CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22576 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10477/2017 R.G. proposto da ZZ RT NT, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo IA, CE TT, MA LI e GA UN, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avv. UN;
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 22576 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 09/08/2024 2 di 9 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6137/9/2016, depositata il 18 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv. CE TT e Salvatore Faraci. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelli rispettivamente proposti da RT NT ZZ contro la sentenza n. 11400/45/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2001/2005 e dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, contro la sentenza n. 2837/25/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma che invece aveva accolto il ricorso del ZZ contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006, rigettava il gravame interposto dal contribuente ed accoglieva parzialmente quello agenziale. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -tutte le eccezioni procedurali sollevate dal ZZ erano infondate, essendo peraltro espressamente devoluta in appello soltanto quella relativa al contraddittorio endoprocedimentale e quella relativa alla notifica degli atti impositivi;
-le riprese fiscali si fondavano sulla corretta contestazione di fittizietà della residenza estera del contribuente (Principato di Monaco, Granducato del Lussemburso), essendovi ampia prova indiziaria che in realtà la residenza fiscale del contribuente medesimo si collocasse in Italia, ciò anche in relazione alla 3 di 9 decisione appellata dall'agenzia fiscale, non avendo di contro il ZZ assolto compiutamente al proprio onere controprobatorio;
-che le riprese erano altresì fondate in relazione alla contestata distribuzione di utili non contabilizzati di società a ristretta base proprietaria delle quali il contribuente era socio;
-che il gravame agenziale non poteva essere integralmente accolto, dovendosi decurtare i vantati crediti di imposta dell'importo delle ritenute, con l'eccezione del 2003, trattandosi di una domanda nuova non dedotta in primo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ZZ deducendo otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, essendo adeguatamente esposti nel medesimo i termini fattuali e processuali di riferimento che consentono l'esame del mezzi di impugnazione proposti. Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2, commi 2-2 bis, dPR 917/1986, 43, cod. civ., in relazione al D.M. 4 maggio 1999 ed all'art. 7, direttiva 83/182/CE ed ai principi comunitari in materia di residenza ed il vizio motivazionale, poiché la CTR ha accertato come fittizie le residenze estere dichiarate (Principato di Monaco e Lussemburgo) nelle annualità oggetto degli avvisi di accertamento impugnati. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- il ricorrente analogamente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 2, dPR 917/1986, 2727, 2729, cod. civ. e di vizio motivazionale in relazione al medesimo accertamento di fatto. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. 4 di 9 Manifestamente priva di pregio è la critica relativa alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, espone una puntuale analisi degli elementi probatori indiziari valorizzati dal giudice tributario di appello sulla scorta delle verifiche operate dall'agenzia fiscale, con altrettanto puntuale riscontro delle difese sviluppate dal contribuente medesimo. Si tratta all'evidenza di apprezzamenti di merito che in alcun modo collidono con le evocate regole codicistiche di valutazione, complessiva e singola, degli elementi di prova indiziaria e che pertanto non possono essere oggetto di ulteriore revisione in questa sede, secondo i consolidati principi di diritto che «Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01); «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., n. 5 di 9 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - 01), che il Collegio intende senz'altro ribadire. Con il terzo ed il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4- 5, cod. proc. civ.- il ricorrente declina le critiche dedotte con i primi due mezzi particolarmente in relazione al supporto motivazionale della sentenza impugnata, con più specifico riguardo alla proprie allegazioni difensive relative ai particolari della propria vita privata nelle due residenze estere in contestazione. E' sicuramente destituita di fondamento la censura di motivazione apparente. Va infatti ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Come detto, la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il "minimo costituzionale" (v. Sez. U, 8053/2014) Va poi rilevata l'inammissibilità della denuncia di omesso esame di fatti decisivi controversi a causa della preclusione della "doppia conforme" (art. 348 ter, cod. proc. civ.). Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4-3-5, cod. proc. civ.- cumulativamente il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ovvero per violazione/falsa applicazione della Convenzione Italia - Lussemburgo sulle doppie imposizioni ovvero per omesso esame di 6 di 9 un fatto decisivo e controverso, asserendo che la sua residenza lussemburghese non è stata considerata appunto quale causa di annullamento degli atti impositivi impugnati in ragione di detta convenzione internazionale. La censura è inammissibile per più profili. In via generale l'articolazione del mezzo è incompatibile con le indicazioni costantemente date nella giurisprudenza di legittimità secondo le quali «In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (tra le molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01). Il mezzo in esame corrisponde esattamente al paradigma negativo indicato in tale consolidato arresto giurisprudenziale. In ogni caso anch'esso equivale nella sostanza ad una critica di merito della sentenza impugnata e in relazione al dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi collide con la preclusione di cui all'art. 348 ter, cod. proc. civ., in ciò ritrovandosi ulteriori ragioni della sua inammissibilità. Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 12, legge 212/2000, 41, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione al principio del contraddittorio endoprocedimentale. La censura è infondata. 7 di 9 Il Collegio ritiene di potersi limitare a rilevare che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01) e che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Cass., Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01). Con particolare riguardo alle imposte armonizzate difetta del tutto anche la mera indicazione "in concreto" di quale sarebbe stata la "prova di resistenza" che in sede di istruttoria amministrativa avrebbe potuto condurre la medesima ad un "diverso risultato". Con il settimo e con l'ottavo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4-3, cod. proc. civ.- cumulativamente il ricorrente si duole di omessa pronuncia ovvero di violazione di legge (disposizioni legislative variamente evocate) ovvero di vizio motivazionale assoluto in relazione alla statuizione della sentenza che riguarda la pretesa fiscale inerente la distribuzione di utili delle società Project srl, Otreb, Sunning, Momy Records. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. 8 di 9 Anzitutto bisogna riaffermare l'inammissibilità radicale di siffatto modo di deduzione delle censure di legittimità, per il principio di diritto che si è sopra richiamato, non potendosi utilmente sceverare i singoli, distinti ed autonomi, elementi invalidanti della pronuncia secondo i parametri prescelti. In ogni caso va ribadita la piena legittimità della presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a "ristretta base proprietaria" (quali pacificamente quelle in questione), secondo il consolidato principio di diritto che «In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale» (tra le molte, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016, Rv. 640622 - 01) e quello altrettanto consolidato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria;
tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013, Rv. 628448 - 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
9 di 9 La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 3 luglio 2024 Il presidente Il consigliere est.
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 22576 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 09/08/2024 2 di 9 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6137/9/2016, depositata il 18 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv. CE TT e Salvatore Faraci. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelli rispettivamente proposti da RT NT ZZ contro la sentenza n. 11400/45/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2001/2005 e dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, contro la sentenza n. 2837/25/2014 della Commissione tributaria provinciale di Roma che invece aveva accolto il ricorso del ZZ contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006, rigettava il gravame interposto dal contribuente ed accoglieva parzialmente quello agenziale. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -tutte le eccezioni procedurali sollevate dal ZZ erano infondate, essendo peraltro espressamente devoluta in appello soltanto quella relativa al contraddittorio endoprocedimentale e quella relativa alla notifica degli atti impositivi;
-le riprese fiscali si fondavano sulla corretta contestazione di fittizietà della residenza estera del contribuente (Principato di Monaco, Granducato del Lussemburso), essendovi ampia prova indiziaria che in realtà la residenza fiscale del contribuente medesimo si collocasse in Italia, ciò anche in relazione alla 3 di 9 decisione appellata dall'agenzia fiscale, non avendo di contro il ZZ assolto compiutamente al proprio onere controprobatorio;
-che le riprese erano altresì fondate in relazione alla contestata distribuzione di utili non contabilizzati di società a ristretta base proprietaria delle quali il contribuente era socio;
-che il gravame agenziale non poteva essere integralmente accolto, dovendosi decurtare i vantati crediti di imposta dell'importo delle ritenute, con l'eccezione del 2003, trattandosi di una domanda nuova non dedotta in primo grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ZZ deducendo otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, essendo adeguatamente esposti nel medesimo i termini fattuali e processuali di riferimento che consentono l'esame del mezzi di impugnazione proposti. Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2, commi 2-2 bis, dPR 917/1986, 43, cod. civ., in relazione al D.M. 4 maggio 1999 ed all'art. 7, direttiva 83/182/CE ed ai principi comunitari in materia di residenza ed il vizio motivazionale, poiché la CTR ha accertato come fittizie le residenze estere dichiarate (Principato di Monaco e Lussemburgo) nelle annualità oggetto degli avvisi di accertamento impugnati. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- il ricorrente analogamente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 2, dPR 917/1986, 2727, 2729, cod. civ. e di vizio motivazionale in relazione al medesimo accertamento di fatto. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. 4 di 9 Manifestamente priva di pregio è la critica relativa alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, espone una puntuale analisi degli elementi probatori indiziari valorizzati dal giudice tributario di appello sulla scorta delle verifiche operate dall'agenzia fiscale, con altrettanto puntuale riscontro delle difese sviluppate dal contribuente medesimo. Si tratta all'evidenza di apprezzamenti di merito che in alcun modo collidono con le evocate regole codicistiche di valutazione, complessiva e singola, degli elementi di prova indiziaria e che pertanto non possono essere oggetto di ulteriore revisione in questa sede, secondo i consolidati principi di diritto che «Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01); «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., n. 5 di 9 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - 01), che il Collegio intende senz'altro ribadire. Con il terzo ed il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4- 5, cod. proc. civ.- il ricorrente declina le critiche dedotte con i primi due mezzi particolarmente in relazione al supporto motivazionale della sentenza impugnata, con più specifico riguardo alla proprie allegazioni difensive relative ai particolari della propria vita privata nelle due residenze estere in contestazione. E' sicuramente destituita di fondamento la censura di motivazione apparente. Va infatti ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Come detto, la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il "minimo costituzionale" (v. Sez. U, 8053/2014) Va poi rilevata l'inammissibilità della denuncia di omesso esame di fatti decisivi controversi a causa della preclusione della "doppia conforme" (art. 348 ter, cod. proc. civ.). Con il quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4-3-5, cod. proc. civ.- cumulativamente il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ovvero per violazione/falsa applicazione della Convenzione Italia - Lussemburgo sulle doppie imposizioni ovvero per omesso esame di 6 di 9 un fatto decisivo e controverso, asserendo che la sua residenza lussemburghese non è stata considerata appunto quale causa di annullamento degli atti impositivi impugnati in ragione di detta convenzione internazionale. La censura è inammissibile per più profili. In via generale l'articolazione del mezzo è incompatibile con le indicazioni costantemente date nella giurisprudenza di legittimità secondo le quali «In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» (tra le molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01). Il mezzo in esame corrisponde esattamente al paradigma negativo indicato in tale consolidato arresto giurisprudenziale. In ogni caso anch'esso equivale nella sostanza ad una critica di merito della sentenza impugnata e in relazione al dedotto omesso esame di fatti decisivi e controversi collide con la preclusione di cui all'art. 348 ter, cod. proc. civ., in ciò ritrovandosi ulteriori ragioni della sua inammissibilità. Con il sesto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 12, legge 212/2000, 41, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione al principio del contraddittorio endoprocedimentale. La censura è infondata. 7 di 9 Il Collegio ritiene di potersi limitare a rilevare che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01) e che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Cass., Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 – 01). Con particolare riguardo alle imposte armonizzate difetta del tutto anche la mera indicazione "in concreto" di quale sarebbe stata la "prova di resistenza" che in sede di istruttoria amministrativa avrebbe potuto condurre la medesima ad un "diverso risultato". Con il settimo e con l'ottavo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4-3, cod. proc. civ.- cumulativamente il ricorrente si duole di omessa pronuncia ovvero di violazione di legge (disposizioni legislative variamente evocate) ovvero di vizio motivazionale assoluto in relazione alla statuizione della sentenza che riguarda la pretesa fiscale inerente la distribuzione di utili delle società Project srl, Otreb, Sunning, Momy Records. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate. 8 di 9 Anzitutto bisogna riaffermare l'inammissibilità radicale di siffatto modo di deduzione delle censure di legittimità, per il principio di diritto che si è sopra richiamato, non potendosi utilmente sceverare i singoli, distinti ed autonomi, elementi invalidanti della pronuncia secondo i parametri prescelti. In ogni caso va ribadita la piena legittimità della presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a "ristretta base proprietaria" (quali pacificamente quelle in questione), secondo il consolidato principio di diritto che «In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale» (tra le molte, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016, Rv. 640622 - 01) e quello altrettanto consolidato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria;
tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013, Rv. 628448 - 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
9 di 9 La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma 3 luglio 2024 Il presidente Il consigliere est.