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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3516 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 R.G.
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) vertente tra
, , rappr.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ET IN, , elett.te dom.ta in VIA TRINITA', 3 83100 C.F._1
AVELLINO, ITALIA appellante
e
, , rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
IO BO (C.F.: sino al 1.09.2022 e dal 2.09.2022 dall' C.F._3
Avv. Felicita Marigliano
( ; PEC , presso il quale elett.te CodiceFiscale_4 Email_1 domiciliato alla Via
Gennaro Carbone n. 20 -80047- AN US NO appellato
e nei confronti di in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Controparte_2
Piazza Giovanni Amendola- cap 84121 C.F. CP_2 P.IVA_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2 dicembre 2025
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello proposto dall' censura la sentenza n. Parte_2
n. 834/2020, con la quale il Giudice di Nola, all'esito del giudizio rubricato al nR.G.
9935/2019, aveva accolto la domanda attorea, volta all'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria, dichiarando non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento n. 071-2012-0133636674-000.
Il giudizio di primo grado era infatti stato introdotto dal sul presupposto che il CP_1 medesimo fosse venuto a conoscenza, mediante estratto di ruolo rilasciato da CP_3 della iscrizione a ruolo della cartella di pagamento suddetta, riguardante una infrazione al codice della strada, per l'importo complessivo di euro 343,14, a fronte della quale eccepiva l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine quinquennale, oltre che la mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale e di ogni altro atto utile ad impedire il decorso di tale termine successivamente alla data di notifica della cartella.
Istruita la causa, a seguito della costituzione dell' , - che eccepiva, Parte_2 tra l'altro, la regolarità della notifica degli atti prodromici, e comunque l'inammissibilità dell'opposizione- il Giudice di prime cure accoglieva totalmente la domanda.
L'appellante, sostanzialmente, si duole oggi, tra l'altro, dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, reiterando altresì le deduzioni formulate in primo grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, all'udienza del 2.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
Il giudizio viene deciso tenendo conto del principio della "ragione più liquida", sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass.
23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass. 2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010).
L'appello è invece fondato e va accolto in ragione dell'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 cpc in capo all'odierno appellato.
L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art. 3 bis del D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, dispone: “L'estratto di
2 ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo.
Pertanto, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio. (cfr. Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n.
26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, secondo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass.
n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”
(Cass. n. 31240/19)”).
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ne deriva che l'interesse
3 all'impugnazione dell'estratto di ruolo debba essere dimostrato in concreto anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell' opposizione proposta.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell' estratto di ruolo), nonché il parziale accoglimento dell'appello giustificano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza n. 834/2020 del Giudice di
Pace di Nola, dichiara inammissibile l' opposizione proposta avverso l' estratto di ruolo;
- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
Nola, 03.12.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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