TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/12/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 958/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. ), in persona del suo Sindaco Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolino ZACCARIA;
appellante
contro
(C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Silvano MORETTA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
San Giovanni da Capestrano n. 2;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. 114/2023 del 13/4/2023 resa all'esito del procedimento Pt_1 iscritto al n. 3/2022 R.G.A.C. G.D.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere, in grado di appello, la riforma della
[...] sentenza del Giudice di pace di n. 114/2023 pubblicata Pt_1 in data 13/4/2023, non notificata, resa all'esito del
1 procedimento iscritto al n. 3/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili del Giudice di pace di con cui, in Pt_1 accoglimento del ricorso ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011 proposto da il giudice di prime cure ha Controparte_1 annullato - con compensazione delle spese - il verbale di accertamento e contestazione n. UP3212 Reg. 2021018095 del
10/11/2021 con cui il Comando di Polizia Locale della Città del Vasto ha contestato al ricorrente la violazione dell'art. 126-bis, II comma, C.d.S. per non avere ottemperato - quale intestatario dell'autovettura FIAT targata FE073TP - all'invito di fornire all'organo di polizia i dati del conducente autore della trasgressione contestata con verbale di accertamento n. UF31734 Reg. 2021007844 del 10/5/2021.
A sostegno del proposto gravame, il ricorrente ha Pt_1 dedotto due motivi di appello rubricati quali: I) VIOLAZIONE
DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115-116 C.P.C.
E 2697 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 126
BIS C.D.S. per avere il giudice di prime cure erroneamente desunto la buona fede del ricorrente dalla impossibilità, per lo stesso, di conoscere chi fosse il conducente dell'automezzo nella circostanza contestata, atteso l'uso promiscuo dello stesso da parte del ricorrente medesimo e dei propri familiari;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 LEGGE N.
689/1981 per avere il giudice di prime cure ritenuto detta presunta buona fede quale causa di esclusione della violazione amministrativa invero non contemplata né dall'art. 126-bis del
C.d.S. né dall'art. 4 della L. 689/81, essendo ivi normate le sole scriminanti dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima ovvero dello stato di necessità o di legittima difesa e di violazione commessa per ordine dell'autorità.
Sulla scorta delle predette premesse, l'appellante ha così concluso: «in accoglimento del presente atto d'impugnazione e
2 disattesa ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 114/2023, Pt_1 depositata il 13.4.2023: a. rigettare l'opposizione proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1 per l'annullamento del verbale di contestazione elevato dalla
Polizia Locale del n. UP3212 del 10.11.2021, Parte_1 confermando integralmente il predetto verbale e la sanzione pecuniaria recata dallo stesso;
b. condannare l'appellato al pagamento, in favore del delle spese e Parte_1 competenze di lite del doppio grado di giudizio nonché alla restituzione del contributo unificato».
si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1 per contestare le avverse deduzioni e difese, affermando l'esatta applicazione della legge nella sentenza impugnata in ragione dei richiami giurisprudenziali dei pronunciamenti della Suprema Corte e della Corte costituzionale;
sulla scorta di tali premesse, quali dianzi sinteticamente richiamate,
l'appellato ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
«dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di n. 114/2023 Pt_1 condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario 15% e CAP, da distrarre in favore del procuratore antistatario».
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'appello è fondato e, pertanto, merita integrale accoglimento.
3 2. In via di breve inquadramento normativo della fattispecie in esame, occorre ricordare come, in forza dell'art. 126-bis,
II comma, C.d.S., la ivi prescritta comunicazione della violazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione del conducente da parte dell'organo accertatore, l'intestatario del veicolo1 deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione;
l'omissione di tale comunicazione “senza giustificato e documentato motivo” è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291,00 ad €
1.166,00.
In ordine alla interpretazione da fornirsi al motivo
“giustificato” e “documentato”, si deve, quindi, richiamare il principio enunciato da Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 30939 del
29/11/2018 (e successivamente richiamato da Cass. civ. Sez.
6 - 2, Ord. n. 8771 del 17/03/2022 e condiviso dalla giurisprudenza di merito: ex pluribus Tribunale Potenza, sez.
I , 05/11/2021, n. 1231) in ragione del quale «ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n.
262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali
e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia
(e dimostri in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo».
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente indicato che
- se l'aggettivo “documentato”, in ragione di una corretta interpretazione teleologica, deve essere interpretato in senso estensivo ovvero quale sinonimo di “provato” tanto con prove documentali, quanto con l'acquisizione di prove costituende
(così Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 29/11/2018) - la nozione di “giustificato motivo” assume valore di paradigma generico da parametrarsi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, identificandosi tra essi il dovere del titolare del veicolo di conoscere (e ricordare nel tempo) l'identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione.
In altri termini, la Corte di cassazione ha specificato che
«La clausola generale del "giustificato motivo" va dunque, in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l'identità del conducente del veicolo;
non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo. Si tratterà di misure - ed è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali - non catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non
5 può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, evidente essendo che la gestione di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare;
anche in quest'ultimo caso, tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un dovere di controllo
e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dai componenti del nucleo e la cui inosservanza lo espone, qualora non dimostri di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsabilità prevista dall'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada».
E' da rilevarsi, d'altro canto, come la Suprema Corte giunga a tale conclusione per esclusione, avendo identificato - con esposizione chiaramente non tassativa - quali oggettivi
“giustificati motivi” i soli casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (l'ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l'ipotesi del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) ovvero quelle situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza,
a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).
Alla luce di quanto sopra deve essere affermata (o confermata)
l'esistenza del dovere per il titolare di un veicolo - in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei
6 confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi - di conoscere l'identità dei soggetti terzi (per tali dovendosi intendere anche i dipendenti e i familiari) ai quali ne affida la conduzione, conservandone memoria quanto meno per il periodo correlato all'esaurimento del procedimento sanzionatorio, conseguendone che della eventuale incapacità
d'identificare detti soggetti - non giustificata da situazioni imprevedibili ed incoercibili quali emblematicamente tipizzate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30939 del 29/11/2018 e ordinanza n. 8771/2022 - il titolare necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del detto dovere di vigilanza.
3. Facendo applicazione del detto principio al caso in esame, non può essere condivisa la valutazione del giudice di prime cure in punto di valutazione della sussistenza della buona fede del sanzionato, perché desunta dalla comprovata (per mezzo dei testi) attestazione dell'uso promiscuo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, giacché tale sola circostanza - lungi dal costituire situazione imprevedibile e incoercibile ma proprio perché prassi ordinaria ed usuale - determina un insorgenza ancor più pregnante e cogente del dovere di conoscenza e memoria dell'utilizzatore del mezzo, nel mentre l'appellato, in ragione di tale premessa, avrebbe dovuto anche provare in giudizio di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità del familiare conducente, derivandone che la ritenuta “buona fede” - anche ove ritenuta esistente - non costituisce motivo coincidente e sovrapponibile al “giustificato motivo” nell'accezione illustrata dai richiamati pronunciamenti giurisprudenziali.
E', quindi, il caso di evidenziare che se, per un verso, la stessa Suprema Corte ha specificato come - nel caso di gestione
7 promiscua di un veicolo da parte di un nucleo familiare -
l'intestatario del mezzo «è gravato di un dovere di controllo
e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dai componenti del nucleo» , per altro verso, la sola comunicazione negativa - risolvendosi in una attestazione di non aver adempiuto a tale dovere di controllo e memoria - non può assurgere, per sé sola e in difetto di allegazione e prova della ricorrenza delle predette situazioni imprevedibili ed incoercibili, né ad elemento presuntivo di buona fede né tantomeno ad elemento di “collaborazione” con la P.A., atteso che, all'esito di siffatta comunicazione, l'effettiva identificazione del conducente trasgressore resta impedita, dovendosi ritenere che il dettato testuale dell'art. 126-bis
C.d.S. imponga - a pena di sanzione - la comunicazione dei dati del conducente e non anche una comunicazione di qualsiasi tipo, pur se negativa: quindi, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, ad essere punita non è la mera omissione di un qualsiasi tipo di comunicazione in sé e per sé considerata, bensì l'omissione di una comunicazione idonea a portare a conoscenza della P.A. i dati del conducente laddove tale mancata conoscenza non sia scriminata dal giustificato motivo nell'accezione specificata dalla Suprema Corte.
Tanto, d'altro canto, deriva da una più attenta e ragionata lettura di altra pronuncia richiamata dalla medesima parte appellata (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 9555 del
18/04/2018), che, nell'affermare - alla luce di quanto espressamente statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005 - la necessità di «distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la
8 presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità», si pone in assoluta coerenza con il quadro normativo e l'interpretazione appena descritta, secondo cui si deve ritenere passibile di sanzione tanto l'omissione in toto di qualsiasi tipo di comunicazione, quanto una comunicazione di contenuto negativo ove non giustificata dalla ricorrenza di motivi imprevedibili e incoercibili idonei a scriminare il mancato assolvimento del dovere di conoscenza e memoria della identità del conducente del veicolo di cui si è titolari.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte odierna convenuta e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n.
147 - avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria (solo con riferimento al primo grado) e decisionale sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari, tenuto conto della prossimità del valore della presente controversia al limite inferiore dello scaglione di riferimento;
si giustifica, con riferimento alle spese relative al presente giudizio di appello, l'aumento del 30% del valore tabellare per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. R.G.
958/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, respinge il ricorso presentato da avverso il verbale di accertamento e Controparte_1
9 contestazione n. UP3212 Reg. 2021018095 del 10/11/2021, confermandolo integralmente;
2) condanna alla refusione in favore Controparte_1 del , in persona del Sindaco pro tempore, delle Parte_1 spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 91,50 per anticipazioni ed € 301,60 per compenso professionale
(comprensivi di aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, 6/12/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per tale dovendosi intendere il proprietario o, giusta rinvio dell'art. 126 bis C.d.S. all'art. 196 C.d.S.,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;
se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, l'intestatario è da identificarsi nel suo legale rappresentante o un suo delegato;
4