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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1277/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASULA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE
ARMANDO DIAZ N. 64, ORISTANO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
FO IA e SI RI, elettivamente domiciliata in VIA
SANT'IANO N. 55, NUORO, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nuoro il giorno 4 agosto 1984 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro - Parte 2) Serie A) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla relativa annotazione nei registri del predetto comune;
Pag. 1 di 7 2) Nulla disporre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nato Per_1
a Nuoro il 21.02.1987) e (nata a [...] il [...]) essendo ormai maggiorenni Per_2 ed economicamente autosufficienti;
3) Nessuno dei coniugi dovrà corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'altro risultando ciascuno di essi economicamente autonomi e in grado di provvedere a procurarsi redditi adeguati;
4) Stante la definizione di tutte le obbligazioni assunte con gli accordi in sede di separazione, le parti, a definizione totale di tutti i rapporti patrimoniali, col presente atto concordano ulteriormente che:
- Il sig. ) si obbliga a trasferire Parte_1 C.F._3 senza corrispettivo, ascrivendosi tale obbligo alla presente regolamentazione dei rapporti familiari, ai figli , nato a [...] il [...] e nata a Controparte_2 Persona_3
Nuoro il 15.09.1989 o a persona da nominare l'unità immobiliare sita in Nuoro, Via Biasi
n.124, composta di n. 5 vani, di cui n. 2 posti al piano seminterrato e n. 3 al piano ammezzato di un maggiore stabile, censito al NCEU del Comune di Nuoro al foglio 51 particella 429 sub. 5 con destinazione d'uso parte ad autorimessa (piano seminterrato) e parte a deposito (al piano ammezzato). Per una migliore identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alle n. 2 planimetrie che in copia sottoscritta e debitamente firmata qui si allegano sotto la lettera "A" (piano seminterrato) e “B” (piano ammezzato) in cui viene evidenziato con il colore giallo il bene oggetto di promessa di trasferimento.
- la cessione del predetto immobile in favore dei figli dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 30.09.2027. Entro tale data i promissari acquirenti potranno decidere se intestare l'immobile a sé medesimi oppure optare per la vendita a terzi dello stesso. In quest'ultimo caso si obbliga fin d'ora a trasferire il bene Parte_1 all'acquirente o agli acquirenti designato/i dai figli e e la Persona_3 Controparte_2 vendita, in tal caso, dovrà avere corso a titolo oneroso al prezzo stabilito da questi ultimi, che avranno altresì diritto ad incassarlo per intero ciascuno per la quota del 50%. Le modalità di versamento della somma costituente il prezzo della compravendita dovrà essere contestuale al ricevimento della stessa da parte del e avverrà in pari data CP_2 mediante bonifico o assegno circolare.
- L'unità immobiliare sopra descritta verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ossia libera da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli. Il sig.
ne garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza. CP_2
Pag. 2 di 7 - Tutte le spese ricollegabili al trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare sono e saranno ad esclusivo carico dei figli e o dell'acquirente Per_1 Persona_3 come sopra designato (se il trasferimento avvenga a titolo oneroso).
- Per quanto attiene la descrizione dell'immobile, che la sig.ra e i figli CP_1
e danno atto di conoscere bene, si precisa ulteriormente che: Per_1 Per_2
- L'accesso allo stabile dalla via Biasi, sotto il piano strada, è garantito da un cancello pedonale ed una rampa di ingresso. Mentre l'accesso all'unità immobiliare è garantito da una serranda carrabile e da un portoncino blindato.
- Le pareti finestrate sono posizionate sul prospetto sud e sul prospetto ovest e sono poste ad un'altezza di ml.
2.20 dal piano di calpestio.
- Nel prospetto nord di fronte alla rampa di ingresso si trova un locale tecnico della superficie di circa mq. 2,00 adibito a locale pompe di sollevamento dei reflui fognari dei bagni dei piani sovrastanti. Tale locale tecnico costituisce servitù necessaria delle unità immobiliari sovrastanti.
- Nella parete esposta a nord, e adiacente a solaio, è presente un tubo di scarico fognario che attraversa tutta l'unita immobiliare fino all'esterno. Tale colonna di scarico costituisce, anch'essa servitù per le unità immobiliari sovrastanti.
- Nell'unità immobiliare, allo stato, non sono presenti predisposizioni “autonome” per eventuali allacci alla rete di distribuzione elettrica e idrica, mentre l'allaccio fognario
è già collegato. Attualmente tutte le utenze sono garantite tramite un collegamento alle unità immobiliari sovrastanti e le spese per i relativi consumi, successivi al trasferimento del bene a favore dei figli, dovranno essere ripartite mediante l'apposizione di apparecchi di rilevazione dei consumi. Ciò fino al termine ultimo consentito e pattuito del
30.09.2027. Se invece il trasferimento avverrà a favore di terzo acquirente a titolo oneroso, gli impianti dovranno essere resi autonomi e ciascuna parte sosterrà le spese di competenza dell'immobile di sua competenza.
- La raccolta e lo smaltimento delle acque piovane e sorgive della corte è garantita da pompe di sollevamento che convogliano le acque alla rete di distribuzione comunale ubicata nella via Biasi. I costi di gestione di tale sollevamento sono da suddividere in quattro parti uguali tra proprietari dei quattro locali seminterrati.
- Nel lato sud ovest, per tutta la lunghezza del muro di confine, esiste una striscia larga circa 2,5 metri adibita a zona parcheggio per le “sole” abitazioni sovrastanti e come tale dovranno essere sempre libere ed a disposizione di queste ultime.
Pag. 3 di 7 - In ultimo, nella rampa di accesso e nel cortile retrostante, essendo spazio di manovra, non è consentito la sosta e il parcheggio di autovetture ma solo il loro transito.
- L'immobile, allo stato, è concesso in locazione alla soc. sportiva ASD
[...]
in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante, sig.ra ), con contratto di Parte_2 C.F._4 locazione ad uso non abitativo sottoscritto in data 30.09.2021 e scadenza naturale al
30.09.2027. Le parti convengono espressamente che il canone di locazione verrà percepito per l'intero dal sig. fino alla data del 31.12.2026. Da Parte_1 tale data il canone verrà incamerato per l'intero dai figli promissari acquirenti e Per_1
e questi ultimi avranno inoltre la facoltà, con riferimento al predetto Persona_3 rapporto di locazione, di rinnovarlo a loro nome anche a condizioni diverse, dopo la scadenza naturale dell'attuale contratto. Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti, le Parti si danno reciprocamente atto di avere definito transattivamente ogni motivo di dissidio e regolamentato ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale tra loro, non avendo alcuna ulteriore reciproca pretesa in dipendenza della causa distinta al n. RG
n.1277/2022 pendente davanti al Tribunale di Nuoro che si impegnano a definire, a spese compensate, e di non aver più null'altro reciprocamente a pretendere o eccepire a qualsiasi titolo, ragione o causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da verbale d'udienza in data 09.1.2025; conclude secondo gli accordi congiunti delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2022, ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con il giorno 4.8.1984 in Nuoro;
che dall'unione sono CP_1 nati i figli il 21.2.1987 e il 15.9.1989, entrambi Controparte_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 56/2003C; che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e non è mai stata ripresa la convivenza;
che le parti non
Pag. 4 di 7 hanno più nulla da pretendere reciprocamente;
che sussistono le condizioni per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione.
Con comparsa depositata il 10.2.2023, si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha esposto che tra le parti a seguito della separazione è ripresa la convivenza e si è ricostituita la comunione materiale e spirituale.
La convenuta ha domandato, pertanto, “previo accertamento e declaratoria che tra i
Sigg. e dopo l'omologa della separazione CP_1 Parte_1 consensuale è intervenuta riconciliazione ex art. 157 c.c. per avere gli stessi tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione dichiarare, in conseguenza, inefficace tra le parti la separazione di cui al ricorso datato 3.3.03 nel proc. 56/03 RAC contenente le condizioni consensuali omologate dal Tribunale di Nuoro il 6 maggio 2003 al n. 16/03 e per l'effetto rigettare la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nuoro il giorno 4 agosto 1984 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro – Parte 2 Serie A;
con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle conclusioni sopra riportate e hanno chiesto tenersi la causa in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Pag. 5 di 7 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le spese di lite, considerate le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il giorno 4.8.1984 in Nuoro, trascritto presso i registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Nuoro al n. 98, Parte 2, Serie A, anno 1984;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile del Comune di Nuoro di procedere all'annotazione della sentenza;
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e di rinunciare reciprocamente al riconoscimento di un assegno divorzile;
4) prende atto che le parti, a definizione totale di tutti i rapporti patrimoniali, hanno concordato che il sig. si obbliga a trasferire senza corrispettivo, Parte_1 ascrivendosi tale obbligo alla presente regolamentazione dei rapporti familiari, ai figli
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Controparte_2 Persona_3
o a persona da nominare l'unità immobiliare sita in Nuoro, Via Biasi n.124, composta di n. 5 vani, di cui n. 2 posti al piano seminterrato e n. 3 al piano ammezzato di un maggiore stabile, censito al NCEU del Comune di Nuoro al foglio 51 particella 429 sub. 5 con destinazione d'uso parte ad autorimessa (piano seminterrato) e parte a deposito (al piano ammezzato) secondo le condizioni indicate nelle conclusioni;
5) prende atto che il canone di locazione dell'immobile verrà percepito per l'intero dal sig. fino alla data del 31.12.2026. Da tale data il canone verrà Parte_1 incamerato per l'intero dai figli promissari acquirenti e e questi Per_1 Persona_3 ultimi avranno inoltre la facoltà, con riferimento al predetto rapporto di locazione, di rinnovarlo a loro nome anche a condizioni diverse, dopo la scadenza naturale dell'attuale contratto;
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1277/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASULA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE
ARMANDO DIAZ N. 64, ORISTANO, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
FO IA e SI RI, elettivamente domiciliata in VIA
SANT'IANO N. 55, NUORO, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nuoro il giorno 4 agosto 1984 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro - Parte 2) Serie A) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla relativa annotazione nei registri del predetto comune;
Pag. 1 di 7 2) Nulla disporre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nato Per_1
a Nuoro il 21.02.1987) e (nata a [...] il [...]) essendo ormai maggiorenni Per_2 ed economicamente autosufficienti;
3) Nessuno dei coniugi dovrà corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'altro risultando ciascuno di essi economicamente autonomi e in grado di provvedere a procurarsi redditi adeguati;
4) Stante la definizione di tutte le obbligazioni assunte con gli accordi in sede di separazione, le parti, a definizione totale di tutti i rapporti patrimoniali, col presente atto concordano ulteriormente che:
- Il sig. ) si obbliga a trasferire Parte_1 C.F._3 senza corrispettivo, ascrivendosi tale obbligo alla presente regolamentazione dei rapporti familiari, ai figli , nato a [...] il [...] e nata a Controparte_2 Persona_3
Nuoro il 15.09.1989 o a persona da nominare l'unità immobiliare sita in Nuoro, Via Biasi
n.124, composta di n. 5 vani, di cui n. 2 posti al piano seminterrato e n. 3 al piano ammezzato di un maggiore stabile, censito al NCEU del Comune di Nuoro al foglio 51 particella 429 sub. 5 con destinazione d'uso parte ad autorimessa (piano seminterrato) e parte a deposito (al piano ammezzato). Per una migliore identificazione dell'immobile in oggetto si fa riferimento alle n. 2 planimetrie che in copia sottoscritta e debitamente firmata qui si allegano sotto la lettera "A" (piano seminterrato) e “B” (piano ammezzato) in cui viene evidenziato con il colore giallo il bene oggetto di promessa di trasferimento.
- la cessione del predetto immobile in favore dei figli dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 30.09.2027. Entro tale data i promissari acquirenti potranno decidere se intestare l'immobile a sé medesimi oppure optare per la vendita a terzi dello stesso. In quest'ultimo caso si obbliga fin d'ora a trasferire il bene Parte_1 all'acquirente o agli acquirenti designato/i dai figli e e la Persona_3 Controparte_2 vendita, in tal caso, dovrà avere corso a titolo oneroso al prezzo stabilito da questi ultimi, che avranno altresì diritto ad incassarlo per intero ciascuno per la quota del 50%. Le modalità di versamento della somma costituente il prezzo della compravendita dovrà essere contestuale al ricevimento della stessa da parte del e avverrà in pari data CP_2 mediante bonifico o assegno circolare.
- L'unità immobiliare sopra descritta verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ossia libera da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli. Il sig.
ne garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza. CP_2
Pag. 2 di 7 - Tutte le spese ricollegabili al trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare sono e saranno ad esclusivo carico dei figli e o dell'acquirente Per_1 Persona_3 come sopra designato (se il trasferimento avvenga a titolo oneroso).
- Per quanto attiene la descrizione dell'immobile, che la sig.ra e i figli CP_1
e danno atto di conoscere bene, si precisa ulteriormente che: Per_1 Per_2
- L'accesso allo stabile dalla via Biasi, sotto il piano strada, è garantito da un cancello pedonale ed una rampa di ingresso. Mentre l'accesso all'unità immobiliare è garantito da una serranda carrabile e da un portoncino blindato.
- Le pareti finestrate sono posizionate sul prospetto sud e sul prospetto ovest e sono poste ad un'altezza di ml.
2.20 dal piano di calpestio.
- Nel prospetto nord di fronte alla rampa di ingresso si trova un locale tecnico della superficie di circa mq. 2,00 adibito a locale pompe di sollevamento dei reflui fognari dei bagni dei piani sovrastanti. Tale locale tecnico costituisce servitù necessaria delle unità immobiliari sovrastanti.
- Nella parete esposta a nord, e adiacente a solaio, è presente un tubo di scarico fognario che attraversa tutta l'unita immobiliare fino all'esterno. Tale colonna di scarico costituisce, anch'essa servitù per le unità immobiliari sovrastanti.
- Nell'unità immobiliare, allo stato, non sono presenti predisposizioni “autonome” per eventuali allacci alla rete di distribuzione elettrica e idrica, mentre l'allaccio fognario
è già collegato. Attualmente tutte le utenze sono garantite tramite un collegamento alle unità immobiliari sovrastanti e le spese per i relativi consumi, successivi al trasferimento del bene a favore dei figli, dovranno essere ripartite mediante l'apposizione di apparecchi di rilevazione dei consumi. Ciò fino al termine ultimo consentito e pattuito del
30.09.2027. Se invece il trasferimento avverrà a favore di terzo acquirente a titolo oneroso, gli impianti dovranno essere resi autonomi e ciascuna parte sosterrà le spese di competenza dell'immobile di sua competenza.
- La raccolta e lo smaltimento delle acque piovane e sorgive della corte è garantita da pompe di sollevamento che convogliano le acque alla rete di distribuzione comunale ubicata nella via Biasi. I costi di gestione di tale sollevamento sono da suddividere in quattro parti uguali tra proprietari dei quattro locali seminterrati.
- Nel lato sud ovest, per tutta la lunghezza del muro di confine, esiste una striscia larga circa 2,5 metri adibita a zona parcheggio per le “sole” abitazioni sovrastanti e come tale dovranno essere sempre libere ed a disposizione di queste ultime.
Pag. 3 di 7 - In ultimo, nella rampa di accesso e nel cortile retrostante, essendo spazio di manovra, non è consentito la sosta e il parcheggio di autovetture ma solo il loro transito.
- L'immobile, allo stato, è concesso in locazione alla soc. sportiva ASD
[...]
in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante, sig.ra ), con contratto di Parte_2 C.F._4 locazione ad uso non abitativo sottoscritto in data 30.09.2021 e scadenza naturale al
30.09.2027. Le parti convengono espressamente che il canone di locazione verrà percepito per l'intero dal sig. fino alla data del 31.12.2026. Da Parte_1 tale data il canone verrà incamerato per l'intero dai figli promissari acquirenti e Per_1
e questi ultimi avranno inoltre la facoltà, con riferimento al predetto Persona_3 rapporto di locazione, di rinnovarlo a loro nome anche a condizioni diverse, dopo la scadenza naturale dell'attuale contratto. Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti, le Parti si danno reciprocamente atto di avere definito transattivamente ogni motivo di dissidio e regolamentato ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale tra loro, non avendo alcuna ulteriore reciproca pretesa in dipendenza della causa distinta al n. RG
n.1277/2022 pendente davanti al Tribunale di Nuoro che si impegnano a definire, a spese compensate, e di non aver più null'altro reciprocamente a pretendere o eccepire a qualsiasi titolo, ragione o causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da verbale d'udienza in data 09.1.2025; conclude secondo gli accordi congiunti delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2022, ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con il giorno 4.8.1984 in Nuoro;
che dall'unione sono CP_1 nati i figli il 21.2.1987 e il 15.9.1989, entrambi Controparte_2 Persona_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nuoro nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 56/2003C; che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e non è mai stata ripresa la convivenza;
che le parti non
Pag. 4 di 7 hanno più nulla da pretendere reciprocamente;
che sussistono le condizioni per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione.
Con comparsa depositata il 10.2.2023, si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha esposto che tra le parti a seguito della separazione è ripresa la convivenza e si è ricostituita la comunione materiale e spirituale.
La convenuta ha domandato, pertanto, “previo accertamento e declaratoria che tra i
Sigg. e dopo l'omologa della separazione CP_1 Parte_1 consensuale è intervenuta riconciliazione ex art. 157 c.c. per avere gli stessi tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione dichiarare, in conseguenza, inefficace tra le parti la separazione di cui al ricorso datato 3.3.03 nel proc. 56/03 RAC contenente le condizioni consensuali omologate dal Tribunale di Nuoro il 6 maggio 2003 al n. 16/03 e per l'effetto rigettare la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nuoro il giorno 4 agosto 1984 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro – Parte 2 Serie A;
con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle conclusioni sopra riportate e hanno chiesto tenersi la causa in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda delle parti volta a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, nonché ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Pag. 5 di 7 Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/1987 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le spese di lite, considerate le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il giorno 4.8.1984 in Nuoro, trascritto presso i registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Nuoro al n. 98, Parte 2, Serie A, anno 1984;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile del Comune di Nuoro di procedere all'annotazione della sentenza;
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e di rinunciare reciprocamente al riconoscimento di un assegno divorzile;
4) prende atto che le parti, a definizione totale di tutti i rapporti patrimoniali, hanno concordato che il sig. si obbliga a trasferire senza corrispettivo, Parte_1 ascrivendosi tale obbligo alla presente regolamentazione dei rapporti familiari, ai figli
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Controparte_2 Persona_3
o a persona da nominare l'unità immobiliare sita in Nuoro, Via Biasi n.124, composta di n. 5 vani, di cui n. 2 posti al piano seminterrato e n. 3 al piano ammezzato di un maggiore stabile, censito al NCEU del Comune di Nuoro al foglio 51 particella 429 sub. 5 con destinazione d'uso parte ad autorimessa (piano seminterrato) e parte a deposito (al piano ammezzato) secondo le condizioni indicate nelle conclusioni;
5) prende atto che il canone di locazione dell'immobile verrà percepito per l'intero dal sig. fino alla data del 31.12.2026. Da tale data il canone verrà Parte_1 incamerato per l'intero dai figli promissari acquirenti e e questi Per_1 Persona_3 ultimi avranno inoltre la facoltà, con riferimento al predetto rapporto di locazione, di rinnovarlo a loro nome anche a condizioni diverse, dopo la scadenza naturale dell'attuale contratto;
6) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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