Art. 3. (( 1. Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 40° anno di eta' ))
Versione
7 luglio 1978
7 luglio 1978
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Versione
15 febbraio 1989
15 febbraio 1989