Articolo 14 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Articolo 13Articolo 15
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
Art. 14. Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 1. All' articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea ((nonche' gli oneri volti a disincentivare attivita' inquinanti)) , qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui ((all'articolo 14 della legge)) 14 novembre 2005, n. 246.".
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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