Articolo 5 della Legge 12 dicembre 1969, n. 1007
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 gennaio 1970
Art. 5.
I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 2, possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda alla compagnia di assicurazione indicata all'articolo 2, notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo istituto della riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata al lavoratore qualora per il periodo coperto da polizza fosse stato assicurato obbligatoriamente per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovra' essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura della compagnia di assicurazione stipulante la convenzione prevista all'ultimo comma del precedente articolo 2.
Il datore di lavoro e' obbligato ad effettuare il versamento all'istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica indicata al primo comma, nel caso in cui a tale adempimento non provveda la compagnia di assicurazione, cosi' come e' obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio.
Per il calcolo della riserva matematica, da effettuarsi con riferimento alla data della domanda, si applicano le istruzioni e le tabelle di coefficienti approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1964 e successive modificazioni. Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui al comma precedente, si applicano ai datori di lavoro inadempienti le sanzioni previste per omesso pagamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Qualora i lavoratori di cui al primo comma intendano avvalersi della facolta' di riscatto, ove prevista dalla polizza, la stessa puo' essere esercitata solo sulla somma eventualmente eccedente l'ammontare della riserva matematica, che deve in ogni caso essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalita' di cui ai commi precedenti.
E' fatto salvo comunque il diritto dei lavoratori di ottenere la pensione in virtu' dell' articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
In caso di mancato esercizio da parte del lavoratore del diritto di cui al primo comma del presente articolo, esso potra' essere esercitato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti delle compagnie stipulanti le convenzioni di cui all'articolo 2, anche successivamente all'ottenimento della pensione di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1970