Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2061/2024 R.G. tra
nato a [...] il [...], residente in [...], 00062 Parte_1
Bracciano, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Valsavaranche, C.F._1
n. 39, presso lo studio dell'Avvocato Cristiano Fanelli (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione
-Attore-
e
, con sede in Roma via Giuseppe Grezar Controparte_1
n.14 – Cap 00142- c.f. e p. Iva , in persona del Dott. in P.IVA_1 Controparte_2 qualità di Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata CP_3 per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rilasciata da con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della CP_4 Controparte_5 riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Fabio
Cantaro, difensore tecnico appartenente alla categoria di cui all'articolo 12 comma 3 lettera a)
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel cui indirizzo pec elegge domicilio Email_1
e comunque presso il suo studio in Roma, Via Anastasio II n. 139
- Convenuto nonchè
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. , P.IVA_3 presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato (FAX: 06-96514000; PEC:
Email_2
- Convenuto -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento – accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249076950535/000 e le sei presupposte cartelle di pagamento sopra esaminate e, conseguentemente: dichiarare estinto il credito complessivo di € 20.603,32 indicato nella cartella di pagamento n.
09720140218013834000, per i motivi esposti, annullando l'intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa alla presupposta cartella di pagamento n. 09720140218013834000 unitamente a quest'ultima; dichiarare nulla/annullare l'intimazione di pagamento n. 09720249076950535/000 nella parte relativa alle restanti cinque cartelle di pagamento e unitamente alle stesse, per intervenuta prescrizione decennale dei crediti nelle stesse vantati;
Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CNA.
Per la convenuta CP_7
All'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, l'opposizione anche perché tardiva;
2) Rigettare tutte le domande, richieste ed eccezioni dell'attore perché inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
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3) Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni dell'attore, ritenere e dichiarare la ritualità della procedura posta in essere dell' per il recupero coattivo del credito de quo e Controparte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell' in prescrizioni e decadenze, Controparte_1 eventualmente intervenute.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per il convenuto : Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore o, comunque, tenere indenne il dal carico delle spese di lite. Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha chiesto la declaratoria di Parte_1 illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249076950535/000 notificata in data
26.08.2024 deducendo l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sulla base della prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento e concludeva come sopra.
Si costituivano l' ed il chiedendo il rigetto della opposizione. CP_7 Controparte_6
All'udienza del 7 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Le deduzioni delle parti
L'opponente ha dedotto quanto segue con riferimento alle cartelle di pagamento poste a fondamento della intimazione di pagamento impugnata:
1. Cartella di pagamento n. 09720140218013834000 asseritamente notificata il 23/03/2015
La Cartella in esame contiene la richiesta di pagamento, da parte del Tribunale di Roma, di somme a titolo di:
. recupero multe e ammende per € 15.120,00;
. Spese processuali per € 3.436,99;
. Cassa depositi e prestiti-cassa ammende per € 2.046,33; per un totale di € 20.609,32.
Si ritiene che credito vantato con la cartella di pagamento in esame sia estinto e non più esistente a seguito dell'ordinanza n. 2023/5584, SIUS n. 2021/1856, emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di
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Roma in data 28/07/2023 e depositata in cancelleria il 24/08/2023 (Doc. 3) in merito al
“procedimento instaurato per conversione di pena pecuniaria in libertà controllata ai sensi degli artt. 660, comma
2, c.p.p., 667 comma 4, c.p.p. richiamato dall'art. 678, comma 1 bis, c.p.p. introdotto dall'art. 1 del D. L. n.
146 del 2013 convertito in legge n. 10 del 2014, nei confronti di sig. ato a Damasco (…) Parte_1 il 20.4.1967, residente a [...] in riferimento alla seguente pena pecuniaria: €
20.658,28 di multa di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Roma n. 1997/1997 del 28/10/1997, definitiva il 12.01.1999.”.
Con la predetta Ordinanza, infatti, l'Ufficio Sorveglianza di Roma ha disposto “la conversione della pena pecuniaria in epigrafe in 82 (ottantadue) giorni di libertà controllata, imponendo all'interessato” le prescrizione indicate nel dispositivo dell'Ordinanza.
A seguito della riportata Ordinanza, pertanto, che ha convertito la “pena pecuniaria di € 20.658,28 di multa” in libertà controllata come da dispositivo della stessa Ordinanza, deve ritenersi ormai estinto il credito di pari importo di cui alla cartella di pagamento contestata.
2. Cartella di pagamento n. 09720090074871054000 notificata il 01/12/2010
Il credito riportato nella cartella di pagamento in esame per € 224,92, risulta chiaramente prescritto per prescrizione decennale in data 2/12/2020 essendo decorso un periodo ben superiore al periodo prescrizionale di dieci anni, previsto dalla normativa vigente, dalla data della notifica della cartella medesima effettuata il 01/12/2010 alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata effettuata il 26/08/2024.
L'intimazione di pagamento impugnata, infatti, notificata in data 26/08/2024, non può essere considerata atto interruttivo della prescrizione essendo stata, appunto, notificata ben quattro anni dopo il perfezionamento della prescrizione avvenuto nell'anno 2020.
Nella fattispecie, peraltro, si precisa che, anche applicando il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dall'articolo 67 del DL n. 18/2020 causa emergenza Covid dall'8 marzo al 31 maggio
2020 (gg. 85) il credito in esame risulterebbe, comunque, certamente prescritto anche in data
22/02/2021 (2/12/2020+85) e, comunque, prima del 26/08/2024, data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la quale, pertanto, anche in questo caso non potrebbe essere certamente considerata atto interruttivo della prescrizione.
3. Cartella di pagamento n. 09720090195850512000 notificata il 31/08/2009 per € 917,68.
4. Cartella di pagamento n. 09720090195850613000 notificata il 31/08/2009 per € 448,16
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5. Cartella di pagamento n. 09720090195850714000 notificata il 31/08/2009 per € 7.635,88.
Le tre cartelle di pagamento in esame (nn. 3, 4 e 5) risultano chiaramente prescritte per prescrizione decennale in data 01/09/2019, essendo decorso un periodo superiore a dieci anni, previsto dalla normativa vigente, dalla data della notifica delle cartelle medesime effettuata per tutte il 31/08/2009 alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata effettuata il
26/08/2024.
Anche per le tre cartelle di pagamento in questione, deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 26/08/2024, non può essere considerata atto interruttivo della prescrizione essendo stata, appunto, notificata ben cinque anni dopo il perfezionamento della prescrizione avvenuto nell'anno 2019.
6. Cartella di pagamento n. 09720120135959362000 notificata il 24/05/2012.
Anche il credito riportato nella cartella di pagamento in esame per € 2.328,83, risulta chiaramente prescritta per prescrizione decennale in data 25/05/2022, essendo decorso un periodo ben superiore al periodo prescrizionale di dieci anni, previsto dalla normativa vigente, dalla data della notifica della cartella medesima effettuata il 24/05/2012 alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata effettuata il 26/08/2024.
Anche per la cartella di pagamento in questione, deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 26/08/2024, non può essere considerata atto interruttivo della prescrizione essendo stata, appunto, notificata ben due anni dopo il perfezionamento della prescrizione avvenuto nell'anno 2022.
Né, nella fattispecie, potrebbe invocarsi un differimento del termine di prescrizione in forza del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotto dall'articolo 67 del DL
n. 18/2020 causa emergenza Covid che, peraltro, neppure sarebbe utile a confutare l'avvenuta prescrizione in data 25/05/2022.
L' , ha fatto rilevare di aver provveduto a interrompere i termini Controparte_1 di prescrizione notificando al ricorrente i seguenti atti esattoriali, con i documenti richiamati, allegati alla comparsa di risposta)
1. Cartella 09720090074871054000 (notificata il 01/12/2010 cfr. doc. 5 alla comparsa di risposta)
Atto interruttivo:
Preavviso di fermo 09780201200041881000 notificato il 16/10/2012 (doc. 16)
Avviso di intimazione 09720169053028453000 notificato il 31/01/2017 (doc. 11)
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Avviso di intimazione 09720229026749270000 notificato il 01/12/2022 (doc. 13-14)
Intimazione di pagamento 09720249076950535000 notificata il 26/08/2024 (doc. 3-4)
2. Cartella 09720090195850512000 (notificata il 31/08/2009 cfr. doc. 6)
Atto interruttivo:
Preavviso di fermo 09780201100000689000 notificato il 09/02/2011 (doc. 15)
Avviso di intimazione 09720169053028453000 notificato il 31/01/2017 (doc. 11)
Avviso di intimazione 09720229026749270000 notificato il 01/12/2022 (doc. 13-14)
Intimazione di pagamento 09720249076950535000 notificata il 26/08/2024 (doc. 3-4)
3. Cartella 09720090195850613000 (notificata il 31/08/2009 cfr. doc. 7)
Atto interruttivo:
Preavviso di fermo 09780201100000689000 notificato il 09/02/2011 (doc. 15)
Avviso di intimazione 09720169053028453000 notificato il 31/01/2017 (doc. 11)
Avviso di intimazione 09720229026749270000 notificato il 01/12/2022 (doc. 13-14)
Intimazione di pagamento 09720249076950535000 notificata il 26/08/2024 (doc. 3-4)
4. Cartella 09720090195850714000 (notificata il 31/08/2009 cfr. doc. 8)
Atto interruttivo:
Preavviso di fermo 09780201100000689000 notificato il 09/02/2011 (doc. 15)
Avviso di intimazione 09720169053028453000 notificato il 31/01/2017 (doc. 11)
Avviso di intimazione 09720229026749270000 notificato il 01/12/2022 (doc. 13-14)
Intimazione di pagamento 09720249076950535000 notificata il 26/08/2024 (doc. 3-4)
5. Cartella 09720120135959362000 (notificata il 24/05/2012 cfr. doc. 9)
Atto interruttivo:
Preavviso di fermo 09780201200041881000 notificato il 16/10/2012 (doc. 16)
Avviso di intimazione 09720169053028453000 notificato il 31/01/2017 (doc. 11)
Avviso di intimazione 09720229026749270000 notificato il 01/12/2022 (doc. 13-14)
Intimazione di pagamento 09720249076950535000 notificata il 26/08/2024 (doc. 3-4)
6. Cartella 09720140218013834000 (notificata il 23/03/2015 cfr. doc. 10)
Atto interruttivo:
Pignoramento 09784201600000753001 notificato il 04/03/2016 (doc. 19-20)
Avviso di intimazione 09720169053028453000 notificato il 31/01/2017 (doc. 11)
Preavviso di fermo 09780201800000151000 notificato il 12/07/2018 (doc. 17)
Avviso di intimazione 09720189097910522000 notificato il 05/07/2019 (doc. 12)
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Avviso di intimazione 09720229026749270000 notificato il 01/12/2022 (doc. 13-14)
Intimazione di pagamento 09720249076950535000 notificata il 26/08/2024 (doc. 3-4)
In ogni caso l' ha dedotto la proroga di tutti i termini di prescrizione e Controparte_1 decadenza aventi scadenza nel periodo di pandemia da Covid 19, ossia dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
3. Oggetto del giudizio
In generale l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con la quale si deduce l'omessa notifica della cartella esattoriale e fatti estintivi relativi alla formazione del titolo ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione; deve essere, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Nel caso in esame la contestazione sollevata non attiene tuttavia a vizi preesistenti alla notifica della cartella ma alla assunta estinzione della sanzione con riferimento alla cartella n. 1 ed alla assunta prescrizione del credito per quanto riguarda le cartelle sopra indicate ai nn. 2-6.
In riferimento alla cartella n. 1 si è dedotta, infatti, l'intervenuta estinzione del credito per la conversione in libertà controllata della “pena pecuniaria di € 20.658,28 di multa” a seguito dell'ordinanza n. 2023/5584, SIUS n. 2021/1856, emessa dall' di Roma Controparte_8 in data 28/07/2023, depositata in cancelleria il 24/08/2023.
Riguardo alle cartelle sub 2-6 si è dedotta, invece, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti dopo la notifica delle cartelle.
4. La conversione della pena pecuniaria
Con riguardo alla cartella sub. 1 deve osservarsi che a seguito dell'adozione da parte del magistrato di sorveglianza dell'ordinanza di conversione della pena pecuniaria non eseguita, la pena potrà considerarsi estinta quando è stata regolarmente espiata la sanzione sostitutiva nel rispetto delle modalità determinate dal magistrato di sorveglianza (art.660, 4 comma, c.p.p.), come attestato dal verbale delle Forze dell'Ordine che comunicano al giudice la fine della misura prescritta.
Nel caso in esame la parte opponente non ha dato prova di tale circostanza.
Tuttavia ai sensi dell'art. 238-bis, comma 5, del d.P.R del 30 maggio 2002, n. 115 “L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di
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sorveglianza competente” per procedere alla conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva.
La disposizione di cui allart. 238 bis comma 5 del d.P.R del 30 maggio 2002, n. 115 è stata poi abrogata ma nel tracciare la disciplina transitoria in materia di esecuzione delle pene pecuniarie, il legislatore delegato ha reso applicabile il rinnovato assetto ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.
Pertanto la norma che prevede la sospensione dell'articolo del ruolo deve applicarsi al caso in esame ed a seguito della sospensione del ruolo, intervenuta prima della notifica dell'intimazione di pagamento, l'opposizione deve essere accolta poiché l'intimazione riguardava un credito rispetto al quale l'efficacia del ruolo era sospeso.
5. La prescrizione del credito
La parte opponente ha correttamente dedotto nell'atto di opposizione che il termine di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento è decennale, affermando che tutti i crediti erano prescritti ma poi, in udienza ha fatto riferimento ad una assunta prescrizione quinquennale degli stessi crediti.
Poiché i crediti posti a fondamento delle cartelle attengono a sanzioni irrogate in sede penale ed a spese processuali agli stessi deve applicarsi il principio per il quale in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato si applica il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria è la sentenza.
Rispetto a tutti i crediti l ha dimostrato, come sopra riportato, la notifica Controparte_1 degli atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto l'opposizione con riferimento alle cartelle sub 2-6 è infondata.
6. Spese del giudizio
Le spese del giudizio devono compensarsi tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
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2061/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720140218013834000 e dichiara che l non ha diritto ad agire esecutivamente per il Controparte_1 credito riportato in tale cartella di pagamento;
- rigetta l'opposizione con riferimento ai crediti portati nelle altre cartelle di pagamento e dichiara che l' ha diritto ad agire esecutivamente per i crediti riportati in Controparte_1 tali cartelle di pagamento;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 19 maggio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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