Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n.3373/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3373 del ruolo generale dell'anno 2024
promosso da
, (C.F.: (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Martina;
-attrice/opponente-
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti;
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione agli atti Parte_1 esecutivi, a seguito di atto di precetto intimato da , al fine di Controparte_1 accertare e far dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva compulsata a suo danno in difetto della notifica del titolo, costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalle parti.
A sostegno della domanda, l'attore censurava la condotta dell'istituto di credito poiché la disciplina speciale dettata dall'art. 41 del TUB in tema di dispensa dalla notifica del mutuo fondiario poteva valere esclusivamente nell'ipotesi in cui l'azione espropriativa promossa dalla Banca avesse avuto ad oggetto l'immobile gravato da ipoteca in favore dell'ente pagina 1 di 3
erogante le somme. Di contro, sosteneva l'opponente, nell'ipotesi in cui il bene ipotecato fosse stato oggetto di espropriazione e successiva nell'ambito del processo esecutivo, la non avrebbe più potuto beneficiare della disciplina speciale dettata dalla citata CP_1 disposizione del TUB ma avrebbe dovuto procedere per le vie ordinarie, notificando il contratto di mutuo prima o contestualmente alla notifica dell'atto di precetto.
1.2. Si costituiva la la quale contestava decisamente gli assunti Controparte_1 avversari, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con tutte le conseguenze di legge.
2. Concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per svolgere le difese conclusive, all'udienza del 7 marzo 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
5. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, la circostanza che il mutuo fondiario segua una differente disciplina in ragione del fatto che il bene immobile posto a garanzia del finanziamento sia stato o no espropriato e venduto nell'ambito di un procedimento esecutivo, come nella specie, e quindi che il creditore sia onerato di notificare il contratto di mutuo nell'ipotesi di avvenuta espropriazione del bene gravato dal vincolo, allo stato, è fuori dai principi processualcivilistici offerti dal sistema.
Infatti, la Corte Regolatrice ha avuto modo di prendere posizione, affermando che
“…appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c….” (cfr. in tal senso, Cass. n.11191/2022, Cass. 27848/2022).
Ne deriva che, la disciplina speciale che accompagna il contratto di mutuo fondiario riguarda ogni tipologia di espropriazione promossa dal creditore fondiario e non già quella riferibile esclusivamente all'immobile gravato da ipoteca in virtù del finanziamento garantito erogato, consentendo perciò al creditore di agire in executivis a danno del creditore, omettendo la notifica del titolo ai sensi dell'art. 41, comma 1 del TUB.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così decide:
a) rigetta l'opposizione;
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b) condanna a rifondere a le spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Lecce, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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