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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:
) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA D'ORAZI per delega in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANFABIO FLORIO per delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2020 del 20/07/2020 (n. 953/2020
R.G.), convenendo in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto - dichiarare revocato, annullato e comunque privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 368/2020 del 20.07.2020 – R.G. n.953/2020 emesso dal Tribunale di
Rieti ad istanza della a carico del e notificato in data 20/07/2020; con CP_1 Parte_1 vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
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Si è costituita in giudizio la contestando la domanda e formulando le CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 368/2020,
N.R.G. 953/2020, emesso in data 20 luglio 2020 dal Tribunale di Rieti, per l'importo di euro
68.059,00 oltre interessi;
nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione spiegata dal Parte_1
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 368/2020, N.R.G. 953/2020, emesso in
[...] data 20 luglio 2020 dal Tribunale di Rieti, per il limitato importo di euro 68.059,00 oltre interessi e spese. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare il diritto della al pagamento della somma di CP_1 euro 68.059,00 per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare il al pagamento Parte_1 in favore della convenuta di tale importo, oltre interessi dalla scadenza della fattura. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06/06/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali sono astati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
La domanda della ha ad oggetto il maggiore importo asseritamente dovuto CP_1 dal per l'anno educativo 2016/2017, in esecuzione del contratto del Parte_1
14/03/2017 con il quale il ha affidato alla il servizio dei nidi Parte_1 CP_1 di infanzia comunali e ), a titolo di contributo Persona_1 Persona_2 regionale fisso, corrisposto dal Comune nella misura di euro 64.354,00 anziché in quella di euro 132.413,00 (dovuta quale contributo regionale per 11 mesi) stabilita (in misura fissa) nell'allegato 1 al disciplinare di gara, quest'ultimo parte integrante del bando di gara relativo all'appalto avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio dei nidi di infanzia comunali per il periodo 01/10/2016-31/08/2019.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la odierna parte opposta ha anche sostenuto che, anche a non ritenere che il contributo regionale fosse dovuto nella misura fissa stabilita nell'allegato 1 al disciplinare di gara, la somma richiesta le sarebbe dovuta in forza della previsione di cui all'art. 7 del contratto, che disciplina la revisione del prezzo contrattualmente stabilito ai fini di rideterminare le condizioni di equilibrio, con la corresponsione di un importo a titolo di indennizzo in favore del concessionario.
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Il convenuto nel contestare la domanda sostiene che, ai sensi dell'art. 7 del Pt_1 capitolato, la erogazione in misura inferiore o la mancata erogazione dei contributi da parte degli enti a ciò onerati non possano gravare sul con la conseguente assenza di Pt_1 alcun diritto del concessionario alla percezione di tali contributi in misura diversa da quella concretamente erogata e che, inoltre, al caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 7 del contratto che prevede la revisione del prezzo.
La parte opposta, a fronte di tali deduzioni, deduce che l'art. 7 del capitolato sarebbe stato posto nel nulla dall'art. 7 del contratto, ad esso successivo, che – come sopra detto - prevede la revisione del prezzo contrattuale e la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico finanziario del contratto.
Il contratto di appalto del 14/03/2017 all'art. 1 richiama espressamente il capitolato speciale, disponendo che il servizio oggetto della concessione sarebbe stato regolato da “le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti i documenti inerenti la procedura di gara e in particolare: Il capitolato speciale d'appalto (allegato B)”.
L'art. 1 del disciplinare di gara prevede che la documentazione di gara comprenda il bando di gara, il disciplinare di gara coni suoi allegati, ed in particolare – per quanto qui interessa
– l'allegato 1 al disciplinare (“elementi di stima del valore della concessione e di definizione del prezzo
a base dell'asta”) e il capitolato speciale d'appalto con i suoi allegati.
L'art. 5 del contratto prevede che il corrispettivo del servizio è composto dai seguenti elementi: a) le rette corrisposte dall'utenza (quote ISEE a carico genitori); b) il contributo regionale annuo nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa;
c) il prezzo posto a carico del computato per differenza tra il Parte_1 valore complessivo dell'affidamento e tutte le altre componenti della Remunerazione;
d) altre entrate per servizi integrativi ed accessori ovvero contributi e finanziamenti straordinari messi a disposizione da Enti diversi dal fa poi rinvio all'art. Parte_1
6 del capitolato speciale d'appalto (che disciplina appunto la “remunerazione del servizio e prezzo a carico del , prevedendo le voci della remunerazione riportare nel contratto, Pt_1 di cui sopra) per quanto non espressamente previsto nel contratto.
L'art. 7 del contratto disciplina la procedura della eventuale revisione del prezzo, richiamando l'art. 165, comma 6 e l'art. 175, comma 1 lett. c) dec. lgs. n. 50 del 2016, e stabilendo che essa possa avere luogo “al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che
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incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario” (riproducendo quindi letteralmente la previsione dell'art. 165, comma 6 dec. lgs. n. 50 del 2016).
L'Allegato 1 al disciplinare di gara prevede, tra gli elementi di stima del valore della concessione, il contributo regionale annuo nella misura fissa di euro 116.100,00 per l'asilo nido e di euro 28.350,00 per il nido montessoriano. Persona_1
L'art. 7 del capitolato dispone che “il concessionario ha diritto ai contributi regionali riconosciuti per il servizio oggetto di concessione, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine il si impegna a versare al concessionario detti contributi, in un'unica Pt_1 soluzione, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione…” e che “Il concessionario nulla potrà pretendere quando tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, o addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo. Il non assume nessun onere economico diretto Pt_1 nei confronti del concessionario per quanto previsto dal presente articolo”.
Non può ritenersi - come sostiene la parte opposta - che l'art. 7 del capitolato sia stato posto nel nulla dall'art. 7 del successivo contratto, che disciplina la revisione del prezzo alle condizioni in esso previste, considerato il richiamo espresso nel contratto al capitolato speciale, ed il fatto che in realtà l'art. 7 del contratto non si pone in contrasto con l'art. 7 del capitolato, disciplinando le due norme ipotesi ben distinte tra loro.
Né può ritenersi che l'art. 7 del capitolato sia affetto da nullità perché in contrasto con l'art. 165, comma 6 dec. lgs. n. 50 del 2016, che prevede la revisione del prezzo delle concessioni al fine di operare il riequilibrio del piano economico finanziario, perché il suddetto art. 7 non preclude la revisione del prezzo come disciplinata dall'art. 165 dec. lgs. citato e dal contratto stesso.
Né infine può ritenersi che l'art. 7 del capitolato sia affetto da nullità ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., considerato che la clausola, predisposta in un documento separato, è stata richiamata dal contratto stipulato in forma pubblica regolarmente sottoscritto dalla concessionaria e in quanto tale non necessita di specifica approvazione per iscritto (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 16/07/2020, n. 15253), e ciò senza considerare che comunque si tratta di un capitolato facente parte della 'lex specialis' di un contratto di appalto concluso con la procedura ad evidenza pubblica.
La nota della Regione Lazio n. 43206 del 23/08/2019, prodotta da entrambe le parti, attesta che il di ha beneficato, quale contributo ordinario alla gestione dei Pt_1 Pt_1 nidi comunali, per l'anno educativo 2016/2117, la somma di euro 42.482,00 per il nido
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e quella di euro 21.870,00 per il nido montessoriano (quindi quella complessiva Persona_1 di euro 64.352,00), interamente erogata dal . CP_2
Il documento denominato “missiva Regione Lazio del 31/02/2021” depositato con le memorie istruttorie dalla parte convenuta (doc. 24, non visionabile in forma integrale, per come depositato) conferma la erogazione di cui sopra, con la precisazione che dette somme sono state erogate “tramite i fondi ” e che “il fondo regionale per quell'anno CP_2
(2016/2017) non è stato messo a disposizione…”, ed indica gli importi messi a disposizione del per gli anni successivi (2017/2018 e 2018/2019) sia tramite i fondi che Pt_1 CP_2 tramite i fondi regionali. Il “contributo regionale annuo” previsto all'art. 5 del contratto comprende quindi anche le somme provenienti dai fondi . CP_2
La somma pagata dal alla per l'anno educativo 2016/2017 Parte_1 CP_1 corrisponde esattamente a quella di euro 64.352,00 complessivamente erogata dalla
Regione Lazio per i due asili nido.
Alla luce del complesso delle norme che regolano il rapporto contrattuale, sopra richiamate, considerato che il contributo regionale per l'anno educativo 2016/2017 è stato erogato al in misura inferiore a quella determinata nella stima allegata al Pt_1 disciplinare di gara, esclusivamente tramite i fondi , che ai sensi dell'art. 7 del CP_2 capitolato il concessionario, in caso di riduzione dei contributi, non può pretendere dal la erogazione nella misura superiore stabilita contrattualmente, deve ritenersi che Pt_1 la somma ingiunta con il decreto opposto in realtà non sia dovuta dal alla Parte_1
a titolo di contributo regionale annuo di cui alla lett. b) dell'art. 5 del contratto. CP_1
Ciò in quanto dal complesso delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale deve ritenersi che il contributo regionale sia dovuto nella misura fissa determinata dalla stima di cui all'allegato 1 al disciplinare di gara e che, in caso di erogazione di contributi regionali
(nei quali rientrano le somme provenienti dai fondi ) in misura inferiore, ai sensi CP_2 dell'art. 7 del capitolato, la concessionaria non abbia diritto a pretendere il pagamento nella superiore misura fissa come sopra determinata.
Il fatto che negli anni educativi successivi il contributo regionale sia stato erogato nella misura fissa stabilita nell'allegato 1 al disciplinare, nonostante siano stati erogati al Comune fondi dalla Regione dal complessivamente in misura superiore, non dimostra che CP_2 in ogni caso (e quindi anche in caso di erogazione di contributi in misura inferiore) le somme siano dovute alla concessionaria in quella misura fissa, in quanto in caso di
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erogazione del contributo in misura inferiore, come sopra detto, trova applicazione l'art. 7 del capitolato, che esclude che il concessionario possa pretendere dal il Pt_1 contributo nella misura determinata contrattualmente, quando tali contributi subiscano una riduzione ovvero non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo.
La concessionaria, invece, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 7 del contratto e dall'art. 165, comma 6 dec. lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 175, comma 1 lett. c), ha diritto ad introdurre la procedura per la revisione del prezzo prevista dall'art. 7 del contratto al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo ivi previsto,
e ciò anche quando sia la erogazione del contributo regionale in misura ridotta ad incidere sull'equilibrio del piano economico finanziario, considerato che i “valori base” dei quali si ipotizzano le variazioni nel citato art. 7 (tra i quali non figurano i contributi regionali), e che possono dare luogo alla procedura di revisione del prezzo, sono indicati nella norma pattizia a titolo meramente esemplificativo.
A tal proposito, la parte opposta nella sua comparsa di costituzione sostiene che non possa
“escludersi in alcun modo il diritto di a vedersi riconosciuto il pagamento del contributo regionale CP_1 per l'annualità 2016/2017, anche laddove lo si volesse qualificare come Indennizzo per la revisione della
Remunerazione, alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 7 del Contratto in tema di riequilibrio del piano economico finanziario della concessione”.
L'art. 7 del contratto prevede che, per procedere all'eventuale revisione del prezzo, il concessionario debba “il primo anno nei mesi di febbraio ed agosto e negli anni successivi nel mese di settembre a consuntivo dell'anno scolastico concluso”, inviare al Comune un rendiconto documentato, evidenziando le variazioni che abbiano comportato un'alterazione dell'equilibrio del piano economico finanziario, che il concedente debba inviare nei trenta giorni successivi le sue determinazioni, e che la revisione del prezzo comporta il pagamento di un indennizzo una tantum o periodico.
Ove le parti non giungano ad un accordo a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, le stesse possono esercitare il diritto di recesso, come espressamente previsto dall'art. 165, comma 6 dec. lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “[…] In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto”.
Sotto tale profilo, la domanda non può essere accolta, considerato che né in sede monitoria né in sede di opposizione è stata fornita alcuna prova che sia stata attivata la procedura
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per la revisione del prezzo prevista dall'art. 7 del contratto, e che sia così stato determinato il pagamento dell'indennizzo in misura pari alla somma ingiunta, né peraltro in altra misura.
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 368/2020 del 20/07/2020 (n. 953/2020 R.G.).
Condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi e in euro 379,50 per esborsi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 01/02/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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