Ordinanza cautelare 17 giugno 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ferreri, con domicilio eletto presso il suo studio in Alba, via Coppa 1;
contro
Questura di Asti, in persona del Questore pro tempore , Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS- prot. -OMISSIS- (notificato in data 28/03/2025), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Asti ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia proposta da -OMISSIS- in data 26/01/2024;
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Asti e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa OL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale gli è stato negato il rilascio del porto di fucile uso caccia deducendo di avere contratto matrimonio nel 1987; dall’unione nascevano due figlie; nel 2003 i coniugi si separavamo. La separazione aveva aspetti critici e l’ex coniuge sporgeva denuncia nei suoi confronti, lamentando condotte minacciose e la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per tali condotte, nel marzo 2008, il ricorrente patteggiava la pena.
Come effetto di queste problematiche veniva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi.
Negli anni successivi egli ottemperava ai propri obblighi familiari e consolidava un rapporto normale con l’ex moglie e le figlie.
Nell’aprile 2021 presentava istanza di riabilitazione che veniva concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di -OMISSIS- n. -OMISSIS-. Nel corso dell’istruttoria emergeva una denuncia a suo carico per diffamazione esitata in una archiviazione, senza che egli avesse mai avuto in precedenza contezza del procedimento in questione.
Come effetto della mutata condizione personale del ricorrente in data -OMISSIS- il Prefetto di Asti ha revocato nei suoi confronti il divieto di detenzione armi.
In data 14.2.2024 egli si determinava a presentare nuova istanza di rilascio di licenza di porto di fucile uso caccia.
Notificatogli il preavviso di rigetto, il ricorrente presentava osservazioni procedimentali che non venivano accolte.
Ricevuto il diniego introduceva il presente giudizio lamentando:
1) la violazione di legge in relazione all’art. 3, l. 7.8.1990 n. 241, all’art. 43, r.d. 18.6.1931, n. 773; eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; il diniego si fonda sulla valutazione di un contesto familiare risalente a circa 16 anni orsono; le problematiche penali addotte o sono state esplicito oggetto di riabilitazione (sentenza di patteggiamento) e non hanno mai raggiunto la soglia di una imputazione e non hanno impedito al Tribunale di sorveglianza di concedere la riabilitazione essendo stati oggetto di archiviazione (diffamazione) o riguardano vicende e persone rispetto ai cui procedimenti penali il ricorrente non ha avuto mai alcun coinvolgimento; ancora la valutazione qui censurata risulta in contraddizione con la revoca del divieto di detenzione armi.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e in diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- di questo TAR l’istanza cautelare veniva accolta ai fini di una sollecita fissazione del merito.
Per l’udienza di merito le parti hanno depositato memorie; la difesa erariale ha evidenziato che risulterebbe a carico del ricorrente un’ulteriore denuncia dell’-OMISSIS-
All’udienza del 15.1.2026 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Deve premettersi che nessun rilievo può avere, allo stato ed ai fini del decidere, l’esposto presentato nei confronti del ricorrente nel marzo 2025 da una familiare, in quanto trattasi di episodio neppure menzionato nella motivazione del provvedimento impugnato, per l’ovvia ragione che è successivo all’impugnato diniego e per altro privo di riscontro o verifica alcuna.
Attenendosi alle circostanze che emergono dalla motivazione dell’atto, uniche rilevanti in questa sede, non può non prendersi atto del fatto che trattasi sempre e comunque in principalità della conflittualità familiare risalente a circa 16 anni orsono, esitata in una sentenza di patteggiamento a sua volta oggetto di riabilitazione e già ritenuta non ostativa dalla stessa amministrazione rispetto alla revoca del divieto di detenzione armi.
I restanti episodi che si evincono dalla nota dei Carabinieri di -OMISSIS- dell’8.2.2024 menzionata nel provvedimento consistono in:
1) una denuncia querela del 2018 per diffamazione, oggetto di archiviazione per remissione della querela stessa e il cui contenuto non è apprezzabili per mancanza di verifica alcuna; in ogni caso anch’essa certamente risalente.
Un episodio che descrive un potenziale piano di una moglie per avvelenare il marito i cui contorni restano incomprensibili dalla nota e soprattutto rispetto al quale la stessa nota dei Carabinieri esplicita che nessun tipo di coinvolgimento del ricorrente è mai stato in alcun modo riscontrato e financo prospettato; non si comprende quindi il motivo della superflua menzione di fatti dichiaratamente irrilevanti.
A ciò si aggiunga che l’evoluzione positiva nel tempo delle condotte del ricorrente ha trovato ben due favorevoli riscontri; il Tribunale del riesame, previa istruttoria, nel 2023 ha ritenuto di concedere la riabilitazione per i reati relativi al periodo di conflitto familiare e il Prefetto di Asti ha disposto la revoca del divieto di detenzione armi, con il risultato che si concretizza in tal modo una contraddizione palese nelle valutazioni espresse dalla stessa autorità di pubblica sicurezza nell’ambito della stessa materia, sulla base degli stessi presupposti ed in epoca pressoché coeva.
Ne discende che deve trovare accoglimento la censura di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato ed onere dell’amministrazione di procedere ad una rivalutazione della posizione di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
OL TO, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TO | RO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.