Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2025, proposto da
US CH e Oreste Puglisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera PA, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 95 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Messina – sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AG BR DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12 settembre 2025 e depositato il successivo 18 settembre parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina – sezione lavoro n. 95 del 30 gennaio 2025 con cui l’Azienda Ospedaliere PA è stata condannata a pagare in favore di CH US la somma pari ad Euro 41.218,65 oltre interessi legali e a consegnare immediatamente e senza dilazione, le buste paga e fogli presenza periodo da Settembre a Dicembre 2009 oltre i cedolini 13^ mensilità dal 2009 al 2016, nonché a pagare le spese del presente procedimento che si liquidano in euro 685,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dell’avv. Oreste Puglisi.
L’Azienda Ospedaliera intimata non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 159 del 20 gennaio 2026 il Collegio ha ravvisato la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, non risultando depositato nel fascicolo di causa il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo 95 del 30 gennaio 2025 emesso ai sensi dell’art. 647 cpc dal Tribunale di Messina – sezione lavoro, né prova dell’avvenuta notifica, all’Amministrazione resistente, del titolo esecutivo della cui ottemperanza si tratta.
Ha assegnato, pertanto, alla parte ricorrente un termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza per integrare la documentazione mancante, con espresso avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che il mancato tempestivo assolvimento del predetto onere probatorio sarebbe stato valutato dal Collegio ai fini della declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.
Parte ricorrente non ha ottemperato all’incombente istruttorio.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il decreto ingiuntivo non opposto, al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato versato in atti, neanche in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 159/2026, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo per la cui ottemperanza parte ricorrente agisce, non potendo certamente reputarsi allo stesso equivalente la mera attestazione di cancelleria , sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, il primo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 c.p.c.) e il secondo limitato al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 846 del 26 gennaio 2024).
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, inoltre, l’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 - per il quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo - trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo.
Non risulta, tuttavia, depositata nel fascicolo di causa prova della notifica del decreto ingiuntivo n. 95/2025, già esecutivo, così come disposto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione dell’Azienda Ospedaliera intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IA SA, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
AG BR DU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG BR DU | PA IA SA |
IL SEGRETARIO