegio che anche nel caso in esame il Sindaco di Parte_1
nel riscontrare in data 9 giugno 2011 la diffida di dell'8 giugno 2011 CP_1
relativa all'importo di € 1.721.781,90, chiedeva di poter saldare detto debito per la fornitura di acqua mediante il versamento rateizzato dei seguenti importi: € 532.881,32 entro 5 giorni dalla presente da imputarsi a saldo della fattura riferita al 2° trimestre 2010); il residuo importo di € 1.188.900,58 in n. 5 rate uguali di € 181.096,61 da corrispondersi ogni 30 del mese a decorrere da luglio 2011 fino al novembre 2011 (da imputarsi a fatturato anno 2010) e n. 2 rate uguali di € 141.708,76 da corrispondersi ogni 30 del mese a decorrere da dicembre 2011 a gennaio 2012. Fermo l'impegno sopra indicato, la scrivente Amministrazione chiede alla società in indirizzo, previa ovvia autorizzazione della Regione Calabria, di dare attuazione nell'ambito del proprio piano degli investimenti ad una nuova diramazione dallo schema acquedottistico Alaco per l'alimentazione del Serbatoio denominato
Galleria. Al riguardo il dichiara, infatti, che anche sulla base delle Pt_1
43 recenti analisi eseguite su prelievi provenienti dall'invaso dell'Alaco, questa risorsa idrica risulta potabile e pertanto può essere destinata a soddisfare il fabbisogno idropotabile anche della zona di Vibo Marina.>> Va osservato, infine che nella missiva il Sindaco chiede di < dell'ulteriore Vs credito di € 180.000,00 sino all'esito dei giudizi pendenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti.>>
Nell'atto di integrazione della convenzione di utenza sottoscritto il 14 settembre 2011 al punto c) risulta scritto: << che il essendosi reso Pt_1
moroso nel pagamento del corrispettivo della fornitura ha chiesto alla Società di poter rateizzare la somma di € 1.721.781,90, dovuta per canoni idrici maturati e non corrisposti sino al 31.03.2011, congelando il pagamento dell'ulteriore importo vantato dalla società nel periodo de quo e pari a €
180.000,00 sino all'esito dei giudizi pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie, all'uopo integrando la convenzione già in essere con la previsione di un espresso piano di rientro del debito;
seguiva, ad altre premesse, l'art. 1 titolato piano di rientro <<
1.1. Al 31 marzo 2011 gli importi fatturati dalla e non ancora corrisposti dal CP_1 Pt_1
ammontano a complessivi € 1.901.781,90 per fornitura idrica resa dal 2° trimestre 2010 al 1° trimestre 2011. Tuttavia, l'utente, nelle more della definizione del giudizio pendente tra le parti innanzi all'Autorità giudiziaria
Amministrativa (considerato ai fini del presente atto anche se non espressamente indicato) chiede di congelare per ora il pagamento della somma di € 180.000,00 e di poter corrispondere in modo dilazionato l'importo di € 1.721.781,90 (€ 1.901.781,90-180.000,00) di cui si riconosce espressamente debitore>> accettava e ad punto 1.2 veniva CP_1
predisposto il piano di rientro, con individuazione del numero delle rate, dell'entità di ciascuna e veniva indicata l'imputazione del debito a cui ciascuna si riferiva. Al punto 2.1 veniva pattuita la decadenza dal beneficio della dilazione di pagamento;
al punto 2.2 veniva pattuito: << Il ritardo nel
44 pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente atto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciai di fornitura.>>
Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale di Catanzaro abbia valutato che il debito monetario fosse stato riconosciuto dal Parte_1
dovendosi ritenere che la ricognizione effettuata sul rapporti di fornitura di acqua potabile non abbia considerato il solo contratto, ma l'oggetto dello stesso, con specifico e puntuale riferimento alla morosità per un ben individuato arco temporale e con la sola espunzione ( in atti “congelamento”) dell'importo di € 180.000,00 quale credito litigioso stante la pendenza del giudizio avanti al TAR.
Dall'esame delle pattuizioni sopra trascritte emerge che parte del credito sul quale si era formata la morosità del era relativa a fatturazioni Pt_1
emesse nel periodo soggetto alle ordinanze sindacali di inibizione dell'utilizzo dell'acqua per usi alimentari.
Il Tribunale ha valutato, a tal fine, l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal con l'atto di opposizione notificato il 25 Parte_1
gennaio 2013.
Secondo giurisprudenza consolidata, il rapporto di fornitura di acqua potabile va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c. ed in ragione della natura contrattuale del rapporto trova applicazione l'art. 1460 c.c., secondo cui «nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto».
45 L'eccezione è ammessa anche per l'ipotesi di inesatto adempimento alla quale va ricondotta la fornitura di acqua non potabile. Il d.lgs n. 31/2001, attuativo della Direttiva n. 98/83/CE - nel disciplinare il rapporto di somministrazione idrica – prevede, infatti, che l'acqua immessa in rete debba essere potabile ed idonea alla preparazione di cibi e bevande.
L'assenza di potabilità dell'acqua somministrata [per difformità rispetto ai parametri chimici e ai caratteri organolettici previsti dalla legge ai fini dell'uso potabile della stessa], incidendo sul rapporto sinallagmatico tra le rispettive prestazioni, giustifica in astratto il parziale rifiuto da parte del della sua controprestazione, consistente nel pagamento della Pt_1
fornitura ricevuta e fatturata.
Venendo, pertanto, alla disamina del secondo motivo si osserva, in iure, che i presupposti affinché possa operare il disposto dell'art. 1460 c.c. sono: 1) un vincolo contrattuale sinallagmatico, in virtù del quale ogni parte è tenuta all'adempimento della propria prestazione nei confronti dell'altra, in quanto l'adempimento di ciascuna trova la sua ragione giustificatrice nello stesso vincolo contrattuale;
2) l'inesatto o totale inadempimento di una parte, che giustifica il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria prestazione;
3) la proporzione oggettiva dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'equilibrio sinallagmatico ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, tenuto conto dell'interesse della controparte all'esecuzione del contratto. La relativa eccezione è, quindi, opponibile non solo in caso di inadempimento, bensì, come detto, anche in caso di inesatto adempimento, giacché il non esatto adempimento, determinando l'alterazione del sinallagma contrattuale, legittima la riduzione del corrispettivo, ovvero della controprestazione gravante sul Parte_1
A tal fine, tuttavia, è necessario che l'eccezione venga sollevata in buona fede poiché la sospensione di cui all'art. 1460 cod. civ. non ha effetti liberatori del
46 pagamento, ma solo sospensivi. Non va dimenticato che l'eccezione costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
La giurisprudenza di legittimità con indirizzo risalente, ma sempre attuale perché consolidato ha chiarito che: << Al fine di stabilire la legittimità dell'exceptio inadimpleti contractus e in definitiva la buona fede di chi solleva l'eccezione deve farsi riferimento all'epoca in cui questa è posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi>> (tra le tante Cass. n. 4624/1987, più recentemente Cass. n. 36295/2023). L'altro principio cardine da osservare nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede,
è che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto tempestivamente alla controparte oppure solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato per ottenere il pagamento e, quindi, non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea, corretta ed esatta esecuzione del contratto (qui di fornitura di acqua potabile).
Osserva il Collegio in iure, richiamando principi costantemente enunciati dalla Suprema Corte che:< L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo
47 all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n.
2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16822 del
10/11/2003, Rv. 567989 – 01). Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17020).
L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto (così già Cass.
2.10.1951 n. 2595; in seguito nello stesso senso,
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983, Rv. 426104 - 01, ove il tema è ampiamente trattato;
Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 del
14/09/2017, Rv. 645426 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006, Rv.
589056 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006, Rv. 587847 - 01).
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.>> (così in motivazione Cass. n.
36295/2023)
48 In proposito, va rammentato che in materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art.1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un adempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. Civ., Sez. III, 29.3.2019, n.8760).
Nel caso di specie, il ha spontaneamente pagato le Parte_1
morosità relative al terzo trimestre 2010 ovvero del trimestre in cui ricadono le prime due ordinanze di divieto dell'uso dell'acqua (le fatture di detto trimestre sono estranee al decreto ingiuntivo con il quale viene intimato il pagamento del saldo del quarto trimestre 2010 e i primi tre trimestri del 2011); ha pagato parte del quarto trimestre (oggetto dell'accordo integrativo) e sempre spontaneamente (sia pure in ritardo rispetto a quanto pattuito nell'atto integrativo) il saldo in data 15 novembre 2012 di detto quarto trimestre 2010
e in pari data un acconto di € 127.589,14 sul maggiore importo dovuto per il primo trimestre 2011. Va osservato, infatti, che il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 19 dicembre 2012, epoca in cui il aveva già pagato, Pt_1
spontaneamente seppure in ritardo - per rimanere alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo - il quarto trimestre 2010 e un acconto pari a circa 1/3 di quanto fatturato per l'acqua fornita nel primo trimestre 2011. Nell'effettuare tali pagamenti il ha riconosciuto la propria morosità, ha chiesto di Pt_1
essere ammesso alla dilazione di pagamento e di ottenere il “ congelamento” dell'importo onnicomprensivo di € 180.000,00 quale credito litigioso, senza mai addurre che detti pagamenti fossero stati sospesi a causa della non potabilità dell'acqua, comportamento che sarebbe stato legittimo attendersi posto che aveva intimato il pagamento della rilevantissima morosità CP_1
in data 8 giugno 2011 allorquando le criticità legate alla potabilità dell'acqua si erano da poco risolte con l'intervento di bypass dei serbatoi di accumulo in
49 località Tiro a Segno di Vibo Valentia ( lavori iniziati in data 31 marzo 2011
e conclusisi in data 4 aprile 2011).
Va sottolineato, inoltre, che il decreto ingiuntivo risulta emesso per le fatture relative al secondo e terzo trimestre del 2011 che non sono interessate da problemi di potabilità dell'acqua, fatta eccezione per i primi giorni di aprile;
invero, nella nota del Sindaco di del 9 giugno 2011 si afferma Parte_1
che “anche sulla base delle recenti analisi” l'acqua risulta potabile, espressione da interpretarsi nel senso che dopo le analisi che avevano condotto in data 18 aprile 2011 alla revoca dell'ordinanza 4 gennaio 2011
( emessa in concomitanza del sequestro del serbatoio di località Tiro a Segno) anche le analisi successive – e quindi recenti – avevano certificato la potabilità dell'acqua.
All'evidenza, in relazione agli importi dovuti per le forniture del secondo e terzo trimestre 2011 l'eccezione viene sollevata in totale assenza di buona fede non essendovi alcun inadempimento di ed anzi avendo il CP_1 [...]
stesso attestato che l'acqua era potabile. Parte_1
L'eccezione ex art. 1460 cod. civ. risulta sollevata in totale assenza di buona fede anche per gli importi dovuti per il quarto trimestre 2010 dal momento che, senza sollevare eccezioni, il aveva provveduto al pagamento Pt_1
spontaneo in due soluzioni;
ugualmente per il primo trimestre 2011, di cui il di ha pagato spontaneamente un significativo acconto, Pt_1 Parte_1
senza sollevare mai eccezioni sulla non potabilità dell'acqua e sollevando detta eccezione per la prima volta solo a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 25 gennaio 2013.
La così riscontrata mancanza di buona fede, da valutarsi al momento in cui l'eccezione ex art.1460 cod. civ. veniva proposta, fa venir meno il diritto di autotutela dell'eccepiente che è quindi tenuto ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento. 50 Osserva la Corte che la conferma della prima ratio decidendi comporta la superfluità della disamina della fondatezza o meno della seconda, relativa alla fondatezza nel merito dell'eccezione suddetta, già carente del requisito indispensabile della buona fede al momento della proposizione.
Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo, il terzo ed il quarto rimangono assorbiti, unitamente al sesto relativo alla riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
§ 6.2 – Il quinto motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure.
Giova osservare che il dispositivo si salda con la motivazione ed in motivazione il Tribunale, dopo aver dato atto a pag. 11 che il decreto ingiuntivo va revocato dovendosi considerare il pagamento medio tempore effettuato dal di € 181.103,60, ha condannato il Parte_1
al pagamento di € 1.267.177,14 (derivanti dal calcolo € 1.448.280,74 Pt_1
– € 181.103,60) oltre agli interessi legali dalla data del dovuto, sino al soddisfo. Ugualmente in motivazione: <
1.267.177,14, oltre agli interessi moratori, al tasso legale, a far data dal dovuto (dalla ricezione delle singole fatture) al soddisfo.
Non si rinviene, quindi, in sentenza alcun riferimento agli interessi commerciali ex D.Lgs n. 231/2002 con conseguente insussistenza di un'ipotesi di soccombenza che legittimi la proposizione di motivo di gravame.
§ 6.3 – Il settimo motivo è inammissibile essendo formulato al fine di ottenere una rimodulazione delle spese di primo grado in esito all'accertamento della soccombenza finale di per effetto dell'accoglimento dei motivi di CP_1
gravame.
51 § 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza del Parte_1
e vengono liquidate, in dispositivo, sulla base dello scaglione di
[...]
valore della causa (fino a € 2.000.000,00) nei valori medi per tutte le fasi svolte.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le Parte_1 Controparte_1
parti dal Tribunale di Catanzaro n. 187/2024 pubblicata in data 24/01/2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna il alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in € 34.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin 52
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ,) in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv.to
Maristella Paolì dell'Ufficio dell'Avvocatura comunale e dell'avv.to
AN RO in virtù di procura rilasciata su autorizzazione della
GM n. 32 del 9.02.2024 in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Giuseppina Ludovico in Catanzaro via F. Crispi n. 5;
1 APPELLANTE
E
(Part. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv.to Brunella Candreva in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro via
A. Panella n. 1;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 24/01/2024
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione del
22.01.2013, ritualmente notificato, il in qualità, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...]
(d'ora in poi denominata per motivi Controparte_1
di brevità, , in qualità, proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 960/2012 R.G., emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 13.11.2012, notificatogli il 19.12.2012, con cui la suddetta società idrica gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €1.448.280,74 oltre agli interessi e spese ed accessori del procedimento monitorio, pretesa a titolo di corrispettivo per il “servizio di fornitura idropotabile dell'acqua attraverso il sistema acquedottistico regionale per il periodo dal 4° trimestre
2010 al 3° trimestre 2011, giusta convenzione stipulata tra le parti in data
28.06.2005 ed atto integrativo della convenzione di utenza del 28.06.2005”.
2 A fondamento dell'avanzata opposizione, parte debitrice ingiunta deduceva che la somma richiestagli non fosse dovuta e “l'adempimento fosse legittimamente rifiutato ex art. 1460 c.c., stante il grave inadempimento contrattuale della per il cui accertamento giudiziale, lo stesso Controparte_1
debitore avanzava contestuale domanda riconvenzionale, non avendo la predetta società adempiuto, per gli anni oggetto di fatturazione di cui al notificato decreto ingiuntivo, agli obblighi rientranti nel programma contrattuale, costituito con la convenzione di utenza conclusa con il
[...]
(comprendente la carta del servizio e gli atti integrativi) né Parte_1
agli obblighi collaterali, facendo mancare, per gli stessi anni oggetto di fatturazione, alla città di ed alle sue frazioni, acqua idonea all'uso Pt_1
umano in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 31/2001 ed agli standard di legge di cui al D.Lgs. n. 151/2006, ...in modo da salvaguardare la funzione economica sociale e lo spirito del regolamento di interessi che le parti hanno inteso raggiungere con la sottoscrizione del contratto, con violazione altresì degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, discendenti dalla violazione degli obblighi informativi sulla qualità dell'acqua, costantemente disattesi dalla . Ciò che portava, quindi, CP_1
lo stesso ente pubblico locale a concludere domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni : - “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare invalido e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 960/2012, per i titoli dedotti ed alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda e così, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del della fattura n. FC110333 Parte_1
del 10.02.2011 emessa dalla per un importo di € 53.507,47, CP_1
nonché il pagamento in acconto della fattura n. FC110606 del 6.06.2011 per un importo di € 127.589,14; - in via di Domanda Riconvenzionale accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per non aver CP_1
3 adempiuto diligentemente ed esattamente ex art. 1176 c.c. la prestazione dedotta nel contratto, con conseguente responsabilità contrattuale ex art.
1218 c.c.; per l'effetto accertare e dichiarare legittimo ex art. 1460 c.c. il rifiuto di adempiere del di e quindi il rifiuto di pagare Pt_1 Parte_1
il corrispettivo preteso dalla per gli anni 2010 - 2011, come reazione CP_1
ragionevole e logica in senso oggettivo all'inadempimento della società; - condannare, altresì, la , al risarcimento dei danni per CP_1
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. nella misura di € 398.423,00 quale danno emergente od in quella somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito della causa, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal cd. danno patrimoniale futuro da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., alla luce di quanto previsto dall'art.
1225 c.c. sulla prevedibilità del danno;
- accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del CP_1
danno ex art. 1218 c.c. da valutarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 2056
c.c.; - accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale della CP_1
ha causato al rilevanti danni non patrimoniali
[...] Parte_1
ex art. 2059 c.c., sotto forma di danno all'immagine, al prestigio del Comune
e della sua amministrazione, da valutarsi in via equitativa ex artt.1226 c.c.
e 2056 c.c. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto e sino al soddisfo e con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società ingiungente, la quale, nel respingere le avverse deduzioni, che riteneva destituite di ogni fondamento, instava per il rigetto dell'opposizione, e la concessione, in via preliminare, della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.
Assumeva al riguardo, la società creditrice opposta, che era da contestare la ricostruzione fattuale operata dal e di cui alle emanate ordinanze Pt_1
sindacali di non potabilità dell'acqua, al pari, altresì, dell'incidenza causale
4 delle stesse sui corrispettivi richiesti, anche in considerazione dell'intervenuto successivo accordo integrativo del 14.09.2011 al quale riconosceva valore di chiaro riconoscimento dell'esistente credito.
Contestava, da ultimo, la correttezza degli svolti metodi di indagine e di analisi, per come compiuti e/o fatti eseguire dall'ente pubblico locale, adducendo anche la diretta responsabilità di quest'ultimo per la precarietà della rete di distribuzione interna dell'acqua, non correttamente mantenuta che finiva col creare non pochi problemi, anche di potabilità, per gli utenti del servizio idrico. Alla luce di tali deduzioni, la concludeva, quindi, CP_1
domandando l'accoglimento delle seguenti richieste : - “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per l'intero importo ivi ingiunto, al netto degli acconti nelle more corrisposti dal e dunque per € 1.267.177,14, oltre accessori e Pt_1
spese; - 2) In subordine, considerato che le ordinanze di non potabilità adottate dall'Ente hanno interessato solo 118 giorni del periodo oggetto di ingiunzione, e che per tali 118 giorni comunque il è tenuto a pagare Pt_1
il 50% del corrispettivo addebitato, mentre per gli altri il 100%, si chiede, concedere la provvisoria parziale esecutività del d.i. per il minor importo di
€ 955.923,37 (già nettato degli acconti versati dall'Ente dopo il deposito del
d.i.), oltre accessori e spese;
o in via gradata, emettere ordinanza e/o ingiunzione di pagamento ex art. 186/bis, e/o 186/ter c.p.c. Esecutiva, per la citata somma di € 984.219,10, oltre accessori;
- 3) nella più denegata ed improbabile ipotesi in cui il G.I. dovesse ritenere non potabile la risorsa idrica erogata per l'intero periodo di ingiunzione...., concedere comunque la provvisoria parziale esecutività del d.i. per il minor importo di €
633.588,55 (pari al 50% di € 1.267.177,14, intera sorte residua ingiunta ancora dovuta), oltre interessi e spese, o in via ancora più gradata emettere ordinanza e/o ingiunzione di pagamento ex art. 186/bis e/o 186/ter c.p.c. esecutiva, per la citata somma di € 633.588,55, oltre accessori;
4) nel
5 merito, rigettare l'avverso gravame, e le domande riconvenzionali ivi formulate e per l'effetto confermare il d.i. n. 960/2012, condannando il al pagamento della somma di € 1.267.177,14 ancora dovuta quale Pt_1
residuo sorte capitale ingiunta, oltre interessi e spese;
- 5) in via gradata, e nella denegata ipotesi di revoca del predetto d.i., condannare comunque il al pagamento del citato importo di € 1.267.177,14 ancora dovuto Pt_1
per la fornitura idrica resa dal 4 trimestre 2010 al terzo trimestre 2011, o del minore importo di € 955.923,37 (calcolato come sub 2 che precede); o in via ancora più gradata dell'importo di € 633.588,55 (calcolato come sub
3 che precede); o del maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio, maggiorato di interessi - anche ai sensi dell'art.
2041 c.c.; - 6) condannare controparte alla refusione delle spese e competenze del doppio giudizio, maggiorate di Cpa ed Iva nella misura di legge”. Nel corso del processo, ottenuta, dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., la provvisoria esecuzione per la posta complessiva di € 633.588,55 (avendo il Tribunale, in diversa composizione fisica, ritenuto, dopo aver rilevato che “l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che l'accordo sottoscritto tra le parti in data
14.09.2011 di rateizzazione della somma dovuta per i canoni idrici maturati alla data del 31.03.2011 costituiva espresso riconoscimento del debito”, concedibile “la parziale provvisoria esecutorietà del d.i....limitatamente al
50% in quanto quota di canone idrico comunque dovuto anche in presenza di non potabilità dell'acqua erogata nel periodo in contestazione, giusta delibera C.I.P. n. 26/75...”), il giudizio, istruito attraverso il raccoglimento di prove testimoniali, all'udienza del 16.01.2023 è stato trattenuto in decisione dallo scrivente, previa concessione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.>>
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 187/2024 così statuiva: <<- rigetta l'opposizione, per come avanzata dal in Parte_1
6 qualità; - previa revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, alla luce dei pagamenti effettuati medio tempore dal condanna Parte_1
quest'ultimo ente pubblico locale, in qualità, al pagamento, nei confronti della della complessiva somma di € 1.267.177,14, oltre agli interessi CP_1
moratori, al tasso legale, a far data dal dovuto (dalla ricezione delle relative single fatture), al soddisfo;
- condanna lo stesso Parte_1
in qualità, alla refusione delle spese di lite, ivi comprese quelle afferenti al provvedimento monitorio, che si liquidano, nel complesso, in € 39.370,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La promossa opposizione appare infondata e quindi non può dirsi idonea a determinare il rigetto della pretesa creditoria vantata dalla sia pure da aggiornare CP_1
alla luce dei pagamenti, nelle more, effettuati. In limine, occorre rilevare, quale precipuo brocardo sotteso alla specifica natura dell'odierna procedura, che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.), devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non può essere considerato limitato al controllo di validità o merito del provvedimento monitorio opposto, ma involge lo scrutinio del merito (e cioè fondatezza) dell'intera pretesa vantata dal creditore. Tale orientamento è concordemente sostenuto dalla giurisprudenza dominante tanto da ammettere che il Giudice, ove ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda del creditore, indipendentemente dalla regolarità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, potendo essere integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata persino la causa petendi (cfr.
Cass. n.1690/89; n. 8082/1987 e n. 7224/1987). Ciò detto, sempre in via
7 preliminare, occorre altresì evidenziare, sul piano sostanziale, che secondo oramai pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, nel caso in cui il creditore agisca sia per l'adempimento (come accaduto nel nostro caso), sia per la risoluzione del contratto, che per il risarcimento dal danno, deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento (cfr. ex multis Cass. n.
13533/2001). Lo stesso accade, anche nel caso in cui sia dedotto non l'integrale inadempimento dell'obbligazione (per come desumibile dagli atti dell'odierno processo), ma il suo inesatto adempimento, risultando sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione ovvero ad esempio per difformità quantitative o qualitative del bene oggetto di fornitura), e gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Fatte tali precisazioni, devesi focalizzare, in primis, l'attenzione sulla esatta descrizione fattuale degli eventi descritti in atti, in modo da delimitare con esattezza il thema di indagine, anche alla luce delle contestazioni mosse dall'ente pubblico locale, odierno debitore. Nella pacificità dei rapporti contrattuali intercorsi tra gli odierni contendenti, in ordine alla gestione del servizio di fornitura idropotabile all'ingrosso nei confronti dei Comuni calabresi da parte della
(per come espressamente disciplinato: dalla legge regionale n. CP_1
10/1007, con cui si è deciso di costituire la a cui affidare poi i vari CP_1
servizi in materia;
dalla convenzione di concessione del 13.06.2003, rep. n.
41022, racc. n. 11224, con cui la Regione Calabria ha affidato tale servizio alla dal contratto di utenza del 28.06.2005 intercorso tra le odierne CP_1
parti processuali, dove negli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 è contenuta la disciplina
8 riguardante nello specifico le modalità di esplicazione della fornitura de qua ed i correlativi obblighi di pagamento incombenti sul che ne Pt_1
usufruisce), ritiene questo Tribunale che la ricostruzione dei fatti, per come operata dalla sia particolarmente attendibile e corretta, in quanto CP_1
perfettamente corrispondente alla descrizione cronologica degli occorsi eventi che hanno animato la vexata quaestio. Ed infatti, a fronte di una contestazione da parte del che va a ricomprendere l'intero Parte_1
periodo di fornitura idrica erogata dalla appare agevole rilevare, alla CP_1
luce della disamina delle 4 ordinanze sindacali di non potabilità (poi revocate), come, di fatto, tali provvedimenti abbiano solo in minima parte interferito con il periodo oggetto di ingiunzione. Nel riprendere all'uopo la dettagliata ricostruzione cronologica proveniente dalla appare CP_1
opportuno evidenziare: - che “il primo divieto viene emanato con Ordinanza sindacale n. 69 del 16.08.2010 e successivamente revocato con Ordinanza sindacale n. 72 del 20.08.2010. tale lasso temporale - dal 16 agosto 2010 al
20 agosto 2010 - ricade dunque in un periodo del tutto estraneo a quello del
d.i. opposto”; - che “il secondo divieto viene emanato con Ordinanza sindacale n. 73 del 23.08.2010 e successivamente revocato con Ordinanza sindacale n. 74 del 25 agosto 2010. Anche tale lasso temporale - dal 23 agosto 2010 al 25 agosto 2010 - ricade in un periodo del tutto estraneo a quello coperto dal d.i. opposto”; - che “il terzo divieto viene emanato con
Ordinanza sindacale n. 84 del 30.09.2010 e successivamente revocato con
Ordinanza sindacale n. 89 del 13.10.2010. tale lasso temporale - dal 30 settembre 2010 al 13 ottobre 2010 - impegna quindi solo 13 giorni del periodo oggetto del d.i. opposto (anche se per come emerso dall'istruttoria espletata l'odierna concludente ha sempre fornito acqua potabile)”; - che “il quarto divieto viene emanato con Ordinanza sindacale n. 1 del 4.10.2011 e successivamente revocato con Ordinanza sindacale n. 26 del 18.04.2012. tale lasso temporale - dal 4 ottobre 2011 al 18 aprile 2012 - impegna quindi
9 soli 105 giorni del periodo oggetto del d.i. opposto (ma, in ogni caso, dall'istruttoria espletata è risultato provato che l'odierna concludente ha sempre fornito acqua potabile)”. Ciò che porta, quindi, ad affermare, non solo che debbano essere esclusi dalla disamina dell'odierna controversia (per correttezza di metodo seguito) tutte quelle questioni attinenti all'avvenuta emanazione delle prime due Ordinanze sindacali, ma che, teoricamente, dedotto il pagamento in acconto (pari ad € 181.103,60) effettuato dal il 15.11.2010, dopo il deposito del d.i. oggetto dell'odierna Parte_1
causa, parte opponente sia rimasta comunque debitrice della restante somma di € 1.267.177,14, oltre interessi, accessori e spese. Orbene, se si ripercorrono i fatti per come accaduti, e strettamente ancorati alle ultime due
Ordinanze sindacali (la terza e la quarta), letti in diretta corrispondenza con le risultanze istruttorie complessivamente considerate (e quindi non limitate alle dichiarazioni rese dai tesi escussi, ma estese anche e soprattutto quelle documentali presenti nell'intero carteggio presente in atti), ci si accorge, con estrema evidenza, che nel periodo successivo agli eventi citati dall'odierno opponente, e dallo stesso posti a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento (ivi comprese tutte quelle vicende che hanno visto intervenire anche la Procura della Repubblica di Vibo attraverso l'emanazione di diversi provvedimenti, che allo stato, non sembrano, però, aver condotto alla conclusione di alcun giudizio di responsabilità in capo a dipendenti e/o dirigenti della difettando al riguardo la produzione di CP_1
alcuna prova documentale), il , con nota prot. n. 29121 del Parte_1
9 giugno 2011, ha chiesto alla di poter rateizzare il pagamento del CP_1
debito accumulato sino al 1° trimestre 2011 (31 marzo 2011), di cui si era riconosciuto debitore, dichiarando che “anche sulla base delle recenti analisi eseguite su prelievi di acqua provenienti dall'invaso Alaco, questa risorsa idrica risulta potabile, e, pertanto, può essere destinata a soddisfare il fabbisogno idropotabile anche della zona di Vibo Marina”. Richiesta che la
10 ha accolto, con conseguente sottoscrizione in data 14 settembre del CP_1
2011, tra le stesse parti, di un “Atto di integrazione al contratto di utenza del
28 giugno 2005, previamente deliberato dalla G.M. con delibera n. 139 del
9 giugno 2011. Ebbene, attraverso la stipula del predetto atto, preceduto dalla richiesta sopra indicata, il si è espressamente Parte_1
riconosciuto debitore e, a seguito della ottenuta rateizzazione del pagamento della somma di € 1.721.781,90, dovuta alla per la eseguita fornitura CP_1
del servizio idrico compreso dal 2° trimestre 2010 al 1° trimestre del 2011, si è impegnato a pagare i corrispettivi della fornitura decorrente dal 2° trimestre del 2011 secondo le modalità di cui alla predetta Convenzione, e quindi, nei termini di cui all'art. 6, “che resta nella sua interezza pienamente valido ed efficace” (cfr. art.
1.3 dell'Atto d'Integrazione). Inoltre “all'art.
2.1. del citato Atto integrativo, le medesime parti hanno espressamente previsto che il decadrà automaticamente dal beneficio della Pt_1
dilazione concessagli e sarà, quindi, tenuto al pagamento immediato dell'intero importo dovuto e non ancora pagato..., in caso di “ritardo di pagamento protrattosi per almeno 20 giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza di pagamento prevista nel presente atto e/o ritardo di pagamento protrattosi per almeno 20 giorni delle somme dovute per la fornitura corrente”. Ciò che porta, pertanto, a concludere, per come correttamente rilevato dal difensore della che “Nel settembre del 2011 (vale a dire CP_1
nel 3° trimestre dell'anno 2011), il ribadiva ad attualizzava i Pt_1
contenuti e le valutazioni di potabilità già espresse nella citata nota del giugno 2011 (2° trimestre dell'anno 2011), e sottoscriveva il citato Atto integrativo - senza sollevare riserva alcuna sulla qualità della risorsa sino
a quel momento erogata, impegnandosi anche a pagare i connessi corrispettivi”. Non si dimentichi, a tal proposito, e sempre per come desumibile dalla documentazione prodotta in atti dalla che “il CP_1
, dopo la nota del giugno del 2011 e dopo la sottoscrizione Parte_1
11 del predetto atto (col quale - si ribadisce - veniva rateizzato il debito maturato dal 2° trimestre 2010 al 1° trimestre 2011), ritenendo che CP_1
avesse pienamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, essendo la risorsa idrica da essa erogata pienamente potabile, il con Pt_1
versamenti del giugno 2011, dell'ottobre 2011, del dicembre 2011, del febbraio 2012 e del giugno 2012, ha provveduto a saldare interamente quanto dovuto per la fornitura idrica erogata nel 2° e nel 3° trimestre 2010
e versato acconti sul 4° trimestre 2010 (cfr. estratto conto aggiornato - doc.
6 fascicolo ”. Solo a decorrere dal luglio del 2012 tali versamenti CP_1
sono stati interrotti, ed essendo quindi lo stesso ente pubblico locale decaduto dal beneficio della dilazione, parte creditrice si è vista costretta a richiedere, al fine di ottenere il pagamento della somma residuale, il provvedimento monitorio oggetto dell'odierna opposizione. Del pari, sempre risulta documentato, che solo dopo il deposito del ricorso monitorio, lo stesso ente debitore ha provveduto ad effettuare un ulteriore versamento di €
181.103,60, effettuato nel mese di novembre del 2010, provvedendo con esso a corrispondere quota parte della sorte ingiunta, e precisamente: il saldo 4° trimestre 2010 ed acconto sul 1° trimestre 2011, lasciando residuare, quindi, sul periodo ingiunto, un debito per sorte di € 1.267.177,14, oltre accessori e spese. Pagamenti quelli da ultimo effettuati, che sono stati posti in essere dall'Ente, senza muovere alcuna riserva sull'operato della Orbene, CP_1
basterebbe questo per far emergere come il rifiuto di adempiere da parte del
(posto in essere successivamente all'ottenuta rateizzazione, Parte_1
che lo si ribadisce è stata chiesta dalla parte debitrice in epoca posteriore rispetto all'accadimento di tutte quelle vicende dalla stessa poste a base delle contestazioni mosse avverso il d.i. impugnato) debba essere ritenuto, oltre che illegittimo (difettando la proposizione dell'eccezione di cui all'art. 140 del c.c., del rinvenimento della concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni eseguite e quelle rifiutate),
12 anche contrario a buona fede, in quanto determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando ad esempio l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevanza determinante la circostanza, riscontrata nel caso di specie, che la giustificazione del rifiuto non sia resa nota alla controparte in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. Nel caso concreto, appunto, il decorso di un apprezzabile periodo rispetto all'effettuata fornitura, in uno con tutti quei fattori di cui in premessa, riferiti all'avvenuta richiesta (ed ottenimento) della rateizzazione del debito de quo, senza essersi mai doluto di alcuna cosa al riguardo, fa ritenere che il rifiuto di adempiere sia contrario a buona fede, nel senso su specificato. Ad ogni modo, e per mera completezza di indagine, devesi altresì rilevare che parte creditrice ingiungente sia riuscita a provare, nonostante non ne fosse tenuta, che le responsabilità che le erano state addebitate erano in verità insussistenti, visto che sia le risultanze documentali prodotte al riguardo, che le dichiarazioni rese dai testi escussi, si sono dimostrate convergenti verso l'unica direzione della esclusione di ogni eventuale inadempimento per come ascritto alla da parte del . Ed infatti, a parte l'assoluta irrilevanza CP_1 Parte_1
Contr ai fini che ci occupano, dei campionamenti effettuati dall in data
25.08.2010 e 30.08.2010, che riguardavano siti del tutto estranei agli schemi acquedottistici gestiti dalla è dato evidenziare che quelli svolti in CP_1
data 1.09.2010 delle acque in ingresso ed uscita da tutti e quattro i principali serbatoi cittadini gestiti da e riforniti dall'Alaco; quelli effettuati in CP_1
data 13.09.2010, quelli dell'8.10.2010 e dell'11.10.2010, evidenziavano la completa conformità delle acque, lasciando residuare delle piccole anomalie solo con riferimento ad alcuni prelievi fatti presso alcune fontane del centro cittadino - ricadenti sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione
13 comunale), tant'è vero che determinavano la immediata revoca delle relative
Ordinanza emesse al riguardo dal Sindaco. In più, devesi aggiungere, sempre al fine di avere una completa ed obiettiva visione dell'intera controversa vicenda, che tutta la vigente normativa in materia di acque destinata al consumo umano, per come rilevato dalla stessa società fornitrice (cfr. D.Lgs.
31/2001 ed i. - D.Lgs. 152/2006, in uno con tutte le raccomandazioni CP_3
ed istruzioni date dall'Istituto Superiore di Sanità, del CNR - IRSA e da tutti gli altri Enti che a vario titolo hanno disciplinato la materia) “ammette la possibilità del superamento delle concentrazioni di alcuni elementi nelle acque potabili (i c.d. “parametri indicatori”), ricomprendendo tra questi, in particolare, la concentrazione di ferro e manganese, evidenziando come
l'emanazione di provvedimenti di limitazione dell'uso dell'acqua da parte delle Autorità sanitarie sia sempre un'iniziativa estrema - da assumersi in maniera sempre molto ponderata - di concerto con il gestore delle infrastrutture idriche - e quindi con la - e solo dopo aver valutato la CP_1
reale pericolosità per la salute pubblica, valutate e comprese le cause del fenomeno, la eventuale temporaneità del fenomeno e soprattutto dopo aver individuato e messo in atto le necessarie azioni correttive”. Or dunque, nel periodo considerato, le emergenze documentali acquisite agli atti, comprovano la esistenza di una leggera non conformità per superamento delle concentrazioni di ferro e di manganese, per “un intervallo di tempo brevissimo”, subito rientrata a distanza di poche ore, con il piano ripristino delle condizioni di completa conformità; inoltre, appare necessario evidenziare, sempre in ordine al profilo del significato da attribuire ai c.d.
“parametri indicatori”, per come definiti nella specifica materia dalla disciplina vigente del settore, come parte creditrice abbia prodotto in atti dettagliata e conferente documentazione idonea a dimostrare, con specifico riferimento alla disamina dei rischi sanitari correlati ad un temporaneo superamento della concentrazione dei sopra indicati valori, come all'epoca
14 erano assolutamente da escludersi gli estremi per l'emissione delle
Ordinanze di non potabilità emessa dal Sindaco di (cfr. Parte_1
documenti “redatti dal Dott. già Direttore del reparto Testimone_1
Acque Interne del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell'Istituto Superiore di Sanità; indiscutibilmente tra i massimi esperti, anche a livello internazionale, in materia di acque potabili”). Analoghe considerazioni valgono, infine, anche per quanto accaduto in concomitanza dell'emanazione della 4° Ordinanza di non potabilità, quale effetto, secondo le giustificazioni provenienti dall'ente debitore, del campionamento delle acque in uscita dai serbatoi “Mura HE” e “Tiro A Segno”, laddove, a fronte delle valutazioni provenienti dal la avendo richiesto Pt_1 CP_1
un supporto tecnico scientifico all'Istituto Superiore di Sanità ed inviandogli i propri campionamenti, otteneva quale risposta, la “conferma della piena potabilità delle acque esaminate, senza rilevare alcuna positività microbiologica, né per coliformi totali e/o fecali né - tanto meno - per presenza di batteri patogeni” (avendo l'Istituto Superiore di Sanità riscontrato la presenza di “un'acqua grezza senza alcuna rilevante fecalizzazione e cioè di ottima qualità microbiologica, a conferma di un ambiente naturale del tutto privo di insediamenti antropici”). Ciò, quale conseguenza del fatto che la al solo fine di far luce sulle CP_1
ingiustificate preoccupazioni insorte tra i cittadini del , Pt_1 Pt_1
anche all'esito delle ordinanze sindacali, di volta in volta, emesse, e “su specifica richiesta della Dott.ssa - Dirigente di Ricerca Persona_1
presso la citata struttura dell'Istituto Superiore di Sanità - incaricata delle analisi ed alla quale era stata esposta la situazione determinatasi in città, aveva fatto campionare ed analizzare anche le acque grezze derivate dall'invaso, prima del trattamento di potabilizzazione, allo scopo di dare ai tecnici dell'Istituto una più chiara visione del contesto dal quale provenivano i campioni da sottoporre ad analisi (cfr. parere richiesto dalla
15 con propria nota n. 309 del 18.01.2011, all'Istituto Superiore di CP_1
Sanità, “in ordine alla potenziale pericolosità per la salute pubblica di un'eventuale positività per Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa nelle acque campionate entro un serbatoio di una rete di adduzione, nei termini e nelle concentrazioni presuntivamente rinvenute dal consulente tecnico della Procura, in uno con la domanda di valutare se tali risultanze avrebbero potuto sostenere l'emanazione di una Ordinanza di non potabilità ed il divieto di utilizzo delle acque per usi umani”). Il parere ricevuto “(cfr. doc. 20 contenuto nel fascicolo di parte creditrice opposta), nell'esporre in via generale la natura delle specie batteriche degli
Staphylococcus ed in particolare della specie aureus, confermava la potabilità dell'acqua erogata e che la stessa non avrebbe mai potuto rappresentare alcun pericolo per la salute pubblica e come pertanto
l'emanazione di un divieto di utilizzo...fosse stata inopportuna ed assolutamente inutile”. Tutti rilievi, questi che precedono, che risultano confermati allorquando si sono svolti due tavoli tecnici, rispettivamente del
28.09.2010 (non riguardante, però, il periodo di fornitura coperto dal provvedimento monitorio che ci occupa) e del 30.03.2011, a cui partecipava, Contr assieme al sig. Prefetto della Provincia di , ai rappresentanti dell' Pt_1
del dell e dalla “anche l'Istituto Superiore di Pt_1 Pt_3 CP_1
Sanità con il dott. Direttore del reparto Acque Interne Testimone_1
del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria”, il quale dopo aver visionato tutti gli atti fornitigli ed audito i rilievi mossi da tutte le parti in ordine ai risultati dei prelievi, per come operati nel corso del tempo, si è così espresso :“...le norme esistenti sono rigorose e puntuali e consentono di interpretare le risultanze ad oggi acquisite ai fini dei giudizi dell'idoneità delle acque al consumo.....Ai sensi del vigente D.Lgs. 31/2001
e s.m. ed i. i requisiti di potabilità vanno garantiti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano. I risultati analitici di
16 controlli su campioni prelevati secondo protocolli standardizzati, in impianti di adduzione o di accumulo sono comunque finalizzati a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, al rubinetto, i requisiti della normativa vigente (art. 5 D. Lgs. 31/'01)”. In più, lo stesso Dott. Tes_1
evidenziava, con estrema chiarezza, come: “dagli atti visionati e dalle informazioni desumibili dalla molteplicità dei controlli eseguiti risulta che la conformità delle acque per il consumo umano sia evidente e che non sembra sussistere alcun rischio sanitario associabile al consumo delle stesse. Eventuali approfondimenti relativi a potenziale presenza di fattori di rischio addizionali, ad oggi non emersi, possono essere oggetto di valutazioni della qualità della filiera in un'ottica di prevenzione futura, e non vanno intesi come presenza, allo stato attuale, di rischi per la popolazione”. Ciò che lasciava chiaramente trasparire come fosse stata avvertita la necessità e la esigenza di esortare le “Istituzioni pubbliche territoriali ad una corretta, oggettiva e costante politica di diffusione delle informazioni” in modo da evitare la diffusione di inutili ed incontrollabili allarmismi anche tra la popolazione. Appare, quindi, verosimile credere, alla luce di quanto finora emerso, che il finale intervento proposto all'esito del suddetto incontro, dalla in riferimento all'opportunità di creare un CP_1
by - pass del serbatoio di Via Tiro a Segno, per come poi dalla stessa effettuato tempestivamente, debba essere letto sia nell'ottica di prevenzione futura che allo scopo di cercare di superare quella fase di stallo che si era determinata con il . Conferma ne è, a livello documentale, Parte_1
non solo quanto riportato nello stesso verbale del Tavolo Tecnico de quo, laddove il Dirigente della pur proponendo l'intervento da ultimo CP_1
citato, si è premurato di far rilevare come questo, in ogni caso, “non migliora la qualità dell'acqua che è sempre stata potabile”, ma si è trattato di un intervento proposto solo al fine di “superare l'empasse in cui ci si è trovati”, facendo altresì presente, sempre in un'ottica di massima e fattiva
17 collaborazione, come sarà cura della medesima, “dopo l'esecuzione del by - pass, realizzare i lavori di ristrutturazione delle vasche del serbatoio, lavori anch'essi non necessari ai fini della potabilità dell'acqua distribuita ed ai fini igienico sanitario, poiché le vasche pur necessitando di piccolo lavori di manutenzione non presentano criticità”; ma anche nella successiva Nota della del 4.04.2011, dove la società stessa, a distanza di soli 4 giorni, CP_1
comunicava a tutti i partecipanti sopra indicati, che “i previsti lavori per la realizzazione del by - pass tra le condotte di entrata e di uscita del serbatoio di Via Tiro A Segno, già iniziati nella stessa giornata del 30.03.2011, sono stati completati e che effettuate le dovute prove lo stesso by - pass verrà messo in esercizio già nella giornata di domani 05.04.2011. Come da intese, Cont l' già dal prossimo giovedì 07.04 p.v. in avanti potrà provvedere ad effettuare dei nuovi campionamenti dai rubinetti di presa realizzati sulla condotta......”. Il tutto, pur “ribadendo ancora una volta l'assoluta ininfluenza nei riguardi della potabilità dell'acqua erogata”, contenendo, altresì, la inoltrata nota l'ulteriore partecipazione della “conferma, infine, che stiamo provvedendo ad affidare in regime di somma urgenza i lavori di ristrutturazione delle vasche del serbatoio, così come comunicatoVi già nella nostra nota prot. 1792 del 25 marzo u.s.. Sarà nostra cura aggiornarVi sull'avanzamento degli stessi, alla cui conclusione, anche parziale, si provvederà all'eliminazione del sopra citato by - pass”. Da ultimo, e solo per mero conforto su quanto già illustrato, non possono non richiamarsi le dichiarazioni provenienti dai testi escussi, Dott.ssa nella Persona_1
sua qualità di Dirigente di Ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha confermato pienamente quanto dedotto dalla in ordine alla CP_1
circostanza che la stessa società avesse “inviato all'Istituto Superiore di
Sanità, laboratorio di microbiologia, diretta dalla nel gennaio Per_1
del 2011 delle analisi di laboratorio su alcuni campioni di acqua prelevati dalla medesima società presso alcuni nodi idrici dello schema Alaco, e che
18 sostanzialmente gli esiti degli esami effettuati non presentavano alcun pericolo per la salute pubblica (cfr. verbale di udienza del 15.05.2015)”; geom. , già Responsabile dell'Ufficio di Zona di Vibo Controparte_4
Valentia della Cassa del Mezzogiorno - Ufficio Gestione Acquedotti
Calabria, il quale ha “sostanzialmente confermato che la rete di distribuzione idrica interna del Comune di era caratterizzata da un elevatissimo Pt_1
livello di perdite e che c'era notevole discrepanza tra l'acqua immessa in rete e quella registrata dalle utenze comunali”; dal teste dr. Tes_2
, che, escusso nel corso dell'udienza del 16.11.2015, confermava
[...]
la potabilità dell'acqua fornita dalla nel periodo per cui è causa, CP_1
riferendo in particolare che : “i parametri microbiologici non sono previsti
(dal D.Lgs 31/'01) nelle indagini di routine, tese a verificare la potabilità dell'acqua....La concentrazione di pseudomonas aeuriginosa nel numero riscontrato nella tabella sub 19 allegato al fascicolo non è CP_1
pericolosa per la salute pubblica....Dai campionamenti che sonno stati effettuati è emersa la potabilità dell'acqua secondo i parametri di cui alla legge 31/01 e di cui all'all. 19 del fascicolo . Anche l'ultimo CP_1
testimone escusso, tale , dipendente del , Testimone_3 Parte_1
ha confermato, sostanzialmente, quanto addotto dalla “in ordine ai CP_1
rapporti tra quest'ultima ed il , inerenti la erogazione Parte_1
dell'acqua in alcuni particolari periodi dell'anno ed in alcune fasce orarie”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la promossa opposizione non può che essere rigettata. Il provvedimento monitorio, oggetto di lite, dovrà, tuttavia, essere revocato dovendosi provvedere, alla luce dei pagamenti operati, medio tempore, dal , alla determinazione del credito residuo Parte_1
dovuto, ammontante a complessivi € 1.267.177,14 (ovvero € 1.448.280,74 -
€ 181.103,60 tenuto conto del pagamento effettuato dal in data Pt_1
15.11.2012), oltre agli interessi legali dalla data del dovuto, sino al soddisfo.
19 Nulla, invece, spetta a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, per come del resto statuito nell'emesso decreto di ingiunzione che non ne ha fatto menzione. Le spese del giudizio, ivi comprese quelle afferenti alla fase monitoria, seguono il criterio della soccombenza e, calcolate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata, trovano ristoro come da dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello il formulando sette Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati. Spiegava domanda di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Sentire accogliere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 187 del 24.1.2024 e, questa integralmente riformando, così statuire: a) disporre in via prioritaria e pregiudiziale la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) nel merito poi accogliere le conclusioni già rassegnate e precisate dall'ente appellante nel corso del primo grado del giudizio e quindi, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare invalido e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 960/2012, per i titoli dedotti e alla stregua delle motivazioni poste a fondamento della domanda e cosi, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del della Parte_1
fattura n. FC110333 del 10.2.2011 emessa dalla per un importo CP_1
di € 53.507,47, nonché il pagamento in acconto della fattura n. FC110606 del 6.6.2011 per un importo di € 127.589,14; 2. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per CP_1
non aver adempiuto diligentemente ed esattamente ex art. 1176 cc. la prestazione dedotta nel contratto, con conseguente responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc;
3. per l'effetto accertare e dichiarare legittimo ex art. 1460 cc il rifiuto di adempiere del Comune di e quindi Parte_1
20 il rifiuto di pagare il corrispettivo preteso dalla per gli anni 2010- CP_1
2011, come reazione ragionevole e logica in senso oggettivo all'inadempimento della società; 4. condannare poi la al CP_1
risarcimento in favore del concludente dei danni da inadempimento Pt_1
contrattuale ex art. 1218 cc nella misura di € 398.423,00 quale danno emergente o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata all'esito della causa, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal cd. danno patrimoniale futuro da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 cc.
e 2056 cc, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 1225 cc sulla prevedibilità del danno;
5. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc. da parte della CP_1
e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno ex art.1218
[...]
cc da valutarsi in via equitativa ex artt. 1226 cc e 2056 cc;
6. accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale della ha causato CP_1
al rilevanti danni non patrimoniali ex art. 2059 cc., Parte_1
sotto forma di danno all'immagine, al prestigio del Comune e della sua
Amministrazione, da valutarsi e liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 cc e
2056 cc. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
7. condannare infine la società appellata alla rivalsa delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto dell'inibitoria e del CP_1
gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'Ecc.ma Corte in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto dal Parte_1
perché errato ed infondato, con conferma della sentenza n. 187 del
[...]
Tribunale civile di Catanzaro del 21-24 gennaio 2024. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.>>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione con ordinanza del 13 luglio 2024 rigettava l'istanza di inibitoria e provvedendo ai sensi dell'art. 21 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 13 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Successivamente con ordinanza in data 24 luglio 2024, deliberando su istanza di correzione di errore materiale spiegata da parte appellante con atto del 16 luglio 2024, così pronunciava: >; confermava l'udienza di rinvio ed i termini perentori assegnati.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della decisione della stessa all'udienza del 3 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo, non titolato, l'appellante lamenta e chiede che la sentenza venga riformata escludendo la valenza che il Tribunale ha indebitamente riconosciuto: 1) alla nota del Comune di Parte_1
9.6.2011 prot. n. 29121 e 2) all'Atto di integrazione al contratto di utenza sottoscritto dalle parti in data 14.09.2011.
Osserva, in relazione al primo documento, che il Tribunale ne ha travisato la portata, avendone ricavato un riconoscimento generale con valore pseudo
22 confessorio della potabilità dell'acqua fornita dalla Evidenziava che CP_1
la nota suddetta andava, invece, contestualizzata riferendosi essa ad una: << ennesima emergenza relativa alla fornitura di acqua nello specifico per la zona di Vibo Marina, emergenza che a quella data era stata superata essendo stata acquisita la prova della sopravvenuta potabilità dell'acqua fornita.>>
Significava che la dichiarazione contenuta nella nota suddetta non poteva venir stravolta nel suo contenuto ed intesa quale riconoscimento da parte del di della legittimità dell'operato di nell'intero Pt_1 Parte_1 CP_1
arco temporale delle vicende oggetto di causa. Traeva la conseguenza che la sentenza andava riformata essendo la dichiarazione suddetta assurta, erroneamente, ad elemento determinante per la formazione del convincimento del primo giudice.
In relazione al secondo documento titolato ” atto integrativo” sottoscritto in data 14.09.2011 [nel cui contenuto il primo giudice aveva individuato un formale riconoscimento da parte del Comune di del proprio Parte_1
debito nei confronti di e contestualmente, una rinuncia delle CP_1
contestazioni in precedenza mosse a circa la non potabilità CP_1
dell'acqua fornita] evidenziava che esso era titolato “ atto integrativo della convenzione”, sicché era evidente che l'intento perseguito dalle parti era quello di ridisciplinare le modalità di pagamento delle forniture d'acqua oggetto della convenzione in considerazione del fatto che, per una serie di vicende, il di trovava in arretrato con i pagamenti. Sosteneva che Pt_1
esse parti, integrando la convenzione, avevano inteso regolamentare ex novo i tempi ed i modi del pagamento del dovuto;
che, sottoscrivendo l'Atto
Integrativo, il Comune non aveva inteso entrare nel merito dei rilievi fino a quel momento sollevati in ordine alla qualità dell'acqua fornita, rilievi nei quali infatti ha insistito anche dopo la firma di quell'atto << alla luce delle complesse vicende, anche giudiziarie penali, che si riferivano alla non potabilità dell'acqua fornita.>> Chiariva che, al tempo della sottoscrizione
23 dell'atto Integrativo, erano in corso indagini della Procura della Repubblica di che erano sfociate nel sequestro di alcuni serbatoi di Parte_1
accumulo dell'acqua e nella formulazione di ipotesi di reato a carico del personale per altro verso, il ritardo nei pagamenti da parte del CP_1
era un dato di fatto che non poteva essere contabilmente ignorato Pt_1
dall'Ente Pubblico. Deduceva l'erroneità dell'interpretazione fornita dal
Tribunale che ne aveva tratto la valenza di atto di riconoscimento di debito.
Evidenziava la violazione del disposto di cui all'art. 1988 cod. civ. trattandosi di norma che poneva la sola inversione dell'onere della prova con riguardo all'esistenza del rapporto sottostante, la cui esistenza si doveva presumere, fino a prova contraria. Chiariva che, in virtù della sottoscrizione dell'atto di
Integrazione, ben avrebbe potuto fondare il proprio ricorso CP_1
ingiunzionale su detto atto in luogo della convenzione esistente sin dal 2005
e sulle fatture non pagate emesse in relazione a detta convenzione, ma giammai il giudicante avrebbe potuto trarre l'implicita rinuncia da parte del alle contestazioni insorte in ordine alla non utilizzabilità per uso Pt_1
potabile dell'acqua fornita da Ribadiva la vigenza delle CP_1
contestazioni, la rilevanza delle stesse a sostegno dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal nei confronti dell'atto di ingiunzione essendo Pt_1
legittimo il rifiuto di pagare forniture non correttamente eseguite. Chiedeva la riforma della sentenza che, male interpretando tali documenti, aveva violato il disposto di cui all'art. 2697 cod. civ., dell'art. 1218 cod. civ e degli artt. 113 e 116 c.p.c.
§ 5.2 – Con il secondo motivo non titolato l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione resa da Tribunale con riguardo all'affermata illegittimità del rifiuto da parte del al pagamento delle forniture, successivamente Pt_1
all'ottenuta rateizzazione. Richiamava le censure svolte con riguardo all'atto integrativo - a cui, come evidenziato, non poteva riconoscersi valenza di rinuncia implicita a far valere le eccezioni relative al rapporto sottostante in
24 virtù di una diversa regolamentazione dell'assetto degli interessi delle parti –
e le censure svolte con riguardo all'errata applicazione dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ., ritualmente e fondatamente proposta da esso con Pt_1
riguardo all'intero credito, in esso compresa la porzione oggetto di ricognizione di debito. NT che il Tribunale aveva omesso di compiere la dovuta valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo alla funzione economico sociale del contratto ed alla rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto. Evidenziava che il
Tribunale con l'errata decisione assunta, si era sottratto alla valutazione degli opposti inadempimenti ed aveva omesso di valutare l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. dal momento che, solo ove avesse accertato che l'inadempimento del si potesse qualificare di scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., Pt_1
in tal caso il suo rifiuto ad adempiere sarebbe stato legittimo;
ugualmente per controparte. Rappresentava che il criterio al quale il Tribunale si sarebbe dovuto attenere era quello di valutare il nesso di interdipendenza tra le prestazioni ineseguite o rifiutate. Ribadiva che l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal era legittima in quanto proporzionale Pt_1
all'inadempimento posto in essere da e proposta in piena buona fede CP_1
in un contratto, a prestazioni corrispettive, quale andava qualificato il contratto di somministrazione di acqua. Evidenziava che trattandosi di controversia afferente al pagamento del servizio quale corrispettivo dello stesso, inevitabilmente la qualità del servizio incideva sul pagamento. Invero, era obbligo di fornire acqua potabile. Venendo alla disamina dei CP_1
rispettivi obblighi, il ha evidenziato che con l'art. 4 della Pt_1 CP_1
Convenzione si era assunta la responsabilità della qualità dell'acqua erogata, includendo anche i serbatoi;
si era altresì impegnata ad assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legge per le acque destinate al consumo umano e ad effettuare, sistematicamente, controlli interni, per una verifica puntuale e continua delle caratteristiche qualitative dell'acqua al fine di
25 tutelare la salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalla normativa vigente e di tutte le disposizioni contenute del D.Lgs n. 31/2001; che si era impegnata CP_1
contrattualmente a rendere noti periodicamente i principali dati quali- quantitativi dell'acqua e ad informare tempestivamente l'utenza sulle misure adottate in caso di crisi qualitativa dell'acqua, al monitoraggio continuo, ad intervenire tempestivamente per l'ipotesi di difformità, anche saltuaria, dei parametri. Segnalava che, a fronte della richiesta di pagamento effettuata da con il decreto ingiuntivo, esso Comune aveva sollevato eccezione di CP_1
inadempimento sicché l'onere della prova di aver esattamente adempiuto ricadeva su che non aveva fornito la prova idonea a CP_1 CP_1
superare la presunzione di responsabilità nascente dall'art. 1218 cod. civ. circa l'inesatta esecuzione del contratto di somministrazione e, nella specie, di aver fornito acqua potabile;
né aveva provato l'eventuale fatto del terzo rappresentato dalle asserite carenze manutentive delle condutture idriche comunali e della circostanza relativa alla chiusura delle saracinesche in uscita dei serbatoi e dell'incidenza causale sulla potabilità dell'acque oltre che sulla presenza, negli edifici, di serbatoi di accumulo. Sosteneva che la decisione di prime cure era errata in quanto il Tribunale, oltre a non aver applicato correttamente i criteri di ripartizione dell'onere della prova, non aveva nemmeno valutato le risultanze dell'istruttoria, dalla quale emergeva l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali. CP_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo non titolato l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale – a pag. 5 – dopo aver – erroneamente
– giudicato corretta la ricostruzione dei fatti di causa operata da CP_1
aveva, in maniera nuovamente errata – rilevato che le quattro ordinanze sindacali che avevano inibito l'uso dell'acqua avessero: << solo in minima parte interferito con il periodo oggetto di ingiunzione >> ricavandone, di conseguenza ma sempre erroneamente, l'irrilevanza ai fini di causa delle
26 prime due e cioè quella del 16.08.2010 e quella del 23.08.2010 e la riduzione a soli 118 dell'inadempimento di a fronte di una vicenda così CP_1
complessa, caratterizzata da continue segnalazioni di non idoneità dell'acqua per uso domestico.
§ 5.4 – Con il quarto motivo, non titolato, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Tribunale nella parte in cui, per un verso, ha accertato l'avvenuto adempimento da parte di CP_1
degli obblighi nascenti a suo carico dalla convenzione e, per altro verso, ha disconosciuto gli inadempimenti imputati dal ad essa Pt_1 CP_1
censura la sentenza per avere il Tribunale affermato, specularmente, che esso si era reso inadempiente ai suoi obblighi avendo illegittimamente Pt_1
rifiutato il pagamento delle forniture contestate. Segnalava che tale errore derivava sempre dalla lettura parziaria delle risultanze di giudizio (cfr. pag.
21 atto di appello). Tanto premesso, l'appellante, al fine di chiarire la rilevanza dei reciproci inadempimenti procedeva alla ricostruzione dei fatti, seguendo il criterio cronologico della scansione degli eventi:
§ 5.4.1 – Rappresentava che la vicenda aveva visto il suo esordio in data 15 agosto 2010 allorché i cittadini residenti nella zona di Vibo Valentia Centro avevano segnalato la colorazione marrone dell'acqua che fuoriusciva dai rubinetti ed il suo odore nauseabondo;
che in data 16 agosto 2010 il Sindaco di aveva emesso ordinanza per vietarne l'uso alimentare e Parte_1
potabile alla popolazione e, con nota in pari data, il dirigente del settore 6
Lavori Pubblici aveva richiesto all dell Controparte_5 CP_6
la predisposizione di verifiche sulla potabilità dell'acqua; che
[...]
identica richiesta veniva inoltrata sempre in data 16 agosto a che CP_1
rispondeva con nota in pari data a firma del responsabile di zona del seguente contenuto: <per un difetto all'impianto di disinfezione presso l'impianto di potabilizzazione dell'Alaco a servizio di codesti centri, si è determinato un
27 eccesso di ipoclorito di sodio. PER QUANTO SUDDETTO SI CONSIGLIA
L'USO DELLA RISORSA IDRICA SOLO PER FINI IGIENICI".>>.
Segnalava che tale dichiarazione era risultata non veritiera tanto da portare ad indagine penale nella quale il PM della Procura della Repubblica aveva formulato a carico del redattore di detta nota l'imputazione per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p.; che anche i risultati delle analisi chimiche espletate da sui campioni di acqua prelevati in data 16.08.2010 Pt_3
all'uscita del serbatoio denominato Sopraelevato di attestavano Parte_1
l'inquinamento poiché erano emersi valori non conformi di cloro per eccesso rispetto al limite di 0,2 mg/l (riscontrato 0,4 mg/l). Il responsabile Pt_3
evidenziava altresì la presenza nell'acqua di ferro che, seppure entro i limiti di legge, rappresentava un parametro non desiderabile. Che il guasto veniva riparato come da comunicazione del 17 agosto 2010 ed i prelievi dei campioni d'acqua effettuati in data 18 agosto 2010 in vari punti della città, in entrata ed Cont in uscita dai serbatoi gestiti da (Sopraelevato, Tiro a Segno, CP_1
erano risultati conformi. In conseguenza di ciò data 20 agosto 2010 il Sindaco con ordinanza n. 72 revocava l'ordinanza n. 69 del 16 agosto 2010.
§ 5.4.2 – Il problema dell'acqua sporca si riproponeva in data 22 agosto 2010 ed il Sindaco emetteva l'ordinanza n. 73 registrata in data 23 agosto 2010; in data 23 agosto il dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici convocava presso la Contr sede comunale il responsabile Igiene Pubblica dell e al fine di CP_1
fare il punto sulla problematica dell'acqua potabile ed in tale sede i Contr responsabili di e ribadivano che il problema dell'acqua sporca CP_1
era da ricondursi all'iperclorazione avvenuta nei giorni precedenti ed alle condizioni delle tubature cittadine;
che anche tale dichiarazione era risultata non veritiera nell'ambito delle indagini penali. Il Dipartimento prevenzione Contr dell trasmetteva in data 25 agosto i risultati delle analisi di laboratorio esperite sui campioni prelevati in data 23 agosto con giudizio di potabilità
28 dell'acqua ed il Sindaco in data 25 agosto, con ordinanza n. 74, revocava l'ordinanza n. 73.
§ 5.4.3 – ripresentatosi il problema dell'acqua sporca il dirigente del Settore
6 Lavori pubblici con nota in data 31 agosto 2010 sollecitava nuovo Contr intervento di e dell ed intimava a la trasmissione di CP_1 CP_1
copia delle analisi in suo possesso effettuate, in entrata ed in uscita, sui Contr serbatori che alimentavano la città. L' in data 6 e 7 settembre 2010 comunica gli esiti di non conformità dell'acqua ad uso potabile;
il Comune si attivava contestualmente per effettuare dette analisi ambientali affidandosi a
Calabria Service srl e dai campioni prelevati emergeva che la qualità dell'acqua non era conforme presentando una quantità di manganese superiore ai limiti di riferimento.
§ 5.4.4 – ripresentatosi il problema dell'acqua sporca il dirigente del Settore
6 Lavori pubblici con nota in data 26 settembre 2010 richiedeva un sopralluogo dei tecnici di presso i serbatoi di accumulo località Tiro CP_1
a Segno che presentavano, in entrata ed in uscita, una colorazione dell'acqua giallo-marrone uguale a quella riscontrata in città. Seguiva scambio epistolare tra (cfr. pag. 25-26 atto di appello) in cui il Sindaco Parte_4
lamentava il mancato riscontro della nota 9 settembre 2010 con cui veniva richiesta a la consegna di copia delle analisi di verifica sulla CP_1
composizione chimico- batteriologica dell'acqua erogata, con particolare riferimento ai derivati di cloro e manganese;
il Sindaco provvedeva ad attivare la Prefettura con la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico stante la sistematicità degli episodi di non potabilità dell'acqua. In data 30 settembre 2010 perveniva al la missiva (all. 30 alla cui Pt_1 CP_1
lettura si rinvia) di giustificazione circa la leggera colorazione giallastra delle acque. L'appellante significava che anche tale nota veniva smentita nel corso Contr delle indagini penali. In pari data perveniva la nota dell' che segnalava
29 la presenza nell'acqua di ferro e manganese con dosaggio superiore ai limiti Contr previsto dal D.Lgs n. 31/2001 e, contestualmente, l sollecitava l'emanazione di ordinanza che vietasse l'utilizzo dell'acqua a scopo alimentare. Il Sindaco emetteva in data 30 settembre 2010 l'ordinanza n. 84 con cui vietava l'utilizzo dell'acqua ad uso alimentare. Anche in data Pt_3
4 ottobre 2010 comunicava al Sindaco di i risultati non Parte_1
conformi dei campioni di acqua prelevati in data 30 settembre 2010 per eccesso di manganese;
l'Asp con nota del 5 ottobre informava il Sindaco che l'acqua non rientrava nei limiti previsti dal D.Lgs n. 31/2001 per l'uso potabile. Seguiva un carteggio tra i soggetti coinvolti ed il Prefetto, che chiedeva di essere informato (pag. 27 e 28 atto di appello). In data 13 ottobre
2010, risultando dalle analisi che l'acqua era nuovamente potabile, il Sindaco revocava l'ordinanza n. 84 del 30 settembre 2010. Seguiva carteggio tra il e essendosi So,ri.cal lamentata con nota in data 19.10.2010 Pt_1 CP_1
dell'emissione dell'ordinanza di divieto del consumo di acqua per uso alimentare in quanto la presenza di ferro e manganese non andava ad incidere sulla potabilità dell'acqua, a cui replicava il Sindaco evidenziando che Contr l'ordinanza di divieto era stata emessa sulla base della nota dell' di non potabilità dell'acqua.
§ 5.4.5 – L'appellante ha evidenziato che anche le frazioni presentavano problemi di potabilità dell'acqua; nello specifico i campioni d'acqua prelevati in data 28 ottobre 2010 sia presso la frazione di Piscopio che presso la frazione di Vena Inferiore avevano evidenziato la presenza di coliformi totali e fecali. Il Sindaco ha emesso le ordinanze n. 91 e n. 92 di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua in suddette frazioni per l'uso potabile ed alimentare fino all'esito di nuovi accertamenti;
il servizio veniva sostituito con autobotti. Contr L con nota del 15.12.2020 comunicava la non potabilità dell'acqua; comunicava la conformità ai parametri di legge del parametro cloro CP_1
30 residuo. Le ordinanze di divieto venivano revocate in data 16 e 17 dicembre
2010.
§ 5.4.6 – Il Prefetto di con nota del 13.12.2010 inoltrava al Parte_1
Sindaco segnalazione di inquinamento dell'acqua potabile nei siti AN
Aloi, Serbatoio Mura HE Uscita su comunicazione della Procura della
Repubblica.
§ 5.4.7 – L'appellante ha rappresentato che continuavano i reclami al Pt_1
da parte dei cittadini per cattivo odore dell'acqua e torpidità della stessa a cui faceva seguito l'iniziativa del Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici che richiedeva in data 15.12.2010 a la trasmissione delle analisi chimico CP_1
-batteriologiche effettuate giornalmente in uscita dai serbatoi cittadini.
§ 5.4.8 – I Nas procedevano in data 3 gennaio 2011 al sequestro del serbatoio denominato Tiro a Segno ubicato in e gestito da per Parte_1 CP_1
la presenza di acqua non conforme e potenzialmente pericolosa per la salute umana, oltre la presenza del batterio staphylococcus aureus con valore di 24 ufc/250 ml, del batterio Pseudomoonas Aeruginosa nella misura di 12 ufc/250 mkl e 28 ufc/250 ml. e la presenza di coliformi totali. Trattasi del serbatorio che fornisce l'80% dell'acqua in città per cui il PM disponeva il sequestro senza limitare l'uso dell'acqua e demandando al Sindaco di emettere alla cittadinanza avviso di non destinare l'acqua al consumo umano. In data 4 gennaio il Sindaco emanava l'ordinanza n. 1/2011 di assoluto divieto di utilizzo dell'acqua. contestava il metodo di effettuazione del CP_1
campionamento; in data 10 gennaio venivano prelevati campioni d'acqua in località Tiro a Segno ed in altri punti della città; veniva nominato custode il dirigente del settore 6 Lavori Pubblici del Comune di;
in data Parte_1
Contr 18.1.2011 l comunicava i risultati delle analisi che risultavano conformi.
Il nominato custode chiedeva il dissequestro del serbatoio per l'effettuazione della manutenzione straordinaria dello stesso, a cura di con prelievi CP_1
31 ripetuti nel corso delle operazioni;
nei primi giorni di febbraio 2011 CP_1
provvedeva all'esecuzione di interventi di pulizia e disinfezione delle vasche del serbatoio località Tiro a Segno. In data 18 febbraio veniva emessa ordinanza sindacale di emergenza idrica per il consumo umano. Le analisi Contr effettuate da fornivano dati di potabilità dell'acqua, mentre le analisi effettuate da Calabria Service con riferimento ai prelevamenti eseguiti all'interno delle vasche evidenziavano parametri difformi. I Nas evidenziavano, in esito all'accesso del 24 febbraio 2011, che nonostante la pulizia delle vasche, al loro interno si formavano chiazze di colore marrone - ruggine sul pelo libero dell'acqua. Tale segnalazione impediva la revoca dell'ordinanza del 4.1.2011. In data 9 marzo 2011 il Sindaco, al fine di avere elementi nuovi per valutare la revoca dell'ordinanza 4 gennaio 2011, Contr demandava all di di procedere a ulteriore controllo. In Parte_1
data 10 marzo 2011 veniva effettuato un nuovo prelievo di campioni da parte del consulente del PM;
in data 14 marzo il custode reiterava a l'invito CP_1
di effettuare lavori di manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo idrico presso il serbatoio località Tiro a Segno;
con nota del 28 marzo CP_1
2022 si dichiarava disponibile all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria evidenziando tuttavia, l'impossibilità di procedervi nell'immediatezza.
§ 5.4.9 – seguiva l'apertura di un tavolo tecnico presso la in data CP_8
30 marzo 2011; nel corso della riunione le parti concordavano di bypassare il serbatoio per l'emissione diretta in rete dell'acqua, escludendo le vasche di accumulo, per consentire la loro pulizia straordinaria. In data 5 aprile 2011 comunicava di aver portato a termine di lavori di realizzazione del CP_1
bypass del serbatoio località Tiro a Segno e che l'acqua sarebbe stata emessa Contr in rete dal giorno 5; in data 7 aprile 2011 gli ispettori procedevano a prelevare campioni con prelievi da effettuarsi in situ prima del punto di consegna dell'acqua in rete, al fine di avere un riscontro sulla potabilità in
32 entrata. Le analisi attestavano che i risultati rientravano nei limiti previsti ed il Sindaco con ordinanza n. 26 del 18 aprile 2011 revocava l'ordinanza del 4 gennaio 2011.
Contestualmente il Sindaco con nota del 14 aprile 2011 sollecitava CP_1
alla sostituzione delle tubazioni giacenti sulla piazzola antistante il serbatoio, provenienti dalle camere di manovra poiché era emerso, in base alla comunicazione effettuata dal responsabile dell'UO di Igiene e della Contr Nutrizione dell' che esse si presentavano piene di incrostazioni di ruggine e di materiale fangoso indurito ed aderente alle pareti dei tubi stessi, soprattutto nelle curve a gomito. completava i lavori di CP_1
manutenzione delle vasche di località Tiro a segno in data 3 giugno 2011.
§ 5.4.10 – L con nota del 27 ottobre 2011 comunicava Controparte_6
che nei punti di prelievo largo ES (fraz. Vena Media); CP_9
(fraz. Vena Media), Piazza S. Francesco di Paola (Fraz. Vena Inferiore) i parametri dei campioni prelevati in data 25.10.2011 non rientravano nei limiti previsti dal D.Lgs n. 31/2001. Il Sindaco con ordinanza n. 92 del 27.10.2011 ordinava il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua per consumo umano ed usi domestici. L'ordinanza veniva revocata in esito alle analisi successive, in data
25 novembre 2011.
§ 5.4.11 – L'appellante segnalava che il giudizio proposto da avanti CP_1
al TAR Calabria avverso le ordinanze sindacali veniva dichiarato perento con decreto del 27.12.2017, così confermandosi la legittimità amministrativa degli atti emanati.
§ 5.4.12 – Concludeva evidenziando che a fronte della situazione così ricostruita le denunce di non conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti dal D.Lgs 31/2001 non potevano considerarsi episodiche e quindi risolvibili, come aveva erroneamente fatto il Tribunale di Catanzaro, con un mero calcolo matematico sulla validità temporale delle ordinanze sindacali 33 ( pari a 118 giorni), essendo sottesa una situazione di disfunzione dell'intero sistema di adduzione Alaco, con la mancanza di efficienza delle procedure di disinfezione effettuate a monte presso l'impianto di potabilizzazione ed a valle, all'interno dei serbatoi di accumulo cittadini, disfunzioni che si accompagnavano al mancato controllo della maggior parte dei parametri previsti, sia per i controlli di ruotine che di quelli di verifica, per come imposto dall'art.
4.6. della convenzione. Criticava la sentenza impugnata anche nella parte in cui il primo giudice si era limitato ad affermare che la Contr potabilità dell'acqua era stata segnalata dal personale senza avvedersi che ciò era dipeso dall'esecuzione di ripetuti controlli che ne avevano attestato la non potabilità; così come il primo giudice non aveva valorizzato di dato, documentale, che la stessa aveva ripetutamente segnalato CP_1
che l'acqua non fosse utilizzabile per uso umano come da note versate in atti;
censurava l'operato del primo giudice per non avere preso in considerazione l'attività di indagine della Procura della Repubblica che aveva disposto il sequestro dei serbatoi di accumulo in gestione a per avere formato CP_1
il suo convincimento sulle deposizioni testimoniali senza valutare gli obblighi che si era assunta sottoscrivendo la Convenzione, ovvero di CP_1
Contr demandare ad il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, Sottolineava che, così operando, il Tribunale aveva malamente applicato il contratto ed affidato la decisione al contenuto delle testimonianze.
In relazione a queste ultime (cfr. pag. 41 atto di appello) lamentava che il primo giudice aveva omesso di prendere in considerazione le deposizioni testimoniali contrarie a tra cui quella del teste CP_1 Testimone_2
escusso all'udienza del 16.11.2015 che aveva ribadito la pericolosità per la salute pubblica delle concentrazioni di staphilococcus aureus rinvenuti nei campioni prelevati dell'Alaco, tenuto conto anche delle condizioni igieniche dei serbatoi ed impiantistiche, mentre le concentrazioni di pseudomanas aeruginosa, pur non essendo pericolose per la salute pubblica, erano
34 comunque indicative di una eccessiva ed inappropriata clorazione (violazione dell'art.
4.1 della Convenzione). Sosteneva che non vi era prova che vi fosse nesso di causalità tra l'inquinamento chimico e batteriologico delle acque e perdite o commistioni degli impianti di accumulo presso gli edifici privati, onere della prova che comunque incombeva su NT che i CP_1
Tribunale non aveva considerato che solo avrebbe dovuto eliminare CP_1
ferro ed ammoniaca a mezzo di un procedimento chimico-fisico che utilizza il permanganato di potassio;
rappresentava che per contrastare l'inquinamento batteriologico si utilizza il cloro e che un alto livello di questo elemento veniva a danneggiare, come qui accaduto, la potabilità dell'acqua.
Inoltre, non risultava valorizzato da parte del primo giudice il dato obiettivo e dimostrato delle condizioni di ruggine diffusa che si era formata all'interno dei serbatoi di accumulo, per la mancanza di un'adeguata manutenzione ordinaria che rientrava tra gli obblighi contrattuali di come pure CP_1
evincibile dalla nota di contenuto confessorio prot. n. 16354 del 28 marzo
2011. NT che il Tribunale non aveva dato alcun peso alla colpevole inerzia di che si collocava sia durante che dopo l'inadempimento CP_1
contrattuale. Solo in data 18 aprile 2011 venivano eseguiti i lavori sul serbatoio località Tiro a Segno che serve l'80% della popolazione. Che nel periodo 2009 -2011 si era verificato uno squilibrio rilevante tra le prestazioni contrattuali in quanto l'acqua somministrata non era conforme ai parametri di legge.
§ 5.5 – Con il quinto motivo non titolato censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto la spettanza a degli interessi CP_1
moratori di cui al D.Lgs n 231/2002 e chiedeva che venissero riconosciuti, in subordine ai motivi che precedono, i soli interessi legali.
§ 5.6 – Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, quale conseguenza
35 implicita del rigetto dell'opposizione e che riproponeva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
§ 5.7 – Con il settimo motivo l'appellante deduce, in relazione al capo concernente le spese di lite, che esso andrà riformato quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, in applicazione del criterio della soccombenza.
§ 6 – L'analisi dei motivi
Preliminarmente si osserva che l'appellante lamenta, senza formulare uno specifico motivo di gravame, che la sentenza risulta emessa da giudice onorario, tabellarmente non competente in ragione dell'elevato valore della controversia.
Trattasi di rilievo non documentato che non comporta alcun vizio della sentenza trattandosi, ove sussistente, di mera irregolarità. Il principio è enunciato da Cass. n. 19660/2016: < appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità.>> e trattasi di indirizzo consolidato.
§ 6.1 – Il primo motivo e il secondo motivo – prima parte con riguardo alla valutazione del requisito della buona fede dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ.- vanno valutati congiuntamente e sono infondati. Tanto comporta
36 l'assorbimento della seconda parte del secondo motivo, del terzo, del quarto e del sesto.
Osserva la Corte, in fatto, che con ricorso depositato in data 26 luglio CP_1
2012 ha chiesto al Tribunale di Catanzaro l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del per l'importo complessivo di € Parte_1
1.448.280,74 e segnatamente: € 53.514,46 residuo 4° trimestre 2010; €
409.910,07 relativo al 1° trimestre 2011; € 555.388,91 relativo al 2° trimestre
2011 ed € 492.467,30 relativo al 3° trimestre, importo che veniva richiesto in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza delle singole fatture al saldo. Nel ricorso ha fatto riferimento all'atto di CP_1
integrazione della convenzione [del 28.06.2005 che regolava il rapporto di somministrazione] sottoscritto in data 14 settembre 2011 con cui esse parti avevano rateizzato il debito maturato per il servizio idrico reso fino al primo trimestre 2011 ed il si era contestualmente impegnato a pagare i Pt_1
corrispettivi dovuti per la fornitura dal secondo trimestre;
ha CP_1
richiamato la clausola n.
2.1 che prevedeva la decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di ritardo da parte del nel pagamento protrattosi Pt_1
per oltre venti giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza prevista nell'atto integrativo o in contratto per le forniture somministrate a partire dal secondo trimestre 2011.
Il Tribunale di Catanzaro emetteva il decreto n. 960/2012 in data 1°dicembre
2012 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 1.448.280,74 per le causali sopra indicate, oltre i soli interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Non risulta pertanto riconosciuta la rivalutazione monetaria.
L'ingiunzione veniva notificata al e consegnata in data 19 dicembre Pt_1
2012. 37 Il ha proposto opposizione, contenente eccezione ex art. 1460 cod. Pt_1
civ. e domanda riconvenzionale con atto notificato in data 25 gennaio 2013.
Va dato atto che in data 15 novembre 2012 e, quindi, prima della notifica del decreto ingiuntivo, il pagava a l'importo Parte_1 CP_1
di € 53.507,47 a saldo della fattura FC110333 del 10.02 2011 relativa al quarto trimestre 2010 e l'importo di € 127.589,14 a titolo di acconto sulla fattura FC 110606 del 6.06.2011 relativa al primo trimestre 2011 per un totale di € 181.103,60; con riguardo all'importo ingiunto residuavano €
1.267.177,14 di cui alla condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza qui impugnata : previa revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, alla luce dei pagamenti effettuati medio tempore dal
[...]
condanna quest'ultimo (…) al pagamento (..) in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.267.177,14 oltre interessi moratori al tasso legale CP_1
a far data dal dovuto (ricezione delle singole fatture) al soddisfo.
Tanto chiarito venendo alla disamina del primo motivo si osserva che è ben vero che il Tribunale ha affermato a pagina 6, che al punto 1.3 dell'atto di integrazione < si è espressamente riconosciuto Parte_1
debitore >>, ma va sottolineato che il Tribunale ha reso tale affermazione allorché, contestualmente, valutava sia la diffida inviata da al CP_1
in data 9 giugno 2011, che la risposta in pari data del atti Pt_1 Pt_1
entrambi prodromici alla sottoscrizione, in data 14 settembre 2011 dell'atto di integrazione alla convenzione di somministrazione, che l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. per giungere alla conclusione che la stessa non fosse stata sollevata in buona fede.
Va evidenziato, infatti, che la sentenza di rigetto dell'opposizione si fonda su due rationes decidendi: la prima, con cui si afferma il rigetto dell'opposizione essendo infondata, in quanto contraria a buona fede, l'eccezione ex art. 1460 cod. civ, sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi per
38 la prima volta con l'atto notificato a il 25 gennaio 2013 quando, per CP_1
il pregresso, il aveva sottoscritto un atto di dilazione dei pagamenti Pt_1
dei quali si era riconosciuto moroso;
la seconda resa << per mera completezza di indagine>> atta a ricostruire il merito della vicenda, ricavandone il primo giudice, all'esito, la convinzione che l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. era del tutto infondata essendovi questione di non potabilità dell'acqua per giorni
118, tutti ricadenti in maniera frazionata nel quarto trimestre 2010 e primo trimestre 2011, laddove l'istruttoria compiuta ed il contenuto delle prove testimoniali restituivano un giudizio tecnico di potabilità dell'acqua.
Osserva il Collegio che l'appellante ha ragione nel momento in cui afferma che la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 cod. civ. rileva al fine di dispensare colui a favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale e che, quindi, non equivale ad un riconoscimento del debito volendo con ciò intendere che non ha valenza confessoria;
tuttavia,
l'obiezione contenuta nel motivo in esame e svolta con il fine di sentir affermare che:<< in buona sostanza la società appellata avrebbe ben potuto fondare il proprio ricorso ingiunzionale piuttosto che sulla convenzione esistente fra le parti dal 2055 e sulle fatture non pagate emesse in relazione a quella convenzione (..) sul solo atto integrativo (...) a mezzo del quale le parti, riconosciuta l'esistenza della prima e del suo contenuto in termini economici, hanno dato atto che esisteva una certa fornitura di acqua non pagata>> non è calzante rispetto alla complessa fattispecie devoluta alla cognizione del primo giudice e da questi esaminata.
L'appellante, invero, si limita ad invocare l'applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con riguardo alla ricognizione di debito laddove si osserva che essa non rappresenta un'autonoma fonte di obbligazione, ma conferma la sussistenza di un rapporto obbligatorio preesistente. <
39 momento che determina un'inversione dell'onere della prova (relevatio ab onere probandi) e dispensa colui a favore del quale è resa dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale. In ogni caso, qualora emerga che il rapporto fondamentale è invalido o mai sorto o si è estinto, viene meno l'effetto vincolante della dichiarazione >> (tra le tante Cass. n. 11021/2005); senza considerare che è dirimente individuare esattamente cosa si intenda, caso per caso ed in ragione del contenuto della dichiarazione, per rapporto fondamentale.
La Suprema Corte con recente pronuncia n. 28448/2024 così massimata ha chiarito: << in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.>>; (conforme a Cass. n. 3477/2024 Come è noto, la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono di per sé dichiarazioni unilaterali astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori (ad es. del pagamento del corrispettivo di una vendita ovvero della restituzione di una somma di denaro ricevuta in mutuo). Per tale ragione, la dichiarazione
(nella quale si risolve la promessa di pagamento o la ricognizione di debito) ha il valore limitato, indicato nell'art. 1988 c.c.: dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, cioè la causa in forza della quale si è promesso il pagamento o si è riconosciuto il debito.
Si attua una inversione dell'onere della prova: l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria. Si suole parlare al
40 riguardo di astrazione processuale dalla causa in sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova, è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare (o che si riconosce debitore) che, per sottrarsi al pagamento, deve provare
l'inesistenza del titolo (ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc.). Occorre, tuttavia, osservare che - poiché nel nostro ordinamento giuridico ogni atto negoziale deve essere fornito di causa e, pertanto, non sono ammissibili contratti e atti unilaterali astratti, cioè diretti a produrre effetti per sola volontà delle parti, indipendentemente dall'esistenza di una causa (prevista dalla legge o comunque idonea a soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 secondo comma c.c.) - l'astrazione processuale dalla causa rappresenta una eccezione nel sistema: pertanto, essa è ammissibile soltanto nei casi previsti dal legislatore (e, quindi, per la promessa di pagamento, per la ricognizione di debito)>>
Come anticipato, Cass. n. 28448/2024 ha chiarito il rapporto tra ricognizione di debito, dispensa dalla prova del rapporto sottostate, identificazione di detto rapporto e confessione in quanto, dopo aver premesso che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento (così come la ricognizione di debito), anche se titolata, diverge dalla confessione, in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente (o l'autore della ricognizione) all'adempimento della prestazione oggetto della promessa o della ricognizione, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza, ha chiarito che: <<è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa (o alla ricognizione), coesista una
41 confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa o della ricognizione operata), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (v., ex plurimis, Sez. 2, ordinanza n. 23246 del 5/10/2017, Rv. 645574 – 01; v. anche Sez. 2, ordinanza n. 22588 del 16/10/2020, non massimata sul punto) ;>> ed ha specificato che limitare il portato dell'art. 1988 cod. civ. alla sola dispensa dalla prova contraria circa l'esistenza del contratto – qui di somministrazione è < assolutezza, giuridicamente scorretta;
>> chiarendo che: < non ignora il Collegio come nella motivazione di talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/2012) si trovi affermato come il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento, esonerando il destinatario della promessa o della ricognizione dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non lo esonera dalla prova della determinazione di quanto effettivamente dovuto (cfr. pagg.
3-4 di Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/2012 cit.); tali passaggi, tuttavia (così come quelli analogamente rinvenibili in Sez. 3, ordinanza n. 3477 del 7/02/2024,
Rv. 670091 – 01, in cui espressamente si parla della necessità che il creditore dia la prova dell'entità del credito ex adverso riconosciuto) risultano espressamente riferiti a vicende in cui l'autore della ricognizione si era limitato a riconoscersi debitore tout court senza tuttavia specificare l'entità monetaria del proprio debito, sì che, in assenza di alcun riconoscimento connesso a importi monetari ben determinati, del tutto corretta deve ritenersi l'affermazione della necessità della dimostrazione dell'entità monetaria del credito da parte del creditore;
nel caso oggetto dell'odierno esame ( della
Suprema Corte) tutt'al contrario, il debitore ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata, e l'effetto processuale di inversione dell'onere della
42 prova doveva ritenersi certamente tale da ricomprendere anche questo aspetto del 'rapporto fondamentale' di cui discorre l'art. 1988 c.c. che – occorrerà sottolineare con chiarezza – non può essere identificato solamente con il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione (ossia, ad es., con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale), bensì anche
(ricorrendone gli estremi) con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio;
dovrà quindi rilevarsi l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel limitare l'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio ai soli fatti costitutivi del credito, senza estenderlo anche all'entità del credito monetario che fu espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore;
>>
Osserva il Collegio che anche nel caso in esame il Sindaco di Parte_1
nel riscontrare in data 9 giugno 2011 la diffida di dell'8 giugno 2011 CP_1
relativa all'importo di € 1.721.781,90, chiedeva di poter saldare detto debito per la fornitura di acqua mediante il versamento rateizzato dei seguenti importi: € 532.881,32 entro 5 giorni dalla presente da imputarsi a saldo della fattura riferita al 2° trimestre 2010); il residuo importo di € 1.188.900,58 in n. 5 rate uguali di € 181.096,61 da corrispondersi ogni 30 del mese a decorrere da luglio 2011 fino al novembre 2011 (da imputarsi a fatturato anno 2010) e n. 2 rate uguali di € 141.708,76 da corrispondersi ogni 30 del mese a decorrere da dicembre 2011 a gennaio 2012. Fermo l'impegno sopra indicato, la scrivente Amministrazione chiede alla società in indirizzo, previa ovvia autorizzazione della Regione Calabria, di dare attuazione nell'ambito del proprio piano degli investimenti ad una nuova diramazione dallo schema acquedottistico Alaco per l'alimentazione del Serbatoio denominato
Galleria. Al riguardo il dichiara, infatti, che anche sulla base delle Pt_1
43 recenti analisi eseguite su prelievi provenienti dall'invaso dell'Alaco, questa risorsa idrica risulta potabile e pertanto può essere destinata a soddisfare il fabbisogno idropotabile anche della zona di Vibo Marina.>> Va osservato, infine che nella missiva il Sindaco chiede di < dell'ulteriore Vs credito di € 180.000,00 sino all'esito dei giudizi pendenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti.>>
Nell'atto di integrazione della convenzione di utenza sottoscritto il 14 settembre 2011 al punto c) risulta scritto: << che il essendosi reso Pt_1
moroso nel pagamento del corrispettivo della fornitura ha chiesto alla Società di poter rateizzare la somma di € 1.721.781,90, dovuta per canoni idrici maturati e non corrisposti sino al 31.03.2011, congelando il pagamento dell'ulteriore importo vantato dalla società nel periodo de quo e pari a €
180.000,00 sino all'esito dei giudizi pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie, all'uopo integrando la convenzione già in essere con la previsione di un espresso piano di rientro del debito;
seguiva, ad altre premesse, l'art. 1 titolato piano di rientro <<
1.1. Al 31 marzo 2011 gli importi fatturati dalla e non ancora corrisposti dal CP_1 Pt_1
ammontano a complessivi € 1.901.781,90 per fornitura idrica resa dal 2° trimestre 2010 al 1° trimestre 2011. Tuttavia, l'utente, nelle more della definizione del giudizio pendente tra le parti innanzi all'Autorità giudiziaria
Amministrativa (considerato ai fini del presente atto anche se non espressamente indicato) chiede di congelare per ora il pagamento della somma di € 180.000,00 e di poter corrispondere in modo dilazionato l'importo di € 1.721.781,90 (€ 1.901.781,90-180.000,00) di cui si riconosce espressamente debitore>> accettava e ad punto 1.2 veniva CP_1
predisposto il piano di rientro, con individuazione del numero delle rate, dell'entità di ciascuna e veniva indicata l'imputazione del debito a cui ciascuna si riferiva. Al punto 2.1 veniva pattuita la decadenza dal beneficio della dilazione di pagamento;
al punto 2.2 veniva pattuito: << Il ritardo nel
44 pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente atto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciai di fornitura.>>
Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale di Catanzaro abbia valutato che il debito monetario fosse stato riconosciuto dal Parte_1
dovendosi ritenere che la ricognizione effettuata sul rapporti di fornitura di acqua potabile non abbia considerato il solo contratto, ma l'oggetto dello stesso, con specifico e puntuale riferimento alla morosità per un ben individuato arco temporale e con la sola espunzione ( in atti “congelamento”) dell'importo di € 180.000,00 quale credito litigioso stante la pendenza del giudizio avanti al TAR.
Dall'esame delle pattuizioni sopra trascritte emerge che parte del credito sul quale si era formata la morosità del era relativa a fatturazioni Pt_1
emesse nel periodo soggetto alle ordinanze sindacali di inibizione dell'utilizzo dell'acqua per usi alimentari.
Il Tribunale ha valutato, a tal fine, l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal con l'atto di opposizione notificato il 25 Parte_1
gennaio 2013.
Secondo giurisprudenza consolidata, il rapporto di fornitura di acqua potabile va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c. ed in ragione della natura contrattuale del rapporto trova applicazione l'art. 1460 c.c., secondo cui «nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto».
45 L'eccezione è ammessa anche per l'ipotesi di inesatto adempimento alla quale va ricondotta la fornitura di acqua non potabile. Il d.lgs n. 31/2001, attuativo della Direttiva n. 98/83/CE - nel disciplinare il rapporto di somministrazione idrica – prevede, infatti, che l'acqua immessa in rete debba essere potabile ed idonea alla preparazione di cibi e bevande.
L'assenza di potabilità dell'acqua somministrata [per difformità rispetto ai parametri chimici e ai caratteri organolettici previsti dalla legge ai fini dell'uso potabile della stessa], incidendo sul rapporto sinallagmatico tra le rispettive prestazioni, giustifica in astratto il parziale rifiuto da parte del della sua controprestazione, consistente nel pagamento della Pt_1
fornitura ricevuta e fatturata.
Venendo, pertanto, alla disamina del secondo motivo si osserva, in iure, che i presupposti affinché possa operare il disposto dell'art. 1460 c.c. sono: 1) un vincolo contrattuale sinallagmatico, in virtù del quale ogni parte è tenuta all'adempimento della propria prestazione nei confronti dell'altra, in quanto l'adempimento di ciascuna trova la sua ragione giustificatrice nello stesso vincolo contrattuale;
2) l'inesatto o totale inadempimento di una parte, che giustifica il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria prestazione;
3) la proporzione oggettiva dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'equilibrio sinallagmatico ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, tenuto conto dell'interesse della controparte all'esecuzione del contratto. La relativa eccezione è, quindi, opponibile non solo in caso di inadempimento, bensì, come detto, anche in caso di inesatto adempimento, giacché il non esatto adempimento, determinando l'alterazione del sinallagma contrattuale, legittima la riduzione del corrispettivo, ovvero della controprestazione gravante sul Parte_1
A tal fine, tuttavia, è necessario che l'eccezione venga sollevata in buona fede poiché la sospensione di cui all'art. 1460 cod. civ. non ha effetti liberatori del
46 pagamento, ma solo sospensivi. Non va dimenticato che l'eccezione costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
La giurisprudenza di legittimità con indirizzo risalente, ma sempre attuale perché consolidato ha chiarito che: << Al fine di stabilire la legittimità dell'exceptio inadimpleti contractus e in definitiva la buona fede di chi solleva l'eccezione deve farsi riferimento all'epoca in cui questa è posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi>> (tra le tante Cass. n. 4624/1987, più recentemente Cass. n. 36295/2023). L'altro principio cardine da osservare nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede,
è che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto tempestivamente alla controparte oppure solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato per ottenere il pagamento e, quindi, non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea, corretta ed esatta esecuzione del contratto (qui di fornitura di acqua potabile).
Osserva il Collegio in iure, richiamando principi costantemente enunciati dalla Suprema Corte che:< L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo
47 all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n.
2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16822 del
10/11/2003, Rv. 567989 – 01). Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17020).
L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto (così già Cass.
2.10.1951 n. 2595; in seguito nello stesso senso,
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983, Rv. 426104 - 01, ove il tema è ampiamente trattato;
Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 del
14/09/2017, Rv. 645426 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006, Rv.
589056 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006, Rv. 587847 - 01).
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.>> (così in motivazione Cass. n.
36295/2023)
48 In proposito, va rammentato che in materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art.1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un adempimento parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. Civ., Sez. III, 29.3.2019, n.8760).
Nel caso di specie, il ha spontaneamente pagato le Parte_1
morosità relative al terzo trimestre 2010 ovvero del trimestre in cui ricadono le prime due ordinanze di divieto dell'uso dell'acqua (le fatture di detto trimestre sono estranee al decreto ingiuntivo con il quale viene intimato il pagamento del saldo del quarto trimestre 2010 e i primi tre trimestri del 2011); ha pagato parte del quarto trimestre (oggetto dell'accordo integrativo) e sempre spontaneamente (sia pure in ritardo rispetto a quanto pattuito nell'atto integrativo) il saldo in data 15 novembre 2012 di detto quarto trimestre 2010
e in pari data un acconto di € 127.589,14 sul maggiore importo dovuto per il primo trimestre 2011. Va osservato, infatti, che il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 19 dicembre 2012, epoca in cui il aveva già pagato, Pt_1
spontaneamente seppure in ritardo - per rimanere alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo - il quarto trimestre 2010 e un acconto pari a circa 1/3 di quanto fatturato per l'acqua fornita nel primo trimestre 2011. Nell'effettuare tali pagamenti il ha riconosciuto la propria morosità, ha chiesto di Pt_1
essere ammesso alla dilazione di pagamento e di ottenere il “ congelamento” dell'importo onnicomprensivo di € 180.000,00 quale credito litigioso, senza mai addurre che detti pagamenti fossero stati sospesi a causa della non potabilità dell'acqua, comportamento che sarebbe stato legittimo attendersi posto che aveva intimato il pagamento della rilevantissima morosità CP_1
in data 8 giugno 2011 allorquando le criticità legate alla potabilità dell'acqua si erano da poco risolte con l'intervento di bypass dei serbatoi di accumulo in
49 località Tiro a Segno di Vibo Valentia ( lavori iniziati in data 31 marzo 2011
e conclusisi in data 4 aprile 2011).
Va sottolineato, inoltre, che il decreto ingiuntivo risulta emesso per le fatture relative al secondo e terzo trimestre del 2011 che non sono interessate da problemi di potabilità dell'acqua, fatta eccezione per i primi giorni di aprile;
invero, nella nota del Sindaco di del 9 giugno 2011 si afferma Parte_1
che “anche sulla base delle recenti analisi” l'acqua risulta potabile, espressione da interpretarsi nel senso che dopo le analisi che avevano condotto in data 18 aprile 2011 alla revoca dell'ordinanza 4 gennaio 2011
( emessa in concomitanza del sequestro del serbatoio di località Tiro a Segno) anche le analisi successive – e quindi recenti – avevano certificato la potabilità dell'acqua.
All'evidenza, in relazione agli importi dovuti per le forniture del secondo e terzo trimestre 2011 l'eccezione viene sollevata in totale assenza di buona fede non essendovi alcun inadempimento di ed anzi avendo il CP_1 [...]
stesso attestato che l'acqua era potabile. Parte_1
L'eccezione ex art. 1460 cod. civ. risulta sollevata in totale assenza di buona fede anche per gli importi dovuti per il quarto trimestre 2010 dal momento che, senza sollevare eccezioni, il aveva provveduto al pagamento Pt_1
spontaneo in due soluzioni;
ugualmente per il primo trimestre 2011, di cui il di ha pagato spontaneamente un significativo acconto, Pt_1 Parte_1
senza sollevare mai eccezioni sulla non potabilità dell'acqua e sollevando detta eccezione per la prima volta solo a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 25 gennaio 2013.
La così riscontrata mancanza di buona fede, da valutarsi al momento in cui l'eccezione ex art.1460 cod. civ. veniva proposta, fa venir meno il diritto di autotutela dell'eccepiente che è quindi tenuto ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento. 50 Osserva la Corte che la conferma della prima ratio decidendi comporta la superfluità della disamina della fondatezza o meno della seconda, relativa alla fondatezza nel merito dell'eccezione suddetta, già carente del requisito indispensabile della buona fede al momento della proposizione.
Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo, il terzo ed il quarto rimangono assorbiti, unitamente al sesto relativo alla riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
§ 6.2 – Il quinto motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure.
Giova osservare che il dispositivo si salda con la motivazione ed in motivazione il Tribunale, dopo aver dato atto a pag. 11 che il decreto ingiuntivo va revocato dovendosi considerare il pagamento medio tempore effettuato dal di € 181.103,60, ha condannato il Parte_1
al pagamento di € 1.267.177,14 (derivanti dal calcolo € 1.448.280,74 Pt_1
– € 181.103,60) oltre agli interessi legali dalla data del dovuto, sino al soddisfo. Ugualmente in motivazione: <
1.267.177,14, oltre agli interessi moratori, al tasso legale, a far data dal dovuto (dalla ricezione delle singole fatture) al soddisfo.
Non si rinviene, quindi, in sentenza alcun riferimento agli interessi commerciali ex D.Lgs n. 231/2002 con conseguente insussistenza di un'ipotesi di soccombenza che legittimi la proposizione di motivo di gravame.
§ 6.3 – Il settimo motivo è inammissibile essendo formulato al fine di ottenere una rimodulazione delle spese di primo grado in esito all'accertamento della soccombenza finale di per effetto dell'accoglimento dei motivi di CP_1
gravame.
51 § 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza del Parte_1
e vengono liquidate, in dispositivo, sulla base dello scaglione di
[...]
valore della causa (fino a € 2.000.000,00) nei valori medi per tutte le fasi svolte.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le Parte_1 Controparte_1
parti dal Tribunale di Catanzaro n. 187/2024 pubblicata in data 24/01/2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna il alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in € 34.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin 52