Articolo 3 della Legge 3 giugno 1978, n. 288
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 luglio 1978
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Versione
15 febbraio 1989
Art. 3. (( 1. Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 40° anno di eta' ))
Entrata in vigore il 15 febbraio 1989