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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De LU Presidente Relatore
IO BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 2035/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAPOTTI CARLO ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PRETI ALESSANDRA e dall'Avv. CLAUDIO TERZI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.10.2013 in Bagnolo San Vito (MN), matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del ridetto comune al N. 7 Parte 2 Sezione A anno 2013 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
a) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Nessun assegno di divorzio sarà pertanto disposto a carico di un coniuge nei confronti dell'altro; b) disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
c) la casa famigliare sita in Quistello (MN), Via Nazario Sauro n. 51, di proprietà del Sig. nella misura del 50% ed in comproprietà con il fratello, rimanga nella CP_1 esclusiva disponibilità dello stesso;
d) disporre che il figlio minore rimanga collocato prevalentemente presso Per_1 l'abitazione materna;
e) disporre che il padre possa incontrare il figlio minore almeno due giorni infra settimana, oltre a due fine settimana al mese alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, salvo ogni più ampia facoltà per il padre di incontrare il figlio Per_1 durante la settimana, previo accordo con la madre e in ossequio agli impegni, sia scolastici che extrascolastici del minore. Disporre che entrambi i genitori, durante le vacanze estive, possano tenere con sé il figlio minore per almeno due settimane anche non consecutive, nel periodo che dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie il padre potrà trascorrere con il minore almeno una settimana, alternando i giorni di Natale e Santo Stefano di anno in anno con la madre, così come i genitori alterneranno tra loro i giorni del 31.12 e 01.01, ed il giorno dell'epifania. Durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno tra loro il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo ed il padre potrà trascorrere con il figlio almeno tre giorni. Le altre festività annuali, come ad esempio il 01.05 Per_1 ed il 25.04, verranno alternate annualmente tra i genitori;
f) disporre che il padre continui a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. disporre altresì che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Mantova, COA di Mantova, AIAF e ONDIF in data 28.04.2024 (che i genitori dichiarano di aver preventivamente letto e ben compreso) con obbligo di rimborso entro 20 gg. dall'esibizione all'altro genitore, della ricevuta della spesa sostenuta. Nel caso in cui un genitore debba affrontare una spesa straordinaria per la quale è richiesto il consenso dell'altro genitore, questo dovrà comunicare per iscritto il proprio consenso o motivarne il dissenso entro 5 gg. in caso contrario, la spesa dovrà ritenersi concordata;
g) l'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla madre;
h) le spese legali saranno interamente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Bagnolo San Vito (MN) in data 19/10/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAGNOLO SAN VITO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
AS De LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De LU Presidente Relatore
IO BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 2035/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAPOTTI CARLO ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PRETI ALESSANDRA e dall'Avv. CLAUDIO TERZI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.10.2013 in Bagnolo San Vito (MN), matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del ridetto comune al N. 7 Parte 2 Sezione A anno 2013 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
a) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Nessun assegno di divorzio sarà pertanto disposto a carico di un coniuge nei confronti dell'altro; b) disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
c) la casa famigliare sita in Quistello (MN), Via Nazario Sauro n. 51, di proprietà del Sig. nella misura del 50% ed in comproprietà con il fratello, rimanga nella CP_1 esclusiva disponibilità dello stesso;
d) disporre che il figlio minore rimanga collocato prevalentemente presso Per_1 l'abitazione materna;
e) disporre che il padre possa incontrare il figlio minore almeno due giorni infra settimana, oltre a due fine settimana al mese alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, salvo ogni più ampia facoltà per il padre di incontrare il figlio Per_1 durante la settimana, previo accordo con la madre e in ossequio agli impegni, sia scolastici che extrascolastici del minore. Disporre che entrambi i genitori, durante le vacanze estive, possano tenere con sé il figlio minore per almeno due settimane anche non consecutive, nel periodo che dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie il padre potrà trascorrere con il minore almeno una settimana, alternando i giorni di Natale e Santo Stefano di anno in anno con la madre, così come i genitori alterneranno tra loro i giorni del 31.12 e 01.01, ed il giorno dell'epifania. Durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno tra loro il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo ed il padre potrà trascorrere con il figlio almeno tre giorni. Le altre festività annuali, come ad esempio il 01.05 Per_1 ed il 25.04, verranno alternate annualmente tra i genitori;
f) disporre che il padre continui a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 450,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. disporre altresì che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Mantova, COA di Mantova, AIAF e ONDIF in data 28.04.2024 (che i genitori dichiarano di aver preventivamente letto e ben compreso) con obbligo di rimborso entro 20 gg. dall'esibizione all'altro genitore, della ricevuta della spesa sostenuta. Nel caso in cui un genitore debba affrontare una spesa straordinaria per la quale è richiesto il consenso dell'altro genitore, questo dovrà comunicare per iscritto il proprio consenso o motivarne il dissenso entro 5 gg. in caso contrario, la spesa dovrà ritenersi concordata;
g) l'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla madre;
h) le spese legali saranno interamente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Bagnolo San Vito (MN) in data 19/10/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BAGNOLO SAN VITO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
AS De LU