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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1528/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore GRASSO GIOVANNI, Giudice MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7312/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Comune di Sant'Arsenio - Piazza D. Pica, 1 84037 Sant'Arsenio SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1473/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2029 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti.
Il Comune di Sant'Arsenio con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 21/10/2024, depositato il l'11/11/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 1473 sezione 10ª del 25/03/2024, depositata il 3/04/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU 2017.
I primi giudici così motivano:
…...”
Il comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 prevede infatti che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Da tanto discende che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022 e non nel corso del 2023 non potendo operare, oltre l'annualità d'imposta 2020, interessata dall'evento eccezionale della pandemia da COVID-19, la proroga a cascata degli 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 2020.
“……
L'appellante, censurando l'impugnata decisione, chiede, in riforma della stessa, in via principale e nel merito, di accogliere l'appello dichiarando la legittimità/validità/efficacia dell'avviso di accertamento n. 57 del 13/03/2023.
A sostegno dei motivi deduce che il decreto legge n.39, del 29/3/2024, ha infatti definitivamente chiuso la querelle in merito alla possibilità, ex art. 67, d.l. n. 18/20, di inviare ai contribuenti avvisi di accertamento 85 giorni dopo lo spirare del termine del 31/12 del quinto anno successivo previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/06.
L' appellato con memorie depositate l'11/12/2024, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
L'unico motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento è inammissibile. Ed invero, non essendo l'appello diretto alla mera, possibile, eliminazione della sentenza di primo grado viziata o comunque erronea, esso deve sottoporre al secondo giudice, attraverso la formulazione di censure di merito, i termini sostanziali della controversia da decidere, con conseguenza che sono inammissibili le censure, nelle quali si deducono, come nella fattispecie, i vizi di mera attività del primo giudice (Cassazione, sezioni unite, 14/12/1998, n. 12541). Infatti, il giudice di appello, rilevata una questione di nullità del giudizio di primo grado, affinchè possa decidere la causa nel merito, è necessario che le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sul motivo della nullità del giudizio, senza contestuale gravame è inammissibile, oltre che per difetto di interesse, per non rispondenza al modello legale o tipo d'impugnazione.
Ricorrono giusti motivi, collegabili alla peculiarità della questione trattata, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore GRASSO GIOVANNI, Giudice MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7312/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Comune di Sant'Arsenio - Piazza D. Pica, 1 84037 Sant'Arsenio SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1473/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2029 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti.
Il Comune di Sant'Arsenio con atto di appello notificato a mezzo pec consegnata il 21/10/2024, depositato il l'11/11/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 1473 sezione 10ª del 25/03/2024, depositata il 3/04/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU 2017.
I primi giudici così motivano:
…...”
Il comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 prevede infatti che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Da tanto discende che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022 e non nel corso del 2023 non potendo operare, oltre l'annualità d'imposta 2020, interessata dall'evento eccezionale della pandemia da COVID-19, la proroga a cascata degli 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 2020.
“……
L'appellante, censurando l'impugnata decisione, chiede, in riforma della stessa, in via principale e nel merito, di accogliere l'appello dichiarando la legittimità/validità/efficacia dell'avviso di accertamento n. 57 del 13/03/2023.
A sostegno dei motivi deduce che il decreto legge n.39, del 29/3/2024, ha infatti definitivamente chiuso la querelle in merito alla possibilità, ex art. 67, d.l. n. 18/20, di inviare ai contribuenti avvisi di accertamento 85 giorni dopo lo spirare del termine del 31/12 del quinto anno successivo previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/06.
L' appellato con memorie depositate l'11/12/2024, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.
L'unico motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento è inammissibile. Ed invero, non essendo l'appello diretto alla mera, possibile, eliminazione della sentenza di primo grado viziata o comunque erronea, esso deve sottoporre al secondo giudice, attraverso la formulazione di censure di merito, i termini sostanziali della controversia da decidere, con conseguenza che sono inammissibili le censure, nelle quali si deducono, come nella fattispecie, i vizi di mera attività del primo giudice (Cassazione, sezioni unite, 14/12/1998, n. 12541). Infatti, il giudice di appello, rilevata una questione di nullità del giudizio di primo grado, affinchè possa decidere la causa nel merito, è necessario che le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sul motivo della nullità del giudizio, senza contestuale gravame è inammissibile, oltre che per difetto di interesse, per non rispondenza al modello legale o tipo d'impugnazione.
Ricorrono giusti motivi, collegabili alla peculiarità della questione trattata, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.