Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/04/2026, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2466 del 2025, proposto da
AU LO, OB De IO, ND GN GA De Santo, TO CO, EN PE, rappresentati e difesi dall'avvocato NA Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla Sentenza n. 3593/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 14204/2022, pubblicata in data 26/05/2023, e pedissequa ordinanza di correzione materiale n. cronol. 25695/2024 del 20/12/2024 RG n. 14204/2022 -1, notificati il 15/01/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA RA D'RI e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azionata sentenza n. 3593/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 14204/2022, pubblicata in data 26/05/2023, e pedissequa ordinanza di correzione materiale n. cronol. 25695/2024 del 20/12/2024 RG n. 14204/2022 -1, notificati il 15/01/2025, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dai ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha tra l’altro così statuito: “1) accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 in favore di LO NA; per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in favore di PE EN; per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in favore di De Santo ND GN GA; per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 in favore di De IO OB; per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/ 2020 e 2020/2021 in favore di CO TO;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nel residuo in complessivi € 2.850,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.” .
Con ordinanza di correzione di errore materiale n. cronol. 25695/2024 del 20.12.2024 ha disposto le seguenti correzioni:
“Dispone correggersi la sentenza nel PQM al capo 1) nel senso che ove è scritto LO NA si legga LO AU e dopo il nome TO si legga: e per l'effetto condanna il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore delle parti ricorrenti l'importo di € 500,00 per ciascun anno riconosciuto attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore, oltre gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;”.
2. Con il presente ricorso, si chiede a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione della sentenza precitata, anche disponendo la nomina di un Commissario ad acta per provvedervi, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente ogni spesa ed onere per la presente fase.
3. Nella mancata costituzione dell’amministrazione, ritualmente intimata, all’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
5. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU EN, Presidente
IA RA D'RI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'RI | IA AU EN |
IL SEGRETARIO